Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 9/1/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15668 R.G. 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MILAZZO Controparte_1 C.F._1
ROSANNA (c.f. ), elettivamente domiciliata in Gibellina, via Nunzio Nasi C.F._2
n. 5; contro
, in persona del pro tempore; Controparte_2 CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 15668/2024 la sig.ra ha Controparte_1 convenuto in giudizio il chiedendo a questo Tribunale di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta docente per l'anno scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo di € 500,00/anno così per un importo complessivo di € 2.500,00 e comunque sino a quando la docente sarà precaria;
- per l'effetto, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento nei confronti della ricorrente della carta docente per l'importo di € 500,00/anno così per un importo complessivo di € 2.500,00 comunque sino a quando la docente sarà precaria.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.”.
A sostegno di queste domande, la ricorrente, operati brevi cenni sulla giurisdizione del giudice adito, premesso di essere attualmente in servizio presso il convenuto con CP_2 contratto a tempo determinato, qualifica di docente di scuola secondaria di II grado, e premesso, altresì, di aver prestato dall'a.s. 2019/2020 analogo servizio in favore del resistente in CP_4 virtù di reiterati contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto
La ricorrente dopo aver richiamato le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015,) ha rilevato che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione degli artt. 2, 35 e 97 Cost., nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e precisamente dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, tenuto anche conto anche del fatto che gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza operare in tale ambito alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario.
Ha quindi concluso chiedendo a questo Tribunale, previo accertamento del suo diritto ad usufruire per gli anni di servizio svolti con contratti a tempo determinato (aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, di condannare il convenuto all'attribuzione in suo CP_2 favore della citata Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 annui, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il convenuto, seppur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e limiti di seguito esposti.
La questione è stata trattata e risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c.
Con la richiamata pronuncia la Corte ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.”. Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte ha poi tracciato le linee delle cd “ragioni oggettive” che giustificherebbero nel caso di specie la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, concludendo che le stesse siano da ricercare - in coerenza con l'intenzione del legislatore – nel periodo temporale entro il quale il lavoratore a termine svolge la sua attività di insegnamento rispetto all'insegnate di ruolo comparabile.
Nello specifico, sul concetto della cd. “didattica annua” e, quindi, in relazione al profilo meramente temporale, la Corte con la sentenza in rassegna ha ritenuto che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica fosse soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Quanto poi al regime orario, la Suprema Corte ha rilevato che la limitazione di talune supplenze ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) “si tara” pur sempre sull'intero anno scolastico e, dunque, ben può rientrare nel concetto di didattica "annua". Del resto, il minor numero di ore che il docente è chiamato a svolgere non si accompagna necessariamente ad una minore o diversa esigenza di autoformazione e/o aggiornamento.
Ha quindi concluso per la disapplicazione della normativa interna (art. 1 comma 121 della legge 107/2015) in contrasto con la normativa comunitaria (clausola 4 dell'Accordo Quadro) e, per l'effetto, ha riconosciuto ai docenti destinatari di supplenze annuali il diritto ad usufruire della carta elettronica. Testualmente: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, la ricorrente ha provato di essere stata destinataria negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di distinti incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche: negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per 18 ore settimanali e nell'a.s. 2023/2024 per 10 ore settimanali (cfr. doc. 1, pagg. 4 e ss., del ricorso), senza mai ricevere nel corso degli anni in contestazione il beneficio richiesto.
Ha quindi provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale (cfr. doc. 1, pagg. 4 e ss., del ricorso) commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all' “anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
Per quanto riguarda invece l'a.s. 2019/2020 dalle risultanze in atti (cfr. doc. 1, pagg.
1-3 del ricorso) emerge che la ricorrente è stata destinataria di un solo incarico di supplenza temporanea per sostituzione docente assente (neppure in relazione alla propria classe di concorso), per 24 ore settimanali, dal 29.05.2020 al 30.06.2020. Va da sé che in relazione a detta annualità scolastica l'attività da essa svolta non può essere commisurata ai sensi della ratio legis all' “anno scolastico” e, per l'effetto, per detto a.s. la domanda della ricorrente volta all'accertamento del suo diritto alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 tramite la carta elettronica di cui al cit. art. 1 non potrà trovare accoglimento.
Ne consegue che, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo Ufficio ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del convenuto all'attribuzione del CP_2 relativo vantaggio economico.
Sul punto va infatti rilevato che dagli atti di causa non emerge la fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico;
conseguentemente sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale tra Carta e diritto alla formazione richiesto anche dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 29961/2023, a mente della quale “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”. Né osta all'adempimento dell'obbligazione in forma specifica l'impossibilità della prestazione atteso che la Carta Docente è un istituito tuttora esistente.
In tali termini e limiti, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) – “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” - va riconosciuto il diritto della ricorrente, per i soli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015.
Alla soccombenza dell'amministrazione resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, alla complessità delle materie trattate, all'attività processuale svolta, alla serialità del contenzioso oltreché al rigetto parziale della domanda in relazione all'a.s. 2019/2020.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della sig.ra ad usufruire Controparte_1 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 della Carta elettronica del docente ex art. 1 comma 121 della legge 107/2015;
2) Condanna il ad attribuire alla ricorrente per gli anni scolastici Controparte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il beneficio economico di importo nominale pari ad
€ 500.00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
4) Condanna il al pagamento in favore del procuratore antistatario delle Controparte_2 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 650,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Roma, 9/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini