Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 17/03/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. CAPRI' BARBARA ) Parte_1
CONTRO
(avv. PALMIGIANO ALESSANDRO Controparte_1
( ) VIA ROSOLINO PILO, 11 Controparte_2 C.F._1
PALERMO; ) (avv. ) Parte_2 CP_3
(avv. MAURO BOCCANELLI VALERIO )
[...]
Si dà atto che è presente l'avv. Paolo Gioia in sostituzione dell'avv. MAURO BOCCANELLI
VALERIO e dell'avv. Roberto Carleo per Controparte_3
che discute la causa riportandosi alle note depositate
Nessuno è presente per gli altri procuratori costituiti alle ore 11,31:
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.29 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 17/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9292 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CAPRI' BARBARA e , con elezione di domicilio in VIA
A. BORRELLI, 50 PALERMO, presso il difensore avv. CAPRI' BARBARA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO e dell'avv. Controparte_2
( ) VIA ROSOLINO PILO, 11 PALERMO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA R. PILO N. 11 PALERMO, presso il difensore avv. PALMIGIANO ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
MAURO BOCCANELLI VALERIO e dell'avv. ROBERTO CARLEO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI LUCIANI 1 00100 ROMA, presso il difensore avv. MAURO BOCCANELLI VALERIO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Alla luce delle dichiarazioni della parte convenuta Controparte_3
e del comportamento processuale di parte attrice e della convenuta deve dichiararsi cessata la materia del contendere. _4
Ed invero, l'esistenza di un accordo transattivo fra
[...]
e emerge chiaramente dal Parte_1 _4
comportamento processuale di costoro, i quali, scegliendo di non comparire all'udienza di discussione orale e omettendo di depositare le note conclusive in conformità all'ordinanza del 20.6.2024, hanno chiaramente manifestato di non avere più interesse a contraddire in merito alle domande proposte nel presente procedimento.
Ulteriore elemento che conferma la conclusione di una transazione va, poi, rinvenuto nell'esito di altro giudizio pendente tra le medesime parti dinanzi a questo Tribunale, Sez. VI, Esecuzioni
mobiliari, R.G. n. 3509/2002, ove il difensore della esecutata _4
, all'udienza del giorno 27 novembre 2024, ha chiesto un
[...] differimento nell'attesa di definire la transazione con tutti i soggetti coinvolti determinando, all'udienza successiva, l'estinzione del giudizio ( cfr. verbale e ordinanza di estinzione allegati alle note conclusive di parte convenuta)
Ciò posto, occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18
maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni -
prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è
adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974
n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n.
4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27
febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6
giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è
venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -
anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la pronuncia di cessata materia del contendere
è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema Corte che ha evidenziato che “l'interesse alla definizione del ricorso deve persistere sino al momento della decisione a opera della Corte di
Cassazione e il suo venire meno può fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass., 4368 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, il comportamento assunto dall'attore e dalla convenuta impongono di dichiararsi cessata la materia _4
del contendere per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ai fini della soccombenza virtuale, deve, tuttavia, rilevarsi che la domanda proposta da parte attrice nei confronti della convenuta non avrebbe potuto essere accolta. CP_3 CP_3
Premesso che non risulta essere in contestazione il fatto che la costituzione, in data 6.12.2019, del pegno da parte della _4
dell'intero capitale sociale della Parte_3
a favore di (oggi
[...] Controparte_5 [...]
costituisca un atto a titolo oneroso successivo Parte_4
al venire ad esistenza del credito indicato in citazione , deve ritenersi che parte attrice non ha adeguatamente dimostrato tutti i fatti costitutivi dell'azione revocatoria e in particolare l'elemento soggettivo del terzo contraente.
Al riguardo parte attrice ha dedotto che lo stato di difficoltà
finanziaria di non solo è stato espressamente _4
riconosciuto da costei nel presente giudizio ma doveva essere conosciuto dalla Banca contraente, atteso che è noto che gli Istituti di credito godrebbero di informazioni privilegiate sul merito creditizio, acquisendo (o potendo acquisire con l'ordinaria diligenza) notizie sulla situazione economica finanziaria dei clienti.
Alla luce di tali premesse l'attore ha dedotto che CP_5
avrebbe dovuto essere a conoscenza delle gravi passività incombenti sulla concedente il pegno e non poteva non essere consapevole del fatto che il rilascio della garanzia costituiva atto pregiudizievole che andava a menomare la propria garanzia generica di cui all'art. 2740
c.c..
Orbene, a fronte delle contestazioni specificamente formulate da parte convenuta riguardo la propria scientia damni, deve ritenersi che il ragionamento presuntivo formulato da parte attrice non si fonda su elementi dotati del necessario grado di persuasività, non fondandosi su dati di fatto gravi, precisi e concordanti.
Premesso che la presunzione deve discendere da un fatto noto, nella specie non è stato provato che la Banca fosse a conoscenza del fatto che – nella qualità di persona fisica concedente il _4
pegno- avesse un'esposizione debitoria nei confronti dell'attore.
D'altro canto, tale conoscenza non può essere desunta dalla particolare qualifica professionale della Banca medesima, né può presumersi che l'indagine sulla esistenza di un'esposizione debitoria della convenuta fosse atto strettamente necessario rispetto alla operazione economica conclusa fra le parti, in cui -a fronte del mutuo concesso al diverso soggetto Farmacia Dott.ssa Chiara FF S.r.l. -
IR FF si era limitata a prestare in garanzia pegno sulle quote sociali della mutuataria. Il fatto, poi, che la costituzione di pegno indubbiamente comporti un vincolo di indisponibilità del capitale sociale, di per sé solo non costituisce prova della scientia damni, dovendo anche essere dimostrato che tale atto dispositivo ha comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito, della cui conoscenza, almeno potenziale e anche non specifica di un determinato credito, deve essere comunque fornita prova. Prova, che non può concretizzarsi nella mera affermazione che il debitore è imprenditore commerciale.
La mera produzione della documentazione attestante la generale esposizione debitoria di non rileva ai fini della prova _4
della conoscenza da parte della convenuta dell'esistenza del CP_3
credito invocato in atto di citazione al momento della costituzione del pegno e, tantomeno, che lo stesso fosse rimasto inadempiuto.
Né una simile consapevolezza può inferirsi dalla sussistenza di pregressi rapporti – non meglio specificati nei loro contenuti- tra la e la a far data dal 2016 ( cfr. _4 Controparte_3
documentazione ex art. 492 bis cpc allegata alla II memoria ex art. 183 cpc di parte attrice) , atteso che all'epoca della stipula del negozio costitutivo della garanzia (06.12.2019) la Controparte_3
era – per la stessa prospettazione dei fatti contenuta in atto di citazione- soggetto distinto rispetto alla CP_5
La domanda avrebbe dovuto essere, di conseguenza, rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale parte attrice deve essere condannata a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese da questa sostenute per resistere alla domanda che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in considerazione del valore indeterminabile- complessità bassa del giudizio, complessivi €
3900,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%
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Il Tribunale disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando;
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande spiegate in atto di citazione;
condanna parte attrice a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese da questa sostenute per resistere alla Controparte_3
domanda che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in considerazione del valore indeterminabile- complessità bassa del giudizio, complessivi € 3900,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 17/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.