Articolo 36 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 35Articolo 37
Versione
29 agosto 1974
Art. 36.
Qualora in sede di notifica della liquidazione revisionale la parrocchia risulti vacante, l'accertamento del reddito beneficiario che ne e' a base e' operativo di effetti nei confronti dell'economo spirituale, ai fini della applicazione dell'articolo 70 del predetto testo unico.
Entrata in vigore il 29 agosto 1974