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Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/08/2024, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
Proc. N. 653/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. . 653/2023,pendente tra
nato a [...] il [...], residente in [...]a Caiano (PO), Parte_1
54d (c.f. , rappresentato e difeso, anche C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Laura BRESCI e Marco SANTINI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Prato, via F. Ferrucci n. 203/c, , in forza di procura allegata al ricorso;
Fax: 0574.536817 E Pec: vvocati.prato Email_1
Pec: vvocati.pra .it Email_3 contro
(c.f. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
28.6.1967, residente in [...] int. 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia CRISTALLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Piazza Cesare Beccaria, 7 come da mandato agli atti del fascicolo informatico;
Pec: Email_4
e co OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 3 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Entrambe le parti concludono congiuntamente alle condizioni riportate in motivazione Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 2.4.2024” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] religioso contratto in Fiesole in data 06.11.2002 con , trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del comune di Fiesole al n. 106 parte II sez. A anno 2002.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto:
- che dal matrimonio sono nati i figli , già maggiorenne, e , Per_1 Per_2 prossima alla maggiore età, entrambi non economicamente autosufficienti;
1 - che, con ricorso in data 20 luglio 2020, aveva chiesto al Controparte_1 tribunale di Prato di pronunciare la separazione giudiziale ed i coniugi erano comparsi davanti al presidente alla udienza del 3.12.2020;
- che in data 29.01.2021 erano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 710 cpc e successivamente, avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, il tribunale di Prato con sentenza n. 411 pubblicata il 28.05.2021 aveva pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate;
- che dalla data dalla comparizione avanti al presidente del tribunale di Prato i coniugi avevano sempre vissuto separatamente ed era irreversibilmente venuta meno ogni forma di comunione materiale e morale;
- che nella sentenza era stabilito l'affidamento condiviso di entrambi i figli minori disciplinando i tempi di permanenza con ciascun genitore, assegnando la casa coniugale e disponendo l'assegno di mantenimento in € 500,00 per ciascun figlio, oltre alla quota dell'80% delle spese straordinarie, ma la situazione era mutata e avrebbe dovuto essere considerata la concessione in godimento della casa di proprietà esclusiva del ricorrente;
Quali domande accessorie il ricorrente ha, dunque, demandato, in primis, la riduzione del contributo al mantenimento economico dei figli e che nulla sia disposto a suo carico a titolo di assegno divorzile in favore della coniuge.
, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte e chiedendo, quali domande accessorie, la determinazione di un assegno divorzile, in capo al ricorrente ed in favore della medesima, di € 1000,00 mensili, o in denegata ipotesi di € 800,00 con rivalutazione Istat aggiornata ad oggi, confermando le disposizioni adottate in sede di separazione oltre alle spese straordinarie mediche che saranno necessarie.
Con ordinanza del 07/10/2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 20/09/2023, il Presidente delegato f.f. ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari nell'interesse dei coniugi, o confermando la debenza del contributo al mantenimento dei figli a carico del , attesa la loro non autosufficienza Pt_1 economica nonostante la raggiunta maggiore età, e determinando in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio, all'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 14 febbraio 2024, entrambe le parti hanno avanzato richiesta di sentenza parziale sullo status , chiedendo all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Con sentenza n. 249/2024 pubblicata in data 25.3.2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per completare l'istruttoria in ordine alle ulteriori disposizioni di carattere economico.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
2 All'udienza del 3 luglio 2024, tuttavia, le parti facevano presente di avere raggiunto un accordo in ordine a tutte le ulteriori questioni di natura patrimoniale e concludevano congiuntamente richiamando le note depositate il 13 giugno 2024, rinunziando espressamente ai termini di cui all'art 190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo dato atto che con sentenza n. 249/2024 pubblicata in data 25.3.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, così che la presente pronuncia concerne solo la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, anche con riferimento al mantenimento dei figli e entrambi oggi maggiorenni Per_2 Per_1 ma non economicamente autosufficienti. A seguito della rimessione della causa sul ruolo per l'esaurimento dell'istruttoria sulle altre domande formulate, con note sottoscritte depositate il 13 giugno 2024 le parti hanno prospettato di avere raggiunto un accordo e sottoposto al Tribunale conclusioni congiunte nei seguenti termini.
