Articolo 75 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 74Articolo 76
Versione
15 maggio 1980
Art. 75.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1980, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . n. 7.000
graduati e militari di truppa . . n. 21.000
Entrata in vigore il 15 maggio 1980