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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 950/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 950/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate
(NA) alla Via Buonconsiglio n.34 presso lo studio dell'Avv.to Arianna Memoli da cui è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso e , nata a [...] il Controparte_1
20/03/1981 (C.F. ) residente in [...] ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Nocera n.14 presso lo studio dell'Avv.to Alfonso Abagnale da cui è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 22.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente che il
Tribunale omologhi la loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 09.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in data 12/08/2006, in
Castellammare di Stabia (Na), (atto n.283, parte II, serie A, anno 2006) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale è nata la figlia il 28/01/2010 in Castellammare di Stabia Per_1
(NA), minore;
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del
22.10.2025 il giudice, letti gli atti, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e garantiscono la bigenitorialità alla figlia minore Per_1
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dichiarato in ricorso che: la signora
è estetista ma attualmente è disoccupata;
mentre il signor è operaio navale con CP_1 Pt_1 contratto a tempo indeterminato con un reddito lordo annuo pari a euro 30,000.00.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , in data Parte_1 Controparte_1
09.05.2025 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
24/06/1980 e , nata a [...] il [...], (atto n. 283, Parte II, Controparte_1
Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia (NA) anno 2006), ai seguenti patti e condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi, per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente, con collocazione della minore presso la residenza della DR che resterà sita in Lettere (NA) alla via Mutulano n. 20 o presso la residenza ove si trasferiranno eventualmente con la minore, salvo obbligo di comunicazione.
3. La casa familiare in locazione sita in Lettere (NA) alla Via Mutulano n.20 verrà assegnata in godimento a e l'altro coniuge se ne allontanerà, come di fatto già avvenuto, Controparte_1 ritirando i propri effetti, stabilendo anche in virtù delle sue esigenze lavorative la sua residenza in
Castellammare di Stabia alla via Salita San Giacomo n.11.
4. I tempi di frequentazione della figlia con entrambi i genitori saranno regolati alla stregua del seguente calendario, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli istanti coniugi (il Pt_1 lavora all'estero) e nel rispetto degli impegni di studio e delle attività extrascolastiche della minore ma lasciando sempre come criterio minimo preferenziale la libera scelta della stessa. Il martedì e il giovedì il RE potrà tenere con sé la figlia dall'uscita da scuola durante il periodo scolastico e dopo pranzo negli altri periodi dell'anno solare fino alle 21:00, nonché a weekend alterni dal sabato dalle ore 9:00 (o dall'eventuale orario di uscita da scuola) fino alle 21:00 della domenica, con pernottamento presso di sé, a decorrere dall'udienza presidenziale. Entrambi i genitori preleveranno la figlia presso l'abitazione familiare e/o direttamente dall'uscita da scuola e la riaccompagneranno presso l'abitazione familiare, sempre con la massima serietà possibile. In relazione ai periodi di festività religiose e/o civile, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con la DR (dalle ore 10:00 del giorno 24 dicembre alle ore 12: 00 del giorno di Natale) e il 25 dicembre con il RE ( dalle ore 12:00 del giorno di Natale alle ore 19:00 del giorno 26 dicembre), il 31 dicembre con il RE ( dalle ore 10:00 del giorno 31 dicembre alle ore 12:00 di Capodanno) e l'1 gennaio con la DR ( dalle ore 12:00 del 01 gennaio alle ore 19:00 del 2 gennaio ) e così via, alternandosi di anno in anno. Per il periodo pasquale, salvo diverso accordo delle parti c sempre rispettando il principio dell'alternanza annuale, allo stesso modo, la Pasqua con RE (dalle ore 19:00 della vigilia alle ore
19:00 della domenica di Pasqua) e il lunedì in Albis con la DR (dalle ore 19:00 della domenica di
Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo) e così via. Il RE, inoltre, ad anni alterni con la DR, potrà tenere con sé i figli (dalle ore 10:00 alle ore 20:30) nei giorni di festa: 6 gennaio, 25 aprile,1° maggio, 2 giugno ,1 novembre e 8 dicembre.
Per quanto riguarda il periodo estivo ( 15 giugno, 15 settembre ) il RE potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane, anche non consecutive, e lo stesso varrà per la DR, concordando preventivamente e formalmente tale periodo con l'altro coniuge, entro il 31 maggio di ciascun anno, anche in base ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori, alternando con l'altro coniuge, solo il giorno di ferragosto, e avendo cura di comunicarsi reciprocamente il luogo della villeggiatura in cui si recheranno con la minore e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibili. Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, il giorno della festa della mamma, del compleanno o dell'onomastico, la minore li trascorrerà con la DR e lo stesso varrà per il RE
(festa del papà, compleanno e onomastico del RE).
Qualora queste ricorrenze dovessero cadere nel giorno di pertinenza dell'altro genitore, vi sarà una deroga automatica alla calendarizzazione ordinaria, onde consentire al genitore di cui ricorre la festa, di poterla trascorrere con la figlia. In tali occasioni, l'orario di visita sarà dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 9:00 in caso di sospensione scolastica) fino alle ore 21:00.
