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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3898/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 22.11.2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piazzolla Maria Silvia e Tarricone Parte_1
Marialuisa, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie al largo Cosmai n. 3, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sorrenti Alessandro, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Leopardi n. 14, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio civile contratto con il 26.3.2013 in Barletta - atto n. 12 parte I anno Controparte_1
2013-, alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto del 27.11.2024 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta il
28.11.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 31.3.2025, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori conclusioni formulate dal con il ricorso introduttivo. Parte_1
All'udienza del 7.5.2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo al fine di definire consensualmente la controversia.
Quindi, i procuratori hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al verbale del 7.5.2025 e la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
Ciò posto, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con accordo di separazione consensuale del 18.10.2023, raggiunto in seguito alla negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. in data 23.10.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni concordate all'udienza del 7.5.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori , nato il [...], nato il [...], e Alessandro, nato l'[...], il Tribunale Per_1 Per_2 ritiene di poterle porre a base della decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
22.11.2024 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Barletta in data 26.3.2013 da
[...]
e alle condizioni concordate all'udienza del 7.5.2025, da intendersi in Parte_1 Controparte_1 questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 13.5.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 22.11.2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piazzolla Maria Silvia e Tarricone Parte_1
Marialuisa, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie al largo Cosmai n. 3, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sorrenti Alessandro, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Leopardi n. 14, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio civile contratto con il 26.3.2013 in Barletta - atto n. 12 parte I anno Controparte_1
2013-, alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto del 27.11.2024 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta il
28.11.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 31.3.2025, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori conclusioni formulate dal con il ricorso introduttivo. Parte_1
All'udienza del 7.5.2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo al fine di definire consensualmente la controversia.
Quindi, i procuratori hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al verbale del 7.5.2025 e la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
Ciò posto, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con accordo di separazione consensuale del 18.10.2023, raggiunto in seguito alla negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. in data 23.10.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni concordate all'udienza del 7.5.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori , nato il [...], nato il [...], e Alessandro, nato l'[...], il Tribunale Per_1 Per_2 ritiene di poterle porre a base della decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
22.11.2024 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Barletta in data 26.3.2013 da
[...]
e alle condizioni concordate all'udienza del 7.5.2025, da intendersi in Parte_1 Controparte_1 questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 13.5.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore