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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1812/2019 promossa da:
- (C.F. e P. IVA: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Pt_1
Corso Cefalonia n. 31;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), (c. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (c.f. ), tutti CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
rappresentati e difesi, dall'avv. Francesca Paglialunga e dall'avv. Cristian Giampieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima sito in Viale della Carriera n. 24; Pt_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2024 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice: come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Fermo adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- rigettare la domanda formulata da parte convenuta di dichiarazione di nullità della fidejussione ominibus limitata solidale sottoscritta dalla in data 04.09.2008 a favore della Controparte_4
siccome inammissibile anche per incompetenza funzionale del Tribunale adito, e CP_5 comunque infondata in fatto e diritto, priva di presupposti giuridici e non provata;
in ogni caso
pagina 1 di 21 rigettare ogni domanda a qualsiasi titolo formulata dalle parti convenute nei confronti della CP_5 siccome inammissibile, infondata in fatto e diritto, priva di presupposti giuridici e comunque non
[...] provata;
- dato atto che la risulta creditrice in forza del D.I. provvisoriamente Parte_2 esecutivo n. 139/18 R.G. 438/18 del 1.03.2018 Tribunale di Fermo della somma di € 123.297,59 oltre ad interessi e spese ed onorari liquidati nei confronti della debitrice quale garante della Controparte_4 società MA srl;
nonché in forza del DI 314/19 (R.G. 775/19) del 27/04/2019 provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di Fermo ha ingiunto alla medesima di pagare in favore della
[...]
la somma di euro 12.504,34 oltre interessi e spese della procedura monitoria Parte_2 liquidate.
- dato atto che in data 1.02.2018 la ha sottoscritto con i figli e Controparte_4 Controparte_2 [...]
l'Atto Pubblico Notaio di Porto Sant'Elpidio Rep. Nr. 228918, Raccolta 36106, CP_3 Persona_1 trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato “Rendita vitalizia Pt_1 assistenziale ed alimentare mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà in parte con la riserva dei diritti di abitazione (ex art. 1022 cc) e di uso (ex art. 1021 cc) ed in parte con i benefici della cosiddetta
“prima casa” con il quale ha ceduto loro ciascuno per la quota di ½ loro i diritti immobiliari su tre unità immobiliari facenti parte del fabbricato conosciuto come Condominio La Fiorita o anche
Palazzina Edi, in Porto Sant'Elpidio Via Andrea Costa n. 14 ed in particolare :
a) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc che la si è riservata- sulla porzione abitativa posta la piano terzo (intero piano) distinta al NCEU CP_4 del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 22 Via Costa n. 14 Porto in
Sant'Elpidio, P3, Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 RCE 542,28;
b) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc spettante al nato a Sant'Elpidio a Mare il [...] in [...] atto sempre a rogito del Notaio CP_6 Per_1 del 4.05.2010 al n. 1772 serie IT ed ivi trascritto il 5/05/2010 al n. 3420 RG ed al n. 1972 RP) – sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità da est) dotata di una corte esclusiva
(pertinenziale, pavimentata e prospiciente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 21, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio,
PT, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5 RCE 395,08;
C) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di uso ex art. 1021 cc che la CP_4 si è riservata- sul garage posto al piano terra (lato est) distinto al NCEU del Comune di Porto
pagina 2 di 21 Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 13, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio, PT, Cat.
C/6, cl. 3, mq 20, RCE 66,11;
- in via principale, dichiarare simulato e quindi nullo e/o privo di effetti giuridici ex art. 1414 cc e seg.
l'Atto Pubblico Notaio di Porto Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta Persona_1
36106, trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato “Rendita Pt_1 vitalizia assistenziale ed alimentare mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà in parte con la riserva dei diritti di abitazione (ex art. 1022 cc) e di uso (ex art. 1021 cc) ed in parte con i benefici della cosiddetta “prima casa” con il quale la ha ceduto ai figli per la quota di ½ ciascuno i diritti CP_4 immobiliari su tre unità immobiliari facenti parte del fabbricato conosciuto come Condominio La
Fiorita o anche Palazzina Edi, in Porto Sant'Elpidio Via Andrea Costa n. 14 ed in particolare: a) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc che la si è riservata- sulla porzione abitativa posta la piano terzo (intero piano) distinta al NCEU CP_4 del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 22, Via Costa n. 14 in Porto
Sant'Elpidio, P3, Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 RCE 542,28;
b) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc spettante al nato a Sant'Elpidio a Mare il [...] in [...] atto sempre a rogito del Notaio CP_6 del 4.05.2010 al n. 1772 serie IT ed ivi trascritto il 5/05/2010 al n. 3420 RG ed al n. 1972 RP) – Per_1 sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità da est) dotata di una corte esclusiva
(pertinenziale, pavimentata e prospiciente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 21, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio,
PT, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5 RCE 395,08;
C) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di uso ex art. 1021 cc che la CP_4 si è riservata- sul garage posto al piano terra (lato est) distinto al NCEU del Comune di Porto al Foglio
14 con la particella 767 sub. 13, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio, PT, Cat. C/6, cl. 3, mq 20, RCE
66,11.
Con ogni conseguenza di legge e con le annotazioni dovute ai sensi dell'art. 2655 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, compensi di causa, oltre accessori di legge.
- in via subordinata: revocare e quindi dichiarare inefficace nei confronti della attrice
[...] ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c. l'Atto Pubblico Notaio di Parte_2 Persona_1
Porto Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta 36106, trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato “Rendita vitalizia assistenziale ed alimentare Pt_1
pagina 3 di 21 mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà in parte con la riserva dei diritti di abitazione (ex art.
1022 cc) e di uso (ex art. 1021 cc) ed in parte con i benefici della cosiddetta “prima casa” con il quale la ha ceduto ai figli per la quota di ½ ciascuno i diritti immobiliari su tre unità immobiliari CP_4 facenti parte del fabbricato conosciuto come Condominio La Fiorita o anche Palazzina Edi, in Porto
Sant'Elpidio Via Andrea Costa n. 14 ed in particolare: a) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc che la si è riservata- sulla porzione abitativa CP_4 posta la piano terzo (intero piano) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 22, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio P3, Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 RCE
542,28;
b) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc spettante al nato a Sant'Elpidio a Mare il [...] in [...] atto sempre a rogito del Notaio CP_6 del 4.05.2010 al n. 1772 serie IT ed ivi trascritto il 5/05/2010 al n. 3420 RG ed al n. 1972 RP) – Per_1 sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità da est) dotata di una corte esclusiva
(pertinenziale, pavimentata e prospiciente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 21, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio,
PT, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5 RCE 395,08;
C) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di uso ex art. 1021 cc che la CP_4 si è riservata- sul garage posto al piano terra (lato est) distinto al NCEU del Comune di Porto
Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 13, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio, PT, Cat.
C/6, cl. 3, mq 20, RCE 66,11.
Con ogni conseguenza di legge e con le annotazioni ex art. 2655 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, compensi di causa, oltre accessori di legge.
Con riserva di precisare i capitoli di prova, di indicare i testi, di richiedere ogni altro mezzo istruttorio che si rendesse necessario nei termini di deposito della Memoria ex art. 183/6° comma n. 2 c.p.c.” per i convenuti come da comparsa di costituzione “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dalla signora in data 4/9/2008 per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A, della Legge Antitrust;
CP_4 nel merito, rigettare per le ragioni esposte in premessa le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 21 Con atto citazione notificato il 23.09.2019 conveniva in giudizio Parte_2
e al fine di sentir dichiarare la simulazione Controparte_4 CP_3 Controparte_2
o in subordine l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c. dell'atto di rendita vitalizia assistenziale e alimentare mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà, con riserva in parte dei diritti di abitazione uso e diritti di prima casa intervenuto tra da Controparte_4
una parte e i figli e dall'altra mediante rogito del notaio dr. CP_3 Controparte_2 in data del 12.02.2018 repertorio 228918 raccolta n. 36106 e per quanto Persona_1
d'interesse, in sintesi esponeva che:
• l'atto prevede la cessione da parte della sig.ra a ciascuno dei figli della quota CP_4 di ½ di diritti immobiliari su tre unità immobiliari facenti parte di un fabbricato
(conosciuto come condominio La Fiorita o anche Palazzina Edi) sito in Comune di Porto
Sant'Elpidio località Corva via Andrea Costa n. 14 e precisamente dei: a) diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art 1022 c.c. che la si è riservata sulla porzione abitativa posta al terzo piano (intero piano) CP_4
distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al fg 14 part 767 sub 22 via Costa n.
14; b) diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art 1022
c.c. spettante a sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità CP_6
est) dotata di una corte esclusiva (pertinenziale, pavimentata e prospicente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto SAnt'Elpidio al fg 14 part 767 sub 21 Via Cost n 14; c) diritti dell'intera nuda proprietà -gravati dal diritto reale di uso ex art 1021 c.c. che la si è riservata- sul garage posto al piano terra lato est CP_4
distinto al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub
13 via Costa n 14;
• la cessione dei beni è prevista quale prezzo corrisposto dalla per la CP_4 costituzione da parte dei figli a proprio favore di una rendita assistenziale ed alimentare per tutta la durata residua della vita, rendita che consisterebbe nell'obbligo per tutta la durata residua della vita, rendita che consisterebbe nell'obbligo per e Controparte_7
di fornire alla madre vitaliziata alloggio, vitto e quant'altro necessario CP_3
per una decorosa e dignitosa esistenza;
pagina 5 di 21 • con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28.02.2018 Parte_2 domandava l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di MA Srl,
[...]
debitrice principale in persona dell'amministratore e nei confronti Controparte_4
della stessa quale garante e fideiussore, per il pagamento della somma Controparte_4 di 123.297,59 euro in forza di:
1) n. 6 anticipi export a valere su rapporto n. 016.112.1516 facenti capo alla Grimar srl rimasti insoluti alle scadenze con interessi al tasso contrattuale del 7,7% dalle singole scadenze fino al 23.02.2018 oltre interessi in forza di contratto anticipi sui finanziamenti export e documento di sintesi sottoscritto in data 08.04.2009 presso la
Filiale ; CP_5
2) contratto di carta di credito Cartasi sottoscritto in data 24.06.2015 presso la filiale della di Porto Sant'Elpidio dalla società debitrice GIMAR srl che CP_5 presentava alla data del 26.02.2018 un addebito per utilizzo della carta di credito pari a
€ 4.466,81 oltre interessi legali dalle singole date di addebito fino al saldo;
3) contratto di fideiussione omnibus limitatamente alla somma di € 300.000,00 sottoscritto in data 04.09.2008 dalla garante Controparte_4
il Tribunale di Fermo in data 0103.2018 ha emesso d.i. n. 139/2018 provvisoriamente esecutivo;
• in tale contesto in data 01.02.2018 la sig.ra si è spogliata di tutti i beni CP_4 immobili di cui risultava proprietaria in favore dei figli;
• eccepiva la simulazione assoluta avendo la sig.ra fittiziamente ceduto i beni ai CP_4
figli per sottrarli all'esecuzione forzata, simulazione che si desume: 1) dal dato cronologico, avendo posto in essere l'atto quando la MA srl era in stato di dissesto 2) dalla giovane età dei figli che non avrebbero potuto fare fronte all'obbligazione di vitalizio assunta;
3) dall'assenza di garanzie per l'adempimento; 4) dalla genericità dell'obbligazione assunta dai figli;
5) dallo stretto rapporto di parentela;
• in subordine sussisterebbero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria:
pagina 6 di 21 -il pregiudizio alle ragioni creditorie della in quanto la sig.ra ha CP_5 CP_4
ceduto ai propri figli l'intero patrimonio immobiliare garanzia di soddisfacimento dei crediti e comunque ha reso più difficile ed oneroso il soddisfacimento del credito;
-la consapevolezza in capo alla del pregiudizio che avrebbe arrecato la CP_4
cessione in considerazione: 1) del fatto che la era amministratrice della CP_4
società MA srl;
2) aveva sottoscritto la fideiussione omnibus solidale in favore della
MA srl;
-la conoscenza del pregiudizio da parte dei terzi considerato: 1) il rapporto di parentela, 2) i figli erano conviventi con la madre e all'epoca studenti privi di redditi;
3) la madre si è spogliata di tutto il patrimonio immobiliare.
Tanto premesso concludeva per la dichiarazione della simulazione degli atti notarili sopra indicati o in subordine dell'inefficacia nei propri confronti con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio e che Controparte_4 CP_3 Controparte_2
avversavano le opposte pretese deducendo che:
• l'emissione del decreto ingiuntivo di cui si discute è stata preceduta dalla notifica in data 17/2/2018 dell'atto di citazione con cui la società MA S.r.l. e la signora hanno: da un lato, provveduto a contestare il citato saldo creditore del conto CP_4
corrente n. 160042495 in quanto inficiato dall'illegittimo addebito di interessi anatocistici ed interessi usurari;
e dall'altro, ad eccepire la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dalla signora in data 4/9/2008 per violazione dell'art. 2 CP_4 della Legge n. 287/1999;
• il decreto ingiuntivo inoltre è stato oggetto di pronta opposizione con atto di citazione notificato in data 24.4.2018 che con provvedimento del 14.5.2019 il Giudice dott.ssa
Liberti ne ha sospeso la provvisoria esecuzione;
• eccepiva anche in questa sede la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla signora in data 4.9.2008 poichè contiene le clausole conformi al modello CP_4
uniforme ABI che determinano la nullità del contratto di fideiussione medesimo integrando una palese violazione della legge antitrust;
• è da escludere che alla data di stipula dell'atto di costituzione della rendita vitalizia la signora nella sua qualità di amministratore unico e garante della società CP_4
pagina 7 di 21 MA, fosse a conoscenza delle presunte gravissime condizioni finanziarie in cui versava la predetta società a seguito della revoca degli affidamenti comunicata dalla con lettera del 19.1.2018; appena ricevuta tale lettera di revoca degli CP_5 affidamenti e di contestuale diffida al pagamento immediato della somma di euro
123.297,59, la società MA e la signora hanno provveduto a contestare tale CP_4
pretesa mediante la notifica all'odierna attrice in data 17.2.2018 di apposito atto di citazione dove hanno dedotto la nullità della fideiussione sottoscritta in data 4.9.2008 e l'illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente intestato alla società MA a titolo di interessi anatocistici ed interessi usurari, e la conseguente erroneità del saldo del conto corrente come contabilizzato dalla banca;
• i figli della signora si sono impegnati a far fronte ad eventuali esigenze della CP_4
madre (che all'epoca aveva soli 54 anni) per l'intera vita della stessa, e non nella sola immediatezza della stipula, di tal che si appalesa del tutto irrilevante la circostanza che gli stessi risultassero privi di reddito al momento della sottoscrizione;
• l'irrilevanza della mancata previsione di garanzie per l'adempimento dell'obbligazione;
• l'oggetto dell'obbligazione assunta dai signori ed CP_3 Controparte_2 così come descritto all'art. 1 dell'atto, non risulta generico, ma garantisce alla madre signora la certezza di poter contare, in caso di bisogno, sull'assistenza CP_4
materiale e morale dei figli, ed in particolare su tutto quanto (“vestiario”, “medicinali”,
“alloggio”, “vitto”, “cure mediche, sanitarie e chirurgiche”, “spese di degenza e ricovero o di assistenza clinica o sanitaria”) necessario per condurre un'esistenza dignitosa;
• la giovane età della signora al momento della stipula assicura l'obbiettivo CP_4 dell'equilibrio tra le prestazioni corrispettive dedotte in contratto;
• eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria:
-l'assenza dell'evenuts damni in quanto la in forza del Parte_2
citato decreto ingiuntivo n. 139/2018 ha provveduto ad iscrivere ipoteca su addirittura n. 18 immobili di proprietà della signora gli immobili di cui la signora CP_4
ha ceduto la nuda proprietà ai figli risultavano già gravati da ipoteca CP_4
pagina 8 di 21 volontaria iscritta a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena a garanzia di mutuo precedentemente contratto;
-l'assenza del credito in capo alla sig.ra in quanto è nulla la fideiussione CP_4 prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI;
- l'insussistenza in capo agli odierni convenuti della scientia damni e del consilium fraudis;
i signori ed sono totalmente estranei all'attività CP_3 Controparte_2
imprenditoriale svolta dalla madre nella qualità di legale rappresentante della società
MA S.r.l.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in fatto e diritto i convenuti concludevano come sopra riportato.
Con la prima memoria ex art 183 comma 6 n 1 c.p.c. l'attrice deduceva l'incompetenza funzionale in relazione alla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI.
A seguito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 23.09.2020 veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti. Veniva dunque assunto l'interrogatorio formale di , e . Controparte_4 CP_3 Controparte_2
All'udienza del 23.06.2022 i convenuti rappresentavano che i decreti ingiuntivi per cui è stata introdotta revocatoria sono stati revocati: uno con sentenza 451/2021 e l'altro (il n. 314/19) con sentenza 334/2022 nella quale viene dato atto che il credito oggetto del titolo impugnato era stato medio tempore ceduto dalla a e Parte_2 Controparte_8
chiedeva il deposito delle citate sentenze;
l'attore rappresentava che in merito alla sentenza n.
451 del 2021 è pendente giudizio di Appello e per quanto riguarda il decreto ingiuntivo del
2019 confermava che medio tempore era stato ceduto il credito.
All'esito dell'udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e autorizzava parte convenuta al deposito delle sentenze indicate entro dieci giorni prima dell'udienza fissata;
autorizzava parte attrice al deposito dell'atto di appello nei medesimi termini.
Parte convenuta depositava le sentenze n 334/2022 e 451/2021 del Tribunale di Fermo. e parte attrice depositava in data 03.11.2022 copia conforme dell'atto di appello avverso la sentenza 451/2021.
pagina 9 di 21 All'udienza del 14.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza del 20.09.2024 il Giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria al fine di acquisire la sentenza emessa dalla Corte di Appello in relazione all'appello avverso la sentenza 451/2012 del Tribunale di Fermo.
In data 17.12.2024 parte attrice depositava la sentenza n. 1098/2024 resa dalla Corte di appello di Ancona.
All'udienza del 19.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnava alle stesse i termini 190 c.p.c. di 30 giorni per comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento della simulazione.
La domanda di accertamento di simulazione dell'atto notarile di rendita vitalizia del
01.02.2018 trascritto in data 12.01.2018 va rigettata per i motivi che seguono.
Si rileva preliminarmente che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata l'una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è
l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, (ud. 08/01/2024, d, n.7121)
Poiché nel caso di specie gli attori chiedono l'accertamento in via principale della simulazione assoluta e in via subordinata chiedono la revocatoria dell'atto notarile di rendita vitalizia, deve preliminarmente essere vagliata la domanda di simulazione assoluta.
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata pagina 10 di 21 soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 13345/2015).
Nel caso di specie non è stata raggiunta la prova, neanche mediante presunzioni, circa la volontà delle parti di effettuare una alienazione dei diritti di nuda proprietà solo apparente.
Il dato temporale indicato dall'attrice, che ritiene che l'atto di rendita vitalizia sia stato stipulato quando la società debitrice principale MA srl si trovava in gravissime condizioni economico finanziarie e da cui emergerebbe quindi la volontà di sottrarre i beni ai creditori), non assume di per sé rilievo potendo le parti aver voluto effettivamente che il bene fosse trasferito ai figli considerato che il bene sarebbe comunque rimasto in ambito familiare seppur con diversa intestazione.
Quanto all'età dei figli, che all'epoca dell'atto avevano rispettivamente 24 e 22 anni ed erano privi di un'occupazione redditizia, ciò non rileva in termini di assenza di volontà del trasferimento, ma semmai in termini di possibile causa di inadempimento alla propria
contro
- prestazione di vitalizio assistenziale. La prestazione è stata prevista solo in caso di necessità, condizione che avrebbe potuto avverarsi -data l'età della madre - verosimilmente in epoca successiva rispetto alla data di stipula del contratto.
Non è indice inequivoco di simulazione assoluta neppure l'assenza di meccanismo giuridico diretto a rafforzare l'obbligo di adempiere da parte di e , Controparte_2 CP_3
(come ad esempio la clausola risolutiva espressa, una penale, la previsione di polizza fideiussoria), essendo compatibile tale assenza con la volontà delle parti di trasferire effettivamente il bene dietro vitalizio nell'ambito di un contesto familiare.
Va altresì esclusa la nullità del contratto per mancanza di alea contrattuale. Invero l'Atto
Pubblico Notaio di Porto Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta Persona_1
36106, trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato Pt_1
“Rendita vitalizia assistenziale ed alimentare” si inquadra nella fattispecie del contratto atipico di mantenimento, detto anche contratto di vitalizio alimentare, per effetto del quale il beneficato trasferisce il diritto su un bene immobile verso il corrispettivo di una prestazione di mantenimento e di assistenza materiale e morale.
Ed invero i sig.ri e hanno con tale atto costituito in favore Controparte_2 CP_3
della madre una rendita consistente “nell'obbligo …di fornire alla vitaliziata alloggio, vitto e
pagina 11 di 21 quant'altro necessario per una decorosa e dignitosa esistenza. A meglio chiarimento i signori
[...]
e precisano che il vitalizio cui si impegnano avrà per oggetto: non solo la CP_2 CP_3 cura e l'assistenza di carattere materiale ma anche di carattere morale al fine di assicurare a vitaliziata una serena e dignitosa esistenza, non solo in caso di sua infermità e malattia, nonché in caso di sua semplice senescenza, provvedendo alle esigenze della stessa vitaliziata secondo i suoi bisogni, fornendo vestiario, medicinali e quant'altro; prestando alloggio, somministrando il vitto, provvedendo al pagamento e garantendo alla vitaliziata ogni tipo di cura medica, sanitaria, chirurgica, ogni necessaria spesa di degenza e ricovero o di assistenza clinica o sanitaria, sia in luoghi di cura che in casa assicurando alla vitaliziata un tenore di vita conforme allo stato sociale di appartenenza il tutto ad una sola condizione: che ciò sia necessario”;
Ebbene, affinché il contratto di mantenimento sia valido è necessario che sussista una aleatorietà e non sia possibile determinare con ragionevole certezza quale sia il contenuto e la misura delle prestazioni da erogare a favore del mantenuto. (cfr. Cassazione civile sez. II,
10/10/2023, n.28329)
Sotto questo profilo il contratto de quo è certamente caratterizzato da aleatorietà -da valutarsi questa al momento della conclusione del contratto- considerato che all'età della vitaliziata all'epoca della stipulazione del contratto (54 anni) non poteva presumersi una cessazione nell'imminenza della vita della stessa, né risulta in atti la sussistenza di gravi patologie che avrebbero comportato di lì a breve il decesso e che avrebbe reso certamente sproporzionato in favore dei figli l'operazione in virtù del valore della controprestazione, costituita dal valore della nuda proprietà dei bei ad essi trasferiti.
2. Sulla revocatoria ex art 2901 c.c.
È invece fondata e va accolta la domanda revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. proposta dall'attore per i motivi di seguito esposti.
Sussistono infatti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria: l'esistenza di una ragione di credito, in questo caso anteriore all'atto di disposizione di cui si chiede la revocazione, un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni), la conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (scientia damnis). Infine, la conoscenza anche da parte del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (consilium fraudis).
pagina 12 di 21 Con riferimento alla ragione di credito, si rileva che “anche il credito eventuale può determinare
l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'azione revocatoria avverso l'atto dispositivo del debitore posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (v. Corte Cass.
Sezione Unite n. 9440 del 18/05/2004 v. Cass, 5 marzo 2009, n. 5359; Cass., 9 febbraio 2012, n.
1893 e più di recente Cass. sez. III, 06/05/2021, n.12047).
Inoltre “l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016).
Per legittimare l'azione revocatoria è sufficiente dunque che il credito non sia manifestatamente pretestuoso. La ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria e quindi non necessita un accertamento sia pure incidentale del credito, ma, unicamente, l'accertamento di non manifesta pretestuosità della ragione di credito fatta valere.
Nel caso di specie si rileva che il credito di € 123.297,59 che vanta la Parte_2
trova la sua fonte in debiti della MA srl derivanti da n 6 anticipi export rimasti
[...] insoluti oltre interessi e contratto di carta di credito utilizzata per € 4.466,81 garantiti dalla fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra CP_4
Ebbene che la ragione di credito non sia pretestuosa si ricava da quanto statuito dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza (seppure non sia stata acquisita prova del passaggio in giudicato) che, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, ha condannato “ CP_4
all'immediato pagamento, in favore di della somma di euro
[...] Parte_2
123.297,59 oltre interessi convenzionali, così come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo recante data del 27.2.2018 (r.g.438/18), a far tempo dalla notificazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Fermo n.138/18 al saldo” così argomentando in motivazione “la banca ha fornito tale prova già in pagina 13 di 21 sede monitoria, producendo la scrittura privata del 8.4.2009 (intitolata “contratto di finanziamento per operazioni con l'estero o in divisa estera”), recante la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante di MA s.r.l. e le correlate contabili, del pari recanti la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante della società correntista, ove si dà atto delle somme anticipate, ossia prestate alla correntista e da quest'ultima percepite, e del tasso di interesse applicato.”…“Qualora il contratto di anticipo (nel caso di specie, di fatture) sia regolato in conto corrente, nondimeno grava in capo al correntista (o al fideiussore) l'onere di dimostrare la sussistenza di un saldo attivo di conto, per ipotesi anche derivante dalla rettificazione conseguente all'accertamento di profili di nullità parziale e dalla correlata necessità di eliminare gli addebiti illegittimi, da far valere in compensazione rispetto al debito derivante dalle “anticipazioni” compiute dalla banca sulle fatture presentate.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie ove gli opponenti, lungi dal fornire prova del saldo del conto corrente ove (secondo la loro prospettazione) sarebbe stato regolato il contratto di anticipi su fatture
(ovvero, giova sottolinearlo, un contratto atipico che sovente unisce la disciplina del contratto di mutuo, dell'anticipazione bancaria e della cessione del credito), lamentano unicamente la circostanza, di per sé non conferente, della mancata produzione integrale degli estratti conto, sì da addossare erroneamente alla controparte l'onere della prova dell'eccezione di estinzione o modificazione dell'altrui credito da essi sollevata.” …“Per quanto concerne il credito relativo al saldo debitore derivante dall'utilizzo della carta di credito, va osservato che ha prodotto la Parte_2 scrittura privata del 24.6.2015, recante sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentate di
MA s.r.l. ed ha allegato la sussistenza di un credito di euro 4.466,61, come da estratto conto pure prodotto”
Tale statuizione costituisce prova dell'esistenza di una pretesa creditoria non pretestuosa da parte della fondata su ragioni di credito che trovano la loro fonte in data anteriore CP_5 al trasferimento.
A nulla rileva che parte attrice avesse proposto atto di citazione per l'accertamento negativo del debito derivante dal contratto di conto corrente c/c n. 0042495 e di calcolo del saldo, se del caso, positivo di detto conto corrente: va innanzitutto rilevato che si tratta di contratto di conto corrente distinto dai rapporti che hanno originato il credito di € 123.297,59 e non sono stati specificatamente allegati e provati in questa sede gli elementi da cui dovrebbe desumersi la sussistenza di un eventuale credito a compensazione derivante dal contratto di conto corrente tale da azzerare o diminuire il credito di € 123.297,59.
pagina 14 di 21 Ed invero spettava alla convenuta depositare documentazione idonea a ritenere fondata l'esistenza di un controcredito, documentazione (contratto di conto corrente, estratti conto) non depositati in questa sede e pertanto non è stato possibile verificare la verosimile fondatezza dell'esistenza di un saldo positivo di conto corrente tale da incidere sul debito di €
123.297,59. Né si conoscono sul punto gli esisti del relativo giudizio che in ogni caso non è pregiudiziale al presente per quanto sopra già indicato.
Va inoltre disattesa l'eccezione di inesistenza del credito per nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra Si precisa che nel presente giudizio tale nullità è oggetto di CP_4 accertamento incidentale al fine di verificare l'elemento costitutivo della “ragione di credito” fatta valere dall'attore che agisce in revocatoria, e non è oggetto di accertamento in via principale. Del resto parte convenuta non ha proposto nelle conclusioni una esplicita domanda di accertamento in via principale di tale nullità. Ne consegue che l'eccezione segue la competenza della domanda principale.
Tanto premesso, l'eccezione, come formulata in questa sede, risulta infondata considerato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito la nullità solo parziale del contratto contenente clausole conformi alle clausole ABI salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021,
n. 41994).
Spetta alla parte che invoca a suo favore la nullità della fideiussione o delle clausole provare che il vizio di quelle specifiche clausole abbia incidenza nel caso concreto, gli effetti che conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa, nonchè l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate: “l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.” (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata delle Imprese, con sentenza n. 6441/2022, pubblicata il 20/07/2022, cfr. anche Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Nel caso di specie gli opponenti non hanno fornito elementi per ritenere che in assenza delle clausole contrattuali conformi allo schema ABI, la fideiussione non sarebbe stata stipulata, così non potendosi dedurre la nullità assoluta della fideiussione. Ancora la convenuta non ha allegato conseguenze specifiche della nullità delle clausole (es. decadenza CP_4
pagina 15 di 21 ex art 1957 c.c. o altro). Ne consegue che tale eccezione di nullità non incide sull'esistenza della pretesa creditoria vantata nei confronti della garante.
Non vi è contestazione da parte dei convenuti inoltre sulla circostanza che l'atto di disposizione posto in essere in data 01.12.2018 (trascritto il 12.02.2018) sia successivo all'insorgenza dei crediti. In ogni caso a conferma di ciò si sottolinea che il momento di riferimento ai fini della determinazione della anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo è quello dell'insorgenza dello stesso non già quello dell'inadempimento o dell'accertamento in giudizio degli stessi: “l'azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso
(potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali). " (Cass. civ. Sez. III, 22/01/1999, n. 591; Cass. civ. Sez. III,
19/01/2016, n. 762).
Nel caso di specie, i contratti di MA srl e la fideiussione omnibus sono anteriori al
01.02.2018 e la lettera di revoca dei finanziamenti con contestuale diffida al pagamento risale al 19.01.2018.
Da ciò deriva che, sotto il profilo soggettivo, per l'esercizio dell'azione revocatoria
è sufficiente la prova della conoscenza del debitore e del terzo del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis).
Quanto al requisito oggettivo, si rammenta che l'evenuts damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 18.06.2019 n. 16221, Cass. 19.7.2018 n. 19207). Il debitore infatti è l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di darne la prova, in ossequio al principio della vicinanza della prova, dimostrando che quell'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito (cfr. Cass., 4 luglio 2006, n. 15265; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963). pagina 16 di 21 Nel caso di specie, con l'atto dispositivo del 01.02.20218 (trascritto il 12.2.2018) CP_4
ha trasferito la nuda proprietà di diversi immobili ai figli riservando a sé i diritti di cui
[...]
agli artt. 1021 e 1022 c.c. su parte degli stessi. La cessione è avvenuta nell'ambito del contratto di mantenimento vitalizio nel quale la disponente si è -per parte di essi- riservata il diritto di uso e abitazione (diritto reale non pignorabile).
Proprio perché la cessione è avvenuta nell'ambito di un contratto di vitalizio, il disponente non ha ricevuto alcun corrispettivo di entità certa, posto che nel contratto i figli vitalizianti si sono impegnati a prestazioni di assistenza del genitore –“a condizione che ciò sia necessario”- conferendo così al contratto quella aleatorietà propria del contratto di vitalizio atipico. Il contratto di vitalizio pertanto non ha comportato alcuna partita patrimoniale sicura volta a mantenere intatta la garanzia patrimoniale del creditore ex art 2740 c.c.
Tanto premesso era onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Dagli atti e in particolare dalla ispezione ipotecaria depositata dalla stessa Parte_2
risulta che nel patrimonio della sig.ra al netto dei beni oggetto di revocatoria vi CP_4
fossero altri beni immobili:
-immobile sito in P.S. Elpidio contraddistinto al foglio 14 particella 715 sub. 18 C/6 4 102 m2 €
395.09 T;
-immobile sito in P.S. Elpidio contraddistinto al foglio 14 particella 715 sub. 20 A/10 1 1,5 €
367.98, entrambi di piena proprietà della sig.ra CP_4
- terreni di proprietà per la quota di 6/40 in capo alla stessa.
Dalla perizia di parte risulta che la quota di proprietà di 6/40 abbia un valore esiguo (circa
23.000,09) rispetto al credito in esame che è di € 123.889,00. Peraltro si tratta di quote di proprietà indivisa di più difficile o comunque di più onerosa realizzazione rispetto a beni di piena proprietà come quelli oggetto di revocatoria.
Quanto, invece, ai beni di Porto sant'Elpidio si tratta di un garage e un locale uso ufficio e anche prendendo in considerazione il valore di mercato dalla consulenza di parte, risultante pari a € 164.700,00, tale valore non può ritenersi tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore in considerazione del fatto che lascerebbe un margine di soddisfazione ridotto, considerati anche gli inevitabili costi di una procedura esecutiva.
pagina 17 di 21 I diritti di abitazione e uso sono impignorabili e pertanto seppure residuati nel patrimonio della non sono utili ai fini di determinare la capienza del patrimonio residuo. CP_4
Infine correttamente l'attrice ha dedotto l'irrilevanza del fatto che i beni oggetto del presente giudizio siano già gravati da ipoteca volontaria a favore di Banca Controparte_9
a garanzia di un mutuo contratto in precedenza, in quanto l'ipoteca di per sé non
[...]
pregiudica la possibilità di realizzazione del credito anche in virtù di sopravvenienze (es estinzione) relative al credito dalla Monte dei Paschi di Siena.
Venendo ora al requisito soggettivo, è necessario innanzitutto che sussista la consapevolezza in capo al debitore delle conseguenze negative che gli atti dispositivi posti in essere erano in grado di produrre a scapito del creditore (Cass., n. 17418/2007; Cass., 7 marzo 2005, n.
4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045).
Nel caso di specie sussistono indizi gravi precisi e concordanti della presenza di tale elemento psicologico in capo a : l'atto di rendita vitalizia è stato stipulato pochi giorni Controparte_4
dopo l'invio e la recezione raccomandata con cui la Banca ha revocato gli affidamenti e ha diffidato al pagamento dei debiti relativi al rapporto n. 016.112.1516 (anticipi export) e di carta di credito.
A nulla rileva che parte attrice avesse proposto atto di citazione per l'accertamento negativo del debito derivante dal contratto di conto corrente c/c n. 0042495 e di calcolo del saldo, se del caso, positivo di tale conto corrente, invero l'accertamento aveva ad oggetto un rapporto differente da quello per cui è poi stato azionato il decreto ingiuntivo per la somma di €
123.889,00. Quanto alla contestazione della nullità della fideiussione, ciò conferma la piena consapevolezza dell'esistenza di un pregiudizio ai creditori derivante dall'atto di rendita vitalizia, laddove tale eccezione di nullità non fosse accolta.
Quanto alla consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi, si rileva che non è necessaria la specifica conoscenza nel terzo di quel determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 15257 del 06.08.2004; Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N.
8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982) e che non è necessaria neppure la prova pagina 18 di 21 dell'animus nocendi da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06.08.2004; Cass.
N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).
Nel caso di specie sussistono elementi gravi precisi e concordanti circa l'esistenza di una consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie anche in capo ai terzi Controparte_2
e . CP_3
Ed infatti viene in considerazione innanzitutto lo stretto grado di parentela fra le parti dell'atto dispositivo: i destinatari dell'atto di disposizione sono i figli della sig.ra e CP_4
la Suprema Corte ha ritenuto che la prova della "participatio fraudis" del terzo, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ord.
n. 1286 del 18/01/2019 e Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009).
All'epoca i figli risiedevano con la madre nello stesso indirizzo come emerge dai certificati di residenza storici e in sede di interrogatorio formale i convenuti hanno dichiarato di vivere, se non nello stesso piano, quantomeno nella medesima palazzina.
Precisamente la sig.ra in sede di interrogatorio ha riferito di abitare Controparte_4 all'ultimo piano della palazzina mentre il locale oggetto di causa è al piano terreno;
[...]
in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di risiedere nell'appartamento al CP_3
piano terra mentre suo padre e sua madre risiedono al piano terzo della stessa palazzina;
ha dichiarato di risiedere al piano terra mentre i genitori al terzo piano Controparte_2
della stessa palazzina e che anche nel 2018 risiedeva al piano terra e c'era anche suo fratello.
I convenuti non hanno fornito prova documentale del fatto che si tratti di abitazioni distinte
(planimetrie e documenti attestanti che si tratta di abitazioni dotate di autonoma entrate) così dovendosi presumere la stretta comunanza di vita.
Peraltro si rileva che, laddove la sig.ra avesse abitato un immobile distinto e CP_4
diverso da quelli oggetto di revocatoria (circostanza non provata), tale circostanza dimostrerebbe l'assenza di necessità, all'epoca dell'atto, di riservarsi il diritto di uso e di abitazione con l'atto di rendita vitalizia, avendo essa già un'idonea abitazione.
Inoltre, non è stato dedotto alcun motivo che giustificasse la stipulazione di un atto che garantisse la nuda proprietà ai figli in quel momento, ossia pochi giorni dopo la ricezione pagina 19 di 21 della diffida a adempiere della banca, ricevuta dalla sig.ra in data 19.1.2018. Non CP_4
risulta neppure allegata una ragione alternativa per cui i figli, ancora non economicamente sufficienti (la figlia dichiara di aver intrapreso attività lavorativa solo nel 2018 e di CP_2 essere socia di una società ma tali dichiarazioni non trovano riscontro in prove documentali), si fossero impegnati in così giovane età e senza effettive possibilità economiche ad un mantenimento vitalizio nei confronti della madre.
Tali elementi consentono di affermare la sussistenza di una consapevolezza da parte dei convenuti del pregiudizio che l'atto dispositivo dei beni poteva arrecare alla CP_3 consistenza patrimoniale della madre e al ceto creditorio della madre.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sussistono tutti i presupposti affinchè l'azione revocatoria sia accolta a favore di . Parte_2
Va pertanto dichiarata l'inefficacia dell'Atto Pubblico Notaio di Porto Persona_1
Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta 36106, trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di in favore di di Pt_1 Parte_2 Pt_1
3. Spese di lite.
Stante la sostanziale soccombenza delle parti convenute, questa ultime devono essere condannate in solido fra loro al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
come liquidate secondo i parametri medi del dm 55 del 2014 per la Parte_2
fase di studio introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia a degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (v. Tribunale Monza sez. III, 19.08.2016, n. 2304).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in primo grado al n. 1812-
2019 RG Trib., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda ex art 2901 c.c. e per l'effetto:
pagina 20 di 21 - DICHIARA l'inefficacia nei confronti di dell'Atto Pubblico Parte_2
Notaio di Porto Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta 36106, Persona_1
trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato “Rendita Pt_1 vitalizia assistenziale ed alimentare” mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà in parte con la riserva dei diritti di abitazione (ex art. 1022 cc) e di uso (ex art. 1021 cc) ed in parte con i benefici della cosiddetta “prima casa” con il quale la ha ceduto ai figli CP_4 per la quota di ½ ciascuno i diritti immobiliari su tre unità immobiliari facenti parte del fabbricato conosciuto come Condominio La Fiorita o anche Palazzina Edi, in Porto
Sant'Elpidio Via Andrea Costa n. 14 ed in particolare: a) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc che la si è riservata- sulla CP_4
porzione abitativa posta la piano terzo (intero piano) distinta al NCEU del Comune di Porto
Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 22, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio P3,
Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 RCE 542,28;
b) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc spettante al nato a Sant'Elpidio a Mare il [...] in [...] atto sempre a CP_6
rogito del Notaio del 4.05.2010 al n. 1772 serie IT ed ivi trascritto il 5/05/2010 al n. 3420 Per_1
RG ed al n. 1972 RP) – sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità da est) dotata di una corte esclusiva (pertinenziale, pavimentata e prospiciente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 21, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio, PT, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5 RCE 395,08;
c) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di uso ex art. 1021 cc che la si è riservata- sul garage posto al piano terra (lato est) distinto al NCEU del CP_4
Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 13, Via Costa n. 14 in
Porto Sant'Elpidio, PT, Cat. C/6, cl. 3, mq 20, RCE 66,11.
- CONDANNA i convenuti e in solido tra Controparte_4 Controparte_2 CP_3
loro, al pagamento in favore di delle spese di lite che liquidano Parte_2
in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap come per legge.
Fermo, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1812/2019 promossa da:
- (C.F. e P. IVA: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Pt_1
Corso Cefalonia n. 31;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), (c. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (c.f. ), tutti CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
rappresentati e difesi, dall'avv. Francesca Paglialunga e dall'avv. Cristian Giampieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima sito in Viale della Carriera n. 24; Pt_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2024 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice: come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Fermo adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- rigettare la domanda formulata da parte convenuta di dichiarazione di nullità della fidejussione ominibus limitata solidale sottoscritta dalla in data 04.09.2008 a favore della Controparte_4
siccome inammissibile anche per incompetenza funzionale del Tribunale adito, e CP_5 comunque infondata in fatto e diritto, priva di presupposti giuridici e non provata;
in ogni caso
pagina 1 di 21 rigettare ogni domanda a qualsiasi titolo formulata dalle parti convenute nei confronti della CP_5 siccome inammissibile, infondata in fatto e diritto, priva di presupposti giuridici e comunque non
[...] provata;
- dato atto che la risulta creditrice in forza del D.I. provvisoriamente Parte_2 esecutivo n. 139/18 R.G. 438/18 del 1.03.2018 Tribunale di Fermo della somma di € 123.297,59 oltre ad interessi e spese ed onorari liquidati nei confronti della debitrice quale garante della Controparte_4 società MA srl;
nonché in forza del DI 314/19 (R.G. 775/19) del 27/04/2019 provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di Fermo ha ingiunto alla medesima di pagare in favore della
[...]
la somma di euro 12.504,34 oltre interessi e spese della procedura monitoria Parte_2 liquidate.
- dato atto che in data 1.02.2018 la ha sottoscritto con i figli e Controparte_4 Controparte_2 [...]
l'Atto Pubblico Notaio di Porto Sant'Elpidio Rep. Nr. 228918, Raccolta 36106, CP_3 Persona_1 trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato “Rendita vitalizia Pt_1 assistenziale ed alimentare mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà in parte con la riserva dei diritti di abitazione (ex art. 1022 cc) e di uso (ex art. 1021 cc) ed in parte con i benefici della cosiddetta
“prima casa” con il quale ha ceduto loro ciascuno per la quota di ½ loro i diritti immobiliari su tre unità immobiliari facenti parte del fabbricato conosciuto come Condominio La Fiorita o anche
Palazzina Edi, in Porto Sant'Elpidio Via Andrea Costa n. 14 ed in particolare :
a) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc che la si è riservata- sulla porzione abitativa posta la piano terzo (intero piano) distinta al NCEU CP_4 del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 22 Via Costa n. 14 Porto in
Sant'Elpidio, P3, Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 RCE 542,28;
b) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc spettante al nato a Sant'Elpidio a Mare il [...] in [...] atto sempre a rogito del Notaio CP_6 Per_1 del 4.05.2010 al n. 1772 serie IT ed ivi trascritto il 5/05/2010 al n. 3420 RG ed al n. 1972 RP) – sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità da est) dotata di una corte esclusiva
(pertinenziale, pavimentata e prospiciente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 21, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio,
PT, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5 RCE 395,08;
C) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di uso ex art. 1021 cc che la CP_4 si è riservata- sul garage posto al piano terra (lato est) distinto al NCEU del Comune di Porto
pagina 2 di 21 Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 13, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio, PT, Cat.
C/6, cl. 3, mq 20, RCE 66,11;
- in via principale, dichiarare simulato e quindi nullo e/o privo di effetti giuridici ex art. 1414 cc e seg.
l'Atto Pubblico Notaio di Porto Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta Persona_1
36106, trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato “Rendita Pt_1 vitalizia assistenziale ed alimentare mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà in parte con la riserva dei diritti di abitazione (ex art. 1022 cc) e di uso (ex art. 1021 cc) ed in parte con i benefici della cosiddetta “prima casa” con il quale la ha ceduto ai figli per la quota di ½ ciascuno i diritti CP_4 immobiliari su tre unità immobiliari facenti parte del fabbricato conosciuto come Condominio La
Fiorita o anche Palazzina Edi, in Porto Sant'Elpidio Via Andrea Costa n. 14 ed in particolare: a) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc che la si è riservata- sulla porzione abitativa posta la piano terzo (intero piano) distinta al NCEU CP_4 del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 22, Via Costa n. 14 in Porto
Sant'Elpidio, P3, Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 RCE 542,28;
b) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc spettante al nato a Sant'Elpidio a Mare il [...] in [...] atto sempre a rogito del Notaio CP_6 del 4.05.2010 al n. 1772 serie IT ed ivi trascritto il 5/05/2010 al n. 3420 RG ed al n. 1972 RP) – Per_1 sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità da est) dotata di una corte esclusiva
(pertinenziale, pavimentata e prospiciente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 21, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio,
PT, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5 RCE 395,08;
C) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di uso ex art. 1021 cc che la CP_4 si è riservata- sul garage posto al piano terra (lato est) distinto al NCEU del Comune di Porto al Foglio
14 con la particella 767 sub. 13, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio, PT, Cat. C/6, cl. 3, mq 20, RCE
66,11.
Con ogni conseguenza di legge e con le annotazioni dovute ai sensi dell'art. 2655 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, compensi di causa, oltre accessori di legge.
- in via subordinata: revocare e quindi dichiarare inefficace nei confronti della attrice
[...] ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c. l'Atto Pubblico Notaio di Parte_2 Persona_1
Porto Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta 36106, trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato “Rendita vitalizia assistenziale ed alimentare Pt_1
pagina 3 di 21 mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà in parte con la riserva dei diritti di abitazione (ex art.
1022 cc) e di uso (ex art. 1021 cc) ed in parte con i benefici della cosiddetta “prima casa” con il quale la ha ceduto ai figli per la quota di ½ ciascuno i diritti immobiliari su tre unità immobiliari CP_4 facenti parte del fabbricato conosciuto come Condominio La Fiorita o anche Palazzina Edi, in Porto
Sant'Elpidio Via Andrea Costa n. 14 ed in particolare: a) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc che la si è riservata- sulla porzione abitativa CP_4 posta la piano terzo (intero piano) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 22, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio P3, Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 RCE
542,28;
b) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc spettante al nato a Sant'Elpidio a Mare il [...] in [...] atto sempre a rogito del Notaio CP_6 del 4.05.2010 al n. 1772 serie IT ed ivi trascritto il 5/05/2010 al n. 3420 RG ed al n. 1972 RP) – Per_1 sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità da est) dotata di una corte esclusiva
(pertinenziale, pavimentata e prospiciente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 21, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio,
PT, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5 RCE 395,08;
C) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di uso ex art. 1021 cc che la CP_4 si è riservata- sul garage posto al piano terra (lato est) distinto al NCEU del Comune di Porto
Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 13, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio, PT, Cat.
C/6, cl. 3, mq 20, RCE 66,11.
Con ogni conseguenza di legge e con le annotazioni ex art. 2655 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, compensi di causa, oltre accessori di legge.
Con riserva di precisare i capitoli di prova, di indicare i testi, di richiedere ogni altro mezzo istruttorio che si rendesse necessario nei termini di deposito della Memoria ex art. 183/6° comma n. 2 c.p.c.” per i convenuti come da comparsa di costituzione “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dalla signora in data 4/9/2008 per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A, della Legge Antitrust;
CP_4 nel merito, rigettare per le ragioni esposte in premessa le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 21 Con atto citazione notificato il 23.09.2019 conveniva in giudizio Parte_2
e al fine di sentir dichiarare la simulazione Controparte_4 CP_3 Controparte_2
o in subordine l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c. dell'atto di rendita vitalizia assistenziale e alimentare mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà, con riserva in parte dei diritti di abitazione uso e diritti di prima casa intervenuto tra da Controparte_4
una parte e i figli e dall'altra mediante rogito del notaio dr. CP_3 Controparte_2 in data del 12.02.2018 repertorio 228918 raccolta n. 36106 e per quanto Persona_1
d'interesse, in sintesi esponeva che:
• l'atto prevede la cessione da parte della sig.ra a ciascuno dei figli della quota CP_4 di ½ di diritti immobiliari su tre unità immobiliari facenti parte di un fabbricato
(conosciuto come condominio La Fiorita o anche Palazzina Edi) sito in Comune di Porto
Sant'Elpidio località Corva via Andrea Costa n. 14 e precisamente dei: a) diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art 1022 c.c. che la si è riservata sulla porzione abitativa posta al terzo piano (intero piano) CP_4
distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al fg 14 part 767 sub 22 via Costa n.
14; b) diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art 1022
c.c. spettante a sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità CP_6
est) dotata di una corte esclusiva (pertinenziale, pavimentata e prospicente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto SAnt'Elpidio al fg 14 part 767 sub 21 Via Cost n 14; c) diritti dell'intera nuda proprietà -gravati dal diritto reale di uso ex art 1021 c.c. che la si è riservata- sul garage posto al piano terra lato est CP_4
distinto al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub
13 via Costa n 14;
• la cessione dei beni è prevista quale prezzo corrisposto dalla per la CP_4 costituzione da parte dei figli a proprio favore di una rendita assistenziale ed alimentare per tutta la durata residua della vita, rendita che consisterebbe nell'obbligo per tutta la durata residua della vita, rendita che consisterebbe nell'obbligo per e Controparte_7
di fornire alla madre vitaliziata alloggio, vitto e quant'altro necessario CP_3
per una decorosa e dignitosa esistenza;
pagina 5 di 21 • con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28.02.2018 Parte_2 domandava l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di MA Srl,
[...]
debitrice principale in persona dell'amministratore e nei confronti Controparte_4
della stessa quale garante e fideiussore, per il pagamento della somma Controparte_4 di 123.297,59 euro in forza di:
1) n. 6 anticipi export a valere su rapporto n. 016.112.1516 facenti capo alla Grimar srl rimasti insoluti alle scadenze con interessi al tasso contrattuale del 7,7% dalle singole scadenze fino al 23.02.2018 oltre interessi in forza di contratto anticipi sui finanziamenti export e documento di sintesi sottoscritto in data 08.04.2009 presso la
Filiale ; CP_5
2) contratto di carta di credito Cartasi sottoscritto in data 24.06.2015 presso la filiale della di Porto Sant'Elpidio dalla società debitrice GIMAR srl che CP_5 presentava alla data del 26.02.2018 un addebito per utilizzo della carta di credito pari a
€ 4.466,81 oltre interessi legali dalle singole date di addebito fino al saldo;
3) contratto di fideiussione omnibus limitatamente alla somma di € 300.000,00 sottoscritto in data 04.09.2008 dalla garante Controparte_4
il Tribunale di Fermo in data 0103.2018 ha emesso d.i. n. 139/2018 provvisoriamente esecutivo;
• in tale contesto in data 01.02.2018 la sig.ra si è spogliata di tutti i beni CP_4 immobili di cui risultava proprietaria in favore dei figli;
• eccepiva la simulazione assoluta avendo la sig.ra fittiziamente ceduto i beni ai CP_4
figli per sottrarli all'esecuzione forzata, simulazione che si desume: 1) dal dato cronologico, avendo posto in essere l'atto quando la MA srl era in stato di dissesto 2) dalla giovane età dei figli che non avrebbero potuto fare fronte all'obbligazione di vitalizio assunta;
3) dall'assenza di garanzie per l'adempimento; 4) dalla genericità dell'obbligazione assunta dai figli;
5) dallo stretto rapporto di parentela;
• in subordine sussisterebbero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria:
pagina 6 di 21 -il pregiudizio alle ragioni creditorie della in quanto la sig.ra ha CP_5 CP_4
ceduto ai propri figli l'intero patrimonio immobiliare garanzia di soddisfacimento dei crediti e comunque ha reso più difficile ed oneroso il soddisfacimento del credito;
-la consapevolezza in capo alla del pregiudizio che avrebbe arrecato la CP_4
cessione in considerazione: 1) del fatto che la era amministratrice della CP_4
società MA srl;
2) aveva sottoscritto la fideiussione omnibus solidale in favore della
MA srl;
-la conoscenza del pregiudizio da parte dei terzi considerato: 1) il rapporto di parentela, 2) i figli erano conviventi con la madre e all'epoca studenti privi di redditi;
3) la madre si è spogliata di tutto il patrimonio immobiliare.
Tanto premesso concludeva per la dichiarazione della simulazione degli atti notarili sopra indicati o in subordine dell'inefficacia nei propri confronti con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio e che Controparte_4 CP_3 Controparte_2
avversavano le opposte pretese deducendo che:
• l'emissione del decreto ingiuntivo di cui si discute è stata preceduta dalla notifica in data 17/2/2018 dell'atto di citazione con cui la società MA S.r.l. e la signora hanno: da un lato, provveduto a contestare il citato saldo creditore del conto CP_4
corrente n. 160042495 in quanto inficiato dall'illegittimo addebito di interessi anatocistici ed interessi usurari;
e dall'altro, ad eccepire la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dalla signora in data 4/9/2008 per violazione dell'art. 2 CP_4 della Legge n. 287/1999;
• il decreto ingiuntivo inoltre è stato oggetto di pronta opposizione con atto di citazione notificato in data 24.4.2018 che con provvedimento del 14.5.2019 il Giudice dott.ssa
Liberti ne ha sospeso la provvisoria esecuzione;
• eccepiva anche in questa sede la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla signora in data 4.9.2008 poichè contiene le clausole conformi al modello CP_4
uniforme ABI che determinano la nullità del contratto di fideiussione medesimo integrando una palese violazione della legge antitrust;
• è da escludere che alla data di stipula dell'atto di costituzione della rendita vitalizia la signora nella sua qualità di amministratore unico e garante della società CP_4
pagina 7 di 21 MA, fosse a conoscenza delle presunte gravissime condizioni finanziarie in cui versava la predetta società a seguito della revoca degli affidamenti comunicata dalla con lettera del 19.1.2018; appena ricevuta tale lettera di revoca degli CP_5 affidamenti e di contestuale diffida al pagamento immediato della somma di euro
123.297,59, la società MA e la signora hanno provveduto a contestare tale CP_4
pretesa mediante la notifica all'odierna attrice in data 17.2.2018 di apposito atto di citazione dove hanno dedotto la nullità della fideiussione sottoscritta in data 4.9.2008 e l'illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente intestato alla società MA a titolo di interessi anatocistici ed interessi usurari, e la conseguente erroneità del saldo del conto corrente come contabilizzato dalla banca;
• i figli della signora si sono impegnati a far fronte ad eventuali esigenze della CP_4
madre (che all'epoca aveva soli 54 anni) per l'intera vita della stessa, e non nella sola immediatezza della stipula, di tal che si appalesa del tutto irrilevante la circostanza che gli stessi risultassero privi di reddito al momento della sottoscrizione;
• l'irrilevanza della mancata previsione di garanzie per l'adempimento dell'obbligazione;
• l'oggetto dell'obbligazione assunta dai signori ed CP_3 Controparte_2 così come descritto all'art. 1 dell'atto, non risulta generico, ma garantisce alla madre signora la certezza di poter contare, in caso di bisogno, sull'assistenza CP_4
materiale e morale dei figli, ed in particolare su tutto quanto (“vestiario”, “medicinali”,
“alloggio”, “vitto”, “cure mediche, sanitarie e chirurgiche”, “spese di degenza e ricovero o di assistenza clinica o sanitaria”) necessario per condurre un'esistenza dignitosa;
• la giovane età della signora al momento della stipula assicura l'obbiettivo CP_4 dell'equilibrio tra le prestazioni corrispettive dedotte in contratto;
• eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria:
-l'assenza dell'evenuts damni in quanto la in forza del Parte_2
citato decreto ingiuntivo n. 139/2018 ha provveduto ad iscrivere ipoteca su addirittura n. 18 immobili di proprietà della signora gli immobili di cui la signora CP_4
ha ceduto la nuda proprietà ai figli risultavano già gravati da ipoteca CP_4
pagina 8 di 21 volontaria iscritta a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena a garanzia di mutuo precedentemente contratto;
-l'assenza del credito in capo alla sig.ra in quanto è nulla la fideiussione CP_4 prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI;
- l'insussistenza in capo agli odierni convenuti della scientia damni e del consilium fraudis;
i signori ed sono totalmente estranei all'attività CP_3 Controparte_2
imprenditoriale svolta dalla madre nella qualità di legale rappresentante della società
MA S.r.l.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in fatto e diritto i convenuti concludevano come sopra riportato.
Con la prima memoria ex art 183 comma 6 n 1 c.p.c. l'attrice deduceva l'incompetenza funzionale in relazione alla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI.
A seguito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 23.09.2020 veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti. Veniva dunque assunto l'interrogatorio formale di , e . Controparte_4 CP_3 Controparte_2
All'udienza del 23.06.2022 i convenuti rappresentavano che i decreti ingiuntivi per cui è stata introdotta revocatoria sono stati revocati: uno con sentenza 451/2021 e l'altro (il n. 314/19) con sentenza 334/2022 nella quale viene dato atto che il credito oggetto del titolo impugnato era stato medio tempore ceduto dalla a e Parte_2 Controparte_8
chiedeva il deposito delle citate sentenze;
l'attore rappresentava che in merito alla sentenza n.
451 del 2021 è pendente giudizio di Appello e per quanto riguarda il decreto ingiuntivo del
2019 confermava che medio tempore era stato ceduto il credito.
All'esito dell'udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e autorizzava parte convenuta al deposito delle sentenze indicate entro dieci giorni prima dell'udienza fissata;
autorizzava parte attrice al deposito dell'atto di appello nei medesimi termini.
Parte convenuta depositava le sentenze n 334/2022 e 451/2021 del Tribunale di Fermo. e parte attrice depositava in data 03.11.2022 copia conforme dell'atto di appello avverso la sentenza 451/2021.
pagina 9 di 21 All'udienza del 14.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza del 20.09.2024 il Giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria al fine di acquisire la sentenza emessa dalla Corte di Appello in relazione all'appello avverso la sentenza 451/2012 del Tribunale di Fermo.
In data 17.12.2024 parte attrice depositava la sentenza n. 1098/2024 resa dalla Corte di appello di Ancona.
All'udienza del 19.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnava alle stesse i termini 190 c.p.c. di 30 giorni per comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento della simulazione.
La domanda di accertamento di simulazione dell'atto notarile di rendita vitalizia del
01.02.2018 trascritto in data 12.01.2018 va rigettata per i motivi che seguono.
Si rileva preliminarmente che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata l'una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è
l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, (ud. 08/01/2024, d, n.7121)
Poiché nel caso di specie gli attori chiedono l'accertamento in via principale della simulazione assoluta e in via subordinata chiedono la revocatoria dell'atto notarile di rendita vitalizia, deve preliminarmente essere vagliata la domanda di simulazione assoluta.
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata pagina 10 di 21 soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 13345/2015).
Nel caso di specie non è stata raggiunta la prova, neanche mediante presunzioni, circa la volontà delle parti di effettuare una alienazione dei diritti di nuda proprietà solo apparente.
Il dato temporale indicato dall'attrice, che ritiene che l'atto di rendita vitalizia sia stato stipulato quando la società debitrice principale MA srl si trovava in gravissime condizioni economico finanziarie e da cui emergerebbe quindi la volontà di sottrarre i beni ai creditori), non assume di per sé rilievo potendo le parti aver voluto effettivamente che il bene fosse trasferito ai figli considerato che il bene sarebbe comunque rimasto in ambito familiare seppur con diversa intestazione.
Quanto all'età dei figli, che all'epoca dell'atto avevano rispettivamente 24 e 22 anni ed erano privi di un'occupazione redditizia, ciò non rileva in termini di assenza di volontà del trasferimento, ma semmai in termini di possibile causa di inadempimento alla propria
contro
- prestazione di vitalizio assistenziale. La prestazione è stata prevista solo in caso di necessità, condizione che avrebbe potuto avverarsi -data l'età della madre - verosimilmente in epoca successiva rispetto alla data di stipula del contratto.
Non è indice inequivoco di simulazione assoluta neppure l'assenza di meccanismo giuridico diretto a rafforzare l'obbligo di adempiere da parte di e , Controparte_2 CP_3
(come ad esempio la clausola risolutiva espressa, una penale, la previsione di polizza fideiussoria), essendo compatibile tale assenza con la volontà delle parti di trasferire effettivamente il bene dietro vitalizio nell'ambito di un contesto familiare.
Va altresì esclusa la nullità del contratto per mancanza di alea contrattuale. Invero l'Atto
Pubblico Notaio di Porto Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta Persona_1
36106, trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato Pt_1
“Rendita vitalizia assistenziale ed alimentare” si inquadra nella fattispecie del contratto atipico di mantenimento, detto anche contratto di vitalizio alimentare, per effetto del quale il beneficato trasferisce il diritto su un bene immobile verso il corrispettivo di una prestazione di mantenimento e di assistenza materiale e morale.
Ed invero i sig.ri e hanno con tale atto costituito in favore Controparte_2 CP_3
della madre una rendita consistente “nell'obbligo …di fornire alla vitaliziata alloggio, vitto e
pagina 11 di 21 quant'altro necessario per una decorosa e dignitosa esistenza. A meglio chiarimento i signori
[...]
e precisano che il vitalizio cui si impegnano avrà per oggetto: non solo la CP_2 CP_3 cura e l'assistenza di carattere materiale ma anche di carattere morale al fine di assicurare a vitaliziata una serena e dignitosa esistenza, non solo in caso di sua infermità e malattia, nonché in caso di sua semplice senescenza, provvedendo alle esigenze della stessa vitaliziata secondo i suoi bisogni, fornendo vestiario, medicinali e quant'altro; prestando alloggio, somministrando il vitto, provvedendo al pagamento e garantendo alla vitaliziata ogni tipo di cura medica, sanitaria, chirurgica, ogni necessaria spesa di degenza e ricovero o di assistenza clinica o sanitaria, sia in luoghi di cura che in casa assicurando alla vitaliziata un tenore di vita conforme allo stato sociale di appartenenza il tutto ad una sola condizione: che ciò sia necessario”;
Ebbene, affinché il contratto di mantenimento sia valido è necessario che sussista una aleatorietà e non sia possibile determinare con ragionevole certezza quale sia il contenuto e la misura delle prestazioni da erogare a favore del mantenuto. (cfr. Cassazione civile sez. II,
10/10/2023, n.28329)
Sotto questo profilo il contratto de quo è certamente caratterizzato da aleatorietà -da valutarsi questa al momento della conclusione del contratto- considerato che all'età della vitaliziata all'epoca della stipulazione del contratto (54 anni) non poteva presumersi una cessazione nell'imminenza della vita della stessa, né risulta in atti la sussistenza di gravi patologie che avrebbero comportato di lì a breve il decesso e che avrebbe reso certamente sproporzionato in favore dei figli l'operazione in virtù del valore della controprestazione, costituita dal valore della nuda proprietà dei bei ad essi trasferiti.
2. Sulla revocatoria ex art 2901 c.c.
È invece fondata e va accolta la domanda revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. proposta dall'attore per i motivi di seguito esposti.
Sussistono infatti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria: l'esistenza di una ragione di credito, in questo caso anteriore all'atto di disposizione di cui si chiede la revocazione, un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni), la conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (scientia damnis). Infine, la conoscenza anche da parte del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (consilium fraudis).
pagina 12 di 21 Con riferimento alla ragione di credito, si rileva che “anche il credito eventuale può determinare
l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'azione revocatoria avverso l'atto dispositivo del debitore posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (v. Corte Cass.
Sezione Unite n. 9440 del 18/05/2004 v. Cass, 5 marzo 2009, n. 5359; Cass., 9 febbraio 2012, n.
1893 e più di recente Cass. sez. III, 06/05/2021, n.12047).
Inoltre “l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016).
Per legittimare l'azione revocatoria è sufficiente dunque che il credito non sia manifestatamente pretestuoso. La ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria e quindi non necessita un accertamento sia pure incidentale del credito, ma, unicamente, l'accertamento di non manifesta pretestuosità della ragione di credito fatta valere.
Nel caso di specie si rileva che il credito di € 123.297,59 che vanta la Parte_2
trova la sua fonte in debiti della MA srl derivanti da n 6 anticipi export rimasti
[...] insoluti oltre interessi e contratto di carta di credito utilizzata per € 4.466,81 garantiti dalla fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra CP_4
Ebbene che la ragione di credito non sia pretestuosa si ricava da quanto statuito dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza (seppure non sia stata acquisita prova del passaggio in giudicato) che, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, ha condannato “ CP_4
all'immediato pagamento, in favore di della somma di euro
[...] Parte_2
123.297,59 oltre interessi convenzionali, così come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo recante data del 27.2.2018 (r.g.438/18), a far tempo dalla notificazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Fermo n.138/18 al saldo” così argomentando in motivazione “la banca ha fornito tale prova già in pagina 13 di 21 sede monitoria, producendo la scrittura privata del 8.4.2009 (intitolata “contratto di finanziamento per operazioni con l'estero o in divisa estera”), recante la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante di MA s.r.l. e le correlate contabili, del pari recanti la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante della società correntista, ove si dà atto delle somme anticipate, ossia prestate alla correntista e da quest'ultima percepite, e del tasso di interesse applicato.”…“Qualora il contratto di anticipo (nel caso di specie, di fatture) sia regolato in conto corrente, nondimeno grava in capo al correntista (o al fideiussore) l'onere di dimostrare la sussistenza di un saldo attivo di conto, per ipotesi anche derivante dalla rettificazione conseguente all'accertamento di profili di nullità parziale e dalla correlata necessità di eliminare gli addebiti illegittimi, da far valere in compensazione rispetto al debito derivante dalle “anticipazioni” compiute dalla banca sulle fatture presentate.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie ove gli opponenti, lungi dal fornire prova del saldo del conto corrente ove (secondo la loro prospettazione) sarebbe stato regolato il contratto di anticipi su fatture
(ovvero, giova sottolinearlo, un contratto atipico che sovente unisce la disciplina del contratto di mutuo, dell'anticipazione bancaria e della cessione del credito), lamentano unicamente la circostanza, di per sé non conferente, della mancata produzione integrale degli estratti conto, sì da addossare erroneamente alla controparte l'onere della prova dell'eccezione di estinzione o modificazione dell'altrui credito da essi sollevata.” …“Per quanto concerne il credito relativo al saldo debitore derivante dall'utilizzo della carta di credito, va osservato che ha prodotto la Parte_2 scrittura privata del 24.6.2015, recante sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentate di
MA s.r.l. ed ha allegato la sussistenza di un credito di euro 4.466,61, come da estratto conto pure prodotto”
Tale statuizione costituisce prova dell'esistenza di una pretesa creditoria non pretestuosa da parte della fondata su ragioni di credito che trovano la loro fonte in data anteriore CP_5 al trasferimento.
A nulla rileva che parte attrice avesse proposto atto di citazione per l'accertamento negativo del debito derivante dal contratto di conto corrente c/c n. 0042495 e di calcolo del saldo, se del caso, positivo di detto conto corrente: va innanzitutto rilevato che si tratta di contratto di conto corrente distinto dai rapporti che hanno originato il credito di € 123.297,59 e non sono stati specificatamente allegati e provati in questa sede gli elementi da cui dovrebbe desumersi la sussistenza di un eventuale credito a compensazione derivante dal contratto di conto corrente tale da azzerare o diminuire il credito di € 123.297,59.
pagina 14 di 21 Ed invero spettava alla convenuta depositare documentazione idonea a ritenere fondata l'esistenza di un controcredito, documentazione (contratto di conto corrente, estratti conto) non depositati in questa sede e pertanto non è stato possibile verificare la verosimile fondatezza dell'esistenza di un saldo positivo di conto corrente tale da incidere sul debito di €
123.297,59. Né si conoscono sul punto gli esisti del relativo giudizio che in ogni caso non è pregiudiziale al presente per quanto sopra già indicato.
Va inoltre disattesa l'eccezione di inesistenza del credito per nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra Si precisa che nel presente giudizio tale nullità è oggetto di CP_4 accertamento incidentale al fine di verificare l'elemento costitutivo della “ragione di credito” fatta valere dall'attore che agisce in revocatoria, e non è oggetto di accertamento in via principale. Del resto parte convenuta non ha proposto nelle conclusioni una esplicita domanda di accertamento in via principale di tale nullità. Ne consegue che l'eccezione segue la competenza della domanda principale.
Tanto premesso, l'eccezione, come formulata in questa sede, risulta infondata considerato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito la nullità solo parziale del contratto contenente clausole conformi alle clausole ABI salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021,
n. 41994).
Spetta alla parte che invoca a suo favore la nullità della fideiussione o delle clausole provare che il vizio di quelle specifiche clausole abbia incidenza nel caso concreto, gli effetti che conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa, nonchè l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate: “l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.” (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata delle Imprese, con sentenza n. 6441/2022, pubblicata il 20/07/2022, cfr. anche Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Nel caso di specie gli opponenti non hanno fornito elementi per ritenere che in assenza delle clausole contrattuali conformi allo schema ABI, la fideiussione non sarebbe stata stipulata, così non potendosi dedurre la nullità assoluta della fideiussione. Ancora la convenuta non ha allegato conseguenze specifiche della nullità delle clausole (es. decadenza CP_4
pagina 15 di 21 ex art 1957 c.c. o altro). Ne consegue che tale eccezione di nullità non incide sull'esistenza della pretesa creditoria vantata nei confronti della garante.
Non vi è contestazione da parte dei convenuti inoltre sulla circostanza che l'atto di disposizione posto in essere in data 01.12.2018 (trascritto il 12.02.2018) sia successivo all'insorgenza dei crediti. In ogni caso a conferma di ciò si sottolinea che il momento di riferimento ai fini della determinazione della anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo è quello dell'insorgenza dello stesso non già quello dell'inadempimento o dell'accertamento in giudizio degli stessi: “l'azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso
(potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali). " (Cass. civ. Sez. III, 22/01/1999, n. 591; Cass. civ. Sez. III,
19/01/2016, n. 762).
Nel caso di specie, i contratti di MA srl e la fideiussione omnibus sono anteriori al
01.02.2018 e la lettera di revoca dei finanziamenti con contestuale diffida al pagamento risale al 19.01.2018.
Da ciò deriva che, sotto il profilo soggettivo, per l'esercizio dell'azione revocatoria
è sufficiente la prova della conoscenza del debitore e del terzo del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis).
Quanto al requisito oggettivo, si rammenta che l'evenuts damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 18.06.2019 n. 16221, Cass. 19.7.2018 n. 19207). Il debitore infatti è l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di darne la prova, in ossequio al principio della vicinanza della prova, dimostrando che quell'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito (cfr. Cass., 4 luglio 2006, n. 15265; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963). pagina 16 di 21 Nel caso di specie, con l'atto dispositivo del 01.02.20218 (trascritto il 12.2.2018) CP_4
ha trasferito la nuda proprietà di diversi immobili ai figli riservando a sé i diritti di cui
[...]
agli artt. 1021 e 1022 c.c. su parte degli stessi. La cessione è avvenuta nell'ambito del contratto di mantenimento vitalizio nel quale la disponente si è -per parte di essi- riservata il diritto di uso e abitazione (diritto reale non pignorabile).
Proprio perché la cessione è avvenuta nell'ambito di un contratto di vitalizio, il disponente non ha ricevuto alcun corrispettivo di entità certa, posto che nel contratto i figli vitalizianti si sono impegnati a prestazioni di assistenza del genitore –“a condizione che ciò sia necessario”- conferendo così al contratto quella aleatorietà propria del contratto di vitalizio atipico. Il contratto di vitalizio pertanto non ha comportato alcuna partita patrimoniale sicura volta a mantenere intatta la garanzia patrimoniale del creditore ex art 2740 c.c.
Tanto premesso era onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Dagli atti e in particolare dalla ispezione ipotecaria depositata dalla stessa Parte_2
risulta che nel patrimonio della sig.ra al netto dei beni oggetto di revocatoria vi CP_4
fossero altri beni immobili:
-immobile sito in P.S. Elpidio contraddistinto al foglio 14 particella 715 sub. 18 C/6 4 102 m2 €
395.09 T;
-immobile sito in P.S. Elpidio contraddistinto al foglio 14 particella 715 sub. 20 A/10 1 1,5 €
367.98, entrambi di piena proprietà della sig.ra CP_4
- terreni di proprietà per la quota di 6/40 in capo alla stessa.
Dalla perizia di parte risulta che la quota di proprietà di 6/40 abbia un valore esiguo (circa
23.000,09) rispetto al credito in esame che è di € 123.889,00. Peraltro si tratta di quote di proprietà indivisa di più difficile o comunque di più onerosa realizzazione rispetto a beni di piena proprietà come quelli oggetto di revocatoria.
Quanto, invece, ai beni di Porto sant'Elpidio si tratta di un garage e un locale uso ufficio e anche prendendo in considerazione il valore di mercato dalla consulenza di parte, risultante pari a € 164.700,00, tale valore non può ritenersi tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore in considerazione del fatto che lascerebbe un margine di soddisfazione ridotto, considerati anche gli inevitabili costi di una procedura esecutiva.
pagina 17 di 21 I diritti di abitazione e uso sono impignorabili e pertanto seppure residuati nel patrimonio della non sono utili ai fini di determinare la capienza del patrimonio residuo. CP_4
Infine correttamente l'attrice ha dedotto l'irrilevanza del fatto che i beni oggetto del presente giudizio siano già gravati da ipoteca volontaria a favore di Banca Controparte_9
a garanzia di un mutuo contratto in precedenza, in quanto l'ipoteca di per sé non
[...]
pregiudica la possibilità di realizzazione del credito anche in virtù di sopravvenienze (es estinzione) relative al credito dalla Monte dei Paschi di Siena.
Venendo ora al requisito soggettivo, è necessario innanzitutto che sussista la consapevolezza in capo al debitore delle conseguenze negative che gli atti dispositivi posti in essere erano in grado di produrre a scapito del creditore (Cass., n. 17418/2007; Cass., 7 marzo 2005, n.
4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045).
Nel caso di specie sussistono indizi gravi precisi e concordanti della presenza di tale elemento psicologico in capo a : l'atto di rendita vitalizia è stato stipulato pochi giorni Controparte_4
dopo l'invio e la recezione raccomandata con cui la Banca ha revocato gli affidamenti e ha diffidato al pagamento dei debiti relativi al rapporto n. 016.112.1516 (anticipi export) e di carta di credito.
A nulla rileva che parte attrice avesse proposto atto di citazione per l'accertamento negativo del debito derivante dal contratto di conto corrente c/c n. 0042495 e di calcolo del saldo, se del caso, positivo di tale conto corrente, invero l'accertamento aveva ad oggetto un rapporto differente da quello per cui è poi stato azionato il decreto ingiuntivo per la somma di €
123.889,00. Quanto alla contestazione della nullità della fideiussione, ciò conferma la piena consapevolezza dell'esistenza di un pregiudizio ai creditori derivante dall'atto di rendita vitalizia, laddove tale eccezione di nullità non fosse accolta.
Quanto alla consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi, si rileva che non è necessaria la specifica conoscenza nel terzo di quel determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 15257 del 06.08.2004; Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N.
8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982) e che non è necessaria neppure la prova pagina 18 di 21 dell'animus nocendi da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06.08.2004; Cass.
N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).
Nel caso di specie sussistono elementi gravi precisi e concordanti circa l'esistenza di una consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie anche in capo ai terzi Controparte_2
e . CP_3
Ed infatti viene in considerazione innanzitutto lo stretto grado di parentela fra le parti dell'atto dispositivo: i destinatari dell'atto di disposizione sono i figli della sig.ra e CP_4
la Suprema Corte ha ritenuto che la prova della "participatio fraudis" del terzo, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ord.
n. 1286 del 18/01/2019 e Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009).
All'epoca i figli risiedevano con la madre nello stesso indirizzo come emerge dai certificati di residenza storici e in sede di interrogatorio formale i convenuti hanno dichiarato di vivere, se non nello stesso piano, quantomeno nella medesima palazzina.
Precisamente la sig.ra in sede di interrogatorio ha riferito di abitare Controparte_4 all'ultimo piano della palazzina mentre il locale oggetto di causa è al piano terreno;
[...]
in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di risiedere nell'appartamento al CP_3
piano terra mentre suo padre e sua madre risiedono al piano terzo della stessa palazzina;
ha dichiarato di risiedere al piano terra mentre i genitori al terzo piano Controparte_2
della stessa palazzina e che anche nel 2018 risiedeva al piano terra e c'era anche suo fratello.
I convenuti non hanno fornito prova documentale del fatto che si tratti di abitazioni distinte
(planimetrie e documenti attestanti che si tratta di abitazioni dotate di autonoma entrate) così dovendosi presumere la stretta comunanza di vita.
Peraltro si rileva che, laddove la sig.ra avesse abitato un immobile distinto e CP_4
diverso da quelli oggetto di revocatoria (circostanza non provata), tale circostanza dimostrerebbe l'assenza di necessità, all'epoca dell'atto, di riservarsi il diritto di uso e di abitazione con l'atto di rendita vitalizia, avendo essa già un'idonea abitazione.
Inoltre, non è stato dedotto alcun motivo che giustificasse la stipulazione di un atto che garantisse la nuda proprietà ai figli in quel momento, ossia pochi giorni dopo la ricezione pagina 19 di 21 della diffida a adempiere della banca, ricevuta dalla sig.ra in data 19.1.2018. Non CP_4
risulta neppure allegata una ragione alternativa per cui i figli, ancora non economicamente sufficienti (la figlia dichiara di aver intrapreso attività lavorativa solo nel 2018 e di CP_2 essere socia di una società ma tali dichiarazioni non trovano riscontro in prove documentali), si fossero impegnati in così giovane età e senza effettive possibilità economiche ad un mantenimento vitalizio nei confronti della madre.
Tali elementi consentono di affermare la sussistenza di una consapevolezza da parte dei convenuti del pregiudizio che l'atto dispositivo dei beni poteva arrecare alla CP_3 consistenza patrimoniale della madre e al ceto creditorio della madre.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sussistono tutti i presupposti affinchè l'azione revocatoria sia accolta a favore di . Parte_2
Va pertanto dichiarata l'inefficacia dell'Atto Pubblico Notaio di Porto Persona_1
Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta 36106, trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di in favore di di Pt_1 Parte_2 Pt_1
3. Spese di lite.
Stante la sostanziale soccombenza delle parti convenute, questa ultime devono essere condannate in solido fra loro al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
come liquidate secondo i parametri medi del dm 55 del 2014 per la Parte_2
fase di studio introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia a degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (v. Tribunale Monza sez. III, 19.08.2016, n. 2304).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in primo grado al n. 1812-
2019 RG Trib., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda ex art 2901 c.c. e per l'effetto:
pagina 20 di 21 - DICHIARA l'inefficacia nei confronti di dell'Atto Pubblico Parte_2
Notaio di Porto Sant'Elpidio del 1.02.2018 Rep. Nr. 228918, Raccolta 36106, Persona_1
trascritto in data 12.02.2018 presso la Conservatoria dei RR.II di denominato “Rendita Pt_1 vitalizia assistenziale ed alimentare” mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà in parte con la riserva dei diritti di abitazione (ex art. 1022 cc) e di uso (ex art. 1021 cc) ed in parte con i benefici della cosiddetta “prima casa” con il quale la ha ceduto ai figli CP_4 per la quota di ½ ciascuno i diritti immobiliari su tre unità immobiliari facenti parte del fabbricato conosciuto come Condominio La Fiorita o anche Palazzina Edi, in Porto
Sant'Elpidio Via Andrea Costa n. 14 ed in particolare: a) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc che la si è riservata- sulla CP_4
porzione abitativa posta la piano terzo (intero piano) distinta al NCEU del Comune di Porto
Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 22, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio P3,
Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 RCE 542,28;
b) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di abitazione ex art. 1022 cc spettante al nato a Sant'Elpidio a Mare il [...] in [...] atto sempre a CP_6
rogito del Notaio del 4.05.2010 al n. 1772 serie IT ed ivi trascritto il 5/05/2010 al n. 3420 Per_1
RG ed al n. 1972 RP) – sulla porzione abitativa posta al piano terra (la prima unità da est) dotata di una corte esclusiva (pertinenziale, pavimentata e prospiciente verso sud rispetto all'unità) distinta al NCEU del Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 21, Via Costa n. 14 in Porto Sant'Elpidio, PT, Cat. A/2, cl. 4, vani 4,5 RCE 395,08;
c) i diritti dell'intera nuda proprietà – gravati dal diritto reale di uso ex art. 1021 cc che la si è riservata- sul garage posto al piano terra (lato est) distinto al NCEU del CP_4
Comune di Porto Sant'Elpidio al Foglio 14 con la particella 767 sub. 13, Via Costa n. 14 in
Porto Sant'Elpidio, PT, Cat. C/6, cl. 3, mq 20, RCE 66,11.
- CONDANNA i convenuti e in solido tra Controparte_4 Controparte_2 CP_3
loro, al pagamento in favore di delle spese di lite che liquidano Parte_2
in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap come per legge.
Fermo, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
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