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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5060/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5060/2019 promossa da:
Parte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. MEGHA MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BOZZOLA GIAMPIETRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CORSO EUROPA 5 20122 MILANO, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/09/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha convenuto in giudizio , per Parte_1 CP_1 ottenere il risarcimento dei danni patiti nell'esercizio della propria attività produttiva per via di una serie di interruzioni al servizio di approvvigionamento idrico, che avrebbero compromesso la continuità dell'attività aziendale.
Costituitasi in giudizio, ha contestato sia l'an che il quantum della responsabilità. CP_1
La causa è stata istruita dando incarico a un TU di esaminare i profili di ordine tecnico della controversia, mentre risulta di facile ed immediata lettura dal punto di vista giuridico.
La sequenza dei fatti (nella loro matrice storico-narrativa) non è in discussione.
Parte attrice lamenta molteplici disservizi:
- mancata fornitura dell'acqua dal 5 al 7 febbraio 2015;
- rottura della conduttura idrica, scoperta il 26 giugno 2016, durante le operazioni di trebbiatura;
- plurime, ulteriori, rotture dal mese di maggio al mese di dicembre 2017 (di cui dieci verificate).
Dopo una serie di denunce e contestazioni, alla situazione, si sarebbe, infine posto (tardivamente) rimedio solo nel 2018: in particolare, i lavori di ripristino avevano inizio solo in data 30 luglio 2018.
All'esito dell'istruttoria svolta, è possibile concludere che la domanda è senz'altro fondata e che i fatti posti a fondamento delle pretese attoree hanno trovato conferma.
Quanto all'an della responsabilità, è sufficiente osservare che è stata citata, quale fornitrice del CP_1 servizio di approvvigionamento idrico e quale proprietaria/utilizzatrice della rete di fornitura.
La difesa di parte convenuta ha eccepito che i problemi del 2015 sarebbero imputabili alle abbondanti nevicate di quella annata, da cui sarebbero conseguite interruzioni nel servizio di fornitura dell'energia elettrica che avrebbero impedito l'approvvigionamento del serbatoio idrico del Comune , Parte_2 con riflessi sulla fornitura 'a valle' degli utenti.
La difesa non è decisiva, in quanto il fornitore del servizio risponde di tutti rischi connessi alla riorganizzazione dei fattori produttivi che garantiscono la fornitura del bene o servizio oggetto della prestazione dedotta in contratto (art. 1559 c.c.), anche quelli per i quali si rivolge ai terzi (arg. ex art. 1228 c.c.). Le considerazioni svolte valgono, quindi, a giustificare una pretesa di 'rivalsa' verso il terzo da cui dipende il singolo segmento che contribuisce alla creazione del servizio fornito, ma non giustifica la formulazione di un giudizio di esclusione della responsabilità.
Sul punto, il TU ha emesso un giudizio tanto sincopato quanto involuto: la convenuta la attribuisce a interruzione della fornitura di energia elettrica, sostenendo di aver rabboccato il serbatoio con autobotte, serbatoio pagina 2 di 7 svuotatasi a causa del prolungarsi di tale assenza di fornitura. Parte attrice non fornisce diversa versione, per cui lo scrivente c.t.u. non può che associarsi all'unica spiegazione in atti, che risulta plausibile dal punto di vista tecnico.
La considerazione non è dirimente (il TU non può esprimere valutazioni in diritto), perché trascura che tra l'utente del servizio (creditore della prestazione avente ad oggetto il bene immateriale somministrato) e il somministrante, il rischio del perimento del bene – da cui dipende il ritardo nel procurare una prestazione alternativa – è a carico del debitore sulla base di norme che delineano criteri di imputazione (che la dottrina ha già riconosciuto come) oggettiva, tramite il richiamo alle norme sulla vendita (arg. ex art. 1555 c.c., 1476 c.c., 1494 c.c.).
La difesa di parte attrice – sulla scorta delle emergenze peritali in atti – ha così ricostruito le componenti del danno:
- decesso di una bovina in lattazione, con relativo smaltimento della carcassa: € 3.500,00;
- dislocazione di due bovine in lattazione, con necessità di intervento chirurgico: € 1.000,00;
- dislocazione irreversibile di una bovina in lattazione: € 2.000,00;
- due aborti al quarto mese di gestazione: € 2.000,00;
- decesso di 10 vitelli: € 2.000,00;
- prestazioni veterinarie straordinarie per il controllo degli animali: € 800,00;
- necessaria applicazione di solette ortopediche a 25 bovine in lattazione: € 750,00;
- somministrazione di terapia antibiotica a 10 capi di bestiame: € 500,00;
- distruzione di 20 quintali di latte per il predetto trattamento antibiotico: € 1.280,00;
- diminuzione della produzione lattiera stimabile in complessivi quintali 105,24 nel mese di febbraio 2015: € 6.735,36.
Dal momento che alcuni capi di bestiame sono stati dislocati, altri sono deceduti, è possibile affermare che non vi è certezza che i decessi siano (esclusivamente) imputabili alla carenza di acqua, tanto più che non vi è evidenza che, dopo il primo giorno di difficoltà, l' abbia tentato – ad Parte_1 esempio – un approvvigionamento alternativo mediante il ricorso a terzi1.
Si riconoscono, dunque, solo i danni legati al salvataggio dei capi sopravvissuti, per € 4.330,00; la cifra relativa alla diminuzione di produzione va, invece, ridotta di un terzo (arg. ex art. 1226 c.c.), per la
(mancata prova della im)possibilità del ricorso a risorse terze per supplire alla difficoltà sopravvenuta
(v. art. 12272, co. 2 c.c.): va dunque riconosciuta in misura pari a € 4.490,00. Per quanto riguarda gli ulteriori disservizi denunciati, si valorizzano le considerazioni del TU, il quale ha riconosciuto che “nel corso delle operazioni peritali si è potuto osservare un tratto della tubazione interrata in polietilene ad alta densità che risultava afflitta da numerose rotture, in corrispondenza di un tratto oggi a cielo libero situato lungo la proprietà attorea. Va premesso che le norme di buona tecnica impongono la posa della condotta in polietilene su uno strato di terreno omogeneo compatto, sabbioso, di almeno 20 cm di spessore, e che altrettanto spessore la avvolga completamente. […] E' evidente come detta norma di buona tecnica non sia stata rispettata nel tratto esaminato, e ciò conferma che la tubazione rinvenuta in situ è stata soggetta a sforzi impropri […]. Poiché è da escludere che il gestore della rete, e quindi anche degli impianti di spinta (ovvero di pressurizzazione), non fosse al corrente della pressione di esercizio e dei suoi picchi, come, ad esempio, in corrispondenza dell'avvio del sistema di pompaggio, la causa prima delle plurime rotture va addebitata alla non corretta posa della tubazione. A conferma di ciò, in fotografia n° 5 si nota una deformazione del tubo in polietilene ben evidenziata dal disallineamento tra tronco di tubo e manicotto di giunzione […]. Se detta diagnosi è corretta, essa spiega il ripetersi delle rotture lamentate da parte attrice […] la prima perdita di acqua riscontrata, data anche la sua entità, ha influito negativamente sulla stabilità del terreno, ma, visto il tempo trascorso dal verificarsi di quell'evento, e l'assenza di documentazione utile per conoscerlo approfonditamente, oggi non si può affermare se e quale impatto abbia avuto sulle successive perdite. Tuttavia, nonostante il corretto dimensionamento dei manicotti, la soluzione adottata dalla convenuta non appare soddisfacente. Per evitare lo sfilamento dei tubi, infatti, sarebbe stato opportuno ricorrere ad unioni saldate tra i vari tronchi di tubo, che avrebbero assicurato alla condotta maggiore rigidezza ed omogeneità. Date le caratteristiche morfologiche della zona, una tubazione in acciaio, come era quella originaria, avrebbe assicurato risultati migliori. Dagli atti emerge che i guasti non sono stati tempestivamente ed efficacemente rimossi. Il consulente di parte convenuta dissente sul punto, affermando che la condotta posata era solo provvisoria in attesa della realizzazione di quella nuova, tuttavia interventi di carattere provvisorio non giustificano il ripetersi dei guasti. Né si conviene sul fatto che nei terreni franosi non si possa eseguire una posa a regola d'arte. Ciò, semmai, conferma che la soluzione provvisoria adottata non era idonea”.
La difesa di parte convenuta ha, quindi, contestato le conclusioni del TU e i giudizi da questi veicolati
(a) allegando la mancata, tempestiva, denuncia,
(b) mettendone in dubbio la pertinenza e la attendibilità.
Quanto al punto sub (a) è sufficiente osservare che la disciplina sulla tempestività delle denunce concerne le qualità, vale a dire le caratteristiche strutturali, funzionali, morfologiche od organolettiche
In questo caso, non emergono elementi evidenti da cui sia possibile desumere che non era possibile approvvigionarsi presso terzi o che farlo avrebbe preteso misure straordinarie che avrebbero alterato una razionale gestione del conto costi/benefici dell'iniziativa. Similmente non vi è prova che i capi perduti non fossero, di già, malsani, per cause indipendenti dalla mancanza di acqua. pagina 4 di 7 del bene fornito: non riguarda la diversa dinamica legata all'inadempimento (totale) della singola, individua, prestazione oggetto della prestazione, poi superata da nuove forniture successive – per la quale non è possibile invocare la risoluzione frammentata del rapporto di durata (peraltro proseguito), ex art. 1458 c.c.
Quanto al punto sub (b), è sufficiente annotare che rimangono a carico del somministrante tutti i fattori produttivi che convergono nella produzione: non vi è quindi un 'obbligo di riparazione', da intendere e ricostruire come una sorta di 'obbligazione di mezzi'; vi è, piuttosto, un obbligo, in senso proprio di organizzazione dei mezzi e delle strutture funzionale all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto (arg. ex art. 1177 c.c.).
Riconosciuta la responsabilità del debitore, la quantificazione dei danni viene affidata alle valutazioni dell'ausiliario del TU (v. relazione , che con ragionamento analitico, puntuale e condivisibile – Per_1 rispondendo alle obiezioni sollevate dalle parti – ha quantificato i danni patiti dall'azienda agricola all'allevamento in 190.000,00 euro.
Da tale importo va defalcata la somma di 37.868,83 euro, che deriva da una valutazione di interventi e costi che rimangono a carico dell' a norma dell'art. 1227 c.c.3. Pt_1
Parte attrice ha, infine, richiesto, il danno per le conseguenze patite, a seguito degli allagamenti correlati alle rotture (p. 11 ss. comparsa conclusionale).
Si riconoscono i costi (danno emergente) effettivamente sostenuti;
non si riconoscono le componenti del danno ipoteticamente sostenute (da sostenersi), in quanto non vi è evidenza documentale della perdita effettivamente subita (arg. ex art. 1223 c.c.): 3 Come chiarito in dottrina (A. , Dissesto economico da inadempimento (o da fatto illecito) e risarcimento del danno: la figura Pt_3 del «danno estrinseco» e il sistema degli artt. 1223, 1225 e 1227, co. 2, c.c., 2019, pp. 19 ss.), l'art. 1227, comma 2 c.c. pone problemi ben più complessi di quanto appaia a prima vista, poiché la formula «ordinaria diligenza», a differenza di quella analoga che si legge nell'art. 1176 (che si inserisce in una dinamica obbligatoria che può attingere dalla legge o dal patto negoziale), è inserita in un contesto che non dà alcuna indicazione precisa circa il valore sulla base del quale va governato il conflitto fra debitore e creditore, di modo che viene a mancare il punto di riferimento necessario perché il criterio della «ordinaria diligenza» sia in grado di definire tipo e misura dell'impegno richiesto al creditore. Si può allora optare per il criterio della correttezza (con le complicazioni legate alla vaghezza del concetto e alle incertezze tipiche della disinvoltura con cui questa formula viene applicata), così come si può fare capo a un criterio che si dislochi all'interno della razionalità propria dell'economico, procedendo con la massima cautela, evitando esiti paradossali, come quello di mettere il creditore «al servizio dell'inadempiente» e, così, di assegnare all'enunciato dell'art. 1227, co. 2, c.c. il compito non già di integrare, ma di rimodellare un sistema di disciplina riguardante esclusivamente il danno valutato in concreto, e con il risultato di una incongrua riconfigurazione di quell'equilibrio fra le contrapposte aspettative del debitore e del creditore di già assicurato dalle discipline degli artt. 1223 e 1225 c.c. Nel caso di specie, le osservazioni del TU (e del suo ausiliario) individuano una serie di costi che riflettono inefficienze interne all'economia del creditore, perché le sue strutture organizzative erano inadeguate o perché le sue scelte gli hanno suggerito di far operare gli impianti a un regime superiore a quello che era suggerito dalle sue dimensioni. In questi casi, non è corretto addossare al debitore il costo di una inefficienza che è funzionalmente autonoma dalla mancata esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio. pagina 5 di 7 - perdita della produzione di frumento su un'estensione di terreno pari a 6 biolche parmigiane per quantità complessiva pari a q.li 117,00 (q.li 19,5 per biolca) al prezzo medio di € 18,33 al quintale: € 2.144,61;
- costi complessivi per il recupero e la riparazione della mietitrebbiatrice: € 3.024,00;
- operazioni di ruspatura e livellamento del terreno per 15 ore di lavoro al costo orario di € 97: €
1.455,00;
- lavorazioni varie per il ripristino della tessitura e della fertilità del terreno per 35 ore di lavoro al costo orario di € 52,00: € 1.820,00.
Il dovuto ammonta, quindi, conclusivamente, a euro 166.370,78 (204.239,61 – 37.868,83).
Su tale somma decorrono interessi al saggio legale dalla data della sentenza, trattandosi di somme che riportano il danno in valuta attuale4, trattandosi di somme solo richieste e non – almeno per la gran parte – anticipate o sostenute.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Le spese di ATP convergono nella regolamentazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 5060/19 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 166.370,78, oltre IVA, se dovuta, interessi al saggio legale sulla somma capitale, dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in
€ 17.500,00 per compensi, oltre € 1.707,59 per spese tecniche di ATP, € per spese, rimborsi al 15%, Iva
e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ATP, liquidate come all'esito della procedura. 4 Si consideri che il tasso di inflazione supera il saggio di interessi legale (art. 1224 c.c.). Non spetta, invece, il tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio (da inadempimento) e non (strettamente) contrattuale. pagina 6 di 7 Parma, 02/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il discorso non muta anche se l' non avesse serbati di riserva o riserve insufficienti. Pt_1 2 In base all'art. 1227 è possibile dire che il creditore deve farsi carico dei costi che traducono un'inefficienza interna all'economia propria e funzionalmente autonoma dalla mancata esecuzione della prestazione dedotta in rapporto. pagina 3 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5060/2019 promossa da:
Parte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. MEGHA MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BOZZOLA GIAMPIETRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CORSO EUROPA 5 20122 MILANO, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/09/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha convenuto in giudizio , per Parte_1 CP_1 ottenere il risarcimento dei danni patiti nell'esercizio della propria attività produttiva per via di una serie di interruzioni al servizio di approvvigionamento idrico, che avrebbero compromesso la continuità dell'attività aziendale.
Costituitasi in giudizio, ha contestato sia l'an che il quantum della responsabilità. CP_1
La causa è stata istruita dando incarico a un TU di esaminare i profili di ordine tecnico della controversia, mentre risulta di facile ed immediata lettura dal punto di vista giuridico.
La sequenza dei fatti (nella loro matrice storico-narrativa) non è in discussione.
Parte attrice lamenta molteplici disservizi:
- mancata fornitura dell'acqua dal 5 al 7 febbraio 2015;
- rottura della conduttura idrica, scoperta il 26 giugno 2016, durante le operazioni di trebbiatura;
- plurime, ulteriori, rotture dal mese di maggio al mese di dicembre 2017 (di cui dieci verificate).
Dopo una serie di denunce e contestazioni, alla situazione, si sarebbe, infine posto (tardivamente) rimedio solo nel 2018: in particolare, i lavori di ripristino avevano inizio solo in data 30 luglio 2018.
All'esito dell'istruttoria svolta, è possibile concludere che la domanda è senz'altro fondata e che i fatti posti a fondamento delle pretese attoree hanno trovato conferma.
Quanto all'an della responsabilità, è sufficiente osservare che è stata citata, quale fornitrice del CP_1 servizio di approvvigionamento idrico e quale proprietaria/utilizzatrice della rete di fornitura.
La difesa di parte convenuta ha eccepito che i problemi del 2015 sarebbero imputabili alle abbondanti nevicate di quella annata, da cui sarebbero conseguite interruzioni nel servizio di fornitura dell'energia elettrica che avrebbero impedito l'approvvigionamento del serbatoio idrico del Comune , Parte_2 con riflessi sulla fornitura 'a valle' degli utenti.
La difesa non è decisiva, in quanto il fornitore del servizio risponde di tutti rischi connessi alla riorganizzazione dei fattori produttivi che garantiscono la fornitura del bene o servizio oggetto della prestazione dedotta in contratto (art. 1559 c.c.), anche quelli per i quali si rivolge ai terzi (arg. ex art. 1228 c.c.). Le considerazioni svolte valgono, quindi, a giustificare una pretesa di 'rivalsa' verso il terzo da cui dipende il singolo segmento che contribuisce alla creazione del servizio fornito, ma non giustifica la formulazione di un giudizio di esclusione della responsabilità.
Sul punto, il TU ha emesso un giudizio tanto sincopato quanto involuto: la convenuta la attribuisce a interruzione della fornitura di energia elettrica, sostenendo di aver rabboccato il serbatoio con autobotte, serbatoio pagina 2 di 7 svuotatasi a causa del prolungarsi di tale assenza di fornitura. Parte attrice non fornisce diversa versione, per cui lo scrivente c.t.u. non può che associarsi all'unica spiegazione in atti, che risulta plausibile dal punto di vista tecnico.
La considerazione non è dirimente (il TU non può esprimere valutazioni in diritto), perché trascura che tra l'utente del servizio (creditore della prestazione avente ad oggetto il bene immateriale somministrato) e il somministrante, il rischio del perimento del bene – da cui dipende il ritardo nel procurare una prestazione alternativa – è a carico del debitore sulla base di norme che delineano criteri di imputazione (che la dottrina ha già riconosciuto come) oggettiva, tramite il richiamo alle norme sulla vendita (arg. ex art. 1555 c.c., 1476 c.c., 1494 c.c.).
La difesa di parte attrice – sulla scorta delle emergenze peritali in atti – ha così ricostruito le componenti del danno:
- decesso di una bovina in lattazione, con relativo smaltimento della carcassa: € 3.500,00;
- dislocazione di due bovine in lattazione, con necessità di intervento chirurgico: € 1.000,00;
- dislocazione irreversibile di una bovina in lattazione: € 2.000,00;
- due aborti al quarto mese di gestazione: € 2.000,00;
- decesso di 10 vitelli: € 2.000,00;
- prestazioni veterinarie straordinarie per il controllo degli animali: € 800,00;
- necessaria applicazione di solette ortopediche a 25 bovine in lattazione: € 750,00;
- somministrazione di terapia antibiotica a 10 capi di bestiame: € 500,00;
- distruzione di 20 quintali di latte per il predetto trattamento antibiotico: € 1.280,00;
- diminuzione della produzione lattiera stimabile in complessivi quintali 105,24 nel mese di febbraio 2015: € 6.735,36.
Dal momento che alcuni capi di bestiame sono stati dislocati, altri sono deceduti, è possibile affermare che non vi è certezza che i decessi siano (esclusivamente) imputabili alla carenza di acqua, tanto più che non vi è evidenza che, dopo il primo giorno di difficoltà, l' abbia tentato – ad Parte_1 esempio – un approvvigionamento alternativo mediante il ricorso a terzi1.
