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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 429/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n429/2025, promossa con ricorso depositato il 31/01/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 02.02.1968 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Egle Melchiori e Katia Benvenuto
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana, iscritta aire Cod.Fisc. C.F._2
residente in [...](Austria), Alexander-Moser-Allee 18/9 con gli Avv.ti Egle Melchiori e Katia Benvenuto
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IS (VA), in data 27 giugno 1992
(anno 1992 atto n. 3 parte I) separati consensualmente con sentenza n. 226/2025 del 9 maggio 2025 passata in giudicato il 12 giugno 2025, (v. documenti in atti). con i seguenti figli maggiorenni:
nato in [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30.1.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 9.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 12.6.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 27.6.1992 tra il sig. Pt_1
e , mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile del Comune di IS.
2. Ordinare al Comune di IS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, rinunciando così a reciproci contributi al mantenimento, avendo già definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 27 giugno 1992 in
IS (VA) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IS (anno 1992 atto n. 3 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n429/2025, promossa con ricorso depositato il 31/01/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 02.02.1968 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Egle Melchiori e Katia Benvenuto
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana, iscritta aire Cod.Fisc. C.F._2
residente in [...](Austria), Alexander-Moser-Allee 18/9 con gli Avv.ti Egle Melchiori e Katia Benvenuto
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IS (VA), in data 27 giugno 1992
(anno 1992 atto n. 3 parte I) separati consensualmente con sentenza n. 226/2025 del 9 maggio 2025 passata in giudicato il 12 giugno 2025, (v. documenti in atti). con i seguenti figli maggiorenni:
nato in [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30.1.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 9.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 12.6.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 27.6.1992 tra il sig. Pt_1
e , mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile del Comune di IS.
2. Ordinare al Comune di IS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, rinunciando così a reciproci contributi al mantenimento, avendo già definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 27 giugno 1992 in
IS (VA) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IS (anno 1992 atto n. 3 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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