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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, con l'avv. Francesca Bianchini Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., con l'avv. Maria Grazia Vivinetto
CONVENUTO
E
, in persona del legale rappresentate p.t., con Controparte_2
l'Avvocatura generale dello Stato
TE CH
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha proposto ricorso, dinanzi all'intestato Tribunale, nei confronti Parte_1
dell avverso “Intimazione di pagamento n. Controparte_3
09720239025442506000, notificata il 14/03/2023, in esclusivo riferimento:
”.
2. Parte ricorrente ha dedotto “l'omessa notifica dei titoli opposti, la prescrizione, e in caso di notifica, l'estinzione intervenuta successivamente”, articolando le seguenti domande: “I. IN
VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto dell'intervenuta prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
II. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014 in favore dello scrivente
Avvocato anticipatario.”.
3. Si è costituita in giudizio l , formulando istanza di Controparte_3
chiamata del terzo e così concludendo: “in via preliminare -dichiari il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario di Tivoli, declinandola in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per le ragioni ampiamente esposto in seno ai propri atti di difesa;
nel merito -rigetti con qualsiasi statuizione l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
4. Si è costituita in giudizio la terza chiamata , così concludendo: Controparte_2
“in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- in via preliminare, subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande della controparte - in via principale e, in ogni caso, rigettare le domande della controparte in quanto infondate e/o inammissibili;
- in ogni caso, condannare la contribuente al pagamento delle spese di lite e, in caso di pagina 2 di 5 infondatezza delle domande, con l'aggiunta di un ulteriore provvedimento di condanna della medesima parte responsabile di un abuso degli strumenti processuali al risarcimento del danno patito dall'Amministrazione in epigrafe anche ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3,
c.p.c. al pagamento, in favore della stessa, di una somma equitativamente determinata.”
5. La causa è stata dunque rinviata per la discussione giusta provvedimento reso all'udienza del 18.2.2025 e indi discussa con udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
6. Tanto premesso, osserva in primo luogo il Tribunale come sia pacifico che i crediti cui inerisce l'intimazione di pagamento de qua abbiano natura tributaria.
6.1. Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (Cass. civ.,
Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, Rv. 657531 - 03);
6.2. Ancora, sempre in punto di giurisdizione, “In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda pagina 3 di 5 principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente;
qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.” (Cass. civ., Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, Rv. 657531 - 01).
6.3. Ebbene, nel caso di specie difetta la giurisdizione del Giudice ordinario, per sussistere quella del Giudice tributario, sulla scorta del seguente, convergente ordine di ragioni: i crediti recati dall'intimazione di pagamento per cui è causa hanno natura tributaria;
il ricorrente ha ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento e deduce l'omessa notificazione della presupposta cartella (cfr. il ricorso introduttivo, ove si legge: “si chiede a questo Giudicante di rilevare d'ufficio, sin da ora, l'omessa notifica dei titoli opposti, la prescrizione, e in caso di notifica, l'estinzione intervenuta successivamente”); il ricorrente, che ha promosso la presente opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
non risulta iniziata l'esecuzione forzata.
7. In applicazione dei consolidati princìpi di legittimità richiamati, deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta con le modalità e i termini di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con assorbimento di ogni altra questione in quanto logicamente e giuridicamente successiva.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione dello spessore pregiudiziale in rito della presente decisione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta con le modalità e i termini di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Così deciso in data 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, con l'avv. Francesca Bianchini Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., con l'avv. Maria Grazia Vivinetto
CONVENUTO
E
, in persona del legale rappresentate p.t., con Controparte_2
l'Avvocatura generale dello Stato
TE CH
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha proposto ricorso, dinanzi all'intestato Tribunale, nei confronti Parte_1
dell avverso “Intimazione di pagamento n. Controparte_3
09720239025442506000, notificata il 14/03/2023, in esclusivo riferimento:
”.
2. Parte ricorrente ha dedotto “l'omessa notifica dei titoli opposti, la prescrizione, e in caso di notifica, l'estinzione intervenuta successivamente”, articolando le seguenti domande: “I. IN
VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto dell'intervenuta prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
II. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014 in favore dello scrivente
Avvocato anticipatario.”.
3. Si è costituita in giudizio l , formulando istanza di Controparte_3
chiamata del terzo e così concludendo: “in via preliminare -dichiari il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario di Tivoli, declinandola in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per le ragioni ampiamente esposto in seno ai propri atti di difesa;
nel merito -rigetti con qualsiasi statuizione l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
4. Si è costituita in giudizio la terza chiamata , così concludendo: Controparte_2
“in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- in via preliminare, subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande della controparte - in via principale e, in ogni caso, rigettare le domande della controparte in quanto infondate e/o inammissibili;
- in ogni caso, condannare la contribuente al pagamento delle spese di lite e, in caso di pagina 2 di 5 infondatezza delle domande, con l'aggiunta di un ulteriore provvedimento di condanna della medesima parte responsabile di un abuso degli strumenti processuali al risarcimento del danno patito dall'Amministrazione in epigrafe anche ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3,
c.p.c. al pagamento, in favore della stessa, di una somma equitativamente determinata.”
5. La causa è stata dunque rinviata per la discussione giusta provvedimento reso all'udienza del 18.2.2025 e indi discussa con udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
6. Tanto premesso, osserva in primo luogo il Tribunale come sia pacifico che i crediti cui inerisce l'intimazione di pagamento de qua abbiano natura tributaria.
6.1. Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (Cass. civ.,
Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, Rv. 657531 - 03);
6.2. Ancora, sempre in punto di giurisdizione, “In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda pagina 3 di 5 principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente;
qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.” (Cass. civ., Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, Rv. 657531 - 01).
6.3. Ebbene, nel caso di specie difetta la giurisdizione del Giudice ordinario, per sussistere quella del Giudice tributario, sulla scorta del seguente, convergente ordine di ragioni: i crediti recati dall'intimazione di pagamento per cui è causa hanno natura tributaria;
il ricorrente ha ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento e deduce l'omessa notificazione della presupposta cartella (cfr. il ricorso introduttivo, ove si legge: “si chiede a questo Giudicante di rilevare d'ufficio, sin da ora, l'omessa notifica dei titoli opposti, la prescrizione, e in caso di notifica, l'estinzione intervenuta successivamente”); il ricorrente, che ha promosso la presente opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
non risulta iniziata l'esecuzione forzata.
7. In applicazione dei consolidati princìpi di legittimità richiamati, deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta con le modalità e i termini di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con assorbimento di ogni altra questione in quanto logicamente e giuridicamente successiva.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione dello spessore pregiudiziale in rito della presente decisione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta con le modalità e i termini di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Così deciso in data 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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