Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4413/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Cilberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. e C.F. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 19.06.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Oricola (AQ) al n. 1 parte II serie A anno 2004;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 13.11.2024 appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.12.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i Signori ed potranno eleggere residenza e/o fissare dimora ove lo riterranno più Parte_1 Parte_2 opportuno, fermo restando l'obbligo reciproco di comunicazione tempestiva di ogni loro nuovo recapito anche telefonico;
3) i coniugi provvedono al mantenimento diretto del figlio maggiorenne Sig. nel periodo di rispettiva Persona_1 permanenza del predetto presso ciascun genitore;
4) i coniugi si obbligano rispettivamente a rimborsare all'altro coniuge il 50% delle spese straordinarie, sanitarie non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche sostenute per il figlio da documentarsi, fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica dello stesso. Al fine di scongiurare contrasti tra le parti e per evitare l'insorgere in futuro, la Sig.ra ed il Sig. , con la sottoscrizione delle presenti condizioni dichiarano Parte_2 Parte_1 espressamente, sin d'ora, di far propri gli effetti del protocollo del 19.09.2019 dal Tribunale di Venezia e redatto in pagina 1 di 3
• Scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico;
quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere. Il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00= oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quanto comportino una spesa superiore ad € 300,00= annua (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
B) Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
• Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il di spesa di € 400,00=), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati.
• Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
• Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00=;
• Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quanto acquistato con l'accordi di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso (anche via mail, fax, o whatapps) entro un tempo massimo di giorni cinque, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) le spese straordinarie sopra indicate, dovranno essere rimborsate mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo di quello in cui è stata effettuata la spesa, previa presentazione di apposito giustificativo di spesa;
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
7) le parti null'altro hanno a pretendere l'uno dell'altro per qualsiasi motivo.”
pagina 2 di 3 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.12.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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