Si riconoscono, dunque, solo i danni legati al salvataggio dei capi sopravvissuti, per € 4.330,00; la cifra relativa alla diminuzione di produzione va, invece, ridotta di un terzo (arg. ex art. 1226 c.c.), per la
(mancata prova della im)possibilità del ricorso a risorse terze per supplire alla difficoltà sopravvenuta
(v. art. 12272, co. 2 c.c.): va dunque riconosciuta in misura pari a € 4.490,00. Per quanto riguarda gli ulteriori disservizi denunciati, si valorizzano le considerazioni del TU, il quale ha riconosciuto che “nel corso delle operazioni peritali si è potuto osservare un tratto della tubazione interrata in polietilene ad alta densità che risultava afflitta da numerose rotture, in corrispondenza di un tratto oggi a cielo libero situato lungo la proprietà attorea. Va premesso che le norme di buona tecnica impongono la posa della condotta in polietilene su uno strato di terreno omogeneo compatto, sabbioso, di almeno 20 cm di spessore, e che altrettanto spessore la avvolga completamente. […] E' evidente come detta norma di buona tecnica non sia stata rispettata nel tratto esaminato, e ciò conferma che la tubazione rinvenuta in situ è stata soggetta a sforzi impropri […]. Poiché è da escludere che il gestore della rete, e quindi anche degli impianti di spinta (ovvero di pressurizzazione), non fosse al corrente della pressione di esercizio e dei suoi picchi, come, ad esempio, in corrispondenza dell'avvio del sistema di pompaggio, la causa prima delle plurime rotture va addebitata alla non corretta posa della tubazione. A conferma di ciò, in fotografia n° 5 si nota una deformazione del tubo in polietilene ben evidenziata dal disallineamento tra tronco di tubo e manicotto di giunzione […]. Se detta diagnosi è corretta, essa spiega il ripetersi delle rotture lamentate da parte attrice […] la prima perdita di acqua riscontrata, data anche la sua entità, ha influito negativamente sulla stabilità del terreno, ma, visto il tempo trascorso dal verificarsi di quell'evento, e l'assenza di documentazione utile per conoscerlo approfonditamente, oggi non si può affermare se e quale impatto abbia avuto sulle successive perdite. Tuttavia, nonostante il corretto dimensionamento dei manicotti, la soluzione adottata dalla convenuta non appare soddisfacente. Per evitare lo sfilamento dei tubi, infatti, sarebbe stato opportuno ricorrere ad unioni saldate tra i vari tronchi di tubo, che avrebbero assicurato alla condotta maggiore rigidezza ed omogeneità. Date le caratteristiche morfologiche della zona, una tubazione in acciaio, come era quella originaria, avrebbe assicurato risultati migliori. Dagli atti emerge che i guasti non sono stati tempestivamente ed efficacemente rimossi. Il consulente di parte convenuta dissente sul punto, affermando che la condotta posata era solo provvisoria in attesa della realizzazione di quella nuova, tuttavia interventi di carattere provvisorio non giustificano il ripetersi dei guasti. Né si conviene sul fatto che nei terreni franosi non si possa eseguire una posa a regola d'arte. Ciò, semmai, conferma che la soluzione provvisoria adottata non era idonea”.
La difesa di parte convenuta ha, quindi, contestato le conclusioni del TU e i giudizi da questi veicolati
(a) allegando la mancata, tempestiva, denuncia,
(b) mettendone in dubbio la pertinenza e la attendibilità.
Quanto al punto sub (a) è sufficiente osservare che la disciplina sulla tempestività delle denunce concerne le qualità, vale a dire le caratteristiche strutturali, funzionali, morfologiche od organolettiche
In questo caso, non emergono elementi evidenti da cui sia possibile desumere che non era possibile approvvigionarsi presso terzi o che farlo avrebbe preteso misure straordinarie che avrebbero alterato una razionale gestione del conto costi/benefici dell'iniziativa. Similmente non vi è prova che i capi perduti non fossero, di già, malsani, per cause indipendenti dalla mancanza di acqua. pagina 4 di 7 del bene fornito: non riguarda la diversa dinamica legata all'inadempimento (totale) della singola, individua, prestazione oggetto della prestazione, poi superata da nuove forniture successive – per la quale non è possibile invocare la risoluzione frammentata del rapporto di durata (peraltro proseguito), ex art. 1458 c.c.
Quanto al punto sub (b), è sufficiente annotare che rimangono a carico del somministrante tutti i fattori produttivi che convergono nella produzione: non vi è quindi un 'obbligo di riparazione', da intendere e ricostruire come una sorta di 'obbligazione di mezzi'; vi è, piuttosto, un obbligo, in senso proprio di organizzazione dei mezzi e delle strutture funzionale all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto (arg. ex art. 1177 c.c.).
Riconosciuta la responsabilità del debitore, la quantificazione dei danni viene affidata alle valutazioni dell'ausiliario del TU (v. relazione , che con ragionamento analitico, puntuale e condivisibile – Per_1 rispondendo alle obiezioni sollevate dalle parti – ha quantificato i danni patiti dall'azienda agricola all'allevamento in 190.000,00 euro.
Da tale importo va defalcata la somma di 37.868,83 euro, che deriva da una valutazione di interventi e costi che rimangono a carico dell' a norma dell'art. 1227 c.c.3. Pt_1
Parte attrice ha, infine, richiesto, il danno per le conseguenze patite, a seguito degli allagamenti correlati alle rotture (p. 11 ss. comparsa conclusionale).
Si riconoscono i costi (danno emergente) effettivamente sostenuti;
non si riconoscono le componenti del danno ipoteticamente sostenute (da sostenersi), in quanto non vi è evidenza documentale della perdita effettivamente subita (arg. ex art. 1223 c.c.): 3 Come chiarito in dottrina (A. , Dissesto economico da inadempimento (o da fatto illecito) e risarcimento del danno: la figura Pt_3 del «danno estrinseco» e il sistema degli artt. 1223, 1225 e 1227, co. 2, c.c., 2019, pp. 19 ss.), l'art. 1227, comma 2 c.c. pone problemi ben più complessi di quanto appaia a prima vista, poiché la formula «ordinaria diligenza», a differenza di quella analoga che si legge nell'art. 1176 (che si inserisce in una dinamica obbligatoria che può attingere dalla legge o dal patto negoziale), è inserita in un contesto che non dà alcuna indicazione precisa circa il valore sulla base del quale va governato il conflitto fra debitore e creditore, di modo che viene a mancare il punto di riferimento necessario perché il criterio della «ordinaria diligenza» sia in grado di definire tipo e misura dell'impegno richiesto al creditore. Si può allora optare per il criterio della correttezza (con le complicazioni legate alla vaghezza del concetto e alle incertezze tipiche della disinvoltura con cui questa formula viene applicata), così come si può fare capo a un criterio che si dislochi all'interno della razionalità propria dell'economico, procedendo con la massima cautela, evitando esiti paradossali, come quello di mettere il creditore «al servizio dell'inadempiente» e, così, di assegnare all'enunciato dell'art. 1227, co. 2, c.c. il compito non già di integrare, ma di rimodellare un sistema di disciplina riguardante esclusivamente il danno valutato in concreto, e con il risultato di una incongrua riconfigurazione di quell'equilibrio fra le contrapposte aspettative del debitore e del creditore di già assicurato dalle discipline degli artt. 1223 e 1225 c.c. Nel caso di specie, le osservazioni del TU (e del suo ausiliario) individuano una serie di costi che riflettono inefficienze interne all'economia del creditore, perché le sue strutture organizzative erano inadeguate o perché le sue scelte gli hanno suggerito di far operare gli impianti a un regime superiore a quello che era suggerito dalle sue dimensioni. In questi casi, non è corretto addossare al debitore il costo di una inefficienza che è funzionalmente autonoma dalla mancata esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio. pagina 5 di 7 - perdita della produzione di frumento su un'estensione di terreno pari a 6 biolche parmigiane per quantità complessiva pari a q.li 117,00 (q.li 19,5 per biolca) al prezzo medio di € 18,33 al quintale: € 2.144,61;
- costi complessivi per il recupero e la riparazione della mietitrebbiatrice: € 3.024,00;
- operazioni di ruspatura e livellamento del terreno per 15 ore di lavoro al costo orario di € 97: €
1.455,00;
- lavorazioni varie per il ripristino della tessitura e della fertilità del terreno per 35 ore di lavoro al costo orario di € 52,00: € 1.820,00.
Il dovuto ammonta, quindi, conclusivamente, a euro 166.370,78 (204.239,61 – 37.868,83).
Su tale somma decorrono interessi al saggio legale dalla data della sentenza, trattandosi di somme che riportano il danno in valuta attuale4, trattandosi di somme solo richieste e non – almeno per la gran parte – anticipate o sostenute.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Le spese di ATP convergono nella regolamentazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 5060/19 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 166.370,78, oltre IVA, se dovuta, interessi al saggio legale sulla somma capitale, dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in
€ 17.500,00 per compensi, oltre € 1.707,59 per spese tecniche di ATP, € per spese, rimborsi al 15%, Iva
e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ATP, liquidate come all'esito della procedura. 4 Si consideri che il tasso di inflazione supera il saggio di interessi legale (art. 1224 c.c.). Non spetta, invece, il tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio (da inadempimento) e non (strettamente) contrattuale. pagina 6 di 7 Parma, 02/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il discorso non muta anche se l' non avesse serbati di riserva o riserve insufficienti. Pt_1 2 In base all'art. 1227 è possibile dire che il creditore deve farsi carico dei costi che traducono un'inefficienza interna all'economia propria e funzionalmente autonoma dalla mancata esecuzione della prestazione dedotta in rapporto. pagina 3 di 7