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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13635 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Roberta Reina;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per _1 mandato in atti dall'Avv. Riccardo Marretta;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
21/10/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
1 in data 1/06/1999 a Palermo, unione dalla quale sono nati _1 sei figli ( , il 17.11.1999, , il 5.01.2001; Persona_1 Persona_2 [...]
, il 6.12.2002; , il 6.04.2006; il Per_3 Persona_4 CP_2
28.07.2007; , il 29.12.2008), ha chiesto di pronunciare la se- Persona_5 parazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di ver- sare la somma di euro 1.300,00 mensili, a titolo di contributo al manteni- mento della medesima ricorrente e dei figli tutti conviventi con la stessa, ol- tre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie, nonché l'affidamento dei tre figli minori , e Persona_4 CP_2 [...] ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso Per_5
l'abitazione materna e previsione di un regime di visita con il genitore non collocatario.
Ha, infine, sollecitato l'affidamento del cane di famiglia al resistente.
2. Nel costituirsi in giudizio ha, anzitutto, aderito alla do- _1 manda di separazione e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ri- corrente in ordine alla domanda di mantenimento dei figli e Per_1 [...]
, in quanto ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosuf- Per_6 ficienti;
rispetto poi ai figli minori ha chiesto, in via principale, disporsi l'affidamento condiviso a entrambi i genitori con regime turnario o paritetico, con conseguente obbligo a carico di ciascuno di essi di provvedere diretta- mente al mantenimento della prole minore e del figlio maggiorenne Per_7 nel periodo di permanenza presso l'abitazione di ciascuno dei genitori;
[...] in subordine, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto all'aspetto economico, ha chiesto di stabilire a suo carico l'obbligo di corrispondere un contribuito mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei figli minori , e e del figlio maggiorenne Per_4 Per_5 CP_2 Per_7
[...]
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 23.02.2023, con l'ordinanza del 9.3.2023 il Presidente f.f. , auto- rizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti davanti al Giudice
Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “dispone che i figli minori , Persona_4
- 2 - nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_2
nato a [...] il [...], restino affidati congiuntamente Persona_5 ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno con la madre con facoltà del padre di averli e tenerli con sé , secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva;
pone a carico di
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di _1 Parte_1 ogni mese la somma di euro 700,00, di cui euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della coppia ed euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , somma soggetta a Persona_3 rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nel- la accezione e secondo le modalità di cui al Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2.07.2019 (…)”.
4. Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte, in quanto irrile- vanti ai fini del decidere, le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente
(cfr. ordinanza del 10.05.2024).
Infine, all'udienza del 25/02/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127-ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
5. Sulla domanda di separazione
Occorre, anzitutto, dare atto che in data 13/11/2023 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 5067/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle par- ti.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse della prole – segnatamente dei figli minori nato il [...], e , nato il CP_2 Persona_5
29.12.2008 – non sussistono ragioni ostative rispetto al modello legale dell'affidamento condiviso ad entrambi genitori, già disposto con l'ordinanza
- 3 - presidenziale, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione ma- terna, in conformità alla situazione di fatto già da tempo consolidata sin dal- la cessazione della convivenza dei genitori.
7. Regime di visita
In ordine al regime di frequentazione dei figli minori con il padre, nulla va stabilito, avendo ormai e raggiunto un'età e CP_2 Parte_2 un grado di maturità e autonomia decisionale tale da consentir loro di deci- dere liberamente con quali modalità incontrare il proprio genitore.
8. Provvedimenti di carattere economico
Per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniu- ge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una dif- ferenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in
- 4 - relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, in- vece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un teno- re di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare ap- plicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta- bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cu- ra e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la- voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valo- rizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. civ., sez. I,
19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., a norma del quale ciascuno dei genitori è tenuto a prov- vedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito con la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno pe- riodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
- 5 - primaria dell'assegno di mantenimento, cionondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concre- ta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire a entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
8.1 Nella vicenda in disamina, ha dedotto che le sue Parte_1 condizioni economiche sarebbero precarie, in quanto non riuscirebbe a tro- vare una stabile occupazione e lavorerebbe solo saltuariamente come baby
- 6 - sitter.
