Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1977, n. 366
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Sentenza 25 gennaio 1977

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Il procedimento di riconoscimento delle antiche utenze - di cui son titolari coloro che hanno derivato e utilizzato acqua pubblica per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n 2644 - non solo non spiega alcuna influenza sulla nascita dell'utenza, ma neppure incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto della pa al pagamento del canone, in quanto l'Obbligo al pagamento del canone ha la propria fonte, al pari del diritto dell'antico utente alla derivazione e alla utilizzazione dell'acqua pubblica, esclusivamente nella legge, ed ha come unico fatto generatore, la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, alle quali il canone deve essere commisurato in base ai parametri anch'essi legalmente fissati. Ne consegue che la pa puo esercitare il proprio diritto alle singole scadenze, provvedendo all'accertamento e alla riscossione del canone annuo, a decorrere dal 1 luglio 1924, in base al tu 14 aprile 1910, n 639, espressamente richiamato dall'art 39 del RD 11 dicembre 1933, n 1175, senza dover attendere l'esaurimento del procedimento di riconoscimento della antica utenza.*

La prescrizione del diritto della pa al pagamento del canone da parte del titolare di un'antica utenza di acque pubbliche, trattandosi di prestazioni periodiche dipendenti da una causa debendi continuativa, e quella quinquennale prevista dall'art 2948, n 4, cod civ, nel cui ambito debbono ricomprendersi anche le prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, trovino tutte la loro fonte in un unico rapporto giuridico.*

La pendenza del procedimento di riconoscimento di un'antica utenza di acque pubbliche non puo integrare una causa di sospensione della prescrizione del diritto della pa al pagamento del canone annuo, poiche essa costituisce, tutt'al piu, un ostacolo di mero fatto all'Esercizio del diritto e, soprattutto, non rientra in alcuna delle cause di sospensione tassativamente previste dalla legge.*

Il difetto di motivazione della sentenza puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimita si esaurisce nel controllo della conformita al diritto della decisione impugnata. Pertanto, se la questione giuridica e stata esattamente risolta, la sentenza - anche se inadeguatamente ed erroneamente motivata o, al limite, del tutto carente di motivazione - non puo essere cassata, dovendo la Corte suprema, nell'Esercizio del potere integrativo e correttivo della motivazione espressamente attribuirle dall'art 384 cod proc civ, limitarsi a integrare o a correggere la motivazione difettosa o erronea: solo se la soluzione adottata risulta giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1977, n. 366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 366
    Data del deposito : 25 gennaio 1977

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