Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 08/04/2025, innanzi al Giudice dott. Paolo Criscuoli, viene chiamata la causa R.G. n. 14253 dell'anno 2023.
Si da atto che è presente l'avv. DI PACE ROSALBA per l'attore la quale discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dell'atto introduttivo e note conclusive.
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio per provvedere.
Il Giudice
dr. Paolo Criscuoli
* * * * * * * *
A l l e o r e 1 6 . 4 5 , r i a p e r t o i l v e r b a l e , s i p r o v v e d e c o m e d i s e g u i t o :
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo
Criscuoli, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14253 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, CORSO C. FINOCCHIARO APRILE n. 197 presso lo studio dell'Avv. DI PACE ROSALBA che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione;
– attore –
CONTRO
, e;
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
– convenuti –
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, Parte_1
a mezzo di pubblici proclami, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di
Palermo e quali CP_1 Controparte_2 CP_3
cointestatari catastali e comproprietari della quota indivisa di 2/3 del piccolo rustico, composto da un unico vano terrano, sito in Palermo, Via
Regia Corte, identificato originariamente al Catasto Terreni al foglio 108 –
particella 14 della superficie di c.a. 45, oggi censito al Nuovo Catasto
Fabbricati al foglio 108 – particella 1445, Z.C 002, piano terra, categoria
A/3, superficie 44 mq.
Esponeva che aveva acquistato da giusta Controparte_4
compravendita del 2022, la quota di 1/3 del predetto immobile, oltre alla piena proprietà del terreno sul quale insisteva.
In precedenza, fino dagli anni 90, il padre dell'odierno attore aveva avuto la disponibilità piena dell'intero bene, unitamente al , ed CP_2
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esercitato il possesso uti dominus ininterrottamente fino al 1998,
allorquando l'odierno attore aveva proseguito nel possesso della cosa.
In particolare aveva svolto profondi interventi di manutenzione straordinaria, afferenti il rifacimento del tetto e di una parete ammalorati per un incendio;
inoltre da tempo aveva sostituito l'unica serratura per l'accesso al bene e, ancor prima, del cancello di accesso al fondo.
Integrata quindi l'usucapione dell'intera proprietà bene (per la restante parte di 2/3).
Nonostante la citazione per pubblici proclami, i convenuti non si costituivano.
Dopo lo svolgimento di attività istruttoria orale e documentale, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale e quindi decisa.
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L'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha consentito di accertare che l'attore fin dalla fine degli anni '90 ha posseduto uti dominus anche la quota degli odierni convenuti dell'immobile per cui è lite.
In particolare i testi, con dichiarazioni convergenti e sufficientemente precise, hanno riferito non solo di attività di detenzione ordinaria del bene
– un rustico di circa 44 metri quadri- ma anche lo svolgimento di significative e profonde attività, e cioè manutenzione straordinaria
(riparazione del tutto e di un muro danneggiati in conseguenza di un incendio), ed anche la sostituzione della serratura dell'unico accesso all'immobile.
Quest'ultima attività in particolare, accedendo ad un possesso pubblico
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esercitato pubblicamente, e cioè in modo visibile e non occulto, riferito dai testi, ha reso manifesta la interversione del possesso, poiché
compiuta contro gli odierni convenuti che, di fatto, non avevano più alcun potere sulla cosa.
L'attore, infatti, ha goduto del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, tali da evidenziare un'inequivoca volontà
di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus”.
La domanda, per tali motivi, deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, alla luce delle previsioni del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accerta e dichiara che ha acquistato per Parte_1
usucapione la proprietà della quota di 2/3 indivisa del piccolo rustico,
composto da un unico vano terrano, sito in Palermo, Via Regia Corte,
identificato originariamente al Catasto Terreni al foglio 108 – particella 14
della superficie di c.a. 45, oggi censito al Nuovo Catasto Fabbricati al foglio 108 – particella 1445, Z.C 002, piano terra, categoria A/3,
superficie 44 mq, già intestata a , e CP_1 Controparte_2 CP_3
;
[...]
Condanna , e in solido al CP_1 Controparte_2 CP_3
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1
in complessivi euro 4000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
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Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 08/04/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
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