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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/08/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5634/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5634/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Erika Sordoni Parte_1 C.F._1 in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA: – C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Andrea Ornati e Raffaele Zurlo in virtù di procura posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per mancata allegazione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria al ricorso monitorio, circostanza che integra la causa non imputabile ex art. 650 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo n. 1110/2022 per mancanza dei
pagina 1 di 8
presupposti ex art. 633 c.p.c., oltre che per inesistenza della prova del credito, per decadenza ex art.
1957 c.c. e per difetto di titolarità attiva in capo ad Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
-dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
-disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio n. 5635/2022 per ragioni di connessione, come indicato in narrativa;
In via preliminare, nel merito,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1110/2022 del 29/08/2022 RG n. 3856/2022 emesso dal Tribunale di Ancona stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1110/2022 del 29/08/2022 RG n. 3856/2022 emesso dal Tribunale di Ancona
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Sulla domanda riconvenzionale
In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società in Controparte_1 ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. . Parte_1
pagina 2 di 8
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. , condannare la società al Parte_1 Controparte_1 pagamento del minor importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in qualità di fideiussore della sig.ra Parte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1110/2022, emesso dall'intestato Persona_1
Tribunale su ricorso della mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in solido CP_1 con il debitore principale, della somma di € 47.084,31 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. per non avere la stessa attivato una tutela di natura giudiziale nei confronti del debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni;
-la carenza di prova della effettiva titolarità del credito in capo alla CP_1
-la carenza di prova del credito azionato e l'insufficienza, a tal fine, dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.;
- la arbitraria quantificazione della pretesa creditoria azionata;
-la nullità del contratto azionato per l'erronea indicazione dell' Pt_2
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto CP_1 unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta opposta eccepiva, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito controverso, in relazione alle censure concernenti il contratto di finanziamento fonte di tale credito. pagina 3 di 8 Con riferimento, peraltro, a tale contratto, l'opposta dichiarava espressamente come in sede monitoria fosse stato erroneamente prodotto un diverso contratto.
La stessa eccepiva, in ogni caso, la tardività dell'opposizione siccome proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c..
Nel merito, respingeva le avverse doglianze evidenziando come la propria legittimazione risultasse comprovata dalla documentazione prodotta in sede monitoria e, quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., deduceva come l'opponente avesse specificamente sottoscritto la relativa clausola di deroga.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la parte opponente, con riferimento all'avversa eccezione di inammissibilità dell'opposizione, deduceva che “Per stessa ammissione dell'opposta, come si legge nella comparsa di costituzione avversaria, “In sede monitoria per mero errore veniva prodotto un diverso contratto” (cfr. comparsa avversaria, pag. 7).
Dunque, il decreto ingiuntivo n. 1110/2022 (RG 3856/2022) è stato emesso seppure il ricorso monitorio fosse privo del contratto da cui scaturisce la pretesa creditoria che è documento necessario
a consentire al giudice del monitorio di verificare se la pretesa creditoria fosse realmente certa, liquida ed esigibile, ma anche di verificare l'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore.” e invocava, pertanto, l'applicazione, alla fattispecie dedotta a oggetto di causa, degli insegnamenti di cui alla sentenza di Cass. SS.UU. n° 9479/2023 del 06/04/2023 in materia di clausole contrattuali abusive e tutela del consumatore.
Con ordinanza resa in data 7.11.2023 il G.I. riteneva, preliminarmente, di riqualificare la proposta opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. in considerazione delle difese svolte dalla parte opponente in sede di note scritte;
non concedeva l'invocata provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.4.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa in data 16.4.2025 e comunicata il successivo 17.4.2025 alle parti- la causa veniva, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 8 Occorre muovere preliminarmente dalla corretta individuazione del thema decidendum e, pertanto, dalla qualificazione dell'azione odiernamente esperita.
In tal senso il Tribunale ritiene pienamente condivisibile la prospettazione della difesa della parte opponente in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
E infatti al momento della notificazione dell'atto di opposizione non risultavano ancora disponibili gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Cassazione, che la parte opponente ha quindi, correttamente e tempestivamente, fatto valere con le note scritte sostitutive della prima udienza di comparizione delle parti del 16.5.2023.
Non appare superfluo ricordare, in proposito che, con tale arresto, le S.U. della Corte di Cassazione hanno somministrato ai giudici un vademecum da seguire a tutela della posizione del consumatore, quale contraente debole, in presenza di contrattualistica caratterizzata dalla presenza di clausole vessatorie.
L'affermazione dei relativi principi di diritto si è resa necessaria per armonizzare il diritto processuale interno con le norme comunitarie, in particolare con la direttiva 93/13/CEE (articoli 6 e 7) del
Consiglio del 05.04.1993 e con l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze Corte Giust. UE 17 maggio 2022 Cause riunite C-693/19 e C-831/19;
Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-600/19; Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-725/19; Corte Giust.
UE 17 maggio 2022, C-869/19) che è vincolante per lo Stato Italiano in quanto Stato membro dell'Unione Europea (ai sensi degli articoli 11 e 117, primo comma Cost., cfr. Corte Cost. sent, n. 263 del 2022).
In particolare, la pronuncia della Suprema Corte ha perseguito l'obiettivo del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla citata direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, "quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto".
In tale specifico caso, "l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in pagina 5 di 8 ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale".
Ne consegue che l'interpretazione conforme al diritto unionale dell'art. 650 c.p.c., praticata dalla
Suprema Corte e per cui "l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore", la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo" muove dall'assunto che le carenze formali del decreto monitorio
"vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva".
Dunque, l'opposizione tardiva "consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio" (cfr. Cass., S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; analogamente, Cass.,
S.U., n. 26242 e n. 26243 del 2014, citate)".
Tanto premesso, quanto ai profili di ammissibilità della tutela, sotto il profilo soggettivo, si osserva come la società convenuta opposta non abbia, invero, dedotto né offerto elementi volti a escludere la qualificabilità dell'odierno opponente quale consumatore.
Deve, pertanto, ritenersi la qualifica di consumatore in capo all'odierno opponente dal momento che:
“nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica
pagina 6 di 8
devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore (persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(c.d. atti strumentali in senso proprio)” (v. Cass. civ., sez. un., n. 5868/2023).
Risulta, poi, evidente, come nel caso in esame, il decreto monitorio non avesse dato atto dell'intervenuto vaglio circa la vessatorietà delle clausole del contratto azionato.
Né, d'altra parte, il Giudice avrebbe potuto correttamente procedervi dal momento che, come dichiarato dalla stessa parte opposta, in sede monitoria era stato prodotto un differente contratto di finanziamento.
Si osserva quindi, in via dirimente, come la parte convenuta opposta non si sia peritata neppure nell'ambito del presente giudizio di produrre il contratto da cui deriverebbe la pretesa azionata sicché deve rilevarsi, a fortiori, la assoluta carenza di prova della fonte stessa del presunto credito.
Vieppiù.
Deve ulteriormente considerarsi che la S.C. ha di recente affermato che la clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c. costituisce clausola vessatoria, con conseguente nullità parziale (rectius di protezione) del contratto (cfr. Cass. 28.02.2020 n. 5598).
Dunque, nel caso di specie, anche ove sussistente e sottoscritta, avrebbe dovuto essere esclusa l'efficacia della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., trattandosi, all'evidenza, di clausola nulla ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, in quanto limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata.
Pertanto, alla luce di tale inefficacia, avrebbe dovuto essere riaffermata la vigenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c..
Tanto chiarito, non vi è in atti neppure alcuna prova che la società creditrice abbia agito in via giudiziale nel termine decadenziale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale (e invero difetta, a monte, anche la prova di una corretta e legittima intimazione della decadenza del debitore dal pagina 7 di 8 beneficio del termine ex art. 1186 c.c.).
La società creditrice risulta, pertanto, decaduta ex art. 1957 c.c., con conseguente illegittimità dell'azione monitoria intrapresa nei confronti dell'odierno opponente.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione risulta fondata e, come tale, deve essere accolta.
L'accoglimento dell'opposizione per le sopra esposte e dirimenti ragioni esime il Tribunale dall'esame di ogni ulteriore censura della parte opponente, che deve intendersi assorbita in ossequio al principio cd. “della ragione più liquida”.
A tale accoglimento consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo, in assenza di nota spese, ai parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1110/2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA altresì la parte convenuta opposta, a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese € 5.200,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 5.8.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5634/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Erika Sordoni Parte_1 C.F._1 in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA: – C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Andrea Ornati e Raffaele Zurlo in virtù di procura posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per mancata allegazione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria al ricorso monitorio, circostanza che integra la causa non imputabile ex art. 650 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo n. 1110/2022 per mancanza dei
pagina 1 di 8
presupposti ex art. 633 c.p.c., oltre che per inesistenza della prova del credito, per decadenza ex art.
1957 c.c. e per difetto di titolarità attiva in capo ad Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
-dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
-disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio n. 5635/2022 per ragioni di connessione, come indicato in narrativa;
In via preliminare, nel merito,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1110/2022 del 29/08/2022 RG n. 3856/2022 emesso dal Tribunale di Ancona stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1110/2022 del 29/08/2022 RG n. 3856/2022 emesso dal Tribunale di Ancona
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Sulla domanda riconvenzionale
In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società in Controparte_1 ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. . Parte_1
pagina 2 di 8
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. , condannare la società al Parte_1 Controparte_1 pagamento del minor importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in qualità di fideiussore della sig.ra Parte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1110/2022, emesso dall'intestato Persona_1
Tribunale su ricorso della mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in solido CP_1 con il debitore principale, della somma di € 47.084,31 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. per non avere la stessa attivato una tutela di natura giudiziale nei confronti del debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni;
-la carenza di prova della effettiva titolarità del credito in capo alla CP_1
-la carenza di prova del credito azionato e l'insufficienza, a tal fine, dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.;
- la arbitraria quantificazione della pretesa creditoria azionata;
-la nullità del contratto azionato per l'erronea indicazione dell' Pt_2
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto CP_1 unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta opposta eccepiva, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito controverso, in relazione alle censure concernenti il contratto di finanziamento fonte di tale credito. pagina 3 di 8 Con riferimento, peraltro, a tale contratto, l'opposta dichiarava espressamente come in sede monitoria fosse stato erroneamente prodotto un diverso contratto.
La stessa eccepiva, in ogni caso, la tardività dell'opposizione siccome proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c..
Nel merito, respingeva le avverse doglianze evidenziando come la propria legittimazione risultasse comprovata dalla documentazione prodotta in sede monitoria e, quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., deduceva come l'opponente avesse specificamente sottoscritto la relativa clausola di deroga.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la parte opponente, con riferimento all'avversa eccezione di inammissibilità dell'opposizione, deduceva che “Per stessa ammissione dell'opposta, come si legge nella comparsa di costituzione avversaria, “In sede monitoria per mero errore veniva prodotto un diverso contratto” (cfr. comparsa avversaria, pag. 7).
Dunque, il decreto ingiuntivo n. 1110/2022 (RG 3856/2022) è stato emesso seppure il ricorso monitorio fosse privo del contratto da cui scaturisce la pretesa creditoria che è documento necessario
a consentire al giudice del monitorio di verificare se la pretesa creditoria fosse realmente certa, liquida ed esigibile, ma anche di verificare l'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore.” e invocava, pertanto, l'applicazione, alla fattispecie dedotta a oggetto di causa, degli insegnamenti di cui alla sentenza di Cass. SS.UU. n° 9479/2023 del 06/04/2023 in materia di clausole contrattuali abusive e tutela del consumatore.
Con ordinanza resa in data 7.11.2023 il G.I. riteneva, preliminarmente, di riqualificare la proposta opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. in considerazione delle difese svolte dalla parte opponente in sede di note scritte;
non concedeva l'invocata provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.4.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa in data 16.4.2025 e comunicata il successivo 17.4.2025 alle parti- la causa veniva, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 8 Occorre muovere preliminarmente dalla corretta individuazione del thema decidendum e, pertanto, dalla qualificazione dell'azione odiernamente esperita.
In tal senso il Tribunale ritiene pienamente condivisibile la prospettazione della difesa della parte opponente in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
E infatti al momento della notificazione dell'atto di opposizione non risultavano ancora disponibili gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Cassazione, che la parte opponente ha quindi, correttamente e tempestivamente, fatto valere con le note scritte sostitutive della prima udienza di comparizione delle parti del 16.5.2023.
Non appare superfluo ricordare, in proposito che, con tale arresto, le S.U. della Corte di Cassazione hanno somministrato ai giudici un vademecum da seguire a tutela della posizione del consumatore, quale contraente debole, in presenza di contrattualistica caratterizzata dalla presenza di clausole vessatorie.
L'affermazione dei relativi principi di diritto si è resa necessaria per armonizzare il diritto processuale interno con le norme comunitarie, in particolare con la direttiva 93/13/CEE (articoli 6 e 7) del
Consiglio del 05.04.1993 e con l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze Corte Giust. UE 17 maggio 2022 Cause riunite C-693/19 e C-831/19;
Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-600/19; Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-725/19; Corte Giust.
UE 17 maggio 2022, C-869/19) che è vincolante per lo Stato Italiano in quanto Stato membro dell'Unione Europea (ai sensi degli articoli 11 e 117, primo comma Cost., cfr. Corte Cost. sent, n. 263 del 2022).
In particolare, la pronuncia della Suprema Corte ha perseguito l'obiettivo del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla citata direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, "quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto".
In tale specifico caso, "l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in pagina 5 di 8 ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale".
Ne consegue che l'interpretazione conforme al diritto unionale dell'art. 650 c.p.c., praticata dalla
Suprema Corte e per cui "l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore", la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo" muove dall'assunto che le carenze formali del decreto monitorio
"vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva".
Dunque, l'opposizione tardiva "consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio" (cfr. Cass., S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; analogamente, Cass.,
S.U., n. 26242 e n. 26243 del 2014, citate)".
Tanto premesso, quanto ai profili di ammissibilità della tutela, sotto il profilo soggettivo, si osserva come la società convenuta opposta non abbia, invero, dedotto né offerto elementi volti a escludere la qualificabilità dell'odierno opponente quale consumatore.
Deve, pertanto, ritenersi la qualifica di consumatore in capo all'odierno opponente dal momento che:
“nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica
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devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore (persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(c.d. atti strumentali in senso proprio)” (v. Cass. civ., sez. un., n. 5868/2023).
Risulta, poi, evidente, come nel caso in esame, il decreto monitorio non avesse dato atto dell'intervenuto vaglio circa la vessatorietà delle clausole del contratto azionato.
Né, d'altra parte, il Giudice avrebbe potuto correttamente procedervi dal momento che, come dichiarato dalla stessa parte opposta, in sede monitoria era stato prodotto un differente contratto di finanziamento.
Si osserva quindi, in via dirimente, come la parte convenuta opposta non si sia peritata neppure nell'ambito del presente giudizio di produrre il contratto da cui deriverebbe la pretesa azionata sicché deve rilevarsi, a fortiori, la assoluta carenza di prova della fonte stessa del presunto credito.
Vieppiù.
Deve ulteriormente considerarsi che la S.C. ha di recente affermato che la clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c. costituisce clausola vessatoria, con conseguente nullità parziale (rectius di protezione) del contratto (cfr. Cass. 28.02.2020 n. 5598).
Dunque, nel caso di specie, anche ove sussistente e sottoscritta, avrebbe dovuto essere esclusa l'efficacia della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., trattandosi, all'evidenza, di clausola nulla ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, in quanto limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata.
Pertanto, alla luce di tale inefficacia, avrebbe dovuto essere riaffermata la vigenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c..
Tanto chiarito, non vi è in atti neppure alcuna prova che la società creditrice abbia agito in via giudiziale nel termine decadenziale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale (e invero difetta, a monte, anche la prova di una corretta e legittima intimazione della decadenza del debitore dal pagina 7 di 8 beneficio del termine ex art. 1186 c.c.).
La società creditrice risulta, pertanto, decaduta ex art. 1957 c.c., con conseguente illegittimità dell'azione monitoria intrapresa nei confronti dell'odierno opponente.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione risulta fondata e, come tale, deve essere accolta.
L'accoglimento dell'opposizione per le sopra esposte e dirimenti ragioni esime il Tribunale dall'esame di ogni ulteriore censura della parte opponente, che deve intendersi assorbita in ossequio al principio cd. “della ragione più liquida”.
A tale accoglimento consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo, in assenza di nota spese, ai parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1110/2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA altresì la parte convenuta opposta, a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese € 5.200,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 5.8.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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