Ha sostenuto di dover far fronte, tra l'altro, al pagamento di alcuni debiti maturati nei confronti del fisco in costanza di matrimonio, a seguito dell'omesso pagamento nel 2015 della tassa di circolazione di alcuni autovei- coli, di multe nel 2019 e dell'imposta IMU nel 2017 relativamente ad una ca- sa di villeggiatura, per un totale di euro 2.394,84 (si vedano cartelle esatto- riali allegate al ricorso introduttivo, dalle quali nulla in realtà si evince circa l'asserito collegamento delle predette esposizioni debitorie con le esigenze della famiglia).
Peraltro, dalla produzione documentale in atti risulta che la sig.ra Pt_3 ci è stata titolare di un rapporto di lavoro domestico a tempo determinato dall'1.09.2023 all'1.9.2024 con una retribuzione mensile di euro 1.000 (im- porto questo che trova risconto nelle risultanze degli estratti conto offerti in comunicazione) e che, a seguito della cessazione di tale impiego, ha chiesto e ottenuto l'erogazione dell'indennità mensile di disoccupazione (c.d. NASPI).
Ha percepito, altresì, dall'Inps l'assegno unico per i figli a carico un impor- to pari a euro 2.575,00 nel 2024 e di euro 5.059,80 nel 2023 (si veda docu- mentazione depositata il 5.11.2024).
Inoltre, per ciò che concerne la sua situazione patrimoniale, dalla visura catastale versata in atti, risulta titolare pro quota nella misura di 1/5 di due immobili (una villa bifamiliare nel Comune di Trabia e un appartamento in
Palermo nella zona residenziale di Via Lazio).
Al contempo, ha soggiunto che il coniuge, oltre alla retribuzione da lavoro dipendente, percepirebbe proventi da lavoro autonomo non dichiarati, che giustificherebbero il suo elevato tenore di vita.
Sulla scorta di tali ragioni, ha chiesto nel ricorso introduttivo un contribu- to economico complessivamente di euro 1.300,00 per sé e per i figli.
dal canto suo, ha esposto di aver gestito in passato una _1 impresa familiare nel settore agroalimentare, dichiarata fallita nel 2013, di essere rimasto privo di occupazione e di aver svolto nel tempo attività lavora- tive saltuarie di cui la moglie ha sempre avuto, contrariamente a quanto dal- la stessa affermato, piena contezza.
Ha rappresentato di aver poi svolto attività lavorativa con regolari contratti
- 7 - a far data dal 2021, di aver lavorato sino al 31.12.2022 in virtù di un con- tratto di collaborazione, a tempo determinato, come impiegato, con uno sti- pendio mensile di circa 1.500,00 euro e di essere stato assunto dalla
[...]
dall'1 febbraio 2023, a tempo indeterminato parziale (si Controparte_3 veda Modello Unilav offerto in comunicazione), con la qualifica di tecnico dell'organizzazione del lavoro, con una retribuzione mensile di 950,00 euro.
Ha, poi, precisato di non essere proprietario di beni immobili e di ricevere un sostegno economico dei propri genitori.
Dalla documentazione fiscale versata in atti si ricava che ha avuto per l'anno 2023 redditi d'importo complessivo di euro 13.576,00 (imposta lorda di euro 3.122,00), nel 2022 di euro 22.500,00, nel 2021 di euro 9.578,00
(cfr. CU 2024, 2023, 2022 prodotte).
Dall'esame degli estratti conto del rapporto bancario intrattenuto con Uni- credit, con peculiare riguardo al 2023, emerge che effettivamente ha percepi- to una retribuzione media di circa euro 1000 (cfr. anche buste paga offerte in comunicazione) e che ha, altresì, ricevuto ogni mese da parte dei genitori una somma di 1000 tramite bonifico con la seguente causale: “donativo fa- miliare”.
Orbene, in proposito è bene rammentare che, contrariamente a quanto as- serito dalla ricorrente, come ha avuto cura di precisare la Suprema Corte- come pure eccepito dalla difesa del resistente- in tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti;
pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato (Cass. n. 17805 del 21/06/2023).
8.2 Del resto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di separazione dei coniugi grava sul richiedente l'asse- gno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavora- re, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie atti-
- 8 - tudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può esten- dersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo (v., ex multis, Cass. n.
20866/2021).
È, difatti, principio assai noto che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capaci- tà di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retri- buita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un attività lavo- rativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n.
24049/2021).
Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi con- to anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procu- rarsi da solo (Cass. n. 234 del 07/01/2025).
Facendo applicazione degli principi enunciati alla fattispecie in esame, è agevole rilevare che risulta dotata di piena capacità lavo- Parte_1 rativa, sia generica, in ragione della sua età (50 anni, all'epoca della cessa- zione della convivenza con il coniuge aveva 46 anni), sia specifica, tenuto conto della pregressa esperienza come baby sitter e non appare verosimile che la stessa non abbia trovato alcuna occupazione lavorativa confacente al- le proprie aspirazioni e/o competenze e comunque compatibile con le proprie esigenze familiari, essendo ormai anche ed prossimi alla CP_2 Per_5
- 9 - maggiore età.
Non è stata, d'altronde, fornita alcuna prova da parte della ricorrente in ordine al fatto che il coniuge avrebbe anche dei proventi derivanti da un'attività lavorativa autonoma.
Ritiene, pertanto, il Collegio che dagli elementi acquisiti in ordine alle di- sponibilità e alle capacità reddituali, non sia emersa la prova di una situa- zione di effettiva sperequazione economica dei coniugi.
Invero, all'esito di un'attenta comparazione delle rispettive situazioni eco- nomiche e patrimoniali non risulta sussistente l'asserito squilibrio lamentato dalla ricorrente, che avrebbe legittimato il riconoscimento di un contributo economico per il sostentamento della moglie.
Va, pertanto, rigettata, al lume delle considerazioni illustrate, la richiesta della ricorrente volta a ottenere un assegno di mantenimento in suo favore.
8.3 Con riguardo, invece, al mantenimento dei figli minori della coppia e dei figli maggiorenni non autonomamente maggiorenni, valgono le seguenti considerazioni.
Limitatamente ai figli maggiorenni, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costo- ro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n.
17380; Cass., 14.12.2018 n. 32529).
Nel caso che ci occupa, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente che ha invocato il suo diritto a ricevere un contributo per il mantenimento dei tre figli più grandi, è invero pacifico tra le parti che vive e studia a Mo- Per_1 dena grazie al sostegno economico dei nonni paterni e svolge anche alcuni lavori saltuari (cfr. dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2021 dal- la quale risulta che ha avuto un reddito imponibile di euro 5.356, all.to n. 7 alla comparsa di costituzione del resistente).
svolge attività lavorativa ed è economicamente indipendente Per_2
(cfr. dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2021 dalla quale emerge che ha avuto un reddito imponibile di euro 9.578, all.to n. 8 alla comparsa di costituzione del resistente).
Per quanto concerne è stato documentato nel corso del giudi- Per_3
- 10 - zio che ha trasferito la sua residenza nell'abitazione del padre che provvede al suo sostentamento (cfr. certificato anagrafico depositato in data
11.11.2024), avendo lo stesso ultimato gli studi universitari e non avendo ancora reperito un'occupazione lavorativa.
Va, dunque, dichiarato cessato l'obbligo stabilito, con l'ordinanza presi- denziale del 9.3.2023, a carico di di corrispondere in favore _1 di la somma mensile di euro 100 a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento del figlio . Per_3
Consegue che, limitatamente a che ha 19 anni, convive con Persona_4
a madre ed è incontestato che non è economicamente indipendente- e ai figli minorenni e , appare equo, alla luce delle con- CP_2 Persona_5 dizioni reddituali precedentemente indicate, della capacità di lavoro concreta delle parti, ed in considerazione delle loro esigenze di vita ordinarie, nonché del domicilio prevalente presso l'abitazione materna, confermare l'ammontare del contributo per il mantenimento già stabilito con l'ordinanza presidenziale dovuto dal in complessivi euro 600,00 mensili (euro 200 _1 ciascuno), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici CP_4 va, altresì, obbligato a contribuire nella misura dei 2/3 alle
[...] spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 lu- glio 2019, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, trattandosi di statuizione adottata alla stregua dei dati reddituali acquisiti nel corso del giudizio.
9. Occorre poi dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla ricor- rente avente ad oggetto la regolamentazione del regime di gestione del cane.
Invero, benché la tutela degli animali abbia recentemente ricevuto un espresso riconoscimento da parte del legislatore nell'ambito dell'art. 9 Cost., come modificato dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, nel nostro ordinamento non esiste una normativa specifica che regola l'affido degli animali domestici in caso di separazione o divorzio tra i coniugi.
Pertanto, benché il Collegio non disconosca l'importanza dei legami affetti-
- 11 - vi con gli animali domestici, la relativa pretesa non può trovare accoglimento nell'ambito della separazione dei coniugi, sicché spetta alle parti regolamen- tare, nell'esercizio della loro autonomia privata, il regime di gestione del ca- ne.
In difetto di accordo, la domanda che riguarda animali domestici va infatti proposta in un giudizio distinto da quello di separazione (salva la possibilità di omologare nel giudizio di separazione eventuali accordi intervenuti fra le parti, ovvero adottare provvedimenti che coinvolgano gli animali domestici a tutela dei figli minorenni, riconducibili alla regolazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale).
10. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, in assenza di addebito della separazione, va disposta la compensazione parziale nella mi- sura della metà delle spese processuali tra le parti, con la condanna di
[...]
al pagamento in favore del resistente della restante parte che CP_5 si liquida come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) richiama la sentenza non definitiva n. 5067/2023 emessa in data
10.11.2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_6
[...
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in
Palermo, in data 1/06/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II serie A, dell'anno 1999;
2) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, CP_7
e , ad entrambi i genitori, con domiciliazione preva-
[...] Parte_2 lente presso l'abitazione materna e secondo il regime di visita indicato in parte motiva con il genitore non collocatario;
3) dichiara cessato l'obbligo stabilito, con l'ordinanza presidenziale del
9.3.2023, a carico di di corrispondere in favore di _1 [...]
la somma mensile di euro 100 a titolo di contributo per il CP_5
- 12 - mantenimento del figlio;
Per_3
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
600,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della cop- pia e e della maggiorenne non autosufficiente Persona_5 CP_2
, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Persona_4 CP_4
[...]
5) dichiara tenuto al pagamento dei 2/3 delle spese _1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, , e Tancre- Per_4 Per_5 di, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019, a decorrere dal me- se successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
6) rigetta la domanda avanzata da volta a ottenere dal Parte_1 coniuge la corresponsione di un assegno per il suo mantenimento per- sonale;
7) dichiara inammissibile la domanda proposta da vol- Parte_1 ta a regolare il regime di gestione del cane della coppia;
8) dichiara parzialmente compensate nella misura del 50% le spese pro- cessuali e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della restante parte che si liquida in euro 1.700,00, oltre spese _1 generali del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
9) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 19/06/2025.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Antonio Giuseppe Polizzi.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13635 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Roberta Reina;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per _1 mandato in atti dall'Avv. Riccardo Marretta;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
21/10/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
1 in data 1/06/1999 a Palermo, unione dalla quale sono nati _1 sei figli ( , il 17.11.1999, , il 5.01.2001; Persona_1 Persona_2 [...]
, il 6.12.2002; , il 6.04.2006; il Per_3 Persona_4 CP_2
28.07.2007; , il 29.12.2008), ha chiesto di pronunciare la se- Persona_5 parazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di ver- sare la somma di euro 1.300,00 mensili, a titolo di contributo al manteni- mento della medesima ricorrente e dei figli tutti conviventi con la stessa, ol- tre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie, nonché l'affidamento dei tre figli minori , e Persona_4 CP_2 [...] ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso Per_5
l'abitazione materna e previsione di un regime di visita con il genitore non collocatario.
Ha, infine, sollecitato l'affidamento del cane di famiglia al resistente.
2. Nel costituirsi in giudizio ha, anzitutto, aderito alla do- _1 manda di separazione e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ri- corrente in ordine alla domanda di mantenimento dei figli e Per_1 [...]
, in quanto ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosuf- Per_6 ficienti;
rispetto poi ai figli minori ha chiesto, in via principale, disporsi l'affidamento condiviso a entrambi i genitori con regime turnario o paritetico, con conseguente obbligo a carico di ciascuno di essi di provvedere diretta- mente al mantenimento della prole minore e del figlio maggiorenne Per_7 nel periodo di permanenza presso l'abitazione di ciascuno dei genitori;
[...] in subordine, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto all'aspetto economico, ha chiesto di stabilire a suo carico l'obbligo di corrispondere un contribuito mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei figli minori , e e del figlio maggiorenne Per_4 Per_5 CP_2 Per_7
[...]
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 23.02.2023, con l'ordinanza del 9.3.2023 il Presidente f.f. , auto- rizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti davanti al Giudice
Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “dispone che i figli minori , Persona_4
- 2 - nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_2
nato a [...] il [...], restino affidati congiuntamente Persona_5 ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno con la madre con facoltà del padre di averli e tenerli con sé , secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva;
pone a carico di
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di _1 Parte_1 ogni mese la somma di euro 700,00, di cui euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della coppia ed euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , somma soggetta a Persona_3 rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nel- la accezione e secondo le modalità di cui al Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2.07.2019 (…)”.
4. Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte, in quanto irrile- vanti ai fini del decidere, le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente
(cfr. ordinanza del 10.05.2024).
Infine, all'udienza del 25/02/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127-ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
5. Sulla domanda di separazione
Occorre, anzitutto, dare atto che in data 13/11/2023 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 5067/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle par- ti.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse della prole – segnatamente dei figli minori nato il [...], e , nato il CP_2 Persona_5
29.12.2008 – non sussistono ragioni ostative rispetto al modello legale dell'affidamento condiviso ad entrambi genitori, già disposto con l'ordinanza
- 3 - presidenziale, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione ma- terna, in conformità alla situazione di fatto già da tempo consolidata sin dal- la cessazione della convivenza dei genitori.
7. Regime di visita
In ordine al regime di frequentazione dei figli minori con il padre, nulla va stabilito, avendo ormai e raggiunto un'età e CP_2 Parte_2 un grado di maturità e autonomia decisionale tale da consentir loro di deci- dere liberamente con quali modalità incontrare il proprio genitore.
8. Provvedimenti di carattere economico
Per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniu- ge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una dif- ferenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in
- 4 - relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, in- vece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un teno- re di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare ap- plicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta- bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cu- ra e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la- voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valo- rizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. civ., sez. I,
19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., a norma del quale ciascuno dei genitori è tenuto a prov- vedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito con la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno pe- riodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
- 5 - primaria dell'assegno di mantenimento, cionondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concre- ta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire a entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
8.1 Nella vicenda in disamina, ha dedotto che le sue Parte_1 condizioni economiche sarebbero precarie, in quanto non riuscirebbe a tro- vare una stabile occupazione e lavorerebbe solo saltuariamente come baby
- 6 - sitter.
Ha sostenuto di dover far fronte, tra l'altro, al pagamento di alcuni debiti maturati nei confronti del fisco in costanza di matrimonio, a seguito dell'omesso pagamento nel 2015 della tassa di circolazione di alcuni autovei- coli, di multe nel 2019 e dell'imposta IMU nel 2017 relativamente ad una ca- sa di villeggiatura, per un totale di euro 2.394,84 (si vedano cartelle esatto- riali allegate al ricorso introduttivo, dalle quali nulla in realtà si evince circa l'asserito collegamento delle predette esposizioni debitorie con le esigenze della famiglia).
Peraltro, dalla produzione documentale in atti risulta che la sig.ra Pt_3 ci è stata titolare di un rapporto di lavoro domestico a tempo determinato dall'1.09.2023 all'1.9.2024 con una retribuzione mensile di euro 1.000 (im- porto questo che trova risconto nelle risultanze degli estratti conto offerti in comunicazione) e che, a seguito della cessazione di tale impiego, ha chiesto e ottenuto l'erogazione dell'indennità mensile di disoccupazione (c.d. NASPI).
Ha percepito, altresì, dall'Inps l'assegno unico per i figli a carico un impor- to pari a euro 2.575,00 nel 2024 e di euro 5.059,80 nel 2023 (si veda docu- mentazione depositata il 5.11.2024).
Inoltre, per ciò che concerne la sua situazione patrimoniale, dalla visura catastale versata in atti, risulta titolare pro quota nella misura di 1/5 di due immobili (una villa bifamiliare nel Comune di Trabia e un appartamento in
Palermo nella zona residenziale di Via Lazio).
Al contempo, ha soggiunto che il coniuge, oltre alla retribuzione da lavoro dipendente, percepirebbe proventi da lavoro autonomo non dichiarati, che giustificherebbero il suo elevato tenore di vita.
Sulla scorta di tali ragioni, ha chiesto nel ricorso introduttivo un contribu- to economico complessivamente di euro 1.300,00 per sé e per i figli.
dal canto suo, ha esposto di aver gestito in passato una _1 impresa familiare nel settore agroalimentare, dichiarata fallita nel 2013, di essere rimasto privo di occupazione e di aver svolto nel tempo attività lavora- tive saltuarie di cui la moglie ha sempre avuto, contrariamente a quanto dal- la stessa affermato, piena contezza.
