TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/06/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4419/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4419/2022;
avente a oggetto: “responsabilità professionale”;
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dell'avv. Marialuisa Bertolino (C.F.
), elett.te domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in Cancello ed Arnone (CE), alla via Municipio
n. 40,
attore
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
, elettivamente domiciliato in Maddaloni, alla via
[...]
S. Francesco d'Assisi n. 118, presso lo studio dell'avv.
Mario Corsiero (C.F. , che la C.F._3 rappresenta e difende;
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione chiedeva la Parte_1 condanna della struttura convenuta al pagamento di €
133.030,00 a titolo risarcitorio.
Si costituiva la chiedendo il Controparte_3
rigetto.
Svolta la CTU, con provvedimento del 14.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
Sul fatto premette che era affetto da sindrome Parte_1 pronatoria al piede destro e che, dunque, in data
- 2 -
26.10.2017 si sottoponeva a visita specialistica dal dott.
, presso la Casa di cura San Michele in Persona_1
Maddaloni. Premette, altresì, che il dott. CP_2
diagnosticava il cedimento della volta plantare longitudinale del piede destro, consigliandogli l'intervento chirurgico, sicché decideva di sottoporsi all'intervento presso la Casa di Cura San Michele. Afferma che il
16.02.2018 alle ore 15:00 si sottoponeva ad intervento chirurgico per osteotomia di medializzazione di calcagno e tubulizzazione del tibiale posteriore destro, eseguito presso la struttura resistente dal dott. . Afferma, Controparte_4 altresì, che il 17.02.2018, dopo il controllo del dott.
veniva dimesso e gli veniva prescritto riposo CP_4
assoluto per 30 giorni, dopo i quali effettuare una radiografia di controllo al piede destro. Rappresenta di aver rispettato le prescrizioni dettate al momento delle dimissioni, osservando il riposo assoluto per trenta giorni e che seguivano esami e controlli sino al 28.06.2018 quando il dott. ne attestava la guarigione. Rappresenta, CP_4 altresì, che dopo l'intervento chirurgico e il lungo periodo di convalescenza le condizioni fisiche erano di gran lunga peggiorate in quanto il dolore al piede si era acutizzato e la deambulazione era divenuta ancora più difficoltosa, sicché il 20.07.2020 si rivolgeva per un consulto, a causa dei costanti dolori e delle difficoltà deambulatorie, al Reparto di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “San Rocco di Sessa
Aurunca”, dove lo specialista diagnosticava: “Postumi di
- 3 -
osteotomia di medializzazione del calcagno del piede destro esitato in artrosi tibio tarsica ed algia piede destro con cedimento della volta plantare”. Evidenzia che a causa dell'intervento chirurgico ha subito un grave deficit motorio, non riesce a stare in piedi per oltre dieci minuti, deambula a fatica e ha difficoltà a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Evidenzia, altresì, che non è stato informato dai sanitari circa la possibilità di non risolvere la patologia e che se avesse saputo che dopo l'intervento le sue condizioni non miglioravano ma peggioravano non si sarebbe mai sottoposto ad un intervento chirurgico.
Deduce che la situazione vissuta ha comportato ripercussioni sia agli aspetti anatomo-funzionali che relazionali, rendendo più difficoltosa la possibilità di uscire di casa e di coltivare le proprie relazioni. Invoca il danno biologico, la sofferenza soggettiva e un incupimento dello stato umorale e psichico.
Sostiene di aver subito un danno biologico pari al 25% e
120 giorni di ITT. Quantifica i danni in € 133.030,00.
La Casa di Cura San Michele premette che Pt_1
come risulta dalla stessa cartella clinica, non
[...] era affetto solo dalla patologia riscontrata dal dott. Per_1
. Specifica che l'attore aveva già subito un
[...]
intervento di ricostruzione LCA (Legamento Crociato
Anteriore) del ginocchio destro, era affetto da lombosciatalgia cronica con evidenza RM di protrusioni
- 4 -
discali L-3 ed L4-L5, comprimenti le tasche radicolari di destra, ed E.D. estrusiva L-5-S1, comprimente la tasca radicolare destra, ipertensione arteriosa in terapia farmacologica. Precisa, altresì, che tutte queste patologie, a eccezione dell'ipertensione arteriosa, incidono negativamente sulla corretta deambulazione. Afferma che l'intervento non fu definito risolutivo ma semplicemente correttivo e che lo stesso attore ha affermato che la ripresa della vita normale avvenne dopo diverso tempo e dopo che egli si era sottoposto a tutte le visite di controllo. Afferma, altresì, che durante le numerose visite mai venivano esternate le sintomatologie dolorose né che le condizioni del piede erano uguali, o peggiorate, rispetto a quelle esistenti prima dell'intervento. Rappresenta che tali considerazioni portano a interrogarsi non solo sulla sussistenza di quanto lamentato ma anche sulla sussistenza di un nesso causale, nonché che ciò è tanto più vero quando si consideri che l'attore, dopo le visite di routine, non si è più recato dal dott. né ha CP_4 prodotto certificazione medica che, nel periodo successivo al 2018, documentasse situazioni contrastanti con quanto affermato nella documentazione a firma dott. CP_4
Rappresenta, altresì, che il consulente di parte attorea non ha menzionato il consulto avuto dal presso l'Ospedale di
Sessa Aurunca e che non è presente neppure un esame radiografico attestante le condizioni del piede. Evidenzia che l'artrosi tibio tarsica non ha alcuna correlazione con
- 5 -
l'intervento in quanto l'artrosi era preesistente e conseguenza dell'età del paziente. Evidenzia, altresì, che la lunghezza della vite, su cui si sarebbe soffermato il CTP, non ha rilevanza perché la sua funzione è di sintesi e compattazione dell'osteotomia calcaneare. Aggiunge che la lunghezza della vite utilizzata nell'intervento chirurgico avrebbe avuto una rilevanza se si fosse trattato di un intervento di artrotesi astragalica calcaneare ma trattandosi, invece, di un intervento di osteotomia, la vite ha la sola funzione di unire i frammenti di osso interessati.
Parte attorea, con memoria successiva, afferma che pur volendo condividere la definizione di intervento correttivo, comunque non si può accettare che un intervento, sia pure correttivo, abbia avuto effetti peggiorativi. Afferma, altresì, che l'intervento ha determinato gravi danni, con un peggioramento delle condizioni del piede e della deambulazione e un lungo iter post operatorio.
Rappresenta che per oltre quattro mesi non ha potuto svolgere il proprio lavoro e ha seguito pedissequamente l'iter terapeutico e tutti i necessari protocolli sanitari indicati dal dott. nonché che ad ogni consulto CP_4 evidenziava al dott. le sintomatologie dolorose che CP_4 avvertiva e il medico lo rassicurava che si trattava di normali sintomi post operatori, i quali sarebbero scomparsi con il passare del tempo. Rappresenta, altresì, che deambula stentatamente e fatica a stare in piedi, nonché che le patologie pregresse non hanno alcuna
- 6 -
correlazione con l'errore chirurgico che ha peggiorato le condizioni del piede e quelle generali, incidendo negativamente sulla qualità della vita. Evidenzia che il consenso informato sottoscritto è una pura e semplice sottoscrizione di un mero modulo prestampato mentre il consenso informato dovrebbe fornire una corretta, precisa ed esauriente informazione al paziente dell'intervento e delle eventuali conseguenze nonché delle modalità alternative. Evidenzia, altresì, che il medico deve assicurarsi che il paziente abbia compreso e rispondere a sue eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori spiegazioni, nonché che tutto ciò non è avvenuto in quanto
è solo stato fornito un modulo prestampato ed è stato indicato che l'intervento chirurgico avrebbe apportato dei miglioramenti al piede e quindi alla postura senza alcuna ulteriore spiegazione.