“ b. nel merito b1. disporre che contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_2
entrambi oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_1
b1.1. mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente l'uno intestato a , l'altro intestato a che i figli Controparte_2 Controparte_3 avranno cura di comunicare al padre. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
b1.2. mercé il pagamento del 60% delle spese straordinarie come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal tribunale di Prato per i giudizi di separazione e divorzio (doc. 1) al quale si rimanda;
b.2. la casa familiare posta in Poggio a Caiano, via Aldo Moro n. 43 di proprietà esclusiva di sia assegnata in uso e godimento esclusivo alla sig.ra Parte_1
che vi abiterà insieme ai figli restando a carico del sig. Controparte_1 Parte_1 le rate del mutuo contratto per l'acquisto della stessa. Resta inteso che le spese di manutenzione straordinaria che saranno deliberate dalla assemblea del condominio e/o le spese di manutenzione straordinaria che a suo insindacabile giudizio dovessero ritenersi necessarie e/o opportune faranno carico a quale Parte_1 proprietario. b3. corrisponderà a alla , entro il giorno cinque Parte_1 Controparte_1 CP_1 di ogni mese, assegno divorzile dell'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mediante bonifico bancario da disporsi su conto corrente intestato alla medesima. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
b4. Spese del giudizio compensate “
3 Le conclusioni congiunte dei coniugi, nei termini prospettati e sopra riportati, indicano compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equità. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, richiama la condizioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dispone b1. che contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_2 Per_1 entramb i ma non economicamente autosufficien b1.1. mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente l'uno intestato a , l'altro intestato a che i figli Controparte_2 Controparte_3 avranno cura di comunicare al padre. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
b1.2. mercé il pagamento del 60% delle spese straordinarie come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal tribunale di Prato per i giudizi di separazione e divorzio (doc. 1) al quale si rimanda;
Dispone b.2. l'assegnazione della casa familiare posta in Poggio a Caiano, via Aldo Moro n. 43 di proprietà esclusiva di in uso e godimento esclusivo alla sig.ra Parte_1
che vi a figli restando a carico del sig. Controparte_1 Pt_1
le rate del mutuo contratto per l'acquisto della stessa. Resta inteso che le
[...]
manutenzione straordinaria che saranno deliberate dalla assemblea del condominio e/o le spese di manutenzione straordinaria che a suo insindacabile giudizio dovessero ritenersi necessarie e/o opportune faranno carico a Pt_1
quale proprietario;
[...]
Dispone. b3. che corrisponderà a alla , entro il giorno Parte_1 Controparte_1 CP_1 cinque e, assegno di port euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mediante bonifico bancario da disporsi su conto corrente intestato alla medesima. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
Dichiara Le spese compensate tra le parti. Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. . 653/2023,pendente tra
nato a [...] il [...], residente in [...]a Caiano (PO), Parte_1
54d (c.f. , rappresentato e difeso, anche C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Laura BRESCI e Marco SANTINI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Prato, via F. Ferrucci n. 203/c, , in forza di procura allegata al ricorso;
Fax: 0574.536817 E Pec: vvocati.prato Email_1
Pec: vvocati.pra .it Email_3 contro
(c.f. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
28.6.1967, residente in [...] int. 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia CRISTALLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Piazza Cesare Beccaria, 7 come da mandato agli atti del fascicolo informatico;
Pec: Email_4
e co OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 3 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Entrambe le parti concludono congiuntamente alle condizioni riportate in motivazione Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 2.4.2024” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] religioso contratto in Fiesole in data 06.11.2002 con , trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del comune di Fiesole al n. 106 parte II sez. A anno 2002.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto:
- che dal matrimonio sono nati i figli , già maggiorenne, e , Per_1 Per_2 prossima alla maggiore età, entrambi non economicamente autosufficienti;
1 - che, con ricorso in data 20 luglio 2020, aveva chiesto al Controparte_1 tribunale di Prato di pronunciare la separazione giudiziale ed i coniugi erano comparsi davanti al presidente alla udienza del 3.12.2020;
- che in data 29.01.2021 erano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 710 cpc e successivamente, avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, il tribunale di Prato con sentenza n. 411 pubblicata il 28.05.2021 aveva pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate;
- che dalla data dalla comparizione avanti al presidente del tribunale di Prato i coniugi avevano sempre vissuto separatamente ed era irreversibilmente venuta meno ogni forma di comunione materiale e morale;
- che nella sentenza era stabilito l'affidamento condiviso di entrambi i figli minori disciplinando i tempi di permanenza con ciascun genitore, assegnando la casa coniugale e disponendo l'assegno di mantenimento in € 500,00 per ciascun figlio, oltre alla quota dell'80% delle spese straordinarie, ma la situazione era mutata e avrebbe dovuto essere considerata la concessione in godimento della casa di proprietà esclusiva del ricorrente;
Quali domande accessorie il ricorrente ha, dunque, demandato, in primis, la riduzione del contributo al mantenimento economico dei figli e che nulla sia disposto a suo carico a titolo di assegno divorzile in favore della coniuge.
, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte e chiedendo, quali domande accessorie, la determinazione di un assegno divorzile, in capo al ricorrente ed in favore della medesima, di € 1000,00 mensili, o in denegata ipotesi di € 800,00 con rivalutazione Istat aggiornata ad oggi, confermando le disposizioni adottate in sede di separazione oltre alle spese straordinarie mediche che saranno necessarie.
Con ordinanza del 07/10/2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 20/09/2023, il Presidente delegato f.f. ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari nell'interesse dei coniugi, o confermando la debenza del contributo al mantenimento dei figli a carico del , attesa la loro non autosufficienza Pt_1 economica nonostante la raggiunta maggiore età, e determinando in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio, all'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 14 febbraio 2024, entrambe le parti hanno avanzato richiesta di sentenza parziale sullo status , chiedendo all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Con sentenza n. 249/2024 pubblicata in data 25.3.2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per completare l'istruttoria in ordine alle ulteriori disposizioni di carattere economico.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
2 All'udienza del 3 luglio 2024, tuttavia, le parti facevano presente di avere raggiunto un accordo in ordine a tutte le ulteriori questioni di natura patrimoniale e concludevano congiuntamente richiamando le note depositate il 13 giugno 2024, rinunziando espressamente ai termini di cui all'art 190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo dato atto che con sentenza n. 249/2024 pubblicata in data 25.3.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, così che la presente pronuncia concerne solo la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, anche con riferimento al mantenimento dei figli e entrambi oggi maggiorenni Per_2 Per_1 ma non economicamente autosufficienti. A seguito della rimessione della causa sul ruolo per l'esaurimento dell'istruttoria sulle altre domande formulate, con note sottoscritte depositate il 13 giugno 2024 le parti hanno prospettato di avere raggiunto un accordo e sottoposto al Tribunale conclusioni congiunte nei seguenti termini.
“ b. nel merito b1. disporre che contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_2
entrambi oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_1
b1.1. mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente l'uno intestato a , l'altro intestato a che i figli Controparte_2 Controparte_3 avranno cura di comunicare al padre. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
b1.2. mercé il pagamento del 60% delle spese straordinarie come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal tribunale di Prato per i giudizi di separazione e divorzio (doc. 1) al quale si rimanda;
b.2. la casa familiare posta in Poggio a Caiano, via Aldo Moro n. 43 di proprietà esclusiva di sia assegnata in uso e godimento esclusivo alla sig.ra Parte_1
che vi abiterà insieme ai figli restando a carico del sig. Controparte_1 Parte_1 le rate del mutuo contratto per l'acquisto della stessa. Resta inteso che le spese di manutenzione straordinaria che saranno deliberate dalla assemblea del condominio e/o le spese di manutenzione straordinaria che a suo insindacabile giudizio dovessero ritenersi necessarie e/o opportune faranno carico a quale Parte_1 proprietario. b3. corrisponderà a alla , entro il giorno cinque Parte_1 Controparte_1 CP_1 di ogni mese, assegno divorzile dell'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mediante bonifico bancario da disporsi su conto corrente intestato alla medesima. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
b4. Spese del giudizio compensate “
3 Le conclusioni congiunte dei coniugi, nei termini prospettati e sopra riportati, indicano compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equità. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, richiama la condizioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dispone b1. che contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_2 Per_1 entramb i ma non economicamente autosufficien b1.1. mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente l'uno intestato a , l'altro intestato a che i figli Controparte_2 Controparte_3 avranno cura di comunicare al padre. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
b1.2. mercé il pagamento del 60% delle spese straordinarie come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal tribunale di Prato per i giudizi di separazione e divorzio (doc. 1) al quale si rimanda;
Dispone b.2. l'assegnazione della casa familiare posta in Poggio a Caiano, via Aldo Moro n. 43 di proprietà esclusiva di in uso e godimento esclusivo alla sig.ra Parte_1
che vi a figli restando a carico del sig. Controparte_1 Pt_1
le rate del mutuo contratto per l'acquisto della stessa. Resta inteso che le
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manutenzione straordinaria che saranno deliberate dalla assemblea del condominio e/o le spese di manutenzione straordinaria che a suo insindacabile giudizio dovessero ritenersi necessarie e/o opportune faranno carico a Pt_1
quale proprietario;
[...]
Dispone. b3. che corrisponderà a alla , entro il giorno Parte_1 Controparte_1 CP_1 cinque e, assegno di port euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mediante bonifico bancario da disporsi su conto corrente intestato alla medesima. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
Dichiara Le spese compensate tra le parti. Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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