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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di
Sezione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2467.2024 R.G.
TRA nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
RD AX (ME), Via Ortogrande n. 7 cod. fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in S. Teresa di Riva, Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cara, c.f. , pec: ( che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende, giusta procura in atti, opponente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
AX (ME), via Vittorio Emanuele n. 296, codice fiscale , CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Berritta (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Taormina, via C.F._4
Bastione n. 6 (tel e fax 0942.24395; pec: , Email_2 opposta
Avente ad oggetto: opposizione a precetto. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 22.5.2025 IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del 5.6.2024 nato a [...] il Parte_1
28.06.1966 e residente in [...] cod. fisc.
, formulava opposizione avverso il precetto notificatogli da C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vittorio Emanuele n. 296, codice fiscale , con il quale gli è stato CodiceFiscale_3 intimato il pagamento della somma complessiva di € 13.076,66 oltre interessi, eventuali ulteriori pagamenti scaduti e non corrisposti, spese di notifica occorrende, con la minaccia dell'azione esecutiva in ipotesi di omesso pagamento nel termine indicato;
deduceva che parte intimante aveva fatto leva su un decreto di omologazione della separazione del 03.02.2021, emesso dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, nonché sul decreto del 08.03.2024 emesso dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio per modifica delle condizioni di separazione consensuale;
contestava il diritto del creditore intimante di agire in executivis, in forza dei summenzionati titoli esecutivi e, più nel dettaglio, si doleva del fatto che i crediti azionati a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto e di omesso rimborso delle spese straordinarie sostenute non erano nemmeno genericamente esplicitati e contenuti nei titoli esecutivi fondanti il precetto opposto;
evidenziava che nel decreto di omologazione non erano indicati gli importi dovuti né per l'assegno di mantenimento, né per le spese straordinarie, e ne ricavava l'inidoneità dei titoli a fondare l'intimazione di pagamento contenuta nel precetto;
allegava ancora che parte opposta non aveva né concertato, come previsto dal provvedimento di
1 omologa, né documentato le spese straordinarie rivendicate (per la somma di euro 1.065,37) nella presente sede;
infine, contestava di essere debitore di euro 5.700,00 a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto evidenziando anche di aver corrisposto la somma di euro 300,00 al detto titolo per il mese di novembre 2022 e ciò con bonifico bancario n. 00009348345 del
10.10.2022 per l'importo di euro € 1.232,46 di cui € 500,00 per il mantenimento delle figlie, €
300,00 per il mantenimento della opposta ed € 431,96 per spese varie;
chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione con il favore delle spese di lite. Si costituiva la nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in RD AX (ME), via Vittorio Emanuele n. 296, codice fiscale , CodiceFiscale_3 la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 22.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il Presidente istruttore, dopo la discussione, formulava riserva del deposito della sentenza ai sensi del comma 3 dell'articolo appena citato. L'opposizione in esame è infondata nel merito e va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, osservare che l'opposizione all'esecuzione si distingue da quella agli atti esecutivi per il fatto che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni;
l'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi (tra le tante Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2025,
n. 1055)
Ne discende che contro l'atto di precetto può essere proposta sia l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617.
Significativo al riguardo è il riferimento, contenuto primo comma del citato art. 615, non solo all'atto di precetto in quanto tale, ma alla circostanza che la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione può avvenire anche quando non è stata ancora iniziata.
Contro l'atto di precetto può essere proposta anche opposizione agli atti esecutivi quando
è contestato che questo non è conforme agli elementi formali indicati nell'art. 480 dello stesso codice.
La distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi non è data, quindi, dal fatto che, quando l'esecuzione forzata non è ancora iniziata, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi contro l'atto di precetto, ma è data, piuttosto, dalle ragioni addotte con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente. Nella fattispecie in esame, l'opponente, ha fondato l'opposizione sulla pretesa inidoneità dei titoli esecutivi a fondare la richiesta di pagamento e sulla insussistenza di parte dei crediti fondanti il precetto opposto, con un evidente riferimento alla parziale inesistenza in capo alla parte opposta e intimante il precetto opposto ad agire esecutivamente in danno dell'opponente per una parte delle somme precettate;
trattasi, evidentemente, di opposizione all'esecuzione rilevante ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. Parte opposto ha minacciato azione esecutiva in forza di crediti maturati, per tesi, in forza di due distinti titoli esecutivi (il decreto di omologa delle condizioni di separazione personale e il provvedimento di rigetto del ricorso finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione ora citate) ed ha rivendicato il diritto di agire forzosamente per la somma di euro 13.076,66 oltre interessi, eventuali ulteriori pagamenti scaduti e non corrisposti, spese di notifica occorrende;
parte opponente ha, però, contestato la somma precettata solo in parte e, più nel dettaglio, per la
2 somma di euro 1065,37 rivendicata a titolo di spese straordinarie mai rimborsate in favore del coniuge avente diritto (l'odierna opposta), nonché per la somma di euro 5.700,00 a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto.
Orbene, va osservato che l'accordo tra i coniugi costituisce l'elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti e che il provvedimento di omologazione è unicamente diretto ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, il suddetto accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all' art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. (Cassazione civile , sez. I , 05/06/2023 , n. 15697); nella fattispecie in esame il precetto si fonda su decreto di omologazione n. 2444/2021 del 5.2.2021 emesso nel giudizio 835.2020 RG Tribunale di Messina in seno al quale v'è un puntuale richiamo agli estremi ed al contenuto degli accordi intercorsi tra i coniugi e odierni contendenti.
Per essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto è necessario che il titolo azionato consenta la determinazione della somma dovuta e, dunque, indichi un credito determinato o determinabile;
orbene, non v'è dubbio nel caso in ispecie che il decreto di omologa dell'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi consenta di ricostruire le partite debito/credito tra le parti e, più nel dettaglio, le somme dovute dall'odierno opponente alla parte opposta a titolo di assegno di mantenimento (di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione, come peraltro testualmente riportato nello stesso ricorso che l'odierno opponente ha formulato con lo scopo di ottenere una modifica anche su questo punto delle condizioni di separazione già omologate) e di spese straordinarie sostenute per la prole;
che l'obbligo del pagamento dell'assegno di mantenimento non sia venuto meno alla data della notifica del precetto impugnato nella presente sede si ricava anche dal testo del provvedimento
(il secondo) fondante l'iniziativa di parte opposta laddove si legge testualmente: “Contrariamente
a quanto sostenuto da parte ricorrente – id est l'odierno opponente - non è possibile affermare che detto obbligo sia venuto meno ipso iure al decorso dei dodici mesi previsti e ciò atteso che,
a parte la necessità comunque di un provvedimento giudiziale che dichiarasse la intervenuta ricorrenza dei presupposti, dalla lettura dell'accordo omologato emerge che la cessazione di detto obbligo era subordinata non già al solo decorso del tempo ma, altresì, alla circostanza che la odierna resistente non si fosse utilmente attivata per reperire una occupazione. Ritiene il
Collegio che, seppur dopo qualche mese rispetto alla data prevista nei patti omologati, può affermarsi che la non sia stata inerte nella ricerca del lavoro, come dimostra la circostanza Pt_2 che la stessa abbia sottoscritto nell'aprile 2023 un contratto di lavoro. Questo, se da un lato consente di affermare che la non sia stata inerte, dall'altro lato non appare sufficiente per Pt_2 eliminare l'obbligo in capo al di versare l'assegno di mantenimento, considerato che si Pt_1
è trattato di un contratto a tempo, già scaduto nel corso del presente giudizio. Non può, dunque, affermarsi che la odierna resistente abbia conseguito una propria autonomia e, pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, le domande avanzate dal ricorrente devono essere rigettate.” (si cfr. il decreto di rigetto del ricorso proposto dall'opponente (prodotto da parte opposta) n. cronol. 5957/2024 del 13/03/2024 reso nel giudizio n. 4213/2022 RG Tribunale di Messina. Non v'è prova alcuna – né specifica allegazione – che parte opponente abbia provveduto al pagamento degli assegni di mantenimento per l'importo di euro 5.700,00 come contestato con l'opposizione in esame;
anche l'importo di euro 300,00 per il mese di novembre 2022, per tesi dell'opponente inglobato nel bonifico del 10.10.2022, non può ritenersi corrisposto al detto titolo;
infatti, non v'è causale nel bonifico che consenta che il pagamento del 10.10.2022 fosse imputabile all'assegno di mantenimento del mese di novembre 2022. Infine, quanto al tema delle spese straordinarie, pur vero e pacifico tra le parti (si ricava invero dal ricorso congiunto finalizzato alla omologa delle condizioni di separazione prodotto da parte opposta) che il titolo esecutivo fondante l'iniziativa di parte opposta prevedesse la
3 concertazione delle parti su detta voce, ma è anche vero che l'adeguata concertazione possa ritenersi implicita nella fisiologia di siffatte spese mediche e per l'istruzione della prole laddove prevedibili e seriali e non ingenti come nella fattispecie in esame;
dal che, anche in ragione della prova documentale offerta dalla opposta, deve ritenersi tali esborsi evidentemente destinati ai bisogni ordinari della prole, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, abbiano la forza di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario (nella specie l'omologa), perché idonei a preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Nulla può statuirsi sui crediti futuri (id est: sul diritto di agire esecutivamente anche per somme diverse correlate a crediti maturati medio tempore) eventualmente concretizzatisi nelle more della pendenza del presente giudizio. Le superiori argomentazioni non consentono di affermare la temerarietà dell'opposizione proposta. L'infondatezza nel merito dell'opposizione impone la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo (tariffa vigente, 4 fasi del giudizio, valore superiore ad euro 5.200,01, parametri minimi)
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, II Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2467.2024 R.G.A.C., sulla domanda proposta, con ricorso, da nato a [...] Parte_1
AX (ME) il 28.06.1966 e residente in [...] cod. fisc.
, elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, Piazza Madonna di C.F._1
Porto Salvo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cara, c.f. , pec: C.F._2
( che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, opponente, Email_1 contro nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
AX (ME), via Vittorio Emanuele n. 296, codice fiscale , CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Berritta (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Taormina, via C.F._4
Bastione n. 6 (tel e fax 0942.24395; pec: , così provvede: Email_2
A) rigetta l'opposizione; B) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Messina, il 23/05/2025
Il Presidente della II Sezione Civile dott. Ugo Scavuzzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di
Sezione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2467.2024 R.G.
TRA nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
RD AX (ME), Via Ortogrande n. 7 cod. fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in S. Teresa di Riva, Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cara, c.f. , pec: ( che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende, giusta procura in atti, opponente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
AX (ME), via Vittorio Emanuele n. 296, codice fiscale , CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Berritta (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Taormina, via C.F._4
Bastione n. 6 (tel e fax 0942.24395; pec: , Email_2 opposta
Avente ad oggetto: opposizione a precetto. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 22.5.2025 IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del 5.6.2024 nato a [...] il Parte_1
28.06.1966 e residente in [...] cod. fisc.
, formulava opposizione avverso il precetto notificatogli da C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vittorio Emanuele n. 296, codice fiscale , con il quale gli è stato CodiceFiscale_3 intimato il pagamento della somma complessiva di € 13.076,66 oltre interessi, eventuali ulteriori pagamenti scaduti e non corrisposti, spese di notifica occorrende, con la minaccia dell'azione esecutiva in ipotesi di omesso pagamento nel termine indicato;
deduceva che parte intimante aveva fatto leva su un decreto di omologazione della separazione del 03.02.2021, emesso dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, nonché sul decreto del 08.03.2024 emesso dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio per modifica delle condizioni di separazione consensuale;
contestava il diritto del creditore intimante di agire in executivis, in forza dei summenzionati titoli esecutivi e, più nel dettaglio, si doleva del fatto che i crediti azionati a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto e di omesso rimborso delle spese straordinarie sostenute non erano nemmeno genericamente esplicitati e contenuti nei titoli esecutivi fondanti il precetto opposto;
evidenziava che nel decreto di omologazione non erano indicati gli importi dovuti né per l'assegno di mantenimento, né per le spese straordinarie, e ne ricavava l'inidoneità dei titoli a fondare l'intimazione di pagamento contenuta nel precetto;
allegava ancora che parte opposta non aveva né concertato, come previsto dal provvedimento di
1 omologa, né documentato le spese straordinarie rivendicate (per la somma di euro 1.065,37) nella presente sede;
infine, contestava di essere debitore di euro 5.700,00 a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto evidenziando anche di aver corrisposto la somma di euro 300,00 al detto titolo per il mese di novembre 2022 e ciò con bonifico bancario n. 00009348345 del
10.10.2022 per l'importo di euro € 1.232,46 di cui € 500,00 per il mantenimento delle figlie, €
300,00 per il mantenimento della opposta ed € 431,96 per spese varie;
chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione con il favore delle spese di lite. Si costituiva la nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 in RD AX (ME), via Vittorio Emanuele n. 296, codice fiscale , CodiceFiscale_3 la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 22.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il Presidente istruttore, dopo la discussione, formulava riserva del deposito della sentenza ai sensi del comma 3 dell'articolo appena citato. L'opposizione in esame è infondata nel merito e va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, osservare che l'opposizione all'esecuzione si distingue da quella agli atti esecutivi per il fatto che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni;
l'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi (tra le tante Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2025,
n. 1055)
Ne discende che contro l'atto di precetto può essere proposta sia l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617.
