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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 892 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Pietro Parte_1 C.F._1
Apostolo (CZ), via Garibaldi n. 138, presso lo studio dell'avv. Donella Sacco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati in Soveria Mannelli (CZ), piazza dei Mille n. 19 C.F._3 presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Gigliotti, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTI OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23 aprile 2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ricorreva all'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione con cui aveva trasferito Controparte_1 il 100% delle quote sociali alla figlia . Si costituivano i resistenti, i quali chiedevano CP_2 il rigetto della domanda revocatoria per insussistenza dei presupposti. Le parti, poi, all'udienza del 23.4.2025, avendo raggiunto un accordo bonario, chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con riguardo alla richiesta di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. Le parti, con un contratto di transazione, si fanno reciproche concessioni e pongono fine ad una controversia giudiziale già incominciata (Trib. Roma, 13.10.2020), definendo autonomamente la lite, altrimenti devoluta alla decisione del giudice. È l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, che determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass. Civ. n. 4257/2017). La transazione, infatti, allo stesso modo del giudicato, preclude la decisione di merito e perciò determina, in sede processuale, la cessazione della materia del contendere (Cass., 7.3.2006, n. 4883). Nel caso di specie, sussiste, altresì, l'accordo tra le parti che sottrae al giudice anche la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 11 giugno 2025.
Il Giudice Teresa Valeria Grieco