Ordinanza cautelare 23 maggio 2019
Sentenza 17 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Improcedibile
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03069/2025REG.PROV.COLL.
N. 02358/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2022, proposto dal Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno e Anas Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Parkedil s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune Di Praiano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 2798/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Parkedil S.R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellata l'avvocato Lentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Cultura ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso della Parkedil s.r.l. per ottenere l’annullamento della determinazione n. 17 dell’11 marzo 2019: conclusione negativa della Conferenza di servizi attivata dal Comune di Praiano concernente la proposta di PUA per la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato per gioco e sport, di un parcheggio ad uso pubblico ed a rotazione d’uso e di box pertinenziali interrati.
2. L’appellata aveva presentato una proposta di Piano attuativo che aveva ottenuto parere favorevole dalla maggior parte dei partecipanti alla conferenza di servizi, ma che si era arenata a causa del dissenso espresso dalla Soprintendenza di Salerno. Le ragioni erano date dal fatto che i volumi previsti ex novo non sarebbero configurabili quali attrezzature pubbliche, non sarebbero inoltre stati conformi al P.U.T. allora in vigore, né sarebbero stati chiaramente indicati nell’oggetto degli elaborati e negli atti istruttori comunali, con la conseguenza che non sarebbe possibile avere immediata percezione della reale entità dell’intervento complessivamente proposto; inoltre gli atti istruttori non avrebbero chiarito inequivocabilmente l’entità delle opere previste in deroga alla normativa paesaggistica in vigore, né dimostrerebbero la coerenza di tutti gli interventi previsti rispetto alla pianificazione paesaggistica e le soluzioni architettoniche proposte non rispetterebbero le specificità naturalistico-ambientali, né quelle morfologiche ed architettoniche della Costiera Amalfitana.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso innanzitutto perché il Comune di Praiano, nonostante la prevalenza delle posizioni favorevoli emerse in Conferenza, ivi compresa la sua, si è appiattita sul parere contrario formulato dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino – ritenendola erroneamente vincolante. Invece, avrebbe dovuto svolgere una circostanziata ponderazione delle posizioni espresse dalle varie amministrazioni partecipanti prima di concludere negativamente l’indetta Conferenza di servizi, dal momento che la Soprintendenza, in qualità di autorità preposta alla tutela paesaggistica, poteva esperire eventualmente il rimedio dell’opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio a fronte di una determinazione positiva.
4. L’appello è affidato ad un unico articolato motivo.
Il T.a.r. avrebbe equivocato sulla natura del provvedimento impugnato perché il Comune aveva condiviso i rilievi della Soprintendenza dal momento che vi è un espresso riferimento ai contenuti e alle motivazioni di tale parere e non vi era necessità che il Comune aggiungesse ulteriori motivazioni specifiche della propria decisione di concludere negativamente il procedimento.
I pareri favorevoli delle altre amministrazioni sono riferiti ad aspetti settoriali della vicenda e la mancata indicazione di eventuali misure prescrittivo-conformative idonee ad ovviare alle criticità riscontrate da parte della Soprintendenza è dipesa dal fatto che le ragioni poste a fondamento del parere negativo sono tali per cui nessuna modifica parziale o mitigazione avrebbe potuto render compatibile il progetto con le esigenze di tutela del paesaggio.
Per la stessa ragione una riedizione del potere non potrebbe che avere la medesima conclusione per cui dovrebbe il provvedimento non sarebbe annullabile ex art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990.
5. Parkedil s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 7 aprile 2022 veniva respinta la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
7. Con nota depositata in data 6 marzo 2025 la società appellata comunicava che il Comune di Praiano effettuato nuovamente la conferenza di servizi concernente il PUA, con valore e portata di permesso di costruire, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 23 ottobre 2017, per la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato per gioco e sport, di un parcheggio ad uso pubblico ed a rotazione d’uso e di box pertinenziali interrati in ossequio a quanto disposto dalla sentenza. L’esito è stato favorevole con alcune prescrizioni cosicché la determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni invitate.
8. L’emanazione di tale atto, che non è stato posto in essere con l’esclusiva finalità di adempiere a quanto imposto dal T.a.r. con l’annullamento impugnato, tanto è vero che non viene espressa alcuna riserva di far venir meno l’atto in caso di esito positivo dell’appello, rende improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti l’atto che il Ministero della Cultura vorrebbe far rivivere riformando la sentenza che lo ha annullato non avrebbe più alcuna efficacia pratica dal momento che la conferenza di servizi si è nuovamente espressa esprimendo un complessivo assenso la P.U.A. presentato. Laddove la Soprintendenza competente per territorio avesse voluto contrastare la decisione assunta a maggioranza, avrebbe dovuto fare opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quinquies , comma 1, l. 241/1990.
9. La conclusione in rito del giudizio consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO