Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1172 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Chiara Tignola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via
Francesco Russo n.41, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Giuseppina Corrado, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via Russo n.43, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il 19.09.2016, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, e precisando che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM, che esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 4438/2023) emessa in data 02.11.2023 e pubblicata il 06.11.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del 02.12.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In mancanza di richieste accessorie null'altro deve esser disposto.
In ragione di ciò deve esser pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto in ricorso. Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ), contratto CodiceFiscale_1 CP_1 C.F._2 in Casoria (NA) il 19.09.2016 (atto n. 16, Parte I, Serie A, anno 2016;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 28.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro