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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2252/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]
c.f. Avv. LECCESE MASSIMILIANO C.F._1
E
, nata il [...] in [...] e residente alla Spezia CP_1
c.f. Avv. MENCONI FRANCESCA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
2.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza dell'11.2.2025:
“1) i genitori vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori, con Persona_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiterà nella casa sita in La Spezia (SP), Via G. Bosco n. 3, quale genitore collocatario in via prevalente del minore ed in funzione di quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con la figlia un rapporto equilibrato e continuativo, perchè possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse della figlia, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita della minore;
4) il padre potrà vedere ed avere con sé la bambina liberamente, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni della figlia: a tal proposito si conferma che la bambina frequenta la classe terza della scuola primaria in La Spezia (SP) – Istituto “G. Carducci” sito in Via G. Della Torre, nonché frequenta in La Spezia (SP) corso di ginnastica artistica nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì;
2 5) indicativamente, stante la propria peculiare attività imprenditoriale che gli impone costanti spostamenti, il padre avrà con sé la figlia un fine settimana alternato, dal venerdì alle ore 16 alla domenica alle ore 21, con la previsione che almeno un weekend possa essere trascorso a Roma, prevedendo in tale ipotesi l'orario dal venerdì alle ore 13 alla domenica alle ore 21, sempre previo accordo con la madre.
Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica della figlia. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinchè la figlia possa permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi i futuri ed eventuali pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse della minore. I genitori saranno comunque liberi di concordare altresì ulteriori e maggiori giornate che il padre potrà trascorrere con la figlia, in relazione alla propria attività imprenditoriale ed in relazione alla crescita psicofisica della stessa;
6) compatibilmente ai propri impegni lavorativi e con lo sviluppo psicofisico della minore, il padre potrà avere con sé la bambina durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di giorni 30 e nel periodo invernale di giorni dieci anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura, previa comunicazione alla madre della destinazione;
per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica della figlia. La madre avrà pari diritto di vacanza con la figlia sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
I genitori saranno comunque liberi di concordare altresì ulteriori e maggiori giornate che il padre potrà trascorrere con la figlia, in relazione alla propria attività imprenditoriale ed in relazione alla crescita psicofisica della stessa;
3 7) i genitori trascorreranno con la figlia, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché il compleanno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni. In particolare la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale 24 con la madre e Natale 2024 con il padre, Pasqua 2025 con la madre e Pasquetta
2025. L'anno successivo viceversa.
8) nell'interesse esclusivo della figlia i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c secondo il quale la minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza della minore ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
9) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, Parte_1
corrisponderà a con decorrenza dal deposito del presente CP_1 ricorso congiunto, un assegno mensile, per dodici mensilità annue, dell'importo di
Euro 600,00 (euroseicento/00);
10) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
11) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici
Istat;
12) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia minore, come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale della Spezia (allegato al presente ricorso doc. 6 e da considerarsi parte integrante);
13) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative alla figlia competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne sosterrà l'onere; competeranno alla madre, se
4 spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali e/o pubblici equivalenti;
14) i coniugi dichiarano che non sussistono conti correnti cointestati, né di titoli al portatore, azioni, partecipazioni societarie in società di capitali, valori bancari o assicurazioni sulla vita di cui la figlia minore sia titolare, né che la stessa sia titolare di diritti reali su beni immobili;
15) fermo restando quanto sopra, i genitori dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
16) I genitori si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale della minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori.
17) Il Sig. si impegna a prelevare i propri effetti personali dall'abitazione Pt_1 famigliare sita in La Spezia in via G. Bosco nr. 3 entro e non oltre giorni 30”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex artt. 337-bis c.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024, deducendo di aver intrattenuto una relazione more Pers uxorio dalla quale è nata la figlia in data 25.8.2016, riconosciuta da entrambi i genitori, di aver deciso di cessare la loro convivenza e di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata agli atti di causa, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle concordate condizioni riportate come in epigrafe.
5 All'udienza delegata dell'11.2.2025, le parti hanno confermato le condizioni come da ricorso (precisando la di percepire già integralmente l'assegno unico CP_1
Pers familiare per , per l'importo mensile di circa € 200,00).
