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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1915/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25/02/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. BONCRISTIANO MICHELE. Parte_1
Per l'avv. LONGO GIANCARLO oggi sostituito dall'avv. Mauro Controparte_1
Saraceni.
L'avv. Boncristiano precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive depositate alle quali si riporta per la discussione.
L'avv. Saraceni precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusionale depositata alla quale si riporta anche per la discussione della causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.00
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONCRISTIANO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Falconara Piazza Mazzini n. 9 presso lo studio del difensore avv. BONCRISTIANO MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO GIANCARLO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Ancona C.so Mazzini n. 107 presso lo studio dell'avv. Mauro
Saraceni
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 333/2023 emesso dal tribunale ordinario di Ancona, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore di della somma di €. 22.873,07 oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento a titolo di mancato pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del tribunale adito, contrariis reiectis,: accertare e dichiarare che nulla deve a stante l'insussistenza del credito e di ogni Parte_1 Controparte_1
connesso preteso diritto per sorte ed interessi, in quanto non dovuto, non provato, eccessivo e per giunta prescritto e per l'effetto dichiarare nulla e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e revocare lo stesso, condannare al pagamento delle spese e competenze professionali Controparte_1
relativi al presente giudizio”.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione del credito essendo decorsi oltre due anni dalla data di scadenza della bolletta, deduceva che incombeva al preteso creditore provare la fonte dell'obbligazione di pagamento, ovvero, l'effettiva erogazione del servizio, il perfezionamento del contratto e il corretto funzionamento del contatore, sosteneva l'infondatezza della pretesa monitoria in quanto incerta nell'an e nel quantum, attesa la carenza di prova della riconducibilità dell'eventuale manomissione ad essa opponente.
si costituiva ritualmente in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta nella quale rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande in via preliminare svolte da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 333/2023,
rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica da parte di presso l'immobile sito in Controparte_1
C.so Garibaldi Portici. In ogni caso condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio”.
In particolare la società opposta, rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in quanto formulata genericamente, sosteneva, comunque, l'infondatezza della predetta eccezione, poiché, nella pagina 3 di 8 specie, essendo il credito derivante dall'accertamento di un prelievo irregolare di energia per effetto della manomissione del contatore, la prescrizione da applicare era quella prevista per l'illecito penale compiuto, in ogni caso erano state inviate lettere di sollecito interruttive della prescrizione;
riferiva che il personale della società di distribuzione, all'esito di un controllo effettuato in contraddittorio con l'utente finale, aveva accertato la manomissione del contatore cui era conseguito il ricalcolo dei consumi come da tabella di ricostruzione dei consumi non contabilizzati allegata.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Occorre evidenziare l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere del giudizio penale.
Ebbene, il decreto di archiviazione, il quale ha come presupposto la mancanza di un processo, non dà
luogo a preclusioni di alcun genere nel processo civile, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata, ragion per cui, peraltro, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito,
valutato e qualificato dal giudice civile (Cass. n. 1157/2021).
A parere di chi scrive, è, quindi, irrilevante, ai fini civilistici, la circostanza che non è stato materialmente individuato l'autore materiale della manomissione, atteso che il contatore era stato affidato alla custodia e alla vigilanza della cliente come da condizioni del contratto, che Parte_1
pertanto, risponde dell'eventuale alterazione e danneggiamento ai sensi dell'art. 2051 c.,c..
In ordine all'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
La legge di Bilancio 2018 ha ridotto il termine di prescrizione del diritto al corrispettivo per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica da cinque a due anni (art. 1 comma 4).
Tale regola, tuttavia, prevedeva un limite a tale brevità: la c.d. “causa cliente” che consisteva nella mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo (manomissione del contatore o allaccio abusivo al punto di fornitura) in tal caso, la prescrizione rimaneva fissata in cinque anni.
Successivamente dal 1° gennaio 2020 il limite della “causa cliente” è stato eliminato, con la conseguenza che, anche per il caso di manomissione o dell'allaccio abusivo il termine di prescrizione è
stato generalizzato a due anni (art. 1 comma 295 legge di bilancio 2020).
Tale regola, però, trova applicazione solo per le fatture di conguaglio che siano state emesse successivamente al 1° gennaio 2020, restando quinquennale la prescrizione per quelle recanti data anteriore. pagina 4 di 8 Nel caso di specie, nella denuncia di reato allegata da parte opposta, trattandosi di fatti antecedenti il
1° gennaio 2020 e trattandosi di fatture messe prima della legge del termine di prescrizione biennale anche per i consumi anomali, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Ciò posto, in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il termine iniziale del periodo di prescrizione deve identificarsi con il momento nel quale ha avuto contezza Controparte_1
dell'esistenza di prelievi irregolari, ossia in data 19.3.2019, allorquando E-Distribuzione spa ha riscontrato la manomissione del contatore, ne consegue che la lettera di diffida inviata in data
11.11.2022, e ricevuta in data 23.11.2022, rappresenta idoneo atto interruttivo di ogni termine di prescrizionale.
Parte opponente ha contestato la fattura n. 302316530 originata dall'accertamento della manomissione del contatore a seguito di verifica condotta in data 19.3.2019 da tecnici di E-Distribuzione spa e dalla conseguente ricostruzione dei consumi.
Ciò premesso, le contestazioni avverso la citata fattura si incentrano su diversi profili.
Da un lato l'opponente contesta l'assenza di contraddittorio durante la verifica del 19.3.2019, dall'altro l'erroneità e la sproporzione della ricostruzione operata, senza indicazione di alcun criterio e senza che fosse data all'opponente la possibilità di fornire la prova contraria.
In ordine al primo profilo, si rileva che nessuna disposizione di legge prevede l'obbligo di un siffatto preavviso, tanto più che, in caso di manomissione del misuratore, sarebbe facile supporre che, in attesa del preavvisato sopralluogo, la manomissione potrebbe essere agevolmente rimossa.
Quanto al secondo profilo, le contestazioni appaiono del tutto generiche, in quanto il criterio di ricostruzione è indicato (media dei consumi) ed è stato, altresì, accertato con un misuratore campione l'errore di rilevazione dei consumi pari a -80%, né l'opponente ha formulato concrete e specifiche contestazioni.
Non è stato contestato che l'utenza fosse intestata all'opponente nel periodo marzo 2014-dicembre
2014, e che il locale servito dall'utenza elettrica fosse nella disponibilità di che, quindi, ha Parte_1
fruito del prelievo irregolare di energia elettrica.
Va richiamato il valore probatorio del verbale di verifica del distributore.
La verifica sul contatore intestato all'opponente è stata effettuata dagli operatori di E-Distribuzione
spa che, in quanto proprietaria e responsabile degli impianti cui sono connessi i clienti finali, è
pagina 5 di 8 soggetto responsabile anche della installazione e manutenzione dei misuratori e delle verifiche su di essi.
Tali specifiche competenze sono riconosciute al Distributore ex lege in via esclusiva nella sua qualità
di concessionario di pubblico servizio: ne consegue che gli atti adottati dal Distributore, nel caso di specie, il verbale di verifica, sono dotati di fede privilegiata alla stregua degli atti formati da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della sua funzione specificatamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali e, dunque, sotto il profilo dell'onere probatorio, sono sorretti da speciale attendibilità.
Si riporta la decisione della Suprema Corte di Cassazione Sez Trib. 7075/2020, che si è occupata specificamente dei poteri di verifica e controllo spettante ai dipendenti di ha affermato che il CP_1
verbale di verifica da essi redatto è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, atteso che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare, afferma la Corte: “va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è
pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357 comma 2). E'
noto, poi, che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgano tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi,
mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Fatte tali premesse, non v'è dubbio che l'attività
del dipendente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da CP_1
norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato”.
pagina 6 di 8 Da ciò discende che il verbale di verifica ha valore di prova certa rispetto all'esistenza della manomissione del contatore e di una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi causata,
appunto dalla suddetta manomissione.
Quanto ai consumi ricostruiti, parte opponente, nei termini a ciò deputati (atto di citazione e memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1), ha contestato in modo generico il quantum della pretesa, con la seconda memoria, ha prodotto i bollettini, peraltro relativi al periodo di erronea rilevazione dei dati di consumo per manomissione del contatore, dai quali, tuttavia, non è possibile ricavare la media dei consumi, sicchè non ha fornito la prova, mancando il termine di raffronto, che i consumi ricostruiti dal
Distributore fossero sproporzionati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi,…quando l'apparecchio contatore risulta effettivamente manomesso, l'utente è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto(Cass. ord. 21 maggio 2019 n. 13605).
Secondo i giudici di legittimità, nell'ipotesi in cui vi sia prova certa della manomissione del contatore,
il giudice non può statuire l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova, ed addossandolo alla società somministrante, mentre, invece, quell'onere è specifico e di spettanza del solo utente, di sproporzione manifesta del consumo ricostruito.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del DM 147/2022 con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, sono poste a carico di parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 333/2023 emesso dal
Tribunale di Ancona in data 24.2.2023, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessive €. 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
pagina 7 di 8 Ancona, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1915/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25/02/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. BONCRISTIANO MICHELE. Parte_1
Per l'avv. LONGO GIANCARLO oggi sostituito dall'avv. Mauro Controparte_1
Saraceni.
