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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5975 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO ZAMPETTI e Parte_1
dall'Avv. GIANNA MONTEVERDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_2 adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di reversibilità, nella misura del 60%, in relazione al trattamento pensionistico di cui era titolare la moglie deceduta in data 4.05.2023. Persona_1 A sostegno della domanda, il ricorrente ha evidenziato la propria condizione di coniuge separato, e non divorziato, come erroneamente ritenuto dall' sulla CP_2 base di quanto dichiarato dalla stessa sig.ra Per_1
Pertanto, esauriti i rimedi amministrativi ed argomentando in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della pensione di reversibilità, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni suindicate.
Nel costituirsi in giudizio con memoria del 19.09.2025, peraltro, l' ha CP_2 rappresentato che “in data odierna l'Ufficio ha provveduto ad accogliere la domanda di pensione di reversibilità presentata dal signor a periodo Pt_1 chiuso per nuove nozze contratte dallo stesso il 28.08.2025”, allegando il provvedimento di liquidazione della prestazione e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 28.10.2025, il procuratore del ricorrente ha confermato che “in data 21.10.2025 il sig. si è visto accreditare l'importo di euro 4572,84, Pt_1 verosimilmente riconducibile alla liquidazione della pensione di reversibilità, che tuttavia lo stesso con nota del 19.09.2025, aveva quantificato in CP_2
5.938,75”, insistendo per la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma residua.
Previa concessione di un rinvio al fine di consentire all' di fornire CP_2
chiarimenti in ordine alla divergenza tra l'importo liquidato in favore del ricorrente, come da comunicazione versata in atti, e quello effettivamente accreditato, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno concordemente evidenziato come l' abbia corrisposto al ricorrente la somma dovuta al netto CP_2 delle ritenute fiscali, ed hanno pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, residuando controversia solo in ordine alla spese di lite.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti e della documentazione versata in atti, attestante la liquidazione ed il pagamento (al netto delle ritenute di legge) della prestazione dedotta in lite, non può che dichiararsi in questa sede integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_2
prestazione solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo in considerazione della natura e del valore della controversia nonché della nota redatta dai procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5975 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO ZAMPETTI e Parte_1
dall'Avv. GIANNA MONTEVERDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_2 adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di reversibilità, nella misura del 60%, in relazione al trattamento pensionistico di cui era titolare la moglie deceduta in data 4.05.2023. Persona_1 A sostegno della domanda, il ricorrente ha evidenziato la propria condizione di coniuge separato, e non divorziato, come erroneamente ritenuto dall' sulla CP_2 base di quanto dichiarato dalla stessa sig.ra Per_1
Pertanto, esauriti i rimedi amministrativi ed argomentando in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della pensione di reversibilità, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni suindicate.
Nel costituirsi in giudizio con memoria del 19.09.2025, peraltro, l' ha CP_2 rappresentato che “in data odierna l'Ufficio ha provveduto ad accogliere la domanda di pensione di reversibilità presentata dal signor a periodo Pt_1 chiuso per nuove nozze contratte dallo stesso il 28.08.2025”, allegando il provvedimento di liquidazione della prestazione e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 28.10.2025, il procuratore del ricorrente ha confermato che “in data 21.10.2025 il sig. si è visto accreditare l'importo di euro 4572,84, Pt_1 verosimilmente riconducibile alla liquidazione della pensione di reversibilità, che tuttavia lo stesso con nota del 19.09.2025, aveva quantificato in CP_2
5.938,75”, insistendo per la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma residua.
Previa concessione di un rinvio al fine di consentire all' di fornire CP_2
chiarimenti in ordine alla divergenza tra l'importo liquidato in favore del ricorrente, come da comunicazione versata in atti, e quello effettivamente accreditato, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno concordemente evidenziato come l' abbia corrisposto al ricorrente la somma dovuta al netto CP_2 delle ritenute fiscali, ed hanno pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, residuando controversia solo in ordine alla spese di lite.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti e della documentazione versata in atti, attestante la liquidazione ed il pagamento (al netto delle ritenute di legge) della prestazione dedotta in lite, non può che dichiararsi in questa sede integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_2
prestazione solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo in considerazione della natura e del valore della controversia nonché della nota redatta dai procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
GI Busoli