In diritto
La domanda è fondata nei limiti e nei termini che seguono.
In proposito risultano determinati gli esiti peritali di cui alla CTU agli atti.
Il Collegio, invero, rappresenta che “la deformità è recidivata a distanza, il ché, con il criterio del più probabile che non, può essere attribuito alla mancata effettuazione di procedure accessorie sul meso-avampiede, prevedibilmente necessarie perché la sola osteotomia di calcagno non poteva
- 7 -
avere effetto di correzione stabile sulla componente pronatoria”, aggiungendo che “Sarebbe pertanto stato necessario intervenire anche sulle strutture mediali più anteriori, con una osteotomia in apertura del primo cuneiforme o con una artrodesi scafo-cuneiforme, come verosimilmente effettuato, vista anche la cicatrice chirurgica, nel reintervento di Milano”. Circa detto intervento, sul quale la struttura convenuta si è particolarmente soffermata negli scritti conclusionali, si deve osservare come gli ausiliari abbiano evidenziato che “il reintervento ha emendato il danno, talché la condizione attuale può ritenersi sovrapponibile a quella attendibile per una corretta procedura chirurgica”. Da quanto indicato dai consulenti, in altri termini, con l'intervento di Milano la problematica si sarebbe risolta, con la conseguenza che, non tenendo conto di tale successivo intervento, le valutazioni sugli effetti pregiudizievoli sarebbero state addirittura peggiori per la struttura convenuta, sicché le relative censure non possono trovare cittadinanza in quanto contrastanti con il proprio interesse a resistere.
Proprio la situazione evidenziata dai CTU, invero, ha portato costoro a giungere alla conclusione per cui “nel caso in esame non si configuri un danno permanente differenziale iatrogeno, bensì una esclusiva invalidità temporanea differenziale, a carico della
[...]
relativa ai tre anni e due mesi Controparte_5
trascorsi tra l'accertata recidiva della deformità ed il riferito
- 8 -
nuovo intervento, ai quali può essere attribuita mediamente una invalidità temporanea parziale del 10%” senza che possano accogliersi, di converso, le contestazioni mosse dall'attore, meramente fondate su una diversa opinione di carattere tecnico-scientifico.
In virtù di quanto esposto, dunque, va riconosciuto il diritto di parte attorea al risarcimento dei danni subiti che vanno quantificati in € 13.282,50, somma che va devalutata al momento del fatto con rivalutazione e aggiunta progressiva degli interessi. Ne consegue che la
Casa di Cura San Michele va condannata al pagamento di
€ 14.640,33, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
Null'altro va riconosciuto (specie in relazione agli aspetti di sofferenza soggettiva o di ripercussioni dal punto di vista lavorativo) in quanto non provato.
Né alcunché va disposto in merito alle censure riguardanti il consenso informato. Da una parte, invero, non vi sono state delle specifiche e determinate pretese risarcitorie con riferimento all'eventuale lesione dell'autodeterminazione
(cui riconnettere le problematiche riguardanti il consenso informato); dall'altra, comunque, occorre ricordare che
“anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito,
- 9 -
dovendosi negare un danno in "re ipsa” (cfr. C.
24471/2020) e non vi è né una specifica allegazione di pregiudizi ulteriori rispetto al danno alla salute e riconnessi a un irregolare consenso informato né una prova sul punto.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Considerato che la domanda è stata sì accolta ma per un importo nettamente inferiore, da un lato lo scaglione di riferimento va relazionato all'entità del danno;
dall'altro vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M.
55/2014. Il tutto con attribuzione.
Non risultando la prova del pagamento del bollo e del contributo unificato, nulla va disposto in relazione a tali voci.
Le spese di CTU devono essere poste su parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto condanna la al Controparte_6
pagamento, in favore di di € 14.640,33, Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
- 10 -
• Condanna la al Controparte_6
pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 giudizio, pari a € 2.540,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione;
• Pone le spese di CTU a carico della Controparte_6
[...]
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 08.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 11 -