L'avv. Boncristiano precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive depositate alle quali si riporta per la discussione.
L'avv. Saraceni precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusionale depositata alla quale si riporta anche per la discussione della causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.00
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONCRISTIANO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Falconara Piazza Mazzini n. 9 presso lo studio del difensore avv. BONCRISTIANO MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO GIANCARLO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Ancona C.so Mazzini n. 107 presso lo studio dell'avv. Mauro
Saraceni
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 333/2023 emesso dal tribunale ordinario di Ancona, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore di della somma di €. 22.873,07 oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento a titolo di mancato pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del tribunale adito, contrariis reiectis,: accertare e dichiarare che nulla deve a stante l'insussistenza del credito e di ogni Parte_1 Controparte_1
connesso preteso diritto per sorte ed interessi, in quanto non dovuto, non provato, eccessivo e per giunta prescritto e per l'effetto dichiarare nulla e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e revocare lo stesso, condannare al pagamento delle spese e competenze professionali Controparte_1
relativi al presente giudizio”.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione del credito essendo decorsi oltre due anni dalla data di scadenza della bolletta, deduceva che incombeva al preteso creditore provare la fonte dell'obbligazione di pagamento, ovvero, l'effettiva erogazione del servizio, il perfezionamento del contratto e il corretto funzionamento del contatore, sosteneva l'infondatezza della pretesa monitoria in quanto incerta nell'an e nel quantum, attesa la carenza di prova della riconducibilità dell'eventuale manomissione ad essa opponente.
si costituiva ritualmente in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta nella quale rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande in via preliminare svolte da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 333/2023,
rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica da parte di presso l'immobile sito in Controparte_1
C.so Garibaldi Portici. In ogni caso condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio”.
In particolare la società opposta, rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in quanto formulata genericamente, sosteneva, comunque, l'infondatezza della predetta eccezione, poiché, nella pagina 3 di 8 specie, essendo il credito derivante dall'accertamento di un prelievo irregolare di energia per effetto della manomissione del contatore, la prescrizione da applicare era quella prevista per l'illecito penale compiuto, in ogni caso erano state inviate lettere di sollecito interruttive della prescrizione;
riferiva che il personale della società di distribuzione, all'esito di un controllo effettuato in contraddittorio con l'utente finale, aveva accertato la manomissione del contatore cui era conseguito il ricalcolo dei consumi come da tabella di ricostruzione dei consumi non contabilizzati allegata.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Occorre evidenziare l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere del giudizio penale.
Ebbene, il decreto di archiviazione, il quale ha come presupposto la mancanza di un processo, non dà
luogo a preclusioni di alcun genere nel processo civile, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata, ragion per cui, peraltro, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito,
valutato e qualificato dal giudice civile (Cass. n. 1157/2021).
A parere di chi scrive, è, quindi, irrilevante, ai fini civilistici, la circostanza che non è stato materialmente individuato l'autore materiale della manomissione, atteso che il contatore era stato affidato alla custodia e alla vigilanza della cliente come da condizioni del contratto, che Parte_1
pertanto, risponde dell'eventuale alterazione e danneggiamento ai sensi dell'art. 2051 c.,c..
In ordine all'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
La legge di Bilancio 2018 ha ridotto il termine di prescrizione del diritto al corrispettivo per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica da cinque a due anni (art. 1 comma 4).
Tale regola, tuttavia, prevedeva un limite a tale brevità: la c.d. “causa cliente” che consisteva nella mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo (manomissione del contatore o allaccio abusivo al punto di fornitura) in tal caso, la prescrizione rimaneva fissata in cinque anni.
Successivamente dal 1° gennaio 2020 il limite della “causa cliente” è stato eliminato, con la conseguenza che, anche per il caso di manomissione o dell'allaccio abusivo il termine di prescrizione è
stato generalizzato a due anni (art. 1 comma 295 legge di bilancio 2020).
Tale regola, però, trova applicazione solo per le fatture di conguaglio che siano state emesse successivamente al 1° gennaio 2020, restando quinquennale la prescrizione per quelle recanti data anteriore. pagina 4 di 8 Nel caso di specie, nella denuncia di reato allegata da parte opposta, trattandosi di fatti antecedenti il
1° gennaio 2020 e trattandosi di fatture messe prima della legge del termine di prescrizione biennale anche per i consumi anomali, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Ciò posto, in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il termine iniziale del periodo di prescrizione deve identificarsi con il momento nel quale ha avuto contezza Controparte_1
dell'esistenza di prelievi irregolari, ossia in data 19.3.2019, allorquando E-Distribuzione spa ha riscontrato la manomissione del contatore, ne consegue che la lettera di diffida inviata in data
11.11.2022, e ricevuta in data 23.11.2022, rappresenta idoneo atto interruttivo di ogni termine di prescrizionale.