Con ordinanza collegiale dell'11.3.2025 è stato quindi assegnato termine fino al
15.4.2025 per la necessaria integrazione della documentazione depositata e, alla scadenza del termine, dato atto dell'avvenuto adempimento a quanto disposto, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Nel merito, le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della figlia minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori (tenuto conto della situazione lavorativa del padre e della distanza tra le residenze dei genitori) e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Alla stregua dell'art. 473 bis. 4., data l'età della figlia minorenne non si può procedere all'ascolto della stessa, comunque superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, dispone nei seguenti termini:
“1) i genitori vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori, con Persona_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiterà nella casa sita in La Spezia (SP), Via G. Bosco n. 3, quale genitore collocatario in via prevalente del minore ed in funzione di quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con la figlia un rapporto equilibrato e continuativo, perchè possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si
6 obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse della figlia, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita della minore;
4) il padre potrà vedere ed avere con sé la bambina liberamente, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni della figlia: a tal proposito si conferma che la bambina frequenta la classe terza della scuola primaria in La Spezia (SP) – Istituto “G. Carducci” sito in Via G. Della Torre, nonché frequenta in La Spezia (SP) corso di ginnastica artistica nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì;
5) indicativamente, stante la propria peculiare attività imprenditoriale che gli impone costanti spostamenti, il padre avrà con sé la figlia un fine settimana alternato, dal venerdì alle ore 16 alla domenica alle ore 21, con la previsione che almeno un weekend possa essere trascorso a Roma, prevedendo in tale ipotesi l'orario dal venerdì alle ore 13 alla domenica alle ore 21, sempre previo accordo con la madre.
Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica della figlia. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinchè la figlia possa permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi i futuri ed eventuali pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse della minore. I genitori saranno comunque liberi di concordare altresì ulteriori e maggiori giornate che il padre potrà trascorrere con la figlia, in relazione alla propria attività imprenditoriale ed in relazione alla crescita psicofisica della stessa;
7 6) compatibilmente ai propri impegni lavorativi e con lo sviluppo psicofisico della minore, il padre potrà avere con sé la bambina durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di giorni 30 e nel periodo invernale di giorni dieci anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura, previa comunicazione alla madre della destinazione;
per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica della figlia. La madre avrà pari diritto di vacanza con la figlia sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
I genitori saranno comunque liberi di concordare altresì ulteriori e maggiori giornate che il padre potrà trascorrere con la figlia, in relazione alla propria attività imprenditoriale ed in relazione alla crescita psicofisica della stessa;
7) i genitori trascorreranno con la figlia, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché il compleanno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni. In particolare la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale 24 con la madre e Natale 2024 con il padre, Pasqua 2025 con la madre e Pasquetta
2025. L'anno successivo viceversa.
8) nell'interesse esclusivo della figlia i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c secondo il quale la minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza della minore ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
9) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, Parte_1
corrisponderà a con decorrenza dal deposito del presente CP_1
8 ricorso congiunto, un assegno mensile, per dodici mensilità annue, dell'importo di
Euro 600,00 (euroseicento/00);
10) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
11) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici
Istat;
12) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia minore, come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale della Spezia (allegato al presente ricorso doc. 6 e da considerarsi parte integrante);
13) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative alla figlia competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne sosterrà l'onere; competeranno alla madre, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali e/o pubblici equivalenti;
14) i coniugi – rectius le parti - dichiarano che non sussistono conti correnti cointestati, né di titoli al portatore, azioni, partecipazioni societarie in società di capitali, valori bancari o assicurazioni sulla vita di cui la figlia minore sia titolare, né che la stessa sia titolare di diritti reali su beni immobili;
15) fermo restando quanto sopra, i genitori dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
16) I genitori si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale della minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori.
9 17) Il Sig. si impegna a prelevare i propri effetti personali dall'abitazione Pt_1 famigliare sita in La Spezia in via G. Bosco nr. 3 entro e non oltre giorni 30”
Nulla per le spese.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
Lucia SEBASTIANI
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