TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG 397/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/09/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Rupolo e per parte resistente l'avv. Lovero.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 397/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 397/2024 promossa da:
, e , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliati agli indirizzi pec e Email_1
Email_2 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24 settembre 2024, Parte_1
, ed – rispettivamente, vedova e figli del
[...] Parte_2 Parte_3 defunto (15.01.1953 / 27.01.2022) hanno agito in giudizio nei Persona_1 confronti di per ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della neoplasia polmonare contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso IEI, società appaltatrice della committente convenuta, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che avrebbe Parte_4 lavorato dal 26.03.1971 al 31.07.1972 per la IEI, appaltatrice di e CP_1 presso i cantieri di quest'ultima, prevalentemente a Monfalcone, con mansioni di elettricista di bordo. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto sia nel caso di interventi su pareti coibentate, per la cui esecuzione doveva essere rimosso lo strato isolante, sia al momento della preparazione ed applicazione d'un impasto a base di amianto, necessario per la congiunzione dei cavi al cui interno passavano i fili elettrici.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, ove anche è stato addetto, e sulla base CP_1 Parte_4 delle valutazioni eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di
Per questo, la società, quale committente, dovrebbe essere chiamata CP_1 a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, CP_1 considerando altresì che non vi sarebbe la prova che le datrici di lavoro del ricorrente abbiano operato solo per CP_1 Ha quindi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da , in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività Per_2 lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.i.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e documentale [cfr. doc.3 ricorrenti]. Parte_4 È altresì documentale che IEI, società per cui il ricorrente ha lavorato nel periodo per cui è causa, abbia operato in Per questa, è stato elaborato CP_1 parere del Contarp del 12.05.1998, dove si legge che «la ditta I.E.I. ha svolto l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici dal '65 al '79 e in particolare presso la al '72 al '77 …» [cfr. doc. 12 ricorrenti]. CP_1
4.1 Una descrizione delle mansioni del de cuius si può inoltre già evincere, in via documentale, da un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) elettricista (elettrobordo)…» [cfr. doc. 41 ricorrente]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977»
[cfr. doc. 32 ricorrenti]. La circostanza ha trovato conferma, rispetto a tutti i lavoratori che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979 in un successivo parere del Contarp del 10.04.1997 [cfr. doc. 33 ricorrenti] e fino al 30.09.1985 in un ulteriore parere dello stesso Contarp del 12.06.2000, nel quale ultimo - è appena il caso di precisare – viene chiarito che quest'esposizione attiene non solo ai dipendenti di ma anche ai dipendenti di “ditte appaltatrici” impiegati CP_1 in una delle mansioni considerate (tra cui figura quella dell'elettricista di bordo)
[cfr. doc. 34 ricorrenti].
4.2 L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione all'amianto di
. Parte_4
elettrobordo alla dipendenze di IEI insieme al de cuius nel Persona_3 biennio 1971/72, ha riferito di aver lavorato con a Monfalcone, presso i Pt_4 cantieri di e che «capitava molto frequentemente che per predisporre CP_1 l'impianto dovessimo intervenire su parti coibentate in amianto. Capitava molto spesso anche che, contestualmente a noi, vi fossero operai che preparavano un impasto a base di amianto che poi veniva posizionato sui tubi. Insieme a noi operavano anche operai di Lavoravamo tutti insiem, sia dipendenti di che di altre imprese CP_1 CP_1 esterne. Molti usavano direttamente l'amianto per le lavorazioni. Ogni tanto, in prossimità dei saldatori, erano presenti gli aspiratori perché loro stessi li usavano nel corso della loro attività. Le pulizie erano svolte da una società terza, spesso in nostra presenza. L'ambiente a bordo, specialmente nella fase finale del rapporto, era molto polveroso… Io e abbiamo lavorato tutta la vita insieme. Abbiamo operato anche Per_1 in centrali telefoniche, ma in quel momento erano presenti cavi e fili ma non amianto. L'esposizione a questo materiale si è verificata solo nel corso dell'esperienza lavorativa con IEI». Si è espresso in termini anche il teste anch'egli Testimone_1 elettrobordo alle dipendenze di IEI e impegnato presso il cantiere di CP_1 tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Il teste ha riferito che «capitava di dover intervenire su parti coibentate in amianto per predisporre l'impianto elettrico. Contestualmente a noi operavano saldatori, calafati, coibentatori, pittori. Penso che fossero tutti dipendenti di società esterne…Ricordo che contestualmente a noi alcuni operai preparavano un impasto a base di amianto. Questo si verificò nella prima fase del mio lavoro in a Monfalcone, prima della leva militare. Al mio ritorno notai CP_1 che gli stessi operai avevano tute e mascherine, mentre noi continuavamo ad operare senza protezioni di sorta. L'ambiente era polveroso. Non erano presenti impianti di aspirazione. Solo chi saldava usava un aspiratore. Il personale delle pulizie puliva con le scope mentre noi lavoravamo».
4.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che questi abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la
“nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera
o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di dal 1970 al 1980,: CP_1 «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
5.3. Che quanto precede debba proiettarsi anche sulla figura del committente è stato affermato, in termini del tutto condivisibili, dalla Corte di cassazione, allorché questa, in tema di responsabilità del committente per fatti o omissioni verificatesi anteriormente all'avvento del d.lgs. n. 626 del 1994, ha chiarito che l'ascrizione di responsabilità è giustificata «alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 cod. civ. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava CP_1 l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro» [Cass., n. 2393/2023].
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui
[...]
ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va Pt_4 considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di ha Parte_4 evidenziato che «la storia clinica relativa al caso di cui ci occupiamo ha inizio nel maggio 2020 quando alla comparsa di episodi di dispnea al minimo sforzo, il SI.
si recava in Pronto Soccorso dove veniva fatta diagnosi di versamento Pt_4 pleurico massivo a destra, sottoposto a toracentesi con fuoriuscita di liquido siero emorragico. Erano evidenziati ispessimenti pleurici captanti il mezzo di contrasto sottoposti a biopsia in pleuroscopia presso pneumologia di Udine che esitava con la diagnosi di mesotelioma pleurico. Da allora proseguiva l'iter clinico caratterizzato da plurimi ricoveri ospedalieri e visite oncologiche con progressione della patologia pur con l'avvio del trattamento con cisplatino e pemetrexed. Nel mese di dicembre accedeva nuovamente in Pronto Soccorso per insufficienza respiratoria acuta in versamento pleurico sinistro recidivante da mesotelioma pleurico IV stadio, sottoposto a drenaggio e talcaggio slurry ed il 27.01.2022 il sig. decedeva. All'esame autoptico era Pt_4 concluso con diagnosi di “progressione di mesotelioma pleurico maligno. L'esposizione lavorativa all'asbesto è risultata fortemente positiva con 27.130 corpi/g di tessuto polmonare secco da campionamenti di autopsia. Si ravvisa nesso causale con l'esposizione lavorativa all'asbesto e l'insorgenza della neoplasia responsabile del decesso». La c.t.u. ha proseguito osservando che «è stato certamente esposto Parte_4 all'amianto. La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, salta all'occhio in maniera decisa e prepotente solo considerando che nel paziente sono bene emerse, soprattutto dall'esame autoptico, specifiche patologie;
in particolare si accertava: - il mesotelioma pleurico. - Rilievo di 27.130 corpi/gr di tessuto polmonare secco A fini clinici, i Criteri di Helsinki forniscono le seguenti indicazioni al fine di identificare le persone che con elevata probabilità abbiano avuto un'esposizione di tipo professionale ad amianto: oltre 0,1 milioni di fibre di IB (>5 μm) per grammo di tessuto polmonare secco (gps) o oltre 1 milione di fibre di IB (>1 μm) per gps misurate mediante microscopia elettronica in un laboratorio qualificato
o più di 1000 corpuscoli di amianto per gps (100 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto umido) o oltre 1 corpuscolo di amianto per millilitro di liquido derivante da lavaggio bronco-alveolare misurati mediante microscopia ottica in un laboratorio qualificato. Ai fini dell'attribuzione causale di un cancro polmonare all'esposizione ad amianto, sempre nell'ottica del raddoppio del rischio, vengono indicati invece i seguenti valori: oltre 2 milioni di fibre di IB (>5μm) per gps o oltre 5 milioni di fibre di IB (>1 μm) per gps misurate mediante microscopia elettronica o 5000-15000 corpuscoli di amianto per gps (100 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto umido)
o 5-15 corpuscoli di amianto per millilitro di liquido derivante da lavaggio bronco- alveolare misurati mediante microscopia ottica in un laboratorio qualificato (quando la concentrazione di corpuscoli è inferiore a 10000 per gps viene raccomandata un'analisi in microscopia elettronica). Indiscutibile pertanto l'esposizione, di carattere inalatorio, in un soggetto che presentava in particolare un tale elevato numero di corpuscoli nonché mesotelioma pleurico. Per quanto riguarda l'origine dell'esposizione è necessario ritenere, per lo meno con un criterio di probabilità molto elevata, che quella lavorativa sia stata determinante in senso causale ai fini dell'insorgenza della predetta patologia. L'affermazione viene fatta sulla base di due considerazioni: - l'osservare un mesotelioma pleurico in un soggetto non esposto al minerale per fatti lavorativi è cosa praticamente impossibile. - seguendo un criterio statistico-epidemiologico vediamo che la letteratura sull'argomento (quella già sopra richiamata, e quella indicata di seguito nell'elaborato) è unanime nell'affermare che la stragrande maggioranza delle patologie correlate all'amianto si osserva negli esposti per motivi di lavoro. Ciò vale per le placche pleuriche, per l'asbestosi e per il mesotelioma, affezioni nel complesso molto rare e pressochè inesistenti nella popolazione generale, invece frequenti nei lavoratori esposti. Ulteriormente dirimente, nel nostro caso, e decisivo, il rilievo istologico (da autopsia) di ben 27.000 corpi di asbesto per grammo di tessuto polmonare secco, quantitativo abbondantissimo, da solo sufficiente alla definizione etiologica lavorativa». Confermata anche la compatibilità del c.d. periodo di latenza e la ricorrenza dei diversi criteri impiegati in letteratura per la verifica del nesso eziologico tra esposizione ad amianto e mesotelioma, l'esperta ha concluso nel senso che «il SI. è stato certamente esposto all'amianto; ha presentato patologie plurime Pt_4 tipicamente correlate all'esposizione all'amianto; l'esposizione all'amianto è avvenuta per motivi di lavoro;
le patologie accertate, e segnatamente il mesotelioma, sono causate, nella prevalenza dei casi, da esposizioni lavorative;
le mansioni del SI. Pt_4 presso la I.E.I. Impianti Elettrici Industriali (Fincantieri), erano idonee ad esporlo, e lo esponevano, all'amianto in maniera per lo meno significativa;
l'applicazione dei criteri di Helsinki consente di attribuire le patologie del SI. a un'esposizione Pt_4 lavorativa all'amianto. Un tanto consente, con una probabilità elevata, di stabilire in positivo la sussistenza di nesso causale fra esposizione lavorativa all'amianto nel periodo 1971-1972 e patologie accertate, con specifico riguardo al mesotelioma» 6.1. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ritenuto «corretto indicare un periodo di temporanea inabilità, che decorre dalla prima manifestazione clinica della patologia, sino alla sua conclusione. A tale scopo nel caso di specie si considera che l'inizio della sintomatologia ingravescente polmonare, avveniva in modo documentato dal mese di maggio 2020. Seguivano i ricoveri e le varie cure sopra indicate nella parte documentale, sino al decesso del 27 gennaio 2022. Definibile pertanto, sotto il profilo del danno biologico, una temporanea inabilità per 11 mesi, come parziale al tasso medio del 60%, per ulteriori 8 mesi all'80% e 2 mesi al 100%...Risulta molto elevato, e ai gradi massimi, il livello della sofferenza nel corso della definita malattia, considerando la gravità della patologia neoplastica, la sua estesa diffusione, l'invasività, l'impossibilità di terapie specifiche risolventi, e la piena consapevolezza del paziente in rapporto a un negativo prognostico. Sul punto va detto che il SI. , sempre vigile, era ben Pt_4 consapevole di essere affetto da una patologia tumorale maligna e che, per tale motivo, non poteva non essere a conoscenza della prognosi infausta quoad vitam, laddove è notorio, e descritto nelle croniche quotidiane, il destino degli ammalati di mesotelioma. ».
6.2. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che le Parte_4 considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso i canteri della committente CP_1 trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.
6.3. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 7. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per la morte di e dunque per il danno subito CP_1 Parte_4 personalmente da quest'ultimo e, in proprio, dai ricorrenti.
7.1 Con riguardo al danno subito da , per il quale i ricorrenti Parte_4 hanno agito iure hereditatis, va ricordato che, in ordine all'eccezione di CP_1 rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].
7.2. Nella specie, ha subito un danno biologico temporaneo, ossia Parte_4 una voce avulsa dalla copertura Inail. La fenomenologia e la risarcibilità di questo danno va affermata sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis» [Cass., n. 18163/2007; Cass., n. 13672/2010; Cass., n. 21060/2016]. Quanto poi alla quantificazione del danno correlabile alla malattia che ha condotto al decesso di , deve rilevarsi che, laddove la malattia non si Parte_4 risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
7.3. Ribadito dunque che risulta corretto riferirsi alle tabelle milanesi sopra menzionate, va detto che esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso); - il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione).
Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento
Applicando i criteri previsti delle tabelle che precedono, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a : Parte_4
- un periodo di danno biologico temporaneo al 60% per 11 mesi;
- un periodo di danno biologico temporaneo all'80% per 8 mesi;
- un periodo di danno biologico temporaneo al 100% per 2 mesi. Rispetto all'ultimo periodo, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano. Depone in questo senso l'estrema e tangibile sofferenza che l'ha afflitto negli ultimi mesi, espressiva della consapevolezza dell'approssimarsi dell'evento letale ed emersa nitidamente in sede istruttoria. «Ho parlato con della sua patologia – ha riferito Per_1 Per_4 ex collega e amico del defunto -. Parlavamo del fatto che le terapie non funzionassero ed era preoccupato. È stato ricoverato più volte. Negli ultimi periodi gli mancava l'ossigeno, non riusciva a parlare». Negli stessi termini s'è espressa anche la sorella del de cuius «ho avuto modo di parlare con mio fratello della sua malattia. Per_5
Era molto preoccupato. Ha trascorso due anni di tormenti, e fu così per lui e tutti coloro che lo circondavano». Nello stesso senso ha deposto anche Testimone_2 collega di : «Ho parlato con della sua malattia. Era consapevole Pt_4 Pt_4 delle sue condizioni, delle terapie da seguire e della gravità della situazione. Da ultimo, non riusciva più a parlare e ci scambiavamo messaggi tramite Whatsapp». Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 109.260,00 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 74.013,00, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Rispetto al restante periodo, le considerazioni che precedono militano per l'applicazione della massima personalizzazione. Il relativo danno può essere calcolato in euro 33.216,00 per i 240 giorni di invalidità temporanea all'80% (173 x 240 x 80 : 100) e in euro 34.254,00 per i 330 giorni di invalidità temporanea al 60% (173 x 330 x 60 : 100) Pertanto, il danno jure hereditario deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 176.730,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 28.05.2020 – data della prima visita da cui è emersa la successiva conferma diagnostica del successivo 11.06.2020 [cfr. doc. 7 ricorrente] al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a maggio 2020.
* 8. Occorre analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti.
8.1. I danni subiti dalle figlie sono dimostrati, innanzitutto, dalle parole della teste sorella del de cuius. Questa ha ricordato che il fratello e Testimone_3 la moglie «hanno sempre convissuto dopo il matrimonio. Non avevano particolari hobby in comune. Trascorrevano le ferie insieme. Finché erano piccoli, anche i figli andarono con loro. Anche da grandi trascorrevano le ferie coi genitori, ma molto meno. Tutte le ricorrenze – Pasqua, Natale e compleanni – venivano trascorsi insieme dalla famiglia. Io stessa ero presente. Anche il figlio, che pure abita a Lodi, festeggiava le ricorrenze, in particolare il Natale, coi genitori. Mia PO abitava coi genitori e oggi abita ancora con la mamma. pur distante fisicamente, è sempre stato presente. Credo che Pt_2 facessero ogni giorno chiamate e videochiamate». Rispetto al periodo all'assistenza prestata nel corso della malattia, la teste ha ricordato che «gli prestava assistenza la moglie e anche mia PO. Il figlio, quando poteva, veniva. Durante la malattia del padre, capitava che venisse più spesso. è morto una settimana dopo la Persona_1 nascita della figlia di arrivò il giorno del funerale». Pt_2 Pt_2 Il cognato ha confermato la costante convivenza tra i Testimone_2 coniugi e ha riferito che «hanno avuto due figli, e abitava coi Pt_3 Pt_2 Pt_3 genitori e ora con la mamma, mentre abita a Lodi. Ho quasi sempre festeggiato le Pt_2 ricorrenze con loro, ad esempio Natale, Pasqua, compleanni, capodanno. Eravamo a cena insieme quasi ogni domenica sera. Finché sono stati piccoli erano sempre presenti anche i figli. Alle ricorrenze i figli hanno continuato ad essere presenti, salvo impedimenti lavorativi». In ordine alle attività svolte insieme dai coniugi, il teste ha ricordato che «a e alla moglie piaceva molto la montagna. Facevano giardinaggio Pt_4 insieme. La figlia faceva giardinaggio col padre. I coniugi avevano una casetta a Forni di Sotto, dove trascorrevano l'estate e a volte anche dei weekend nel corso dell'anno…I figli, seppur adulti, trascorrevano parte delle vacanze coi genitori. Addirittura, se non riuscivano a stare tutti insieme nell'abitazione di Forni di Sotto, i figli cercavano un posto dove stare in prossimità dei genitori». Il teste ha poi precisato che «La moglie ha assistito durante la sua malattia. Con lei i figli. Sicuramente la figlia che Pt_4 abitava con lui, ma anche il figlio, che veniva spesso. Quando il papà era malato, Pt_2 tornava più spesso nel luogo d'origine e dormiva a casa dei genitori. Durante la malattia tornava quasi ogni fine settimana. ha avuto una figlia pressoché in concomitanza Pt_2 con la morte del papà. sperava di vederla. La bambina nacque Pt_4 prematuramente. era presente, venne da Lodi nonostante fosse appena nata sua Pt_2 figlia».
8.2. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle ricorrenti a seguito della morte di . La Parte_4 famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
8.3. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
8.4. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_4 morto il 27.01.2022, a 69 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] e, Parte_1 al momento del decesso del marito, di anni 62, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti i 2 figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di attività e viaggi;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito. Vanno perciò assegnati 75 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 293.325,00. 8.5. Applicando i parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_3 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_4 morto il 27.01.2022, a 69 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...], e Parte_3 al momento del decesso del padre di anni 25, vanno attribuiti 24 punti (fascia 21- 30 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti, visto che la figlia conviveva padre;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la madre e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti, di cui 10 per l'intensità della relazione e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 83 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 324.613,00. 8.6. Applicando i parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_2 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_4 morto il 27.01.2022, a 69 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nato il [...], e Parte_2 al momento del decesso del padre di anni 33, vanno attribuiti 22 punti (fascia 31- 40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la madre e la sorella;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 13 punti, di cui 10 per l'intensità della relazione e 3 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia, dovendosi ritenere, sulla base delle parole dei testi, che abbia comunque assicurato la propria presenza fisica al massimo delle sue possibilità e una vicinanza morale all'altezza del legame familiare, con ciò prestando un'assistenza significativa e meritevole di valorizzazione. Vanno perciò assegnati 63 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 246.393,00. 8.7. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne ha reso piuttosto snello lo svolgimento. Va inoltre previsto un aumento del 30% in ragione della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti e un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari.
9.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo congruo ed integralmente da rifondere.
9.3. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, a ciascuna in Controparte_1 proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma di euro 176.730,00, oltre interessi di legge dalla data del 28.05.2020 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 176.730,00 a maggio 2020; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di euro 293.325,00, oltre interessi di legge dalla data dalla data del 27.01.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 293.325,00 a gennaio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_3 somma di euro 324.613,00, oltre interessi di legge dalla data del 27.01.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 324.613,00 a gennaio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_2 somma di euro 246.393,00, oltre interessi di legge dalla data del 27.01.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 246.393,00 a gennaio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 37.749,92, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% rimborso contributo unificato ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 21.01.2025. 2 Sentito all'udienza del 21.01.2025. 3 Sentita all'udienza del 21.01.2025. 4 Sentita all'udienza dell'08.02.2023.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/09/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Rupolo e per parte resistente l'avv. Lovero.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 397/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 397/2024 promossa da:
, e , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliati agli indirizzi pec e Email_1
Email_2 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24 settembre 2024, Parte_1
, ed – rispettivamente, vedova e figli del
[...] Parte_2 Parte_3 defunto (15.01.1953 / 27.01.2022) hanno agito in giudizio nei Persona_1 confronti di per ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della neoplasia polmonare contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso IEI, società appaltatrice della committente convenuta, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che avrebbe Parte_4 lavorato dal 26.03.1971 al 31.07.1972 per la IEI, appaltatrice di e CP_1 presso i cantieri di quest'ultima, prevalentemente a Monfalcone, con mansioni di elettricista di bordo. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto sia nel caso di interventi su pareti coibentate, per la cui esecuzione doveva essere rimosso lo strato isolante, sia al momento della preparazione ed applicazione d'un impasto a base di amianto, necessario per la congiunzione dei cavi al cui interno passavano i fili elettrici.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, ove anche è stato addetto, e sulla base CP_1 Parte_4 delle valutazioni eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di
Per questo, la società, quale committente, dovrebbe essere chiamata CP_1 a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, CP_1 considerando altresì che non vi sarebbe la prova che le datrici di lavoro del ricorrente abbiano operato solo per CP_1 Ha quindi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da , in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività Per_2 lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.i.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e documentale [cfr. doc.3 ricorrenti]. Parte_4 È altresì documentale che IEI, società per cui il ricorrente ha lavorato nel periodo per cui è causa, abbia operato in Per questa, è stato elaborato CP_1 parere del Contarp del 12.05.1998, dove si legge che «la ditta I.E.I. ha svolto l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici dal '65 al '79 e in particolare presso la al '72 al '77 …» [cfr. doc. 12 ricorrenti]. CP_1
4.1 Una descrizione delle mansioni del de cuius si può inoltre già evincere, in via documentale, da un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) elettricista (elettrobordo)…» [cfr. doc. 41 ricorrente]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977»
[cfr. doc. 32 ricorrenti]. La circostanza ha trovato conferma, rispetto a tutti i lavoratori che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979 in un successivo parere del Contarp del 10.04.1997 [cfr. doc. 33 ricorrenti] e fino al 30.09.1985 in un ulteriore parere dello stesso Contarp del 12.06.2000, nel quale ultimo - è appena il caso di precisare – viene chiarito che quest'esposizione attiene non solo ai dipendenti di ma anche ai dipendenti di “ditte appaltatrici” impiegati CP_1 in una delle mansioni considerate (tra cui figura quella dell'elettricista di bordo)
[cfr. doc. 34 ricorrenti].
4.2 L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione all'amianto di
. Parte_4
elettrobordo alla dipendenze di IEI insieme al de cuius nel Persona_3 biennio 1971/72, ha riferito di aver lavorato con a Monfalcone, presso i Pt_4 cantieri di e che «capitava molto frequentemente che per predisporre CP_1 l'impianto dovessimo intervenire su parti coibentate in amianto. Capitava molto spesso anche che, contestualmente a noi, vi fossero operai che preparavano un impasto a base di amianto che poi veniva posizionato sui tubi. Insieme a noi operavano anche operai di Lavoravamo tutti insiem, sia dipendenti di che di altre imprese CP_1 CP_1 esterne. Molti usavano direttamente l'amianto per le lavorazioni. Ogni tanto, in prossimità dei saldatori, erano presenti gli aspiratori perché loro stessi li usavano nel corso della loro attività. Le pulizie erano svolte da una società terza, spesso in nostra presenza. L'ambiente a bordo, specialmente nella fase finale del rapporto, era molto polveroso… Io e abbiamo lavorato tutta la vita insieme. Abbiamo operato anche Per_1 in centrali telefoniche, ma in quel momento erano presenti cavi e fili ma non amianto. L'esposizione a questo materiale si è verificata solo nel corso dell'esperienza lavorativa con IEI». Si è espresso in termini anche il teste anch'egli Testimone_1 elettrobordo alle dipendenze di IEI e impegnato presso il cantiere di CP_1 tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Il teste ha riferito che «capitava di dover intervenire su parti coibentate in amianto per predisporre l'impianto elettrico. Contestualmente a noi operavano saldatori, calafati, coibentatori, pittori. Penso che fossero tutti dipendenti di società esterne…Ricordo che contestualmente a noi alcuni operai preparavano un impasto a base di amianto. Questo si verificò nella prima fase del mio lavoro in a Monfalcone, prima della leva militare. Al mio ritorno notai CP_1 che gli stessi operai avevano tute e mascherine, mentre noi continuavamo ad operare senza protezioni di sorta. L'ambiente era polveroso. Non erano presenti impianti di aspirazione. Solo chi saldava usava un aspiratore. Il personale delle pulizie puliva con le scope mentre noi lavoravamo».
4.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che questi abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la
“nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera
o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di dal 1970 al 1980,: CP_1 «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
5.3. Che quanto precede debba proiettarsi anche sulla figura del committente è stato affermato, in termini del tutto condivisibili, dalla Corte di cassazione, allorché questa, in tema di responsabilità del committente per fatti o omissioni verificatesi anteriormente all'avvento del d.lgs. n. 626 del 1994, ha chiarito che l'ascrizione di responsabilità è giustificata «alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 cod. civ. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava CP_1 l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro» [Cass., n. 2393/2023].
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui
[...]
ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va Pt_4 considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di ha Parte_4 evidenziato che «la storia clinica relativa al caso di cui ci occupiamo ha inizio nel maggio 2020 quando alla comparsa di episodi di dispnea al minimo sforzo, il SI.
si recava in Pronto Soccorso dove veniva fatta diagnosi di versamento Pt_4 pleurico massivo a destra, sottoposto a toracentesi con fuoriuscita di liquido siero emorragico. Erano evidenziati ispessimenti pleurici captanti il mezzo di contrasto sottoposti a biopsia in pleuroscopia presso pneumologia di Udine che esitava con la diagnosi di mesotelioma pleurico. Da allora proseguiva l'iter clinico caratterizzato da plurimi ricoveri ospedalieri e visite oncologiche con progressione della patologia pur con l'avvio del trattamento con cisplatino e pemetrexed. Nel mese di dicembre accedeva nuovamente in Pronto Soccorso per insufficienza respiratoria acuta in versamento pleurico sinistro recidivante da mesotelioma pleurico IV stadio, sottoposto a drenaggio e talcaggio slurry ed il 27.01.2022 il sig. decedeva. All'esame autoptico era Pt_4 concluso con diagnosi di “progressione di mesotelioma pleurico maligno. L'esposizione lavorativa all'asbesto è risultata fortemente positiva con 27.130 corpi/g di tessuto polmonare secco da campionamenti di autopsia. Si ravvisa nesso causale con l'esposizione lavorativa all'asbesto e l'insorgenza della neoplasia responsabile del decesso». La c.t.u. ha proseguito osservando che «è stato certamente esposto Parte_4 all'amianto. La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, salta all'occhio in maniera decisa e prepotente solo considerando che nel paziente sono bene emerse, soprattutto dall'esame autoptico, specifiche patologie;
in particolare si accertava: - il mesotelioma pleurico. - Rilievo di 27.130 corpi/gr di tessuto polmonare secco A fini clinici, i Criteri di Helsinki forniscono le seguenti indicazioni al fine di identificare le persone che con elevata probabilità abbiano avuto un'esposizione di tipo professionale ad amianto: oltre 0,1 milioni di fibre di IB (>5 μm) per grammo di tessuto polmonare secco (gps) o oltre 1 milione di fibre di IB (>1 μm) per gps misurate mediante microscopia elettronica in un laboratorio qualificato
o più di 1000 corpuscoli di amianto per gps (100 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto umido) o oltre 1 corpuscolo di amianto per millilitro di liquido derivante da lavaggio bronco-alveolare misurati mediante microscopia ottica in un laboratorio qualificato. Ai fini dell'attribuzione causale di un cancro polmonare all'esposizione ad amianto, sempre nell'ottica del raddoppio del rischio, vengono indicati invece i seguenti valori: oltre 2 milioni di fibre di IB (>5μm) per gps o oltre 5 milioni di fibre di IB (>1 μm) per gps misurate mediante microscopia elettronica o 5000-15000 corpuscoli di amianto per gps (100 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto umido)
o 5-15 corpuscoli di amianto per millilitro di liquido derivante da lavaggio bronco- alveolare misurati mediante microscopia ottica in un laboratorio qualificato (quando la concentrazione di corpuscoli è inferiore a 10000 per gps viene raccomandata un'analisi in microscopia elettronica). Indiscutibile pertanto l'esposizione, di carattere inalatorio, in un soggetto che presentava in particolare un tale elevato numero di corpuscoli nonché mesotelioma pleurico. Per quanto riguarda l'origine dell'esposizione è necessario ritenere, per lo meno con un criterio di probabilità molto elevata, che quella lavorativa sia stata determinante in senso causale ai fini dell'insorgenza della predetta patologia. L'affermazione viene fatta sulla base di due considerazioni: - l'osservare un mesotelioma pleurico in un soggetto non esposto al minerale per fatti lavorativi è cosa praticamente impossibile. - seguendo un criterio statistico-epidemiologico vediamo che la letteratura sull'argomento (quella già sopra richiamata, e quella indicata di seguito nell'elaborato) è unanime nell'affermare che la stragrande maggioranza delle patologie correlate all'amianto si osserva negli esposti per motivi di lavoro. Ciò vale per le placche pleuriche, per l'asbestosi e per il mesotelioma, affezioni nel complesso molto rare e pressochè inesistenti nella popolazione generale, invece frequenti nei lavoratori esposti. Ulteriormente dirimente, nel nostro caso, e decisivo, il rilievo istologico (da autopsia) di ben 27.000 corpi di asbesto per grammo di tessuto polmonare secco, quantitativo abbondantissimo, da solo sufficiente alla definizione etiologica lavorativa». Confermata anche la compatibilità del c.d. periodo di latenza e la ricorrenza dei diversi criteri impiegati in letteratura per la verifica del nesso eziologico tra esposizione ad amianto e mesotelioma, l'esperta ha concluso nel senso che «il SI. è stato certamente esposto all'amianto; ha presentato patologie plurime Pt_4 tipicamente correlate all'esposizione all'amianto; l'esposizione all'amianto è avvenuta per motivi di lavoro;
le patologie accertate, e segnatamente il mesotelioma, sono causate, nella prevalenza dei casi, da esposizioni lavorative;
le mansioni del SI. Pt_4 presso la I.E.I. Impianti Elettrici Industriali (Fincantieri), erano idonee ad esporlo, e lo esponevano, all'amianto in maniera per lo meno significativa;
l'applicazione dei criteri di Helsinki consente di attribuire le patologie del SI. a un'esposizione Pt_4 lavorativa all'amianto. Un tanto consente, con una probabilità elevata, di stabilire in positivo la sussistenza di nesso causale fra esposizione lavorativa all'amianto nel periodo 1971-1972 e patologie accertate, con specifico riguardo al mesotelioma» 6.1. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ritenuto «corretto indicare un periodo di temporanea inabilità, che decorre dalla prima manifestazione clinica della patologia, sino alla sua conclusione. A tale scopo nel caso di specie si considera che l'inizio della sintomatologia ingravescente polmonare, avveniva in modo documentato dal mese di maggio 2020. Seguivano i ricoveri e le varie cure sopra indicate nella parte documentale, sino al decesso del 27 gennaio 2022. Definibile pertanto, sotto il profilo del danno biologico, una temporanea inabilità per 11 mesi, come parziale al tasso medio del 60%, per ulteriori 8 mesi all'80% e 2 mesi al 100%...Risulta molto elevato, e ai gradi massimi, il livello della sofferenza nel corso della definita malattia, considerando la gravità della patologia neoplastica, la sua estesa diffusione, l'invasività, l'impossibilità di terapie specifiche risolventi, e la piena consapevolezza del paziente in rapporto a un negativo prognostico. Sul punto va detto che il SI. , sempre vigile, era ben Pt_4 consapevole di essere affetto da una patologia tumorale maligna e che, per tale motivo, non poteva non essere a conoscenza della prognosi infausta quoad vitam, laddove è notorio, e descritto nelle croniche quotidiane, il destino degli ammalati di mesotelioma. ».
6.2. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che le Parte_4 considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso i canteri della committente CP_1 trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.
6.3. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 7. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per la morte di e dunque per il danno subito CP_1 Parte_4 personalmente da quest'ultimo e, in proprio, dai ricorrenti.
7.1 Con riguardo al danno subito da , per il quale i ricorrenti Parte_4 hanno agito iure hereditatis, va ricordato che, in ordine all'eccezione di CP_1 rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].
7.2. Nella specie, ha subito un danno biologico temporaneo, ossia Parte_4 una voce avulsa dalla copertura Inail. La fenomenologia e la risarcibilità di questo danno va affermata sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis» [Cass., n. 18163/2007; Cass., n. 13672/2010; Cass., n. 21060/2016]. Quanto poi alla quantificazione del danno correlabile alla malattia che ha condotto al decesso di , deve rilevarsi che, laddove la malattia non si Parte_4 risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
7.3. Ribadito dunque che risulta corretto riferirsi alle tabelle milanesi sopra menzionate, va detto che esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso); - il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione).
Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento
Applicando i criteri previsti delle tabelle che precedono, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a : Parte_4
- un periodo di danno biologico temporaneo al 60% per 11 mesi;
- un periodo di danno biologico temporaneo all'80% per 8 mesi;
- un periodo di danno biologico temporaneo al 100% per 2 mesi. Rispetto all'ultimo periodo, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano. Depone in questo senso l'estrema e tangibile sofferenza che l'ha afflitto negli ultimi mesi, espressiva della consapevolezza dell'approssimarsi dell'evento letale ed emersa nitidamente in sede istruttoria. «Ho parlato con della sua patologia – ha riferito Per_1 Per_4 ex collega e amico del defunto -. Parlavamo del fatto che le terapie non funzionassero ed era preoccupato. È stato ricoverato più volte. Negli ultimi periodi gli mancava l'ossigeno, non riusciva a parlare». Negli stessi termini s'è espressa anche la sorella del de cuius «ho avuto modo di parlare con mio fratello della sua malattia. Per_5
Era molto preoccupato. Ha trascorso due anni di tormenti, e fu così per lui e tutti coloro che lo circondavano». Nello stesso senso ha deposto anche Testimone_2 collega di : «Ho parlato con della sua malattia. Era consapevole Pt_4 Pt_4 delle sue condizioni, delle terapie da seguire e della gravità della situazione. Da ultimo, non riusciva più a parlare e ci scambiavamo messaggi tramite Whatsapp». Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 109.260,00 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 74.013,00, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Rispetto al restante periodo, le considerazioni che precedono militano per l'applicazione della massima personalizzazione. Il relativo danno può essere calcolato in euro 33.216,00 per i 240 giorni di invalidità temporanea all'80% (173 x 240 x 80 : 100) e in euro 34.254,00 per i 330 giorni di invalidità temporanea al 60% (173 x 330 x 60 : 100) Pertanto, il danno jure hereditario deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 176.730,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 28.05.2020 – data della prima visita da cui è emersa la successiva conferma diagnostica del successivo 11.06.2020 [cfr. doc. 7 ricorrente] al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a maggio 2020.
* 8. Occorre analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti.
8.1. I danni subiti dalle figlie sono dimostrati, innanzitutto, dalle parole della teste sorella del de cuius. Questa ha ricordato che il fratello e Testimone_3 la moglie «hanno sempre convissuto dopo il matrimonio. Non avevano particolari hobby in comune. Trascorrevano le ferie insieme. Finché erano piccoli, anche i figli andarono con loro. Anche da grandi trascorrevano le ferie coi genitori, ma molto meno. Tutte le ricorrenze – Pasqua, Natale e compleanni – venivano trascorsi insieme dalla famiglia. Io stessa ero presente. Anche il figlio, che pure abita a Lodi, festeggiava le ricorrenze, in particolare il Natale, coi genitori. Mia PO abitava coi genitori e oggi abita ancora con la mamma. pur distante fisicamente, è sempre stato presente. Credo che Pt_2 facessero ogni giorno chiamate e videochiamate». Rispetto al periodo all'assistenza prestata nel corso della malattia, la teste ha ricordato che «gli prestava assistenza la moglie e anche mia PO. Il figlio, quando poteva, veniva. Durante la malattia del padre, capitava che venisse più spesso. è morto una settimana dopo la Persona_1 nascita della figlia di arrivò il giorno del funerale». Pt_2 Pt_2 Il cognato ha confermato la costante convivenza tra i Testimone_2 coniugi e ha riferito che «hanno avuto due figli, e abitava coi Pt_3 Pt_2 Pt_3 genitori e ora con la mamma, mentre abita a Lodi. Ho quasi sempre festeggiato le Pt_2 ricorrenze con loro, ad esempio Natale, Pasqua, compleanni, capodanno. Eravamo a cena insieme quasi ogni domenica sera. Finché sono stati piccoli erano sempre presenti anche i figli. Alle ricorrenze i figli hanno continuato ad essere presenti, salvo impedimenti lavorativi». In ordine alle attività svolte insieme dai coniugi, il teste ha ricordato che «a e alla moglie piaceva molto la montagna. Facevano giardinaggio Pt_4 insieme. La figlia faceva giardinaggio col padre. I coniugi avevano una casetta a Forni di Sotto, dove trascorrevano l'estate e a volte anche dei weekend nel corso dell'anno…I figli, seppur adulti, trascorrevano parte delle vacanze coi genitori. Addirittura, se non riuscivano a stare tutti insieme nell'abitazione di Forni di Sotto, i figli cercavano un posto dove stare in prossimità dei genitori». Il teste ha poi precisato che «La moglie ha assistito durante la sua malattia. Con lei i figli. Sicuramente la figlia che Pt_4 abitava con lui, ma anche il figlio, che veniva spesso. Quando il papà era malato, Pt_2 tornava più spesso nel luogo d'origine e dormiva a casa dei genitori. Durante la malattia tornava quasi ogni fine settimana. ha avuto una figlia pressoché in concomitanza Pt_2 con la morte del papà. sperava di vederla. La bambina nacque Pt_4 prematuramente. era presente, venne da Lodi nonostante fosse appena nata sua Pt_2 figlia».
8.2. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle ricorrenti a seguito della morte di . La Parte_4 famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
8.3. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
8.4. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_4 morto il 27.01.2022, a 69 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] e, Parte_1 al momento del decesso del marito, di anni 62, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti i 2 figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di attività e viaggi;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito. Vanno perciò assegnati 75 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 293.325,00. 8.5. Applicando i parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_3 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_4 morto il 27.01.2022, a 69 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...], e Parte_3 al momento del decesso del padre di anni 25, vanno attribuiti 24 punti (fascia 21- 30 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti, visto che la figlia conviveva padre;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la madre e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti, di cui 10 per l'intensità della relazione e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 83 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 324.613,00. 8.6. Applicando i parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_2 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_4 morto il 27.01.2022, a 69 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nato il [...], e Parte_2 al momento del decesso del padre di anni 33, vanno attribuiti 22 punti (fascia 31- 40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la madre e la sorella;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 13 punti, di cui 10 per l'intensità della relazione e 3 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia, dovendosi ritenere, sulla base delle parole dei testi, che abbia comunque assicurato la propria presenza fisica al massimo delle sue possibilità e una vicinanza morale all'altezza del legame familiare, con ciò prestando un'assistenza significativa e meritevole di valorizzazione. Vanno perciò assegnati 63 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 246.393,00. 8.7. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne ha reso piuttosto snello lo svolgimento. Va inoltre previsto un aumento del 30% in ragione della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti e un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari.
9.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo congruo ed integralmente da rifondere.
9.3. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, a ciascuna in Controparte_1 proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma di euro 176.730,00, oltre interessi di legge dalla data del 28.05.2020 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 176.730,00 a maggio 2020; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di euro 293.325,00, oltre interessi di legge dalla data dalla data del 27.01.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 293.325,00 a gennaio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_3 somma di euro 324.613,00, oltre interessi di legge dalla data del 27.01.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 324.613,00 a gennaio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_2 somma di euro 246.393,00, oltre interessi di legge dalla data del 27.01.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 246.393,00 a gennaio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 37.749,92, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% rimborso contributo unificato ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 21.01.2025. 2 Sentito all'udienza del 21.01.2025. 3 Sentita all'udienza del 21.01.2025. 4 Sentita all'udienza dell'08.02.2023.