TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8380/2022 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BECHERI LUIGISTELIO, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il difensore avv. BECHERI LUIGISTELIO
ATTORI contro socio unico (C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria e per essa quale mandataria (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2
difensore avv. SIMONE GIOVANNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via preliminare: dichiarare inesistente il decreto opposto per intervenuta morte del signor Per_1
prima del deposito del ricorso;
revocare la richiesta di concessione della provvisoria
[...] pagina 1 di 6 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e comunque l'importo ingiunto non dovuto in difetto dei presupposti di legge, per i motivi esposti nell'opposizione;
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa gli accertamenti di rito, nel merito: in accoglimento dell'opposizione proposta, previa revoca la provvisoria esecutorietà del decreto, dichiarare inesistente, nullo ed inefficace e quindi annullare, revocare e comunque dichiarare privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Brescia n° 2191/2022 del
26.05.2022 RG 4827/2022 per tutti i motivi dedotti.
Spese di cause rifuse.
Con riserva di ogni più ampia riserva istruttoria.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
non è fondata su prova scritta, né comunque si palesa di pronta e facile soluzione;
- per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.
2191/2022 del 26.05.2022, ex art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2191/2022 del 26.05.2022, ivi opposto;
- per l'ulteriore effetto, condannare i sig.ri e al pagamento della Parte_1 Parte_2 somma complessiva di €.56.427,67, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, siccome ingiunti dal Tribunale di Brescia;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2191/2022 del
26.05.2022, accertare e dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti della opponente;
- per l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di €.56.427,67, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, o al pagina 2 di 6 pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui al ricorso per Decreto
Ingiuntivo e al presente atto;
in via istruttoria:
- rigettare l'istanza di interrogatorio formale formulata dagli opponenti, in quanto palesemente dilatoria e generica.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare persone informate sui fatti ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto n. 2191/2022 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di
[...]
debitrice principale, il pagamento della somma di euro 56.427,67, oltre interessi e Parte_3
spese, a titolo di insoluto di un contratto conto corrente sottoscritto da con Parte_3
CREDITO BERGAMASCO S.P.A., pagamento da effettuarsi a favore di quale Controparte_3
mandataria di quale mandataria di Controparte_2 [...]
allegata cessionaria del credito. Controparte_1
Nello specifico gli attori opponenti eccepivano, oltre che l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, la carenza di titolarità del credito dell'opposta,
l'insussistenza del credito e il difetto di prova, stante l'inadeguatezza della documentazione prodotta, e chiedevano la revoca del decreto emesso.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
pagina 3 di 6 I. Pasquale Palermo
Nel foglio di precisazione delle conclusioni le parti attrici chiedono sia dichiarato “inesistente il decreto opposto per intervenuta morte del signor . Persona_1
Tale richiesta risulta essere un mero refuso- errore materiale, come esplicitato dalle stesse parti nella comparsa conclusionale depositata in data 11.03.2025, non richiedendo pertanto tale richiesta alcuna trattazione.
II. L'origine del credito
Risulta pacifica e documentalmente provata la stipulazione, in data 28.09.2010, tra Parte_3
dichiarata fallita in data 12.12.2012, e Credito Bergamasco S.p.A., di un contratto di conto
[...]
corrente n. 2950 passato in sofferenza in data 26.07.2012.
Parimenti, risulta pacifico e non contestato il rilascio, da parte di e della Parte_2 Controparte_4
fideiussione omnibus n. 109740 in data 18.02.2011, sino alla concorrenza di euro 60.000,00 a garanzia del contratto stipulato da Parte_4
[...]
[...
. La titolarità del credito
Parte convenuta opposta, nel ricorso, ha allegato che AN PO (quale incorporante di CP_5
Credito Bergamasco S.p.A. contraente del rapporto di conto corrente) in data 13.10.2016, aveva ceduto, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del TUB, il credito oggetto della presente doglianza a che, a sua volta, in data 22.11.2019 lo aveva ceduto a Controparte_6 [...]
opposta, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 e 4 della Legge n. Controparte_1
130/1999 e dell'art. 58 del TUB.
Gli opponenti, in atto di citazione, eccepiscono la carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta opposta evidenziando come la posizione creditoria de quo non possa essere ricompresa tra quelle oggetto della prima cessione avente ad oggetto crediti al consumo evidenziando inoltre come l'intervenuta comunicazione non soddisfi “i requisiti della prova della cessione dello specifico credito, non prevedendo elementi utili da cui desumere l'appartenenza del credito in oggetto a quelli ceduti” non risultando, peraltro, comunicato ai debitori la classificazione dei crediti a sofferenza.
Premesso che, ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione di apposito annuncio in Gazzetta Ufficiale ha gli stessi effetti della notificazione alla parte debitrice ai sensi dell'art. 1264 c.c., la doglianza deve ritenersi superata.
pagina 4 di 6 Parte convenuta opposta, nel proprio atto di comparsa e costituzione, ha infatti integrato le produzioni documentali del ricorso monitorio producendo non solo copia dei contratti di cessione intervenuti tra
AN PO Soc. Coop. (quale incorporante di Credito Bergamasco S.p.a.) e (doc. 7) CP_6 nonché tra quest'ultima e (ora , Controparte_7 Controparte_1
(doc. 9a e 9b), ma anche le dichiarazioni di cessione del credito delle due cedenti che consentono di identificare il credito de quo tra quelli ceduti (doc. 8 e 10).
Sul valore probatorio di tali documenti nulla ha eccepito parte opponente che in comparsa conclusionale ha ribadito le medesime argomentazioni svolte in sede di opposizione senza considerare le integrazioni probatorie effettuate dalla convenuta in sede di costituzione.
IV. La prova del quantum del credito
Parti attrici opponenti eccepiscono la carenza di prova del quantum del credito stante la produzione del mero saldaconto certificato.
Se è pur vero, che la certificazione ex art. 50 TUB (che deve avere ad oggetto l'estratto conto e non il mero saldaconto) ha valenza probatoria unicamente in sede monitoria, essendo una mera dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, si evidenzia che nel caso in esame parte creditrice opposta, quale attrice sostanziale, ha adempiuto il proprio onere probatorio mediante la produzione della serie integrale degli estratti conto del C/C n. 2950 – dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza della posizione – (cfr. doc. 11).
L'estratto conto, documento funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (“ex multis” Cass., sez. III, 3 maggio 2011 n. 9695; Cass., sez. I, 2 dicembre 2011 n. 25857).
La documentazione prodotta è, pertanto, certamente sufficiente a provare la sussistenza e l'esatto ammontare del credito vantato da parte creditrice opposta non avendo parte opponente sollevato eccezioni specifiche relativamente alla documentazione prodotta nel giudizio di merito.
V. Il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto emesso
Per tutto quanto sopra, devono essere respinte le eccezioni formulate dalle parti attrici e, per l'effetto, deve esse confermato il decreto ingiuntivo n. 2191/2022.
pagina 5 di 6 VI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, giusta nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2191/2022;
- spese di lite come in parte motiva.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8380/2022 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BECHERI LUIGISTELIO, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il difensore avv. BECHERI LUIGISTELIO
ATTORI contro socio unico (C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria e per essa quale mandataria (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2
difensore avv. SIMONE GIOVANNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via preliminare: dichiarare inesistente il decreto opposto per intervenuta morte del signor Per_1
prima del deposito del ricorso;
revocare la richiesta di concessione della provvisoria
[...] pagina 1 di 6 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e comunque l'importo ingiunto non dovuto in difetto dei presupposti di legge, per i motivi esposti nell'opposizione;
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa gli accertamenti di rito, nel merito: in accoglimento dell'opposizione proposta, previa revoca la provvisoria esecutorietà del decreto, dichiarare inesistente, nullo ed inefficace e quindi annullare, revocare e comunque dichiarare privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Brescia n° 2191/2022 del
26.05.2022 RG 4827/2022 per tutti i motivi dedotti.
Spese di cause rifuse.
Con riserva di ogni più ampia riserva istruttoria.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
non è fondata su prova scritta, né comunque si palesa di pronta e facile soluzione;
- per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.
2191/2022 del 26.05.2022, ex art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2191/2022 del 26.05.2022, ivi opposto;
- per l'ulteriore effetto, condannare i sig.ri e al pagamento della Parte_1 Parte_2 somma complessiva di €.56.427,67, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, siccome ingiunti dal Tribunale di Brescia;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2191/2022 del
26.05.2022, accertare e dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti della opponente;
- per l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di €.56.427,67, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, o al pagina 2 di 6 pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui al ricorso per Decreto
Ingiuntivo e al presente atto;
in via istruttoria:
- rigettare l'istanza di interrogatorio formale formulata dagli opponenti, in quanto palesemente dilatoria e generica.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare persone informate sui fatti ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto n. 2191/2022 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di
[...]
debitrice principale, il pagamento della somma di euro 56.427,67, oltre interessi e Parte_3
spese, a titolo di insoluto di un contratto conto corrente sottoscritto da con Parte_3
CREDITO BERGAMASCO S.P.A., pagamento da effettuarsi a favore di quale Controparte_3
mandataria di quale mandataria di Controparte_2 [...]
allegata cessionaria del credito. Controparte_1
Nello specifico gli attori opponenti eccepivano, oltre che l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, la carenza di titolarità del credito dell'opposta,
l'insussistenza del credito e il difetto di prova, stante l'inadeguatezza della documentazione prodotta, e chiedevano la revoca del decreto emesso.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
pagina 3 di 6 I. Pasquale Palermo
Nel foglio di precisazione delle conclusioni le parti attrici chiedono sia dichiarato “inesistente il decreto opposto per intervenuta morte del signor . Persona_1
Tale richiesta risulta essere un mero refuso- errore materiale, come esplicitato dalle stesse parti nella comparsa conclusionale depositata in data 11.03.2025, non richiedendo pertanto tale richiesta alcuna trattazione.
II. L'origine del credito
Risulta pacifica e documentalmente provata la stipulazione, in data 28.09.2010, tra Parte_3
dichiarata fallita in data 12.12.2012, e Credito Bergamasco S.p.A., di un contratto di conto
[...]
corrente n. 2950 passato in sofferenza in data 26.07.2012.
Parimenti, risulta pacifico e non contestato il rilascio, da parte di e della Parte_2 Controparte_4
fideiussione omnibus n. 109740 in data 18.02.2011, sino alla concorrenza di euro 60.000,00 a garanzia del contratto stipulato da Parte_4
[...]
[...
. La titolarità del credito
Parte convenuta opposta, nel ricorso, ha allegato che AN PO (quale incorporante di CP_5
Credito Bergamasco S.p.A. contraente del rapporto di conto corrente) in data 13.10.2016, aveva ceduto, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del TUB, il credito oggetto della presente doglianza a che, a sua volta, in data 22.11.2019 lo aveva ceduto a Controparte_6 [...]
opposta, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 e 4 della Legge n. Controparte_1
130/1999 e dell'art. 58 del TUB.
Gli opponenti, in atto di citazione, eccepiscono la carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta opposta evidenziando come la posizione creditoria de quo non possa essere ricompresa tra quelle oggetto della prima cessione avente ad oggetto crediti al consumo evidenziando inoltre come l'intervenuta comunicazione non soddisfi “i requisiti della prova della cessione dello specifico credito, non prevedendo elementi utili da cui desumere l'appartenenza del credito in oggetto a quelli ceduti” non risultando, peraltro, comunicato ai debitori la classificazione dei crediti a sofferenza.
Premesso che, ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione di apposito annuncio in Gazzetta Ufficiale ha gli stessi effetti della notificazione alla parte debitrice ai sensi dell'art. 1264 c.c., la doglianza deve ritenersi superata.
pagina 4 di 6 Parte convenuta opposta, nel proprio atto di comparsa e costituzione, ha infatti integrato le produzioni documentali del ricorso monitorio producendo non solo copia dei contratti di cessione intervenuti tra
AN PO Soc. Coop. (quale incorporante di Credito Bergamasco S.p.a.) e (doc. 7) CP_6 nonché tra quest'ultima e (ora , Controparte_7 Controparte_1
(doc. 9a e 9b), ma anche le dichiarazioni di cessione del credito delle due cedenti che consentono di identificare il credito de quo tra quelli ceduti (doc. 8 e 10).
Sul valore probatorio di tali documenti nulla ha eccepito parte opponente che in comparsa conclusionale ha ribadito le medesime argomentazioni svolte in sede di opposizione senza considerare le integrazioni probatorie effettuate dalla convenuta in sede di costituzione.
IV. La prova del quantum del credito
Parti attrici opponenti eccepiscono la carenza di prova del quantum del credito stante la produzione del mero saldaconto certificato.
Se è pur vero, che la certificazione ex art. 50 TUB (che deve avere ad oggetto l'estratto conto e non il mero saldaconto) ha valenza probatoria unicamente in sede monitoria, essendo una mera dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, si evidenzia che nel caso in esame parte creditrice opposta, quale attrice sostanziale, ha adempiuto il proprio onere probatorio mediante la produzione della serie integrale degli estratti conto del C/C n. 2950 – dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza della posizione – (cfr. doc. 11).
L'estratto conto, documento funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (“ex multis” Cass., sez. III, 3 maggio 2011 n. 9695; Cass., sez. I, 2 dicembre 2011 n. 25857).
La documentazione prodotta è, pertanto, certamente sufficiente a provare la sussistenza e l'esatto ammontare del credito vantato da parte creditrice opposta non avendo parte opponente sollevato eccezioni specifiche relativamente alla documentazione prodotta nel giudizio di merito.
V. Il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto emesso
Per tutto quanto sopra, devono essere respinte le eccezioni formulate dalle parti attrici e, per l'effetto, deve esse confermato il decreto ingiuntivo n. 2191/2022.
pagina 5 di 6 VI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, giusta nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2191/2022;
- spese di lite come in parte motiva.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 6 di 6