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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 843/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA PRADA N.1199 VIGNOLA presso il difensore avv.
SIMONINI STEFANIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Parte_2 C.F._2
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA PRADA 1199 VIGNOLA presso il difensore avv.
SIMONINI STEFANIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Parte_3 C.F._3
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA PRADA N.1199 VIGNOLA presso il difensore avv. SIMONINI STEFANIA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace.
RESISTENTE/I
Oggetto: recesso, caparra confirmatoria, inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“L'avv. Simonini si riporta agli atti e precisa che intende proporre in via principale le conclusioni di cui a pag. 13 del ricorso introduttivo ed in via alternativa le conclusioni di cui a pag. 12 del ricorso introduttivo”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale,
1 di 10 - accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di agli obblighi contrattuali per le ragioni CP_2 di cui in premessa fra i quali quelli di concludere il contratto definitivo per atto pubblico e quello di corrispondere le rate di prezzo pattuite;
- conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione giudiziale del contratto preliminare di compravendita immobiliare, datato 21/04/2022, concluso tra Parte_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3 CP_2 per l'inadempimento della società promittente acquirente per i fatti sopra esposti e ciò ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del codice civile e dell'Art.7 del contratto preliminare di compravendita;
- ordinare quindi a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la restituzione delle CP_2 chiavi degli immobili oggetto del contratto preliminare di compravendita ai sig.ri Parte_1
e con conseguente loro immissione nel possesso
[...] Parte_2 Parte_3 degli stessi;
- per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
a trattenere la caparra pari a 42.000,00 euro, come conseguenza Parte_3 dell'inadempimento imputabile e grave della controparte in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità CP_2 di occupazione pari a € 1.000,00 mensili, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e ciò fino alla restituzione delle chiavi alla proprietà;
- per gli effetti, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale pari a 48.837,34, di cui € 22.000,00 per le rate contrattualmente pattuite e non corrisposte ad oggi,
€ 6.837,34 per interessi legali calcolati al 4/12/2024 e € 20.000,00 a corpo per il ripristino dei locali, come quantificato dal Geom. oltre alle ulteriori rate, interessi legali e Controparte_3 rivalutazione monetaria e a tutto quanto occorrer possa, oppure in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o secondo equità.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite (sia legali, sia tecniche), oltre accessori di legge, sia relative al procedimento di mediazione, sia del presente procedimento. in via subordinata e alternativa,
-accertarsi e dichiararsi che in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si è resa CP_2 inadempiente agli obblighi contrattuali di cui al preliminare di compravendita datato 21/4/2022 ed in particolare all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico e all'obbligo di corrispondere le rate di prezzo pattuite;
- accertarsi e dichiararsi, per i fatti esposti in premessa, il diritto, da parte dei sig.ri Parte_1
di esercitare il recesso dal contratto preliminare
[...] Parte_2 Parte_3 di compravendita di immobile datato 21/4/2022 e, conseguentemente, la legittimità del recesso dal predetto contratto;
- dichiararsi, quindi, la risoluzione del predetto contratto preliminare di compravendita datato
21/4/2022 per il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte contrattualmente;
CP_2
- per l'effetto, ordinare quindi a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la CP_2 restituzione delle chiavi degli immobili oggetto del contratto preliminare di compravendita ai sig.ri
[...]
e con conseguente loro immissione nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 possesso degli stessi;
- accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...] a trattenere la caparra pari a 42.000,00 euro, come conseguenza dell'inadempimento Parte_3 imputabile e grave della controparte in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
2 di 10 - condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità CP_2 di occupazione pari a € 1.000,00 mensili, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e ciò fino alla restituzione delle chiavi alla proprietà;
- se ritenuto di giustizia, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a causa dell'inadempimento della convenuta nella misura che risulterà in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda istruttoria, o secondo equità;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite (sia legali, sia tecniche), oltre accessori di legge, sia relative al procedimento di mediazione, sia del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, i signori e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Simonini, adivano questo Tribunale ai sensi Parte_3
dell'art. 281 decies e ss. cpc per ottenere, in via principale, l'accertamento dell'inadempimento di
[...]
agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto Controparte_4 Controparte_1
preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 21 aprile 2022, la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi degli articoli 1453 e 1456 c.c. e dell'art. 7 del contratto preliminare, nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle chiavi degli immobili, al pagamento dell'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni quantificati in complessivi €
48.837,34.
In via subordinata e alternativa, i ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto di recesso dal contratto preliminare per inadempimento della convenuta e la conseguente risoluzione del contratto con diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata.
Il Giudice designato, con decreto emesso in data 25 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 undecies, comma
2, cpc, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 27 maggio 2025.
Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, veniva regolarmente notificato alla convenuta nei termini di legge. Controparte_5
La società convenuta non si costituiva in giudizio entro il termine assegnato e non compariva all'udienza fissata.
All'udienza del 27 maggio 2025 si presentavano per i ricorrenti l'Avv. Stefania Simonini, nonché personalmente le signore e mentre per la convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
nessuno compariva. Controparte_5
Il Giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia della convenuta, alla quale il ricorso introduttivo era stato ritualmente notificato e che non si era costituita in giudizio nei termini di legge. Il difensore dei ricorrenti si riportava integralmente agli atti depositati e precisava di intendere proporre in via principale
3 di 10 le conclusioni di cui a pagina 13 del ricorso introduttivo ed in via alternativa le conclusioni di cui a pagina
12 del medesimo atto, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Giudice, preso atto delle istanze formulate, tratteneva la causa in decisione nei termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc.
**********
1. Sul contratto intercorso tra le parti
Prima di esaminare le domande formulate dai ricorrenti, appare necessario procedere all'analisi del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 21 aprile 2022, al fine di individuarne il contenuto, gli obblighi reciproci e le clausole rilevanti per la decisione della controversia.
Quanto alle parti: promittenti venditori sono i signori e Parte_1 Parte_2
promissaria acquirente è , in Parte_3 Controparte_5
persona del legale rappresentante Sig.ra Parte_4
Quanto all'oggetto: il contratto ha per oggetto la vendita della piena ed esclusiva proprietà di: A) una porzione di fabbricato destinata a bar-ristorante, posta al piano terra, della consistenza catastale di 134 mq (Catasto Fabbricati del Comune di Vignola, Foglio 4, Particella 13, Sub 8); B) edificio di natura pertinenziale, costruito su due livelli, della consistenza catastale di 147 mq (Catasto Fabbricati del
Comune di Vignola, Foglio 4, Particella 12);
C) area di terreno destinata al parcheggio, di natura pertinenziale, della consistenza di circa 1.033 mq
(Catasto Terreni del Comune di Vignola, Foglio 4, Particella 14).
Quanto al prezzo: le parti convenivano un prezzo complessivo di € 171.500,00, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: € 30.000,00 alla sottoscrizione del contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria;
€ 1.000,00 mensili, sempre a titolo di caparra confirmatoria, a partire dal 1° maggio 2022 fino alla stipula del contratto definitivo;
la restante parte del prezzo al momento della stipula del contratto definitivo.
Quanto ai termini: il contratto definitivo doveva essere stipulato entro e non oltre il 31 maggio 2023.
Il contratto contiene inoltre specifiche clausole che assumono particolare rilevanza per la risoluzione della controversia:
- Clausola relativa allo stato dell'immobile: l'art. 2 del contratto preliminare stabilisce che "quanto in oggetto viene promesso in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che la parte promissaria acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare". Tale clausola evidenzia la piena consapevolezza della promissaria acquirente circa le condizioni dell'immobile al momento della stipula.
4 di 10 Clausola relativa alla consegna anticipata: le parti convenivano che la promissaria acquirente venisse immessa nella detenzione materiale degli immobili fin dalla data di stipula del contratto preliminare (21 aprile 2022), con facoltà di eseguire i necessari lavori di ordinaria manutenzione e di messa in sicurezza, assumendo in via esclusiva ogni spesa relativa alle pratiche edilizie e ai lavori.
Clausola relativa agli oneri: dalla data della sottoscrizione del preliminare, tutte le spese, gli oneri, compresi quelli di natura condominiale, relativi alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione degli immobili sarebbero stati a carico di CP_2
Clausola risolutiva espressa: l'art. 7 del contratto preliminare prevede una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, stabilendo che "in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti di due rate del prezzo, anche non consecutive tra loro, così come l'inadempimento di CP_2
di qualunque obbligo posto a suo carico di non scarsa importanza, avrebbe determinato – ove la parte alienante lo avrebbe richiesto – la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.".
Clausola relativa al recesso: l'art. 4 del contratto preliminare disciplina le conseguenze dell'inadempimento, prevedendo che "in caso di inadempimento della parte promissaria acquirente, la parte promittente venditrice potrà recedere dal contratto e ritenere gli importi versati a titolo di caparra confirmatoria da valere quale liquidazione anticipata e forfettaria del danno sofferto, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'ammontare del medesimo, con preclusione di richiedere il risarcimento del maggior danno".
2. Sulla domanda di recesso dal contratto preliminare e ritenzione della caparra confirmatoria.
Il Tribunale deve ora esaminare la domanda formulata in via principale dai ricorrenti, relativa all'accertamento del diritto di recesso dal contratto preliminare di compravendita per inadempimento della convenuta ed il conseguente scioglimento del contratto con diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata.
La questione deve essere affrontata alla luce della disciplina dettata dall'art. 1385 del Codice civile in materia di caparra confirmatoria, secondo cui "se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra".
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'art. 1385 comma 2 c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa che condivide con la risoluzione giudiziale i presupposti (inadempimento) e gli effetti (caducazione ex tunc del contratto), ma se ne differenzia per l'automaticità della liquidazione del danno nella misura della caparra ricevuta.
Tuttavia, la disciplina dettata dall'art. 1385, comma 2, c.c. non deroga alla disciplina generale della
5 di 10 risoluzione per inadempimento, ma è soggetta ai medesimi presupposti sostanziali, dovendo l'inadempimento essere colpevole e di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice civile.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta emerge con chiarezza un grave e reiterato inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattuali assunti con il contratto preliminare di compravendita del 21 aprile 2022.
In primo luogo, risulta accertato che ha omesso di presentarsi per la stipula del contratto CP_2
definitivo di compravendita, nonostante fossero state concordate specifiche date con i notai incaricati.
La ricostruzione dei fatti evidenzia un comportamento della convenuta caratterizzato violazione del principio sancito dall'art. 1375 del Codice civile secondo cui "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede".
Particolarmente significativo appare il comportamento tenuto dalla convenuta in occasione del primo tentativo di stipula del contratto definitivo. Come risulta dalla documentazione allegata, in data 29 maggio 2023 i ricorrenti ricevevano un'email da un presunto studio notarile
(" ) che richiedeva conferma dell'orario per il rogito da tenersi quello Email_1
stesso giorno. Tuttavia, quando i ricorrenti tentavano di rispondere per ottenere chiarimenti e proporre una diversa data, l'indirizzo di posta elettronica risultava inesistente. Tale circostanza, unitamente alla tempistica anomala della richiesta (poche ore prima del presunto appuntamento) e al fatto che i ricorrenti non avevano mai avuto notizie di tale studio, lascia ragionevolmente presumere un comportamento della convenuta volto a creare un alibi per giustificare la propria inadempienza.
Successivamente, quando venne fissato un nuovo appuntamento per il 12 giugno 2023 presso il notaio
Dott.ssa la convenuta non si presentava nuovamente, giustificando l'assenza con un Persona_1
certificato medico relativo alla malattia del figlio della legale rappresentante, persona estranea al rapporto contrattuale in essere.
In secondo luogo, la convenuta ha cessato di corrispondere le rate mensili di € 1.000,00 previste dal contratto preliminare a partire dal mese d i maggio 2023, determinando un inadempimento che al momento dell'invio della diffida del 21 luglio 2023 riguardava già tre rate e che ad oggi ammonta a ben
22 rate non corrisposte.
La gravità dell'inadempimento risulta ulteriormente aggravata dal comportamento processuale della convenuta che non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza.
Come precisato dalla Suprema Corte, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e della legittimità del recesso costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
6 di 10 Nel caso in esame, l'inadempimento della convenuta presenta tutti i caratteri della gravità richiesta dall'art. 1455 c.c., avendo compromesso in modo definitivo l'interesse dei ricorrenti al mantenimento del vincolo contrattuale.
L'inadempimento non riguarda infatti aspetti marginali del rapporto, ma investe le obbligazioni principali ed essenziali del contratto preliminare: l'obbligo di concludere il contratto definitivo entro il termine stabilito e l'obbligo di corrispondere le rate mensili previste. Come chiarito dalla giurisprudenza, la violazione delle obbligazioni principali ed essenziali della vendita immobiliare promessa integra una violazione che altera in modo significativo il sinallagma contrattuale.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi legittimo il recesso esercitato dai ricorrenti con la comunicazione del 21 luglio 2023, essendo lo stesso fondato su un inadempimento grave e definitivo della convenuta che ha reso impossibile il conseguimento delle finalità del contratto.
3. Sulla quantificazione della caparra confirmatoria spettante ai ricorrenti
Accertata la legittimità del recesso esercitato dai ricorrenti e il conseguente diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria, il Tribunale deve procedere alla quantificazione dell'importo spettante ai sensi dell'art. 1385 del Codice civile.
La determinazione dell'ammontare della caparra confirmatoria deve essere effettuata sulla base delle previsioni contrattuali e dei versamenti effettivamente eseguiti dalla convenuta, come risultanti dalla documentazione prodotta dai ricorrenti.
Dall'esame del contratto preliminare di compravendita del 21 aprile 2022 emerge che le parti avevano convenuto il versamento della caparra confirmatoria secondo le seguenti modalità:
€ 30.000,00 alla sottoscrizione del contratto preliminare, mediante tre assegni postali non trasferibili di pari importo;
€ 1.000,00 mensili, sempre a titolo di caparra confirmatoria, a partire dal 1° maggio 2022 fino alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la caparra confirmatoria può essere versata anche in più soluzioni, purché sia chiaramente identificabile la sua natura e funzione contrattuale, e tutti i versamenti effettuati a tale titolo concorrono a formare l'ammontare complessivo soggetto alla disciplina dell'art. 1385 c.c.
Nel caso di specie, risulta accertato che:
Dei tre assegni postali da € 10.000,00 ciascuno consegnati alla sottoscrizione del contratto preliminare, solo uno risultava coperto da provvista, mentre gli altri due risultavano insoluti. Successivamente, a
7 di 10 seguito di solleciti, la convenuta corrispondeva la somma di € 20.000,00 relativa agli assegni insoluti, per un totale di € 30.000,00 effettivamente versati a titolo di caparra iniziale.
A partire dal mese di maggio 2022, la convenuta ha regolarmente corrisposto le rate mensili di € 1.000,00 per 12 mesi consecutivi, ossia fino al mese di aprile 2023 compreso, per un importo complessivo di €
12.000,00.
Dal mese di maggio 2023, la convenuta ha cessato di corrispondere le rate mensili previste dal contratto, determinando l'inadempimento che ha giustificato l'esercizio del recesso da parte dei ricorrenti.
L'ammontare complessivo della caparra confirmatoria effettivamente versata dalla convenuta risulta pertanto pari a € 42.000,00 (€ 30.000,00 + € 12.000,00).
La natura di caparra confirmatoria di tutti i versamenti effettuati risulta chiaramente dal tenore letterale del contratto preliminare, che qualifica espressamente come "caparra confirmatoria" sia l'importo iniziale di € 30.000,00 sia le rate mensili di € 1.000,00. Come precisato dalla Suprema Corte, la qualificazione contrattuale delle somme versate come caparra confirmatoria è vincolante per le parti e determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1385 c.c., salvo che non risulti una diversa volontà delle parti chiaramente manifestata.
Nel caso di specie, non sussistono elementi che possano far dubitare della natura di caparra confirmatoria attribuita dalle parti ai versamenti effettuati.
Deve inoltre rilevarsi che la convenuta, pur avendo cessato di corrispondere le rate mensili dal maggio
2023, ha mantenuto il possesso dell'immobile senza alcun titolo giuridico, configurando una situazione di occupazione sine titulo che giustifica ulteriormente il diritto dei ricorrenti alla ritenzione della caparra versata.
La quantificazione della caparra in € 42.000,00 appare inoltre congrua e proporzionata rispetto al valore dell'immobile oggetto del contratto (€ 171.500,00), rappresentando circa il 24,5% del prezzo pattuito, percentuale che rientra nei parametri ordinariamente praticati per i contratti preliminari di compravendita immobiliare.
Come precisato dalla Suprema Corte, la caparra confirmatoria ha funzione di liquidazione forfettaria e predeterminata del danno, svincolata dall'onere della prova del pregiudizio effettivamente subito, e la sua congruità deve essere valutata in relazione al valore del contratto e alle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, l'importo della caparra appare adeguato a compensare il pregiudizio subito dai ricorrenti per l'inadempimento della convenuta, considerando non solo la mancata conclusione del contratto definitivo, ma anche l'occupazione prolungata dell'immobile senza corrispettivo.
8 di 10 Pertanto, i ricorrenti hanno diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata dalla convenuta per l'importo complessivo di € 42.000,00, quale liquidazione forfettaria del danno subito per l'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 del Codice civile.
4. Sull'esclusione del risarcimento di danni ulteriori
Deve essere escluso il risarcimento di danni ulteriori rispetto alla ritenzione della caparra confirmatoria, in applicazione dell'art. 4 del contratto preliminare che espressamente prevede la preclusione di richiedere il risarcimento del maggior danno in caso di recesso con ritenzione della caparra. Tale clausola, pienamente valida ed efficace, comporta la liquidazione forfettaria e definitiva del danno nella misura della caparra trattenuta, escludendo ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 del Codice di procedura civile. La convenuta, rimasta contumace e risultata integralmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese legali sostenute dai ricorrenti.
Le spese legali vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. modd., considerando il valore della controversia e applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, non essendosi svolta fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento di agli Controparte_5
obblighi contrattuali derivanti dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data
21 aprile 2022 a ministero del Notaio Dott. di Spilamberto (Rep. n. 1.357, Raccolta Persona_2
n. 769);
ACCERTA E DICHIARA la legittimità del recesso esercitato dai signori Parte_1 [...]
e dal suddetto contratto preliminare di compravendita per Parte_2 Parte_3
inadempimento della convenuta;
ACCERTA E DICHIARA il diritto dei signori e Parte_1 Parte_2 [...]
a trattenere la caparra confirmatoria versata dalla convenuta per l'importo complessivo di € Parte_3
42.000,00, quale liquidazione forfettaria del danno subito per l'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 del Codice civile;
ORDINA a , in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, la restituzione delle chiavi degli immobili oggetto del contratto preliminare di
9 di 10 compravendita ai signori e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
conseguente loro reimmissione nel possesso degli stessi;
CONDANNA , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €
545,00 per anticipazioni, € 4.358,00 per compensi, oltre a Spese generali, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 843/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA PRADA N.1199 VIGNOLA presso il difensore avv.
SIMONINI STEFANIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Parte_2 C.F._2
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA PRADA 1199 VIGNOLA presso il difensore avv.
SIMONINI STEFANIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Parte_3 C.F._3
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA PRADA N.1199 VIGNOLA presso il difensore avv. SIMONINI STEFANIA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace.
RESISTENTE/I
Oggetto: recesso, caparra confirmatoria, inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“L'avv. Simonini si riporta agli atti e precisa che intende proporre in via principale le conclusioni di cui a pag. 13 del ricorso introduttivo ed in via alternativa le conclusioni di cui a pag. 12 del ricorso introduttivo”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale,
1 di 10 - accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di agli obblighi contrattuali per le ragioni CP_2 di cui in premessa fra i quali quelli di concludere il contratto definitivo per atto pubblico e quello di corrispondere le rate di prezzo pattuite;
- conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione giudiziale del contratto preliminare di compravendita immobiliare, datato 21/04/2022, concluso tra Parte_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3 CP_2 per l'inadempimento della società promittente acquirente per i fatti sopra esposti e ciò ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del codice civile e dell'Art.7 del contratto preliminare di compravendita;
- ordinare quindi a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la restituzione delle CP_2 chiavi degli immobili oggetto del contratto preliminare di compravendita ai sig.ri Parte_1
e con conseguente loro immissione nel possesso
[...] Parte_2 Parte_3 degli stessi;
- per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
a trattenere la caparra pari a 42.000,00 euro, come conseguenza Parte_3 dell'inadempimento imputabile e grave della controparte in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità CP_2 di occupazione pari a € 1.000,00 mensili, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e ciò fino alla restituzione delle chiavi alla proprietà;
- per gli effetti, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale pari a 48.837,34, di cui € 22.000,00 per le rate contrattualmente pattuite e non corrisposte ad oggi,
€ 6.837,34 per interessi legali calcolati al 4/12/2024 e € 20.000,00 a corpo per il ripristino dei locali, come quantificato dal Geom. oltre alle ulteriori rate, interessi legali e Controparte_3 rivalutazione monetaria e a tutto quanto occorrer possa, oppure in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o secondo equità.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite (sia legali, sia tecniche), oltre accessori di legge, sia relative al procedimento di mediazione, sia del presente procedimento. in via subordinata e alternativa,
-accertarsi e dichiararsi che in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si è resa CP_2 inadempiente agli obblighi contrattuali di cui al preliminare di compravendita datato 21/4/2022 ed in particolare all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico e all'obbligo di corrispondere le rate di prezzo pattuite;
- accertarsi e dichiararsi, per i fatti esposti in premessa, il diritto, da parte dei sig.ri Parte_1
di esercitare il recesso dal contratto preliminare
[...] Parte_2 Parte_3 di compravendita di immobile datato 21/4/2022 e, conseguentemente, la legittimità del recesso dal predetto contratto;
- dichiararsi, quindi, la risoluzione del predetto contratto preliminare di compravendita datato
21/4/2022 per il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte contrattualmente;
CP_2
- per l'effetto, ordinare quindi a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la CP_2 restituzione delle chiavi degli immobili oggetto del contratto preliminare di compravendita ai sig.ri
[...]
e con conseguente loro immissione nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 possesso degli stessi;
- accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...] a trattenere la caparra pari a 42.000,00 euro, come conseguenza dell'inadempimento Parte_3 imputabile e grave della controparte in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
2 di 10 - condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità CP_2 di occupazione pari a € 1.000,00 mensili, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e ciò fino alla restituzione delle chiavi alla proprietà;
- se ritenuto di giustizia, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a causa dell'inadempimento della convenuta nella misura che risulterà in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda istruttoria, o secondo equità;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite (sia legali, sia tecniche), oltre accessori di legge, sia relative al procedimento di mediazione, sia del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, i signori e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Simonini, adivano questo Tribunale ai sensi Parte_3
dell'art. 281 decies e ss. cpc per ottenere, in via principale, l'accertamento dell'inadempimento di
[...]
agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto Controparte_4 Controparte_1
preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 21 aprile 2022, la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi degli articoli 1453 e 1456 c.c. e dell'art. 7 del contratto preliminare, nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle chiavi degli immobili, al pagamento dell'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni quantificati in complessivi €
48.837,34.
In via subordinata e alternativa, i ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto di recesso dal contratto preliminare per inadempimento della convenuta e la conseguente risoluzione del contratto con diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata.
Il Giudice designato, con decreto emesso in data 25 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 undecies, comma
2, cpc, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 27 maggio 2025.
Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, veniva regolarmente notificato alla convenuta nei termini di legge. Controparte_5
La società convenuta non si costituiva in giudizio entro il termine assegnato e non compariva all'udienza fissata.
All'udienza del 27 maggio 2025 si presentavano per i ricorrenti l'Avv. Stefania Simonini, nonché personalmente le signore e mentre per la convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
nessuno compariva. Controparte_5
Il Giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia della convenuta, alla quale il ricorso introduttivo era stato ritualmente notificato e che non si era costituita in giudizio nei termini di legge. Il difensore dei ricorrenti si riportava integralmente agli atti depositati e precisava di intendere proporre in via principale
3 di 10 le conclusioni di cui a pagina 13 del ricorso introduttivo ed in via alternativa le conclusioni di cui a pagina
12 del medesimo atto, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Giudice, preso atto delle istanze formulate, tratteneva la causa in decisione nei termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc.
**********
1. Sul contratto intercorso tra le parti
Prima di esaminare le domande formulate dai ricorrenti, appare necessario procedere all'analisi del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 21 aprile 2022, al fine di individuarne il contenuto, gli obblighi reciproci e le clausole rilevanti per la decisione della controversia.
Quanto alle parti: promittenti venditori sono i signori e Parte_1 Parte_2
promissaria acquirente è , in Parte_3 Controparte_5
persona del legale rappresentante Sig.ra Parte_4
Quanto all'oggetto: il contratto ha per oggetto la vendita della piena ed esclusiva proprietà di: A) una porzione di fabbricato destinata a bar-ristorante, posta al piano terra, della consistenza catastale di 134 mq (Catasto Fabbricati del Comune di Vignola, Foglio 4, Particella 13, Sub 8); B) edificio di natura pertinenziale, costruito su due livelli, della consistenza catastale di 147 mq (Catasto Fabbricati del
Comune di Vignola, Foglio 4, Particella 12);
C) area di terreno destinata al parcheggio, di natura pertinenziale, della consistenza di circa 1.033 mq
(Catasto Terreni del Comune di Vignola, Foglio 4, Particella 14).
Quanto al prezzo: le parti convenivano un prezzo complessivo di € 171.500,00, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: € 30.000,00 alla sottoscrizione del contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria;
€ 1.000,00 mensili, sempre a titolo di caparra confirmatoria, a partire dal 1° maggio 2022 fino alla stipula del contratto definitivo;
la restante parte del prezzo al momento della stipula del contratto definitivo.
Quanto ai termini: il contratto definitivo doveva essere stipulato entro e non oltre il 31 maggio 2023.
Il contratto contiene inoltre specifiche clausole che assumono particolare rilevanza per la risoluzione della controversia:
- Clausola relativa allo stato dell'immobile: l'art. 2 del contratto preliminare stabilisce che "quanto in oggetto viene promesso in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che la parte promissaria acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare". Tale clausola evidenzia la piena consapevolezza della promissaria acquirente circa le condizioni dell'immobile al momento della stipula.
4 di 10 Clausola relativa alla consegna anticipata: le parti convenivano che la promissaria acquirente venisse immessa nella detenzione materiale degli immobili fin dalla data di stipula del contratto preliminare (21 aprile 2022), con facoltà di eseguire i necessari lavori di ordinaria manutenzione e di messa in sicurezza, assumendo in via esclusiva ogni spesa relativa alle pratiche edilizie e ai lavori.
Clausola relativa agli oneri: dalla data della sottoscrizione del preliminare, tutte le spese, gli oneri, compresi quelli di natura condominiale, relativi alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione degli immobili sarebbero stati a carico di CP_2
Clausola risolutiva espressa: l'art. 7 del contratto preliminare prevede una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, stabilendo che "in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti di due rate del prezzo, anche non consecutive tra loro, così come l'inadempimento di CP_2
di qualunque obbligo posto a suo carico di non scarsa importanza, avrebbe determinato – ove la parte alienante lo avrebbe richiesto – la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.".
Clausola relativa al recesso: l'art. 4 del contratto preliminare disciplina le conseguenze dell'inadempimento, prevedendo che "in caso di inadempimento della parte promissaria acquirente, la parte promittente venditrice potrà recedere dal contratto e ritenere gli importi versati a titolo di caparra confirmatoria da valere quale liquidazione anticipata e forfettaria del danno sofferto, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'ammontare del medesimo, con preclusione di richiedere il risarcimento del maggior danno".
2. Sulla domanda di recesso dal contratto preliminare e ritenzione della caparra confirmatoria.
Il Tribunale deve ora esaminare la domanda formulata in via principale dai ricorrenti, relativa all'accertamento del diritto di recesso dal contratto preliminare di compravendita per inadempimento della convenuta ed il conseguente scioglimento del contratto con diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata.
La questione deve essere affrontata alla luce della disciplina dettata dall'art. 1385 del Codice civile in materia di caparra confirmatoria, secondo cui "se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra".
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'art. 1385 comma 2 c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa che condivide con la risoluzione giudiziale i presupposti (inadempimento) e gli effetti (caducazione ex tunc del contratto), ma se ne differenzia per l'automaticità della liquidazione del danno nella misura della caparra ricevuta.
Tuttavia, la disciplina dettata dall'art. 1385, comma 2, c.c. non deroga alla disciplina generale della
5 di 10 risoluzione per inadempimento, ma è soggetta ai medesimi presupposti sostanziali, dovendo l'inadempimento essere colpevole e di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice civile.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta emerge con chiarezza un grave e reiterato inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattuali assunti con il contratto preliminare di compravendita del 21 aprile 2022.
In primo luogo, risulta accertato che ha omesso di presentarsi per la stipula del contratto CP_2
definitivo di compravendita, nonostante fossero state concordate specifiche date con i notai incaricati.
La ricostruzione dei fatti evidenzia un comportamento della convenuta caratterizzato violazione del principio sancito dall'art. 1375 del Codice civile secondo cui "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede".
Particolarmente significativo appare il comportamento tenuto dalla convenuta in occasione del primo tentativo di stipula del contratto definitivo. Come risulta dalla documentazione allegata, in data 29 maggio 2023 i ricorrenti ricevevano un'email da un presunto studio notarile
(" ) che richiedeva conferma dell'orario per il rogito da tenersi quello Email_1
stesso giorno. Tuttavia, quando i ricorrenti tentavano di rispondere per ottenere chiarimenti e proporre una diversa data, l'indirizzo di posta elettronica risultava inesistente. Tale circostanza, unitamente alla tempistica anomala della richiesta (poche ore prima del presunto appuntamento) e al fatto che i ricorrenti non avevano mai avuto notizie di tale studio, lascia ragionevolmente presumere un comportamento della convenuta volto a creare un alibi per giustificare la propria inadempienza.
Successivamente, quando venne fissato un nuovo appuntamento per il 12 giugno 2023 presso il notaio
Dott.ssa la convenuta non si presentava nuovamente, giustificando l'assenza con un Persona_1
certificato medico relativo alla malattia del figlio della legale rappresentante, persona estranea al rapporto contrattuale in essere.
In secondo luogo, la convenuta ha cessato di corrispondere le rate mensili di € 1.000,00 previste dal contratto preliminare a partire dal mese d i maggio 2023, determinando un inadempimento che al momento dell'invio della diffida del 21 luglio 2023 riguardava già tre rate e che ad oggi ammonta a ben
22 rate non corrisposte.
La gravità dell'inadempimento risulta ulteriormente aggravata dal comportamento processuale della convenuta che non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza.
Come precisato dalla Suprema Corte, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e della legittimità del recesso costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
6 di 10 Nel caso in esame, l'inadempimento della convenuta presenta tutti i caratteri della gravità richiesta dall'art. 1455 c.c., avendo compromesso in modo definitivo l'interesse dei ricorrenti al mantenimento del vincolo contrattuale.
L'inadempimento non riguarda infatti aspetti marginali del rapporto, ma investe le obbligazioni principali ed essenziali del contratto preliminare: l'obbligo di concludere il contratto definitivo entro il termine stabilito e l'obbligo di corrispondere le rate mensili previste. Come chiarito dalla giurisprudenza, la violazione delle obbligazioni principali ed essenziali della vendita immobiliare promessa integra una violazione che altera in modo significativo il sinallagma contrattuale.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi legittimo il recesso esercitato dai ricorrenti con la comunicazione del 21 luglio 2023, essendo lo stesso fondato su un inadempimento grave e definitivo della convenuta che ha reso impossibile il conseguimento delle finalità del contratto.
3. Sulla quantificazione della caparra confirmatoria spettante ai ricorrenti
Accertata la legittimità del recesso esercitato dai ricorrenti e il conseguente diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria, il Tribunale deve procedere alla quantificazione dell'importo spettante ai sensi dell'art. 1385 del Codice civile.
La determinazione dell'ammontare della caparra confirmatoria deve essere effettuata sulla base delle previsioni contrattuali e dei versamenti effettivamente eseguiti dalla convenuta, come risultanti dalla documentazione prodotta dai ricorrenti.
Dall'esame del contratto preliminare di compravendita del 21 aprile 2022 emerge che le parti avevano convenuto il versamento della caparra confirmatoria secondo le seguenti modalità:
€ 30.000,00 alla sottoscrizione del contratto preliminare, mediante tre assegni postali non trasferibili di pari importo;
€ 1.000,00 mensili, sempre a titolo di caparra confirmatoria, a partire dal 1° maggio 2022 fino alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la caparra confirmatoria può essere versata anche in più soluzioni, purché sia chiaramente identificabile la sua natura e funzione contrattuale, e tutti i versamenti effettuati a tale titolo concorrono a formare l'ammontare complessivo soggetto alla disciplina dell'art. 1385 c.c.
Nel caso di specie, risulta accertato che:
Dei tre assegni postali da € 10.000,00 ciascuno consegnati alla sottoscrizione del contratto preliminare, solo uno risultava coperto da provvista, mentre gli altri due risultavano insoluti. Successivamente, a
7 di 10 seguito di solleciti, la convenuta corrispondeva la somma di € 20.000,00 relativa agli assegni insoluti, per un totale di € 30.000,00 effettivamente versati a titolo di caparra iniziale.
A partire dal mese di maggio 2022, la convenuta ha regolarmente corrisposto le rate mensili di € 1.000,00 per 12 mesi consecutivi, ossia fino al mese di aprile 2023 compreso, per un importo complessivo di €
12.000,00.
Dal mese di maggio 2023, la convenuta ha cessato di corrispondere le rate mensili previste dal contratto, determinando l'inadempimento che ha giustificato l'esercizio del recesso da parte dei ricorrenti.
L'ammontare complessivo della caparra confirmatoria effettivamente versata dalla convenuta risulta pertanto pari a € 42.000,00 (€ 30.000,00 + € 12.000,00).
La natura di caparra confirmatoria di tutti i versamenti effettuati risulta chiaramente dal tenore letterale del contratto preliminare, che qualifica espressamente come "caparra confirmatoria" sia l'importo iniziale di € 30.000,00 sia le rate mensili di € 1.000,00. Come precisato dalla Suprema Corte, la qualificazione contrattuale delle somme versate come caparra confirmatoria è vincolante per le parti e determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1385 c.c., salvo che non risulti una diversa volontà delle parti chiaramente manifestata.
Nel caso di specie, non sussistono elementi che possano far dubitare della natura di caparra confirmatoria attribuita dalle parti ai versamenti effettuati.
Deve inoltre rilevarsi che la convenuta, pur avendo cessato di corrispondere le rate mensili dal maggio
2023, ha mantenuto il possesso dell'immobile senza alcun titolo giuridico, configurando una situazione di occupazione sine titulo che giustifica ulteriormente il diritto dei ricorrenti alla ritenzione della caparra versata.
La quantificazione della caparra in € 42.000,00 appare inoltre congrua e proporzionata rispetto al valore dell'immobile oggetto del contratto (€ 171.500,00), rappresentando circa il 24,5% del prezzo pattuito, percentuale che rientra nei parametri ordinariamente praticati per i contratti preliminari di compravendita immobiliare.
Come precisato dalla Suprema Corte, la caparra confirmatoria ha funzione di liquidazione forfettaria e predeterminata del danno, svincolata dall'onere della prova del pregiudizio effettivamente subito, e la sua congruità deve essere valutata in relazione al valore del contratto e alle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, l'importo della caparra appare adeguato a compensare il pregiudizio subito dai ricorrenti per l'inadempimento della convenuta, considerando non solo la mancata conclusione del contratto definitivo, ma anche l'occupazione prolungata dell'immobile senza corrispettivo.
8 di 10 Pertanto, i ricorrenti hanno diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata dalla convenuta per l'importo complessivo di € 42.000,00, quale liquidazione forfettaria del danno subito per l'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 del Codice civile.
4. Sull'esclusione del risarcimento di danni ulteriori
Deve essere escluso il risarcimento di danni ulteriori rispetto alla ritenzione della caparra confirmatoria, in applicazione dell'art. 4 del contratto preliminare che espressamente prevede la preclusione di richiedere il risarcimento del maggior danno in caso di recesso con ritenzione della caparra. Tale clausola, pienamente valida ed efficace, comporta la liquidazione forfettaria e definitiva del danno nella misura della caparra trattenuta, escludendo ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 del Codice di procedura civile. La convenuta, rimasta contumace e risultata integralmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese legali sostenute dai ricorrenti.
Le spese legali vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. modd., considerando il valore della controversia e applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, non essendosi svolta fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento di agli Controparte_5
obblighi contrattuali derivanti dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data
21 aprile 2022 a ministero del Notaio Dott. di Spilamberto (Rep. n. 1.357, Raccolta Persona_2
n. 769);
ACCERTA E DICHIARA la legittimità del recesso esercitato dai signori Parte_1 [...]
e dal suddetto contratto preliminare di compravendita per Parte_2 Parte_3
inadempimento della convenuta;
ACCERTA E DICHIARA il diritto dei signori e Parte_1 Parte_2 [...]
a trattenere la caparra confirmatoria versata dalla convenuta per l'importo complessivo di € Parte_3
42.000,00, quale liquidazione forfettaria del danno subito per l'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 del Codice civile;
ORDINA a , in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, la restituzione delle chiavi degli immobili oggetto del contratto preliminare di
9 di 10 compravendita ai signori e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
conseguente loro reimmissione nel possesso degli stessi;
CONDANNA , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €
545,00 per anticipazioni, € 4.358,00 per compensi, oltre a Spese generali, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
10 di 10