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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Grande Resistente_1 "bianchi CR I" - 01367190806
elettivamente domiciliato presso Grande Resistente_1 "bianchi CR I"
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 019155RT24000001689 TICKET SANITARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5334/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 019155RT24000001689 del 13.09.2024, notificato il 04.10.2024, riferito al mancato pagamento di prestazioni di pronto soccorso anno 2022 (€ 70,67), emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Grande Resistente_1 di Reggio Calabria.
Censura l'atto in quanto avente diritto all'esenzione per le patologie e per il reddito.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la non impugnabilità dell'avviso.
Ha replicato parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso e controeccependo sull'eccezione dell'Agenzia riferita all'impugnabilità dell'avviso.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Grande Resistente_1.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Parte ricorrente ha idoneamente motivato la spettanza dell'esenzione, con argomentazioni non contestate dalle parti intimate, tenuto soprattutto conto della mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore;
va disattesa, inoltre, l'eccezione sulla non impugnabilità dell'avviso avanzata dalla resistente Agenzia, tenuto conto che l'elenco di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 non va considerato tassativa e l'avviso contiene una compiuta pretesa, da considerarsi quindi opponibile.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Grande Resistente_1 "bianchi CR I" - 01367190806
elettivamente domiciliato presso Grande Resistente_1 "bianchi CR I"
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 019155RT24000001689 TICKET SANITARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5334/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 019155RT24000001689 del 13.09.2024, notificato il 04.10.2024, riferito al mancato pagamento di prestazioni di pronto soccorso anno 2022 (€ 70,67), emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Grande Resistente_1 di Reggio Calabria.
Censura l'atto in quanto avente diritto all'esenzione per le patologie e per il reddito.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la non impugnabilità dell'avviso.
Ha replicato parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso e controeccependo sull'eccezione dell'Agenzia riferita all'impugnabilità dell'avviso.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Grande Resistente_1.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Parte ricorrente ha idoneamente motivato la spettanza dell'esenzione, con argomentazioni non contestate dalle parti intimate, tenuto soprattutto conto della mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore;
va disattesa, inoltre, l'eccezione sulla non impugnabilità dell'avviso avanzata dalla resistente Agenzia, tenuto conto che l'elenco di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 non va considerato tassativa e l'avviso contiene una compiuta pretesa, da considerarsi quindi opponibile.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).