Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNIATA
Seconda Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1383 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da cose in custodia, e vertente tra
TRA
, elettivamente domiciliata in Pratola Serra (AV), alla Via Serritiello n. 31, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Vittoria Musto, che la rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione ATTRICE E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Kerbaker n.55, presso lo studio CP_2 dell'avv. Stefano Testa che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con rituale atto di citazione, l'istante ha evocato in giudizio la Controparte_1
al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in seguito all'infortunio verificatosi il
[...] giorno 30 agosto 2020, alle ore 17.00, all'interno del lido balneare BLU STONE. A tal fine, l'attrice ha dedotto che, mentre percorreva a piedi la passerella del lido, sebbene munita di pantofole antiscivolo, giunta in prossimità delle docce, rovinava al suolo a causa di una sostanza liquida, viscida e trasparente, non segnalata, riportando lesioni personali. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la che Controparte_1 contestava in fatto e in diritto l'assunto attoreo e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Espletata la trattazione, seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva raccolta prova testimoniale;
quindi, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 16.09.2024, la causa era riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa la richiesta di parte attrice di riapertura del giudizio per consentire l'espletamento della ctu. Sul punto si osserva quanto segue. E noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio messo a disposizione delle parti bensì del giudice il quale, nell'ambito del suo potere discrezionale, compie, con prudente apprezzamento, la valutazione di nominare l'esperto. Solitamente ciò accade quando egli non è in possesso di specifiche conoscenze (c.d. consulenza percipiente) oppure quando intende verificare elementi già
21.4.2010, n. 9461; Cass. 6.5.2002, n. 6479; più di recente, tra le tante 15711/2021 e Cass.
15521/2019). In assenza di tali presupposti la consulenza tecnica disposta dal Giudice sarebbe del tutto esplorativa con lesione del principio dell'onere probatorio che grava su ciascuna delle parti.
Nella specie, ritiene la scrivente che le risultanze istruttorie acquisite non siano in grado di far ritenere sufficientemente provato quanto dedotto in citazione e, pertanto, non vi sono i presupposti per disporre la ctu medico legale richiesta da parte attrice.
Ed invero, venendo al merito della vicenda, occorre in primo luogo precisare che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
in caso di esito positivo il convenuto per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale [È bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (sentenza 12 luglio 2006, n.
15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476)]. Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se sussista il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo ed in caso di esito positivo di tale accertamento se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è, come detto, quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1. Orbene, ritiene la scrivente che, nel caso di specie, come sopra evidenziato, non vi è prova sufficiente del nesso di causalità. Ed invero, la teste indotta dall'attrice, , escussa all'udienza del 23.02, ha Testimone_1 dichiarato “… ho visto una signora davanti a me cadere sulla passerella di legno …. la signora è scivolata poiché la passerella era bagnata con liquido scivoloso e si lamentava per il dolore …. sul posto dove la signora è caduta non vi era alcuna segnalazione di pericolo e posso dire che la medesima indossava ciabatte da mare …. posso affermare che per arrivare alle docce era necessario attraversare detta passerella poiché non vi era un altro percorso”. Tali dichiarazioni sono pienamente smentite dai testimoni di parte convenuta, e Tes_2
escussi alla suddetta udienza, e della cui attendibilità, seppure dipendenti Testimone_3 della società convenuta, non vi è motivo di dubitare, attesa la precisione e coerenza delle loro dichiarazioni.
Ed infatti, entrambi i testimoni, pur confermando di aver visto la caduta a terra in Pt_1 prossimità delle docce, hanno concordemente dichiarato che la passerella che conduce alle docce è di cemento ruvido, con materiale antisdrucciolo e vi sono almeno tre o quattro cartelli posti in prossimità di tutte le docce sui quali è scritto di fare attenzione poiché il pavimento è bagnato, così come rappresentato anche nei rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte convenuta, riconosciuti dagli stessi testi e non disconosciuti, quanto ad autenticità, da parte attrice. Essi hanno inoltre riferito che ci sono anche delle strisce rosse in prossimità della prima e dell'ultima doccia per indicare eventuale pericolo e vi è anche un cartello, vicino ad ogni doccia, sul quale è fatto divieto di usare shampoo e bagnoschiuma. Infine, sconfessando l'assunto attoreo, essi hanno dichiarato che vi sono altri percorsi, oltre la passerella, per raggiungere le docce. Tra l'altro, va pure osservato che, trattandosi nel caso di specie di una zona normalmente bagnata, proprio in ragione dell'attività che si svolge, l'attrice avrebbe dovuto provare di aver utilizzato calzature adeguate, mentre sul punto la teste ha riferito genericamente che Tes_1 la “indossava ciabatte da mare”, e non potendosi poi invocare, una volta che una caduta Pt_1 dannosa si è verificata, come fonte di responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente.
Inoltre, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ..
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. (Cass. 6 maggio
2015 n. 90009). Nel caso di specie, non risulta assolto dalla parte danneggiata l'onere della prova di un'anomalia dello stato dei luoghi almeno tale da giustificare una condotta colposa del convenuto, considerato poi che, con riferimento al liquido asseritamente presente sulla passerella, la teste di parte attrice ha genericamente riferito della presenza di “un liquido scivoloso”, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle modalità della caduta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, deve concludersi che l'infortunio si è verificato per la scarsa diligenza della stessa danneggiata e tanto impedisce l'applicabilità nella specie del menzionato art. 2051 cc. Ad analoghe conclusioni si giunge anche nell'ipotesi in cui si dovesse prospettare una responsabilità ex art. 2043 c.c., non sussistendo i requisiti del pericolo occulto connotato dalla cosiddetta “insidia e trabocchetto”, difettando nella specie sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, essendo la caduta avvenuta in pieno giorno, sia quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento dannoso, per le suesposte ragioni. Per tutti questi motivi la domanda non può che essere rigettata. Riguardo al regolamento delle spese di lite, il reale accadimento dell'infortunio e le lesioni patite dall'attrice, inducono la scrivente a compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile come promossa in narrativa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Torre Annunziata, 12.02.2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr. Silvia Pirone)