Compatibilmente gli impegni lavorativi dei genitori, il giorno del compleanno e onomastico della minore, verranno festeggiati preferibilmente congiuntamente da entrambi i onomastico genitori ovvero disgiuntamente e quindi, consentendo all'altro genitore di festeggiare durante la medesima giornata, ma in un arco temporale diverso e/o alternato rispetto all'anno precedente ( trascorrendo ad es. il pranzo con l'uno e la cena con l'altro) nell'ipotesi in cui il festeggiamento congiunto non fosse possibile o non vi fosse accordo.
Quanto agi altri eventi e/o ricorrenze riguardanti i minori (esempio Eucarestia, Confermazione etc..)
i coniugi condivideranno con gli stessi le eventuali funzioni religiose e/o civili stabilendo di comune accorso una regolamentazione congiunta, preservando comportamenti di reciproco rispetto.
In caso di indisposizione del minore, i genitori dovranno essere tempestivamente informati e avranno la più ampia libertà, nel rispetto degli orari e delle esigenze di vita della figlia di vederla e intrattenerla con loro presso l'abitazione materna o paterna ovvero di recuperare il giorno di visita e/o l'eventuale pernottamento della prima data utile.
Inoltre, i genitori potranno conferire telefonicamente con la figlia tutti i giorni e pertanto i genitori garantiranno sempre e comunque contatto telefonico tra la minore e l'altro genitore.
5. Il sig. corrisponderà alla sig. ra quale contributo per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia anche al compimento della maggior età e sino a quanto la Persona_2 stessa non diverrà economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 750,00 a mezzo bonifico e/o vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall' anno successivo al deposito del presente ricorso e rinuncia alla propria parte di assegno unico consentendone la integrale percezione alla sig.ra CP_1
6. Le spese straordinarie (a titolo esemplificativo spese mediche, sanitarie, scolastiche di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive) che si rendono necessarie per la figlia, verranno sostenute al 50 % tra i coniugi, ma dovranno essere previamente concordate facendo espressamente richiamo per la loro individuazione, in caso di disaccordo, a quelle previste dalle linee Guida del Consiglio
Nazionale Forense del 29 Novembre 2017 che le parti dichiarano di ben conoscere accettare. In particolare, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, app di messaggistica, e-mail, fax, pec etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Ogni altra spesa, non indicata nell'elenco individuato dalle linee guida del CNF dovrà essere comunque comunicata e concordata con l 'altro coniuge.
7. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente entro il termine di 30 giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ex dl 28.01.2012 n. 154 art 337 sexies per la presenza del minore.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 283, parte II, S.A- dei registri di matrimonio dell'anno 2006);
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 950/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate
(NA) alla Via Buonconsiglio n.34 presso lo studio dell'Avv.to Arianna Memoli da cui è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso e , nata a [...] il Controparte_1
20/03/1981 (C.F. ) residente in [...] ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Nocera n.14 presso lo studio dell'Avv.to Alfonso Abagnale da cui è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 22.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente che il
Tribunale omologhi la loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 09.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in data 12/08/2006, in
Castellammare di Stabia (Na), (atto n.283, parte II, serie A, anno 2006) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale è nata la figlia il 28/01/2010 in Castellammare di Stabia Per_1
(NA), minore;
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del
22.10.2025 il giudice, letti gli atti, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e garantiscono la bigenitorialità alla figlia minore Per_1
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dichiarato in ricorso che: la signora
è estetista ma attualmente è disoccupata;
mentre il signor è operaio navale con CP_1 Pt_1 contratto a tempo indeterminato con un reddito lordo annuo pari a euro 30,000.00.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , in data Parte_1 Controparte_1
09.05.2025 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
24/06/1980 e , nata a [...] il [...], (atto n. 283, Parte II, Controparte_1
Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia (NA) anno 2006), ai seguenti patti e condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi, per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente, con collocazione della minore presso la residenza della DR che resterà sita in Lettere (NA) alla via Mutulano n. 20 o presso la residenza ove si trasferiranno eventualmente con la minore, salvo obbligo di comunicazione.
3. La casa familiare in locazione sita in Lettere (NA) alla Via Mutulano n.20 verrà assegnata in godimento a e l'altro coniuge se ne allontanerà, come di fatto già avvenuto, Controparte_1 ritirando i propri effetti, stabilendo anche in virtù delle sue esigenze lavorative la sua residenza in
Castellammare di Stabia alla via Salita San Giacomo n.11.
