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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giardiello Biagio giusta mandato in atti Parte_1
APPELLANTE
E
la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11
APPELLATO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.22 proponeva opposizione innanzi al GdP di Parte_1
Benevento avverso l'ordinanza ingiunzione del 18.1.2022 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 1, comma 2, lett. A del Dl 19/20 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19.
Con la sentenza n. 1196 del 2023 il Giudice di Pace rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.
Avverso tale pronuncia proponeva gravame il deducendo in sostanza l'infondatezza della Pt_1
motivazione posta a sostegno del verbale, sussisteno uno stato di necessità, e l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, in contrasto con gli artt. 95 e 78 della Costituzione.
pagina 1 di 3 Costituitosi in giudizio, l'appellato deduceva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e nel merito l'infondatezza dello stesso.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Com'è noto, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del favor impugnationis (Cass. n. 3721 del 2016).
Nella specie, dovendosi valutare la specificità dei motivi di appello in rapporto alla funzione dell'impugnazione, l'atto di appello in esame contiene nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, indirizzando la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Com'è noto, in tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale.
In particolare, l'esimente dello stato di necessità , in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16155).
Ancora, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15195 del 2008; sul punto anche Cass. 5877 del 2004 secondo cui la responsabilità dell'autore dell'illecito è altresì esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della citata l.
n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione;
in tale ipotesi, peraltro, l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca.
pagina 2 di 3 Nella specie, va esclusa la sussistenza dell'invocato stato di necessità, effettivo o putativo, nulla avendo provato sul punto il ricorrente.
Né sono emersi elementi da cui evincere l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, nulla avendo tra l'altro dichiarato il trasgressore al momento della contestazione.
Parimenti va rigettato l'altro motivo di appello, atteso che, com'è noto, nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, lo scopo primario della normativa che regola la materia era quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini, stante la necessità di realizzare le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai D.P.C.M.
9/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020, e D.P.C.M. del 22/3/2020, con limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., nel rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Resta assorbito l'appello incidentale condizionato.
Attesa la peculiarità della questione, le spese vanno integralmente compensate.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 26 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giardiello Biagio giusta mandato in atti Parte_1
APPELLANTE
E
la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11
APPELLATO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.22 proponeva opposizione innanzi al GdP di Parte_1
Benevento avverso l'ordinanza ingiunzione del 18.1.2022 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 1, comma 2, lett. A del Dl 19/20 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19.
Con la sentenza n. 1196 del 2023 il Giudice di Pace rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.
Avverso tale pronuncia proponeva gravame il deducendo in sostanza l'infondatezza della Pt_1
motivazione posta a sostegno del verbale, sussisteno uno stato di necessità, e l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, in contrasto con gli artt. 95 e 78 della Costituzione.
pagina 1 di 3 Costituitosi in giudizio, l'appellato deduceva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e nel merito l'infondatezza dello stesso.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Com'è noto, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del favor impugnationis (Cass. n. 3721 del 2016).
Nella specie, dovendosi valutare la specificità dei motivi di appello in rapporto alla funzione dell'impugnazione, l'atto di appello in esame contiene nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, indirizzando la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Com'è noto, in tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale.
In particolare, l'esimente dello stato di necessità , in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16155).
Ancora, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15195 del 2008; sul punto anche Cass. 5877 del 2004 secondo cui la responsabilità dell'autore dell'illecito è altresì esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della citata l.
n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione;
in tale ipotesi, peraltro, l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca.
pagina 2 di 3 Nella specie, va esclusa la sussistenza dell'invocato stato di necessità, effettivo o putativo, nulla avendo provato sul punto il ricorrente.
Né sono emersi elementi da cui evincere l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, nulla avendo tra l'altro dichiarato il trasgressore al momento della contestazione.
Parimenti va rigettato l'altro motivo di appello, atteso che, com'è noto, nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, lo scopo primario della normativa che regola la materia era quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini, stante la necessità di realizzare le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai D.P.C.M.
9/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020, e D.P.C.M. del 22/3/2020, con limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., nel rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Resta assorbito l'appello incidentale condizionato.
Attesa la peculiarità della questione, le spese vanno integralmente compensate.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 26 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3