Significativo al riguardo è il riferimento, contenuto primo comma del citato art. 615, non solo all'atto di precetto in quanto tale, ma alla circostanza che la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione può avvenire anche quando non è stata ancora iniziata.
Contro l'atto di precetto può essere proposta anche opposizione agli atti esecutivi quando
è contestato che questo non è conforme agli elementi formali indicati nell'art. 480 dello stesso codice.
La distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi non è data, quindi, dal fatto che, quando l'esecuzione forzata non è ancora iniziata, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi contro l'atto di precetto, ma è data, piuttosto, dalle ragioni addotte con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente. Nella fattispecie in esame, l'opponente, ha fondato l'opposizione sulla pretesa inidoneità dei titoli esecutivi a fondare la richiesta di pagamento e sulla insussistenza di parte dei crediti fondanti il precetto opposto, con un evidente riferimento alla parziale inesistenza in capo alla parte opposta e intimante il precetto opposto ad agire esecutivamente in danno dell'opponente per una parte delle somme precettate;
trattasi, evidentemente, di opposizione all'esecuzione rilevante ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. Parte opposto ha minacciato azione esecutiva in forza di crediti maturati, per tesi, in forza di due distinti titoli esecutivi (il decreto di omologa delle condizioni di separazione personale e il provvedimento di rigetto del ricorso finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione ora citate) ed ha rivendicato il diritto di agire forzosamente per la somma di euro 13.076,66 oltre interessi, eventuali ulteriori pagamenti scaduti e non corrisposti, spese di notifica occorrende;
parte opponente ha, però, contestato la somma precettata solo in parte e, più nel dettaglio, per la
2 somma di euro 1065,37 rivendicata a titolo di spese straordinarie mai rimborsate in favore del coniuge avente diritto (l'odierna opposta), nonché per la somma di euro 5.700,00 a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto.
Orbene, va osservato che l'accordo tra i coniugi costituisce l'elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti e che il provvedimento di omologazione è unicamente diretto ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, il suddetto accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all' art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. (Cassazione civile , sez. I , 05/06/2023 , n. 15697); nella fattispecie in esame il precetto si fonda su decreto di omologazione n. 2444/2021 del 5.2.2021 emesso nel giudizio 835.2020 RG Tribunale di Messina in seno al quale v'è un puntuale richiamo agli estremi ed al contenuto degli accordi intercorsi tra i coniugi e odierni contendenti.
Per essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto è necessario che il titolo azionato consenta la determinazione della somma dovuta e, dunque, indichi un credito determinato o determinabile;
orbene, non v'è dubbio nel caso in ispecie che il decreto di omologa dell'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi consenta di ricostruire le partite debito/credito tra le parti e, più nel dettaglio, le somme dovute dall'odierno opponente alla parte opposta a titolo di assegno di mantenimento (di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione, come peraltro testualmente riportato nello stesso ricorso che l'odierno opponente ha formulato con lo scopo di ottenere una modifica anche su questo punto delle condizioni di separazione già omologate) e di spese straordinarie sostenute per la prole;
che l'obbligo del pagamento dell'assegno di mantenimento non sia venuto meno alla data della notifica del precetto impugnato nella presente sede si ricava anche dal testo del provvedimento
(il secondo) fondante l'iniziativa di parte opposta laddove si legge testualmente: “Contrariamente
a quanto sostenuto da parte ricorrente – id est l'odierno opponente - non è possibile affermare che detto obbligo sia venuto meno ipso iure al decorso dei dodici mesi previsti e ciò atteso che,
a parte la necessità comunque di un provvedimento giudiziale che dichiarasse la intervenuta ricorrenza dei presupposti, dalla lettura dell'accordo omologato emerge che la cessazione di detto obbligo era subordinata non già al solo decorso del tempo ma, altresì, alla circostanza che la odierna resistente non si fosse utilmente attivata per reperire una occupazione. Ritiene il
Collegio che, seppur dopo qualche mese rispetto alla data prevista nei patti omologati, può affermarsi che la non sia stata inerte nella ricerca del lavoro, come dimostra la circostanza Pt_2 che la stessa abbia sottoscritto nell'aprile 2023 un contratto di lavoro. Questo, se da un lato consente di affermare che la non sia stata inerte, dall'altro lato non appare sufficiente per Pt_2 eliminare l'obbligo in capo al di versare l'assegno di mantenimento, considerato che si Pt_1
è trattato di un contratto a tempo, già scaduto nel corso del presente giudizio. Non può, dunque, affermarsi che la odierna resistente abbia conseguito una propria autonomia e, pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, le domande avanzate dal ricorrente devono essere rigettate.” (si cfr. il decreto di rigetto del ricorso proposto dall'opponente (prodotto da parte opposta) n. cronol. 5957/2024 del 13/03/2024 reso nel giudizio n. 4213/2022 RG Tribunale di Messina. Non v'è prova alcuna – né specifica allegazione – che parte opponente abbia provveduto al pagamento degli assegni di mantenimento per l'importo di euro 5.700,00 come contestato con l'opposizione in esame;
anche l'importo di euro 300,00 per il mese di novembre 2022, per tesi dell'opponente inglobato nel bonifico del 10.10.2022, non può ritenersi corrisposto al detto titolo;
infatti, non v'è causale nel bonifico che consenta che il pagamento del 10.10.2022 fosse imputabile all'assegno di mantenimento del mese di novembre 2022. Infine, quanto al tema delle spese straordinarie, pur vero e pacifico tra le parti (si ricava invero dal ricorso congiunto finalizzato alla omologa delle condizioni di separazione prodotto da parte opposta) che il titolo esecutivo fondante l'iniziativa di parte opposta prevedesse la
3 concertazione delle parti su detta voce, ma è anche vero che l'adeguata concertazione possa ritenersi implicita nella fisiologia di siffatte spese mediche e per l'istruzione della prole laddove prevedibili e seriali e non ingenti come nella fattispecie in esame;
dal che, anche in ragione della prova documentale offerta dalla opposta, deve ritenersi tali esborsi evidentemente destinati ai bisogni ordinari della prole, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, abbiano la forza di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario (nella specie l'omologa), perché idonei a preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Nulla può statuirsi sui crediti futuri (id est: sul diritto di agire esecutivamente anche per somme diverse correlate a crediti maturati medio tempore) eventualmente concretizzatisi nelle more della pendenza del presente giudizio. Le superiori argomentazioni non consentono di affermare la temerarietà dell'opposizione proposta. L'infondatezza nel merito dell'opposizione impone la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo (tariffa vigente, 4 fasi del giudizio, valore superiore ad euro 5.200,01, parametri minimi)
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, II Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2467.2024 R.G.A.C., sulla domanda proposta, con ricorso, da nato a [...] Parte_1
AX (ME) il 28.06.1966 e residente in [...] cod. fisc.
, elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, Piazza Madonna di C.F._1
Porto Salvo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cara, c.f. , pec: C.F._2
( che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, opponente, Email_1 contro nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
AX (ME), via Vittorio Emanuele n. 296, codice fiscale , CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Berritta (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Taormina, via C.F._4
Bastione n. 6 (tel e fax 0942.24395; pec: , così provvede: Email_2
A) rigetta l'opposizione; B) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Messina, il 23/05/2025
Il Presidente della II Sezione Civile dott. Ugo Scavuzzo
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