TRIB
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2024, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
R.G. 1509/2024
La Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice
Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, ad esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX AT. 420 C.P.C. nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MINNUCCI ANNA MARIA ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. resistente
CONCLUSIONI
Ricorrente: come in ricorso introduttivo
Resistente: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il , come in atti rappresentato e difeso, ha convenuto in Parte_2
giudizio con ricorso ex artt. 414 e 447 bis c.p.c., il sig. Controparte_1
per ivi sentirlo dichiarare responsabile di appropriazione indebita di infissi e altri materiali facenti parte delle dotazioni dell'immobile già condotto in locazione dal resistente e condannare al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali come descritti in ricorso e limitati alla somma di €
135.626,70 IVA compresa.
Il ricorrente documentata di aver acquistato in asta l'immobile sito in
Loiano (BO) Via Luigi Pozzi 8 in buono stato di manutenzione come da perizia allegata al bando di gara;
detto immobile era condotto in locazione con regolare contratto dal sig. il quale si è reso moroso nel CP_1
pagamento dei canoni al nuovo proprietario tanto che quest'ultimo si è visto costretto a promuovere azione di sfratto per morosità, convalidato con ordinanza in data 26 settembre 2022 con contestale fissazione del rilascio entro il 31 ottobre 2022. Solo in data 15 maggio 2023 è stato possibile eseguire l'ordinanza di rilascio a mezzo Ufficiale Giudiziario;
nel corso dell'accesso alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario e di altri soggetti oltre al proprietario sono stati riscontri notevoli danni al fabbricato oltre alla mancanza di infissi interni ed esterni, inferiate, termosifoni, caldaia cucina, botola del solaio ecc.. Oltre a presentare denuncia querela per il reato di appropriazione indebita, l'odierno ricorrente ha promosso accertamento preventivo ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento e la quantificazione dei danni, all'esito del quale è stato presentato il ricorso qui in discussione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza, il resistente non si è costituito ed è Controparte_1
stato dichiarato contumace.
pag. 2/5 La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente, compresa la relazione di ATP, e l'assunzione delle prove testimoniali.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico che ha detenuto l'immobile di cui si discute Controparte_1
in virtù di regolare contratto di locazione stipulato precedentemente l'acquisto dell'immobile stesso da parte dell'odierno ricorrente. E' pure documentalmente provato che l'immobile al momento dell'esecuzione dello sfratto si trovava nelle condizioni di “manutenzione” di cui alle fotografie allegate dall'Ufficiale Giudiziario al verbale di sfratto;
la circostanza è stata confermata anche dai testimoni. Il CTU incaricato di accertare lo stato dell'immobile, i danni e la causa degli stessi, nell'ambito del procedimento di ATP, ha definito il fabbricato “violentemente vandalizzato” in modo tale da renderlo assolutamente non abitabile e necessitante di importanti opere di recupero per una spesa stimata do oltre
200 mila ero.
Non si è a conoscenza dell'esito della denuncia querela per il reato di appropriazione indebita presentata dal ricorrente ma si deve affermare la responsabilità dell'ex conduttore per i danni riscontrati nell'immobile, anche a fronte dell'asportazione di infissi ed altri materiali, ex artt. 1590 e seguenti c.c. consistenti sia nelle spese da sostenere per il ripristino dell'immobile stesso sia nell'indennità di mancato godimento del bene per il periodo necessario al ripristino.
Nel caso di specie, la CTU espletata in sede di ATP, oltre a descrivere lo stato dell'immobile, compresa la mancanza di infissi e altri materiali facenti parte delle dotazioni del fabbricato (da compararsi con le condizioni pag. 3/5 di manutenzione del bene descritte nella perizia allegata al bando di gara di vendita) ha descritto gli interventi necessari di ripristino e quantificato la sola spesa di ripristino in € 209.996,00. Il ricorrente ha espressamente inteso limitare la domanda di risarcimento danni alla somma di €
135.626,70.
Conseguentemente, accertata la responsabilità dell'ex conduttore con riferimento ai danni riscontrati nell'immobile oggetto di locazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1591 e seguenti c.c., quest'ultimo deve essere condannato al risarcimento dei predetti danni limitatamente alla somma in questa sede richiesta dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Controparte_1
responsabile dei danni arrecati all'immobile detenuto in locazione come descritti e quantificati in sede di ATP;
-condanna al risarcimento dei predetti danni e, Controparte_1
conseguentemente, al pagamento in favore del proprietario ricorrente
della somma di € 135.626,70, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo;
-condanna parte resistente contumace alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 786,00 per
pag. 4/5 anticipazioni ed € 7.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Bologna 9 luglio 2024
Il Giudice dott. Lorella Fregnani
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
R.G. 1509/2024
La Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice
Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, ad esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX AT. 420 C.P.C. nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MINNUCCI ANNA MARIA ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. resistente
CONCLUSIONI
Ricorrente: come in ricorso introduttivo
Resistente: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il , come in atti rappresentato e difeso, ha convenuto in Parte_2
giudizio con ricorso ex artt. 414 e 447 bis c.p.c., il sig. Controparte_1
per ivi sentirlo dichiarare responsabile di appropriazione indebita di infissi e altri materiali facenti parte delle dotazioni dell'immobile già condotto in locazione dal resistente e condannare al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali come descritti in ricorso e limitati alla somma di €
135.626,70 IVA compresa.
Il ricorrente documentata di aver acquistato in asta l'immobile sito in
Loiano (BO) Via Luigi Pozzi 8 in buono stato di manutenzione come da perizia allegata al bando di gara;
detto immobile era condotto in locazione con regolare contratto dal sig. il quale si è reso moroso nel CP_1
pagamento dei canoni al nuovo proprietario tanto che quest'ultimo si è visto costretto a promuovere azione di sfratto per morosità, convalidato con ordinanza in data 26 settembre 2022 con contestale fissazione del rilascio entro il 31 ottobre 2022. Solo in data 15 maggio 2023 è stato possibile eseguire l'ordinanza di rilascio a mezzo Ufficiale Giudiziario;
nel corso dell'accesso alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario e di altri soggetti oltre al proprietario sono stati riscontri notevoli danni al fabbricato oltre alla mancanza di infissi interni ed esterni, inferiate, termosifoni, caldaia cucina, botola del solaio ecc.. Oltre a presentare denuncia querela per il reato di appropriazione indebita, l'odierno ricorrente ha promosso accertamento preventivo ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento e la quantificazione dei danni, all'esito del quale è stato presentato il ricorso qui in discussione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza, il resistente non si è costituito ed è Controparte_1
stato dichiarato contumace.
pag. 2/5 La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente, compresa la relazione di ATP, e l'assunzione delle prove testimoniali.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico che ha detenuto l'immobile di cui si discute Controparte_1
in virtù di regolare contratto di locazione stipulato precedentemente l'acquisto dell'immobile stesso da parte dell'odierno ricorrente. E' pure documentalmente provato che l'immobile al momento dell'esecuzione dello sfratto si trovava nelle condizioni di “manutenzione” di cui alle fotografie allegate dall'Ufficiale Giudiziario al verbale di sfratto;
la circostanza è stata confermata anche dai testimoni. Il CTU incaricato di accertare lo stato dell'immobile, i danni e la causa degli stessi, nell'ambito del procedimento di ATP, ha definito il fabbricato “violentemente vandalizzato” in modo tale da renderlo assolutamente non abitabile e necessitante di importanti opere di recupero per una spesa stimata do oltre
200 mila ero.
Non si è a conoscenza dell'esito della denuncia querela per il reato di appropriazione indebita presentata dal ricorrente ma si deve affermare la responsabilità dell'ex conduttore per i danni riscontrati nell'immobile, anche a fronte dell'asportazione di infissi ed altri materiali, ex artt. 1590 e seguenti c.c. consistenti sia nelle spese da sostenere per il ripristino dell'immobile stesso sia nell'indennità di mancato godimento del bene per il periodo necessario al ripristino.
Nel caso di specie, la CTU espletata in sede di ATP, oltre a descrivere lo stato dell'immobile, compresa la mancanza di infissi e altri materiali facenti parte delle dotazioni del fabbricato (da compararsi con le condizioni pag. 3/5 di manutenzione del bene descritte nella perizia allegata al bando di gara di vendita) ha descritto gli interventi necessari di ripristino e quantificato la sola spesa di ripristino in € 209.996,00. Il ricorrente ha espressamente inteso limitare la domanda di risarcimento danni alla somma di €
135.626,70.
Conseguentemente, accertata la responsabilità dell'ex conduttore con riferimento ai danni riscontrati nell'immobile oggetto di locazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1591 e seguenti c.c., quest'ultimo deve essere condannato al risarcimento dei predetti danni limitatamente alla somma in questa sede richiesta dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Controparte_1
responsabile dei danni arrecati all'immobile detenuto in locazione come descritti e quantificati in sede di ATP;
-condanna al risarcimento dei predetti danni e, Controparte_1
conseguentemente, al pagamento in favore del proprietario ricorrente
della somma di € 135.626,70, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo;
-condanna parte resistente contumace alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 786,00 per
pag. 4/5 anticipazioni ed € 7.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Bologna 9 luglio 2024
Il Giudice dott. Lorella Fregnani
pag. 5/5