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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 1297 /2023
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1297 /2023
Oggi 9 aprile 2025 il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 19/3/2025;
lette le note scritte depositate;
visti i fogli di precisazione depositati, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 1297 /2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1297 /2023 promossa da
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
a AZ VE (VC) in via Torino n. 23 e , nata a [...] il Parte_2
02.08.1961, (C.F. ) residente a [...]
21 rappresentate e difese dall'Avv. Sabatino Falduto (codice fiscale: ), del CodiceFiscale_3
Foro di Vibo Valentia, le quali sono elettivamente domiciliate in Milano al Viale Brianza, n. 29 presso e nello Studio Legale del predetto difensore, Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
(ulteriori nomi successivi al primo: , nata a [...] il CP CP_2
13/4/1884 – C.F. (ulteriori nomi successivi al primo: CodiceFiscale_4 Parte_3
), nata a [...] il [...] – C.F. Parte_4 CodiceFiscale_5 CP_3
, nata a [...] il [...] – C.F.
[...] CodiceFiscale_6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con Sede Legale in Milano (MI) alla Via Giovanni Bensi n. 12/5, C.F. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mazzeo (Codice fiscale: e dall'Avv. C.F._7
Nazzareno Rubino (Codice fiscale: ) ed elettivamente domiciliata in Milano C.F._8
2 Via Pacini 37 presso il domicilio dell'Avv. Marco Mazzeo;
Email_2 Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI:
Parte attrice: come da foglio depositato il 24/3/2025; parte terza chiamata: come da foglio depositato il 17/3/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , e al fine di far dichiarare l'intervenuto CP Parte_3 CP_3 acquisto, a titolo di usucapione, della quota di proprietà pari a 18/120 dell'appezzamento di terreno agricolo sito in AZ VE, censito nel catasto terreni del predetto Comune al Foglio n. 4 particella n. 165, formalmente intestata alle convenute. Asseriva parte attrice di essere stata, in passato, proprietaria di parte dell'immobile e di avere nel 2021 alienato tale quota, pari a 102/120, a
Metemorfosi s.r.l., ma di aver sempre continuato a esercitare il possesso dell'intero immobile, compresa la quota ancora intestata alle convenute, e ciò anche sommando il proprio possesso a quello della propria madre , possesso avvenuto per oltre vent'anni in modo continuato, pacifico, _5
e manifesto, sussistendo tutti i presupposti per l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione della detta quota di 12/120.
Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta che, regolarmente citata, va dichiarata contumace.
In corso di causa veniva disposto ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi di
Metemorfosi s.r.l., comproprietaria del bene, la quale si costituiva non opponendosi alle domande di parte attrice.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., veniva espletata la prova orale e, in esito all'udienza del
8/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, la domanda di parte attrice va accolta.
Emerge dalla documentazione depositata che il terreno per cui è causa sia ad oggi di proprietà per la quota di 102/120 di Metemorfosi s.r.l..
Tuttavia, è pacifico e documentalmente provato che, prima e in particolare sino al 2021, il terreno fosse di proprietà delle attrici per la quota di 102/120 le quali lo avevano ereditato dalla madre _5
(successione registrata a Vercelli il 13/10/2010) e da (successione
[...] Persona_1
registrata a Vercelli il 14/2/2014).
3 Il detto terreno risulta in comproprietà, per quota minore, delle convenute , CP Parte_3
e , le quali lo hanno ereditato, in parte, da (per la quota complessiva CP_3 Controparte_6
di 9/120) e, in parte, per la ulteriore complessiva quota di 9/120, dal padre (v. CP_6
dichiarazione notarile).
Non è stato contestato dal nuovo proprietario Metemorfosi, divenuto tale dal 2021, il possesso esercitato per l'intero da parte attrice, per oltre venti anni e in modo pacifico, continuato e manifesto.
La ricostruzione in fatto allegata da parte attrice, e non contestata dall'attuale comproprietario, è stata poi sostanzialmente confermata dai testi.
In particolare, è emerso che il possesso utile ai fini dell'usucapione si sia manifestato attraverso la concessione in affitto del terreno (sin dal 1978 – 1979) a soggetti terzi e attraverso la riscossione dei canoni da parte attrice, che si è evidentemente comportata come fosse il proprietario.
Inoltre, il terreno non presenta limitazioni atte a identificare diverse contitolarità; pertanto, esso è stato nei fatti sempre gestito per l'intero da parte dell'attrice.
Alla luce delle predette evidenze, sussiste l'elemento oggettivo – ossia il possesso uti dominus, protratto per oltre 20 anni, estrinsecatosi sino ad oggi in modo pacifico, ininterrotto, pubblico, inequivoco e indisturbato - sia l'elemento soggettivo – cioè l'animus possidendi – entrambi necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie di usucapione.
L'omessa contestazione, da parte dell'attuale comproprietario, che le attrici hanno sempre posseduto l'immobile, goduto come se fossero le proprietarie, e la circostanza che nessuno dei testi sentiti abbia dichiarato di aver mai avuto contatti con le altre proprietarie del bene, attuali convenute, consente di affermare che le attrici hanno avuto il dominio esclusivo sulla cosa comune, situazione incompatibile con il possesso altrui, e che sussistano quindi i presupposti per l'acquisto a titolo di usucapione di quota di bene indiviso (cfr. Cass. n. 17512/2016).
Nè sono emersi elementi di prova contraria rispetto alla ricostruzione in fatto allegata da parte attrice.
Ne deriva l'accertamento dell'intervenuta usucapione della quota di 18/120 di proprietà dell'immobile sito in Casale Monferrato, censito al Catasto Fabbricati, al foglio 1 mapp. 1001.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
La natura della controversia e l'atteggiamento processuale di parte convenuta rendono evidente l'opportunità di disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
4 1) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che e Parte_1 [...]
hanno acquistato per usucapione la quota di proprietà, pari a 6/120 cadauna, Parte_2 dell'appezzamento di terreno agricolo sito in AZ VE censito nel catasto terreni del predetto Comune al Foglio n. 4 particella n. 165, estensione 16.90 ha, reddito dominicale Euro 15,71, reddito agrario Euro 11,35 formalmente intestata alle Signore (ulteriori nomi CP
successivi al primo: , nata a [...] il [...] – C.F. CP_2
– Proprietà 6/120; (ulteriori nomi successivi al primo: C.F._9 Parte_3
), nata a [...] il [...] – C.F. – Proprietà Parte_4 C.F._10
6/120; nata a [...] il [...] – C.F. CP_3 C.F._11
– Proprietà 6/120;
2) dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
3)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vercelli, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Elisa Trotta
5
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1297 /2023
Oggi 9 aprile 2025 il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 19/3/2025;
lette le note scritte depositate;
visti i fogli di precisazione depositati, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 1297 /2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1297 /2023 promossa da
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
a AZ VE (VC) in via Torino n. 23 e , nata a [...] il Parte_2
02.08.1961, (C.F. ) residente a [...]
21 rappresentate e difese dall'Avv. Sabatino Falduto (codice fiscale: ), del CodiceFiscale_3
Foro di Vibo Valentia, le quali sono elettivamente domiciliate in Milano al Viale Brianza, n. 29 presso e nello Studio Legale del predetto difensore, Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
(ulteriori nomi successivi al primo: , nata a [...] il CP CP_2
13/4/1884 – C.F. (ulteriori nomi successivi al primo: CodiceFiscale_4 Parte_3
), nata a [...] il [...] – C.F. Parte_4 CodiceFiscale_5 CP_3
, nata a [...] il [...] – C.F.
[...] CodiceFiscale_6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con Sede Legale in Milano (MI) alla Via Giovanni Bensi n. 12/5, C.F. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mazzeo (Codice fiscale: e dall'Avv. C.F._7
Nazzareno Rubino (Codice fiscale: ) ed elettivamente domiciliata in Milano C.F._8
2 Via Pacini 37 presso il domicilio dell'Avv. Marco Mazzeo;
Email_2 Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI:
Parte attrice: come da foglio depositato il 24/3/2025; parte terza chiamata: come da foglio depositato il 17/3/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , e al fine di far dichiarare l'intervenuto CP Parte_3 CP_3 acquisto, a titolo di usucapione, della quota di proprietà pari a 18/120 dell'appezzamento di terreno agricolo sito in AZ VE, censito nel catasto terreni del predetto Comune al Foglio n. 4 particella n. 165, formalmente intestata alle convenute. Asseriva parte attrice di essere stata, in passato, proprietaria di parte dell'immobile e di avere nel 2021 alienato tale quota, pari a 102/120, a
Metemorfosi s.r.l., ma di aver sempre continuato a esercitare il possesso dell'intero immobile, compresa la quota ancora intestata alle convenute, e ciò anche sommando il proprio possesso a quello della propria madre , possesso avvenuto per oltre vent'anni in modo continuato, pacifico, _5
e manifesto, sussistendo tutti i presupposti per l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione della detta quota di 12/120.
Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta che, regolarmente citata, va dichiarata contumace.
In corso di causa veniva disposto ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi di
Metemorfosi s.r.l., comproprietaria del bene, la quale si costituiva non opponendosi alle domande di parte attrice.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., veniva espletata la prova orale e, in esito all'udienza del
8/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, la domanda di parte attrice va accolta.
Emerge dalla documentazione depositata che il terreno per cui è causa sia ad oggi di proprietà per la quota di 102/120 di Metemorfosi s.r.l..
Tuttavia, è pacifico e documentalmente provato che, prima e in particolare sino al 2021, il terreno fosse di proprietà delle attrici per la quota di 102/120 le quali lo avevano ereditato dalla madre _5
(successione registrata a Vercelli il 13/10/2010) e da (successione
[...] Persona_1
registrata a Vercelli il 14/2/2014).
3 Il detto terreno risulta in comproprietà, per quota minore, delle convenute , CP Parte_3
e , le quali lo hanno ereditato, in parte, da (per la quota complessiva CP_3 Controparte_6
di 9/120) e, in parte, per la ulteriore complessiva quota di 9/120, dal padre (v. CP_6
dichiarazione notarile).
Non è stato contestato dal nuovo proprietario Metemorfosi, divenuto tale dal 2021, il possesso esercitato per l'intero da parte attrice, per oltre venti anni e in modo pacifico, continuato e manifesto.
La ricostruzione in fatto allegata da parte attrice, e non contestata dall'attuale comproprietario, è stata poi sostanzialmente confermata dai testi.
In particolare, è emerso che il possesso utile ai fini dell'usucapione si sia manifestato attraverso la concessione in affitto del terreno (sin dal 1978 – 1979) a soggetti terzi e attraverso la riscossione dei canoni da parte attrice, che si è evidentemente comportata come fosse il proprietario.
Inoltre, il terreno non presenta limitazioni atte a identificare diverse contitolarità; pertanto, esso è stato nei fatti sempre gestito per l'intero da parte dell'attrice.
Alla luce delle predette evidenze, sussiste l'elemento oggettivo – ossia il possesso uti dominus, protratto per oltre 20 anni, estrinsecatosi sino ad oggi in modo pacifico, ininterrotto, pubblico, inequivoco e indisturbato - sia l'elemento soggettivo – cioè l'animus possidendi – entrambi necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie di usucapione.
L'omessa contestazione, da parte dell'attuale comproprietario, che le attrici hanno sempre posseduto l'immobile, goduto come se fossero le proprietarie, e la circostanza che nessuno dei testi sentiti abbia dichiarato di aver mai avuto contatti con le altre proprietarie del bene, attuali convenute, consente di affermare che le attrici hanno avuto il dominio esclusivo sulla cosa comune, situazione incompatibile con il possesso altrui, e che sussistano quindi i presupposti per l'acquisto a titolo di usucapione di quota di bene indiviso (cfr. Cass. n. 17512/2016).
Nè sono emersi elementi di prova contraria rispetto alla ricostruzione in fatto allegata da parte attrice.
Ne deriva l'accertamento dell'intervenuta usucapione della quota di 18/120 di proprietà dell'immobile sito in Casale Monferrato, censito al Catasto Fabbricati, al foglio 1 mapp. 1001.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
La natura della controversia e l'atteggiamento processuale di parte convenuta rendono evidente l'opportunità di disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
4 1) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che e Parte_1 [...]
hanno acquistato per usucapione la quota di proprietà, pari a 6/120 cadauna, Parte_2 dell'appezzamento di terreno agricolo sito in AZ VE censito nel catasto terreni del predetto Comune al Foglio n. 4 particella n. 165, estensione 16.90 ha, reddito dominicale Euro 15,71, reddito agrario Euro 11,35 formalmente intestata alle Signore (ulteriori nomi CP
successivi al primo: , nata a [...] il [...] – C.F. CP_2
– Proprietà 6/120; (ulteriori nomi successivi al primo: C.F._9 Parte_3
), nata a [...] il [...] – C.F. – Proprietà Parte_4 C.F._10
6/120; nata a [...] il [...] – C.F. CP_3 C.F._11
– Proprietà 6/120;
2) dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
3)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vercelli, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Elisa Trotta
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