Ha rappresentato di aver poi svolto attività lavorativa con regolari contratti
- 7 - a far data dal 2021, di aver lavorato sino al 31.12.2022 in virtù di un con- tratto di collaborazione, a tempo determinato, come impiegato, con uno sti- pendio mensile di circa 1.500,00 euro e di essere stato assunto dalla
[...]
dall'1 febbraio 2023, a tempo indeterminato parziale (si Controparte_3 veda Modello Unilav offerto in comunicazione), con la qualifica di tecnico dell'organizzazione del lavoro, con una retribuzione mensile di 950,00 euro.
Ha, poi, precisato di non essere proprietario di beni immobili e di ricevere un sostegno economico dei propri genitori.
Dalla documentazione fiscale versata in atti si ricava che ha avuto per l'anno 2023 redditi d'importo complessivo di euro 13.576,00 (imposta lorda di euro 3.122,00), nel 2022 di euro 22.500,00, nel 2021 di euro 9.578,00
(cfr. CU 2024, 2023, 2022 prodotte).
Dall'esame degli estratti conto del rapporto bancario intrattenuto con Uni- credit, con peculiare riguardo al 2023, emerge che effettivamente ha percepi- to una retribuzione media di circa euro 1000 (cfr. anche buste paga offerte in comunicazione) e che ha, altresì, ricevuto ogni mese da parte dei genitori una somma di 1000 tramite bonifico con la seguente causale: “donativo fa- miliare”.
Orbene, in proposito è bene rammentare che, contrariamente a quanto as- serito dalla ricorrente, come ha avuto cura di precisare la Suprema Corte- come pure eccepito dalla difesa del resistente- in tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti;
pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato (Cass. n. 17805 del 21/06/2023).
8.2 Del resto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di separazione dei coniugi grava sul richiedente l'asse- gno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavora- re, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie atti-
- 8 - tudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può esten- dersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo (v., ex multis, Cass. n.
20866/2021).
È, difatti, principio assai noto che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capaci- tà di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retri- buita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un attività lavo- rativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n.
24049/2021).
Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi con- to anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procu- rarsi da solo (Cass. n. 234 del 07/01/2025).
Facendo applicazione degli principi enunciati alla fattispecie in esame, è agevole rilevare che risulta dotata di piena capacità lavo- Parte_1 rativa, sia generica, in ragione della sua età (50 anni, all'epoca della cessa- zione della convivenza con il coniuge aveva 46 anni), sia specifica, tenuto conto della pregressa esperienza come baby sitter e non appare verosimile che la stessa non abbia trovato alcuna occupazione lavorativa confacente al- le proprie aspirazioni e/o competenze e comunque compatibile con le proprie esigenze familiari, essendo ormai anche ed prossimi alla CP_2 Per_5
- 9 - maggiore età.
Non è stata, d'altronde, fornita alcuna prova da parte della ricorrente in ordine al fatto che il coniuge avrebbe anche dei proventi derivanti da un'attività lavorativa autonoma.
Ritiene, pertanto, il Collegio che dagli elementi acquisiti in ordine alle di- sponibilità e alle capacità reddituali, non sia emersa la prova di una situa- zione di effettiva sperequazione economica dei coniugi.
Invero, all'esito di un'attenta comparazione delle rispettive situazioni eco- nomiche e patrimoniali non risulta sussistente l'asserito squilibrio lamentato dalla ricorrente, che avrebbe legittimato il riconoscimento di un contributo economico per il sostentamento della moglie.
Va, pertanto, rigettata, al lume delle considerazioni illustrate, la richiesta della ricorrente volta a ottenere un assegno di mantenimento in suo favore.
8.3 Con riguardo, invece, al mantenimento dei figli minori della coppia e dei figli maggiorenni non autonomamente maggiorenni, valgono le seguenti considerazioni.
Limitatamente ai figli maggiorenni, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costo- ro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n.
17380; Cass., 14.12.2018 n. 32529).
Nel caso che ci occupa, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente che ha invocato il suo diritto a ricevere un contributo per il mantenimento dei tre figli più grandi, è invero pacifico tra le parti che vive e studia a Mo- Per_1 dena grazie al sostegno economico dei nonni paterni e svolge anche alcuni lavori saltuari (cfr. dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2021 dal- la quale risulta che ha avuto un reddito imponibile di euro 5.356, all.to n. 7 alla comparsa di costituzione del resistente).
svolge attività lavorativa ed è economicamente indipendente Per_2
(cfr. dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2021 dalla quale emerge che ha avuto un reddito imponibile di euro 9.578, all.to n. 8 alla comparsa di costituzione del resistente).
Per quanto concerne è stato documentato nel corso del giudi- Per_3
- 10 - zio che ha trasferito la sua residenza nell'abitazione del padre che provvede al suo sostentamento (cfr. certificato anagrafico depositato in data
11.11.2024), avendo lo stesso ultimato gli studi universitari e non avendo ancora reperito un'occupazione lavorativa.
Va, dunque, dichiarato cessato l'obbligo stabilito, con l'ordinanza presi- denziale del 9.3.2023, a carico di di corrispondere in favore _1 di la somma mensile di euro 100 a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento del figlio . Per_3
Consegue che, limitatamente a che ha 19 anni, convive con Persona_4
a madre ed è incontestato che non è economicamente indipendente- e ai figli minorenni e , appare equo, alla luce delle con- CP_2 Persona_5 dizioni reddituali precedentemente indicate, della capacità di lavoro concreta delle parti, ed in considerazione delle loro esigenze di vita ordinarie, nonché del domicilio prevalente presso l'abitazione materna, confermare l'ammontare del contributo per il mantenimento già stabilito con l'ordinanza presidenziale dovuto dal in complessivi euro 600,00 mensili (euro 200 _1 ciascuno), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici CP_4 va, altresì, obbligato a contribuire nella misura dei 2/3 alle
[...] spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 lu- glio 2019, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, trattandosi di statuizione adottata alla stregua dei dati reddituali acquisiti nel corso del giudizio.
9. Occorre poi dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla ricor- rente avente ad oggetto la regolamentazione del regime di gestione del cane.
Invero, benché la tutela degli animali abbia recentemente ricevuto un espresso riconoscimento da parte del legislatore nell'ambito dell'art. 9 Cost., come modificato dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, nel nostro ordinamento non esiste una normativa specifica che regola l'affido degli animali domestici in caso di separazione o divorzio tra i coniugi.
Pertanto, benché il Collegio non disconosca l'importanza dei legami affetti-
- 11 - vi con gli animali domestici, la relativa pretesa non può trovare accoglimento nell'ambito della separazione dei coniugi, sicché spetta alle parti regolamen- tare, nell'esercizio della loro autonomia privata, il regime di gestione del ca- ne.
In difetto di accordo, la domanda che riguarda animali domestici va infatti proposta in un giudizio distinto da quello di separazione (salva la possibilità di omologare nel giudizio di separazione eventuali accordi intervenuti fra le parti, ovvero adottare provvedimenti che coinvolgano gli animali domestici a tutela dei figli minorenni, riconducibili alla regolazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale).
10. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, in assenza di addebito della separazione, va disposta la compensazione parziale nella mi- sura della metà delle spese processuali tra le parti, con la condanna di
[...]
al pagamento in favore del resistente della restante parte che CP_5 si liquida come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) richiama la sentenza non definitiva n. 5067/2023 emessa in data
10.11.2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_6
[...
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in
Palermo, in data 1/06/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II serie A, dell'anno 1999;
2) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, CP_7
e , ad entrambi i genitori, con domiciliazione preva-
[...] Parte_2 lente presso l'abitazione materna e secondo il regime di visita indicato in parte motiva con il genitore non collocatario;
3) dichiara cessato l'obbligo stabilito, con l'ordinanza presidenziale del
9.3.2023, a carico di di corrispondere in favore di _1 [...]
la somma mensile di euro 100 a titolo di contributo per il CP_5
- 12 - mantenimento del figlio;
Per_3
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
600,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della cop- pia e e della maggiorenne non autosufficiente Persona_5 CP_2
, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Persona_4 CP_4
[...]
5) dichiara tenuto al pagamento dei 2/3 delle spese _1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, , e Tancre- Per_4 Per_5 di, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019, a decorrere dal me- se successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
6) rigetta la domanda avanzata da volta a ottenere dal Parte_1 coniuge la corresponsione di un assegno per il suo mantenimento per- sonale;
7) dichiara inammissibile la domanda proposta da vol- Parte_1 ta a regolare il regime di gestione del cane della coppia;
8) dichiara parzialmente compensate nella misura del 50% le spese pro- cessuali e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della restante parte che si liquida in euro 1.700,00, oltre spese _1 generali del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
9) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 19/06/2025.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Antonio Giuseppe Polizzi.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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