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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa promossa in grado d'Appello
Da
(C.F. , residente in in VIA UNIONE 22 . Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. RE MICHELE (C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato/a in VIA A. VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA presso lo Studio dell'Avv. RE MICHELE giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA REPUBBLICA 46 - OLGIATE COMASCO, con il patrocinio dell'Avv. SAGGIOMO PASQUALE (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3
in VIA CAMPO GARIBALDI, 1 22100 COMO presso lo Studio dell'Avv. SAGGIOMO
PASQUALE, giusta delega in atti;
-APPELLATO
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI:
Per come da foglio depositato in via telematica in data14.12.2024. Parte_1
Per : come da foglio depositato in via telematica in data Controparte_1
9.12.2024.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1342/23 Parte_1
del Tribunale di Como che aveva respinto le domande da lui proposte nei confronti del , aventi ad oggetto Controparte_2
l'impugnazione della delibera assunta in data 21.7.22. Ha censurato la sentenza appellata : 1) per aver ritenuto che non costituisse motivo di nullità della delibera impugnata il fatto di aver deciso su argomento non posto all'ordine del giorno (ed in particolare sulla “revocazione” della sentenza n.914/22 della Corte d'Appello
di Milano); 2) per aver negato la sussistenza di interesse ad agire nella suddetta impugnazione;
3) per aver affermato che il difetto di convocazione potesse essere fatto valere solo da condomino cui non fosse stata regolarmente comunicata l'indizione dell'assemblea (e dunque non da , mentre ciascun Parte_1
condomino avrebbe avuto interesse all'accertamento della validità della delibera;
4) per aver pronunciato a suo carico anche una condanna ex art.96 cpc. in assenza dei relativi presupposti e liquidato le spese processuali in misura eccessiva.
Il si è costituito rilevando preliminarmente l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc e comunque chiedendone il rigetto.
L'appello, prima ancora che infondato, è inammissibile, per violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc. Detta norma, come novellata dalla l.
n.134/2012, sebbene non esiga lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, impone tuttavia all'appellante di individuare, in modo chiaro ed pagina 2 di 7 inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (cfr.
Cass. n. 10916/17). Sennonché nessuno dei motivi d'appello formulati dal
è costituito da argomentate censure alla sentenza, tali da incrinarne il Pt_1
fondamento logico/giuridico, costituendo al più una acritica riproposizione delle tesi sostenute in primo grado e senza alcun riguardo ai passaggi motivazionali del provvedimento impugnato.
Così deve dirsi innanzitutto quanto alla pretesa nullità della delibera per aver deciso su argomento non posto all'ordine del giorno. Al riguardo il Tribunale
(dopo aver escluso che quanto lamentato da potesse anche in Parte_1
astratto costituire motivo di nullità della delibera alla stregua dei criteri enunciati da Cass. SSUU n. 9839/21 e ribadito che l'ordine del giorno allegato alla convocazione dell'assemblea fosse tale da mettere in grado di conoscere gli argomenti su cui discutere e deliberare, ed in particolare le decisioni da assumere nei contenziosi pendenti con lo stesso ) ha ricordato come non abbia Pt_1
diritto a partecipare all'assemblea (e quindi nemmeno debba essere convocato) il condomino che rivesta il ruolo di parte processuale nel giudizio in ordine al quale l'assemblea sia chiamata a decidere la propria strategia, in tal caso “venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in pagina 3 di 7 base ai contrapposti interessi” (Cass. n. 3192/23): quantunque, pertanto, il
Tribunale non abbia valutato l'omessa indicazione nell'ordine del giorno della ipotesi (poi effettivamente deliberata dall'assemblea) di promuovere un giudizio per revocazione della medesima sentenza n.914/22 C. Appello Milano per gli errori di fatto in essa contenuti (azione effettivamente diversa dalla impugnazione per Cassazione menzionata nell'ordine del giorno), restava l'onere dell'odierno appellante di censurare il rigetto del motivo di impugnazione anche sotto questo profilo. Tale onere non può d'altronde dirsi assolto attraverso quanto dedotto al secondo motivo di impugnazione, con il quale il si limita ad affermare Pt_1
apoditticamente l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali citati dal
Tribunale in ordine al suo difetto di interesse ad agire.
Altrettanto inammissibile si presenta il terzo motivo d'appello, con il quale il ha insistito nella invalidità della delibera per difetto di convocazione ex Pt_1
art.1136, VI co. c.c.. Anche in questo caso il Tribunale ha avuto cura di precisare come “l'errata, tardiva o omessa convocazione può essere fatta valere solo dal pretermesso avente diritto e non dagli altri condomini”, restando dunque irrilevante che i “i condomini e abbiano ricevuto la Per_1 Per_2 Per_3
convocazione tardivamente rispetto al termine di legge”, non avendo questi sollevato alcuna contestazione al riguardo: a sostegno della tesi secondo cui il difetto di convocazione potrebbe essere fatto valere anche dai condomini ritualmente convocati (e dunque da lui stesso), l'appellante si è limitato a richiamare alcuni precedenti della Suprema Corte, senza minimamente confutare pagina 4 di 7 il diverso orientamento di legittimità ricordato dal Tribunale (Cass. n. 9082/14;
Cass. n. 10338/14; Cass. n. 23903/16; Cass. n. 6735/20), fondato sul principio secondo il quale “l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti” (Cass. n. 10071/20).
Nessuno specifico argomento l'appellante ha poi svolto a sostegno della pretesa riforma della liquidazione delle spese processuali a suo carico, che il Tribunale ha operato in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/22 (con ciò restando esentato da alcun onere motivazionale: Cass. ord. n.12093/18), con riguardo ad un valore della causa ed all'espletamento di fasi processuali che nemmeno il ha contestato. Condivisibile è altresì la disposta condanna ex art.96, III Pt_1
co. cpc, considerato che il difetto di alcun pregiudizio concreto derivato all'attore dalla delibera impugnata conferma l'atteggiamento abusivo dell'iniziativa processuale.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese depositata dal , formulata alla stregua dei valori appena superiori ai minimi CP_1
previsti dal DM n. 147/22 ed avuto riguardo ad un valore della causa pagina 5 di 7 indeterminato-complessità bassa, senza richiesta di alcun compenso per la fase di trattazione.
L'appellante deve altresì essere condannato al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, III co. cpc. (in misura pari a quanto liquidato a titolo di spese processuali),
considerato che – per i motivi sopra evidenziati – non ha Parte_1
nemmeno confutato i motivi della decisione impugnata.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado, liquidate in complessivi Euro 4.034,00 (di cui Euro
1.199,00 per la fase di studio, Euro 793,00 per la fase introduttiva ed Euro
2.042,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Condanna al pagamento della somma di Euro 4.034,00 ex Parte_1
art. 96, III co. cpc.
4. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Milano il 10/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maura Barberis dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa promossa in grado d'Appello
Da
(C.F. , residente in in VIA UNIONE 22 . Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. RE MICHELE (C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato/a in VIA A. VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA presso lo Studio dell'Avv. RE MICHELE giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA REPUBBLICA 46 - OLGIATE COMASCO, con il patrocinio dell'Avv. SAGGIOMO PASQUALE (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3
in VIA CAMPO GARIBALDI, 1 22100 COMO presso lo Studio dell'Avv. SAGGIOMO
PASQUALE, giusta delega in atti;
-APPELLATO
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI:
Per come da foglio depositato in via telematica in data14.12.2024. Parte_1
Per : come da foglio depositato in via telematica in data Controparte_1
9.12.2024.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1342/23 Parte_1
del Tribunale di Como che aveva respinto le domande da lui proposte nei confronti del , aventi ad oggetto Controparte_2
l'impugnazione della delibera assunta in data 21.7.22. Ha censurato la sentenza appellata : 1) per aver ritenuto che non costituisse motivo di nullità della delibera impugnata il fatto di aver deciso su argomento non posto all'ordine del giorno (ed in particolare sulla “revocazione” della sentenza n.914/22 della Corte d'Appello
di Milano); 2) per aver negato la sussistenza di interesse ad agire nella suddetta impugnazione;
3) per aver affermato che il difetto di convocazione potesse essere fatto valere solo da condomino cui non fosse stata regolarmente comunicata l'indizione dell'assemblea (e dunque non da , mentre ciascun Parte_1
condomino avrebbe avuto interesse all'accertamento della validità della delibera;
4) per aver pronunciato a suo carico anche una condanna ex art.96 cpc. in assenza dei relativi presupposti e liquidato le spese processuali in misura eccessiva.
Il si è costituito rilevando preliminarmente l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc e comunque chiedendone il rigetto.
L'appello, prima ancora che infondato, è inammissibile, per violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc. Detta norma, come novellata dalla l.
n.134/2012, sebbene non esiga lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, impone tuttavia all'appellante di individuare, in modo chiaro ed pagina 2 di 7 inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (cfr.
Cass. n. 10916/17). Sennonché nessuno dei motivi d'appello formulati dal
è costituito da argomentate censure alla sentenza, tali da incrinarne il Pt_1
fondamento logico/giuridico, costituendo al più una acritica riproposizione delle tesi sostenute in primo grado e senza alcun riguardo ai passaggi motivazionali del provvedimento impugnato.
Così deve dirsi innanzitutto quanto alla pretesa nullità della delibera per aver deciso su argomento non posto all'ordine del giorno. Al riguardo il Tribunale
(dopo aver escluso che quanto lamentato da potesse anche in Parte_1
astratto costituire motivo di nullità della delibera alla stregua dei criteri enunciati da Cass. SSUU n. 9839/21 e ribadito che l'ordine del giorno allegato alla convocazione dell'assemblea fosse tale da mettere in grado di conoscere gli argomenti su cui discutere e deliberare, ed in particolare le decisioni da assumere nei contenziosi pendenti con lo stesso ) ha ricordato come non abbia Pt_1
diritto a partecipare all'assemblea (e quindi nemmeno debba essere convocato) il condomino che rivesta il ruolo di parte processuale nel giudizio in ordine al quale l'assemblea sia chiamata a decidere la propria strategia, in tal caso “venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in pagina 3 di 7 base ai contrapposti interessi” (Cass. n. 3192/23): quantunque, pertanto, il
Tribunale non abbia valutato l'omessa indicazione nell'ordine del giorno della ipotesi (poi effettivamente deliberata dall'assemblea) di promuovere un giudizio per revocazione della medesima sentenza n.914/22 C. Appello Milano per gli errori di fatto in essa contenuti (azione effettivamente diversa dalla impugnazione per Cassazione menzionata nell'ordine del giorno), restava l'onere dell'odierno appellante di censurare il rigetto del motivo di impugnazione anche sotto questo profilo. Tale onere non può d'altronde dirsi assolto attraverso quanto dedotto al secondo motivo di impugnazione, con il quale il si limita ad affermare Pt_1
apoditticamente l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali citati dal
Tribunale in ordine al suo difetto di interesse ad agire.
Altrettanto inammissibile si presenta il terzo motivo d'appello, con il quale il ha insistito nella invalidità della delibera per difetto di convocazione ex Pt_1
art.1136, VI co. c.c.. Anche in questo caso il Tribunale ha avuto cura di precisare come “l'errata, tardiva o omessa convocazione può essere fatta valere solo dal pretermesso avente diritto e non dagli altri condomini”, restando dunque irrilevante che i “i condomini e abbiano ricevuto la Per_1 Per_2 Per_3
convocazione tardivamente rispetto al termine di legge”, non avendo questi sollevato alcuna contestazione al riguardo: a sostegno della tesi secondo cui il difetto di convocazione potrebbe essere fatto valere anche dai condomini ritualmente convocati (e dunque da lui stesso), l'appellante si è limitato a richiamare alcuni precedenti della Suprema Corte, senza minimamente confutare pagina 4 di 7 il diverso orientamento di legittimità ricordato dal Tribunale (Cass. n. 9082/14;
Cass. n. 10338/14; Cass. n. 23903/16; Cass. n. 6735/20), fondato sul principio secondo il quale “l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti” (Cass. n. 10071/20).
Nessuno specifico argomento l'appellante ha poi svolto a sostegno della pretesa riforma della liquidazione delle spese processuali a suo carico, che il Tribunale ha operato in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/22 (con ciò restando esentato da alcun onere motivazionale: Cass. ord. n.12093/18), con riguardo ad un valore della causa ed all'espletamento di fasi processuali che nemmeno il ha contestato. Condivisibile è altresì la disposta condanna ex art.96, III Pt_1
co. cpc, considerato che il difetto di alcun pregiudizio concreto derivato all'attore dalla delibera impugnata conferma l'atteggiamento abusivo dell'iniziativa processuale.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese depositata dal , formulata alla stregua dei valori appena superiori ai minimi CP_1
previsti dal DM n. 147/22 ed avuto riguardo ad un valore della causa pagina 5 di 7 indeterminato-complessità bassa, senza richiesta di alcun compenso per la fase di trattazione.
L'appellante deve altresì essere condannato al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, III co. cpc. (in misura pari a quanto liquidato a titolo di spese processuali),
considerato che – per i motivi sopra evidenziati – non ha Parte_1
nemmeno confutato i motivi della decisione impugnata.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado, liquidate in complessivi Euro 4.034,00 (di cui Euro
1.199,00 per la fase di studio, Euro 793,00 per la fase introduttiva ed Euro
2.042,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Condanna al pagamento della somma di Euro 4.034,00 ex Parte_1
art. 96, III co. cpc.
4. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Milano il 10/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maura Barberis dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
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