4. I tempi di frequentazione della figlia con entrambi i genitori saranno regolati alla stregua del seguente calendario, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli istanti coniugi (il Pt_1 lavora all'estero) e nel rispetto degli impegni di studio e delle attività extrascolastiche della minore ma lasciando sempre come criterio minimo preferenziale la libera scelta della stessa. Il martedì e il giovedì il RE potrà tenere con sé la figlia dall'uscita da scuola durante il periodo scolastico e dopo pranzo negli altri periodi dell'anno solare fino alle 21:00, nonché a weekend alterni dal sabato dalle ore 9:00 (o dall'eventuale orario di uscita da scuola) fino alle 21:00 della domenica, con pernottamento presso di sé, a decorrere dall'udienza presidenziale. Entrambi i genitori preleveranno la figlia presso l'abitazione familiare e/o direttamente dall'uscita da scuola e la riaccompagneranno presso l'abitazione familiare, sempre con la massima serietà possibile. In relazione ai periodi di festività religiose e/o civile, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con la DR (dalle ore 10:00 del giorno 24 dicembre alle ore 12: 00 del giorno di Natale) e il 25 dicembre con il RE ( dalle ore 12:00 del giorno di Natale alle ore 19:00 del giorno 26 dicembre), il 31 dicembre con il RE ( dalle ore 10:00 del giorno 31 dicembre alle ore 12:00 di Capodanno) e l'1 gennaio con la DR ( dalle ore 12:00 del 01 gennaio alle ore 19:00 del 2 gennaio ) e così via, alternandosi di anno in anno. Per il periodo pasquale, salvo diverso accordo delle parti c sempre rispettando il principio dell'alternanza annuale, allo stesso modo, la Pasqua con RE (dalle ore 19:00 della vigilia alle ore
19:00 della domenica di Pasqua) e il lunedì in Albis con la DR (dalle ore 19:00 della domenica di
Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo) e così via. Il RE, inoltre, ad anni alterni con la DR, potrà tenere con sé i figli (dalle ore 10:00 alle ore 20:30) nei giorni di festa: 6 gennaio, 25 aprile,1° maggio, 2 giugno ,1 novembre e 8 dicembre.
Per quanto riguarda il periodo estivo ( 15 giugno, 15 settembre ) il RE potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane, anche non consecutive, e lo stesso varrà per la DR, concordando preventivamente e formalmente tale periodo con l'altro coniuge, entro il 31 maggio di ciascun anno, anche in base ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori, alternando con l'altro coniuge, solo il giorno di ferragosto, e avendo cura di comunicarsi reciprocamente il luogo della villeggiatura in cui si recheranno con la minore e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibili. Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, il giorno della festa della mamma, del compleanno o dell'onomastico, la minore li trascorrerà con la DR e lo stesso varrà per il RE
(festa del papà, compleanno e onomastico del RE).
Qualora queste ricorrenze dovessero cadere nel giorno di pertinenza dell'altro genitore, vi sarà una deroga automatica alla calendarizzazione ordinaria, onde consentire al genitore di cui ricorre la festa, di poterla trascorrere con la figlia. In tali occasioni, l'orario di visita sarà dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 9:00 in caso di sospensione scolastica) fino alle ore 21:00.
Compatibilmente gli impegni lavorativi dei genitori, il giorno del compleanno e onomastico della minore, verranno festeggiati preferibilmente congiuntamente da entrambi i onomastico genitori ovvero disgiuntamente e quindi, consentendo all'altro genitore di festeggiare durante la medesima giornata, ma in un arco temporale diverso e/o alternato rispetto all'anno precedente ( trascorrendo ad es. il pranzo con l'uno e la cena con l'altro) nell'ipotesi in cui il festeggiamento congiunto non fosse possibile o non vi fosse accordo.
Quanto agi altri eventi e/o ricorrenze riguardanti i minori (esempio Eucarestia, Confermazione etc..)
i coniugi condivideranno con gli stessi le eventuali funzioni religiose e/o civili stabilendo di comune accorso una regolamentazione congiunta, preservando comportamenti di reciproco rispetto.
In caso di indisposizione del minore, i genitori dovranno essere tempestivamente informati e avranno la più ampia libertà, nel rispetto degli orari e delle esigenze di vita della figlia di vederla e intrattenerla con loro presso l'abitazione materna o paterna ovvero di recuperare il giorno di visita e/o l'eventuale pernottamento della prima data utile.
Inoltre, i genitori potranno conferire telefonicamente con la figlia tutti i giorni e pertanto i genitori garantiranno sempre e comunque contatto telefonico tra la minore e l'altro genitore.
5. Il sig. corrisponderà alla sig. ra quale contributo per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia anche al compimento della maggior età e sino a quanto la Persona_2 stessa non diverrà economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 750,00 a mezzo bonifico e/o vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dall' anno successivo al deposito del presente ricorso e rinuncia alla propria parte di assegno unico consentendone la integrale percezione alla sig.ra CP_1
6. Le spese straordinarie (a titolo esemplificativo spese mediche, sanitarie, scolastiche di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive) che si rendono necessarie per la figlia, verranno sostenute al 50 % tra i coniugi, ma dovranno essere previamente concordate facendo espressamente richiamo per la loro individuazione, in caso di disaccordo, a quelle previste dalle linee Guida del Consiglio
Nazionale Forense del 29 Novembre 2017 che le parti dichiarano di ben conoscere accettare. In particolare, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, app di messaggistica, e-mail, fax, pec etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Ogni altra spesa, non indicata nell'elenco individuato dalle linee guida del CNF dovrà essere comunque comunicata e concordata con l 'altro coniuge.
7. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente entro il termine di 30 giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ex dl 28.01.2012 n. 154 art 337 sexies per la presenza del minore.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 283, parte II, S.A- dei registri di matrimonio dell'anno 2006);
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato