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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10342/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Milena Coscia;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Giacoma Flora Controparte_1 Cassano;
- CONVENUTO–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 08.10.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 in Bari il 25.08.1988 e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati i figli , ed rispettivamente Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 il 16.12.1988, il 20.10.1990, il 18.10.1996 ed il 12.01.2008;
• il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 4531/2016 del 08.08.2016, aveva dichiarato la loro separazione personale;
• il Tribunale di Bari, con sentenza definitiva n. 5189/2017 del 17.10.2017, aveva definito la loro separazione giudiziale sulla scorta della convenzione in atti;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata ed alle condizioni divorzili proposte da controparte. All'udienza figurata dell'11.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 02.04.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 22.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 25.08.1988 da e trascritto al n. 1324, P. II, serie A, anno Parte_1 Controparte_1 1988;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 02.04.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 6 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10342/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Milena Coscia;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Giacoma Flora Controparte_1 Cassano;
- CONVENUTO–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 08.10.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 in Bari il 25.08.1988 e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati i figli , ed rispettivamente Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 il 16.12.1988, il 20.10.1990, il 18.10.1996 ed il 12.01.2008;
• il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 4531/2016 del 08.08.2016, aveva dichiarato la loro separazione personale;
• il Tribunale di Bari, con sentenza definitiva n. 5189/2017 del 17.10.2017, aveva definito la loro separazione giudiziale sulla scorta della convenzione in atti;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata ed alle condizioni divorzili proposte da controparte. All'udienza figurata dell'11.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 02.04.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 22.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 25.08.1988 da e trascritto al n. 1324, P. II, serie A, anno Parte_1 Controparte_1 1988;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 02.04.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 6 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato