Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Lavoro
Con ricorso depositato in data 14.1.25 l'organizzazione sindacale ricorrente esponeva quanto segue.
Deduceva di essere una organizzazione periferica della Funzione Pubblica C.G.I.L., firmataria, a livello nazionale, del CCNL FISE Assoambiente, che si applica alla società Controparte_1 che opera nel settore della raccolta dei rifiuti urbani ed è appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti ur-bani del Comune di Spinazzola nella provincia Barletta-Andria-Trani.
L'organizzazione sindacale ricorrente esponeva di essere significativamente presente tra i dipendenti della società resistente, contando ben 141 iscritti, tutti lavoratori adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Spinazzola nella provincia Barletta-Andria-Trani..
Da una verifica delle buste paga dei lavoratori associati alla “Funzione Pubblica CGIL BAT", dipendenti della Controparte_1 con qualifica di operaio, è emerso che la società resistente ha operato la trattenuta sindacale in busta paga ai lavoratori iscritti all'O.S. ricorrente ma ha omesso di versare il relativo contributo alla "Funzione Pubblica CGIL BAT", che, ripetutamente, ne richiesto il versamento (v. docc. agli atti).
Tale condotta veniva qualificata come antisindacale.
In conclusione, la O.S. ricorrente chiedeva la rimozione dei comportamenti della società resistente, il tutto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la resistente non si costituiva in giudizio
La causa non abbisognava di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In linea generale, deve evidenziarsi che, con l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, il legislatore, al fine di evitare il pericolo che il datore di lavoro, abusando del potere derivantegli dalla posizione predominante da lui assunta nella organizzazione produttiva, potesse frapporre ostacoli al libero esercizio dei diritti, costituzionalmente garantiti attinenti all'attività sindacale e allo sciopero, ha inteso fornire ai sindacati dei lavoratori un particolare strumento giudiziario a tutela di tali diritti, sanzionando la condotta illegittima del datore di lavoro lesiva di questi.
Attesa la voluta non specificazione delle condotte vietate dalla legge al datore di lavoro al fine di una piena tutela della attività sindacale, si ritiene che debba farsi rientrare tra esse qualsiasi comportamento idoneo ad arrecare pregiudizio, tra l'altro, alla piena e libera esplicazione,
nell'ambito aziendale, dei compiti che l'ordinamento attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori per assicurare gli interessi individuali e collettivi di questi ultimi.
In tal modo, s'intende garantire la protezione del diritto delle organizzazioni sindacali allo svolgimento dell'attività sindacale, diritto il cui contenuto è anch'esso atipico non facendosi riferimento, sotto il profilo oggettivo, esclusivamente ad una sua definizione nell'articolo 14 dello
Statuto dei Lavoratori, limitandosi questo alla proclamazione dei principio dei diritti dei lavoratori alla costituzione di associazioni sindacali, di adesione a queste e dello svolgimento della attività
sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
Ne deriva che il concreto contenuto del diritto di attività sindacale, almeno nella parte in cui la stessa può comprimere il potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore, è desumibile rinviando alle disposizioni di cui al titolo terzo dello stesso Statuto - che garantiscono i diritti all'informazione, alla concertazione ed al proselitismo, da esercitarsi sempre assicurandosi il normale svolgimento della attività aziendale - salve più ampie previsioni eventualmente contenute nei contratti collettivi. La definizione del concetto di libertà ed attività sindacale, in buona sostanza, si ottiene, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato
è titolare ai fini della tutela di interessi collettivi;
in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori.
Ciò posto, dunque, si può affermare che l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 contempla uno strumento di tutela privilegiato di reazione alla lesione della libertà e dell'attività sindacale,
nonché del diritto di sciopero che si verifica in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro che meritano la qualificazione di antigiuridicità in quanto impediscono, compromettono in vario modo, limitano l'esercizio delle libertà ed attività garantite al sindacato (si veda Cass., Sez.
Un., 12 giugno 1997, n. 5295).
2. In tale quadro di considerazioni generali, vanno ricomprese certamente le vicende che – in fatto- hanno preceduto l'iniziativa processuale dell'O.S. ricorrente.
Nel caso di specie, sussiste la condotta antisindacale assunta
- del resto trattasi di una delle fattispecie classiche- come del resto anche comprovata dalla condotta processuale della convenuta. A tal proposito, deve tuttavia evidenziarsi che, affinchè possa dirsi integrata la fattispecie di legge della condotta antisindacale, requisito cardine è la sussistenza dell'attualità della condotta posta in essere.
Sotto tale aspetto, è stato rilevato che le condotte antisindacali, così come indicate dall'art. 28 dello
Statuto, si sostanziano nei comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero. La Cassazione con la sentenza n. 3383/1999, infatti ha delineato che "Con l'art. 28, legge n. 300/1970 il legislatore ha inteso fornire al sindacato dei lavoratori un particolare strumento giudiziario a tutela dei loro diritti, sanzionando la condotta illegittima lesiva di questi, lasciando peraltro volutamente imprecisata la descrizione dei comportamenti non consentiti, ricorrendo ad una definizione 'teleologica', che consente di ritenere vietate tutte quelle condotte che si rivelino idonee ad arrecare offesa ai beni protetti, ferma l'irrilevanza dell'elemento intenzionale".
Da tale estratto si deduce un'altra caratteristica della condotta antisindacale: la necessaria presenza dell'elemento oggettivo della condotta, quindi la lesione degli interessi collettivi, ma non anche dell'elemento soggettivo, cioè l'intenzione del datore di frustrare la libertà e l'attività sindacale.
Infatti.:"L'accertamento del comportamento antisindacale non richiede uno specifico intento lesivo, essendo sufficiente l'obiettiva idoneità della condotta a produrre l'effetto di ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero" (Cass. n.
3341/1998).
Per le suddette ragioni, il ricorso ex art. 28 St. lav., deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in funzione del Giudice del Lavoro, pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 241/25promosso dalla Funzione Pubblica CGIL BAT
contro
Controparte_1 così provvede:
,
Dichiara l'antisindacalità della condotta e per l'effetto ordina alla resistente la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione immediata degli effetti;
Condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2000,00 oltre oneri accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Trani, 01/04/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Arbore