Parte opponente ha contestato la fattura n. 302316530 originata dall'accertamento della manomissione del contatore a seguito di verifica condotta in data 19.3.2019 da tecnici di E-Distribuzione spa e dalla conseguente ricostruzione dei consumi.
Ciò premesso, le contestazioni avverso la citata fattura si incentrano su diversi profili.
Da un lato l'opponente contesta l'assenza di contraddittorio durante la verifica del 19.3.2019, dall'altro l'erroneità e la sproporzione della ricostruzione operata, senza indicazione di alcun criterio e senza che fosse data all'opponente la possibilità di fornire la prova contraria.
In ordine al primo profilo, si rileva che nessuna disposizione di legge prevede l'obbligo di un siffatto preavviso, tanto più che, in caso di manomissione del misuratore, sarebbe facile supporre che, in attesa del preavvisato sopralluogo, la manomissione potrebbe essere agevolmente rimossa.
Quanto al secondo profilo, le contestazioni appaiono del tutto generiche, in quanto il criterio di ricostruzione è indicato (media dei consumi) ed è stato, altresì, accertato con un misuratore campione l'errore di rilevazione dei consumi pari a -80%, né l'opponente ha formulato concrete e specifiche contestazioni.
Non è stato contestato che l'utenza fosse intestata all'opponente nel periodo marzo 2014-dicembre
2014, e che il locale servito dall'utenza elettrica fosse nella disponibilità di che, quindi, ha Parte_1
fruito del prelievo irregolare di energia elettrica.
Va richiamato il valore probatorio del verbale di verifica del distributore.
La verifica sul contatore intestato all'opponente è stata effettuata dagli operatori di E-Distribuzione
spa che, in quanto proprietaria e responsabile degli impianti cui sono connessi i clienti finali, è
pagina 5 di 8 soggetto responsabile anche della installazione e manutenzione dei misuratori e delle verifiche su di essi.
Tali specifiche competenze sono riconosciute al Distributore ex lege in via esclusiva nella sua qualità
di concessionario di pubblico servizio: ne consegue che gli atti adottati dal Distributore, nel caso di specie, il verbale di verifica, sono dotati di fede privilegiata alla stregua degli atti formati da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della sua funzione specificatamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali e, dunque, sotto il profilo dell'onere probatorio, sono sorretti da speciale attendibilità.
Si riporta la decisione della Suprema Corte di Cassazione Sez Trib. 7075/2020, che si è occupata specificamente dei poteri di verifica e controllo spettante ai dipendenti di ha affermato che il CP_1
verbale di verifica da essi redatto è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, atteso che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare, afferma la Corte: “va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è
pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357 comma 2). E'
noto, poi, che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgano tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi,
mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Fatte tali premesse, non v'è dubbio che l'attività
del dipendente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da CP_1
norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato”.
pagina 6 di 8 Da ciò discende che il verbale di verifica ha valore di prova certa rispetto all'esistenza della manomissione del contatore e di una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi causata,
appunto dalla suddetta manomissione.
Quanto ai consumi ricostruiti, parte opponente, nei termini a ciò deputati (atto di citazione e memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1), ha contestato in modo generico il quantum della pretesa, con la seconda memoria, ha prodotto i bollettini, peraltro relativi al periodo di erronea rilevazione dei dati di consumo per manomissione del contatore, dai quali, tuttavia, non è possibile ricavare la media dei consumi, sicchè non ha fornito la prova, mancando il termine di raffronto, che i consumi ricostruiti dal
Distributore fossero sproporzionati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi,…quando l'apparecchio contatore risulta effettivamente manomesso, l'utente è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto(Cass. ord. 21 maggio 2019 n. 13605).
Secondo i giudici di legittimità, nell'ipotesi in cui vi sia prova certa della manomissione del contatore,
il giudice non può statuire l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova, ed addossandolo alla società somministrante, mentre, invece, quell'onere è specifico e di spettanza del solo utente, di sproporzione manifesta del consumo ricostruito.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del DM 147/2022 con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, sono poste a carico di parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 333/2023 emesso dal
Tribunale di Ancona in data 24.2.2023, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessive €. 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
pagina 7 di 8 Ancona, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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