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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 686/2024, posta in deliberazione all'udienza del 29 gennaio 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Via del Mercato Vecchio, 4., presso lo studio legale dell'avvocato Lorenzo Filippetti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 e ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Parte_1
Terni, l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t., e premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare la natura professionale della malattia professionale denunciata (spondilo-disco- artrosi lombo sacrale con ernia discale L4 L5 con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo e /o rendita oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento del ricorso deduceva di lavorare dal 1992 come infermiera professionale presso l'Ospedale “Santa Maria” di Terni;
di essersi occupata di assistere i pazienti, della somministrazione di medicinali per via intravenosa, intramuscolare e orale, di applicare bendaggi e medicazioni e di aver effettuato terapie strumentali, movimentazione dei pazienti e movimentazione di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della ridetta attività; che, in particolare, inizialmente in forza al reparto di Nefrologia e Dialisi per dieci anni, durante il turno sola con otto pazienti si occupava di macchinari per le terapie e caricava sacche da 5kg dal magazzino al carrello poi al macchinario); che successivamente veniva assegnata al reparto di Emodialisi;
che attualmente lavora ai Poliambulatori dove effettua le medicazioni a ritmi sostenuti e spesso deve aiutare i pazienti non autosufficienti a salire e scendere dai lettini;
che attualmente lavora ai Poliambulatori dove effettua le medicazioni a ritmi sostenuti e spesso aiuta i pazienti non autosufficienti a salire e scendere dai lettini;
che lo svolgimento dell'attività lavorativa e delle specifiche mansioni, che hanno interessato sempre i medesimi distretti anatomici, insorgeva la malattia professionale “Spondilo-disco-artrosi lombo sacrale con ernia discale L4 L5” con invalidità nella misura del 12%; ”; che l' CP_1 rigettava la tutela domanda affermando che il rischio lavorativo non risultava idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata, con archiviazione della pratica anche a seguito di collegiale edica. Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000 e chiedendo il rigetto della domanda, atteso che le lavorazioni alle quali la ricorrente è stata adibita non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata e non risulta che le malattie denunciate (spondiloartrosi lombo-sacrale con ernia discale) abbiano origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. Chiedeva la decisione della causa non avendo parte ricorrente chiesto di provare la sussistenza del nesso causale tra patologia contratta e lavorazioni svote. All'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1 malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nel caso di specie sebbene parte ricorrente abbia dedotto di aver svolto sin dal 1992 mansioni di infermiera, non ha articolato sul punto alcuna mezzo istruttorio e si è limitata a produrre esclusivamente il certificato di idoneità alle mansioni con limitazioni rilasciatogli durante il rapporto lavorativo dal datore di lavoro, nel quale viene prescritto di sollevare carichi mediante a mezzo di ausilii meccanici e con l'aiuto di altro personale, ma che nulla prova in ordine alla eziolaogia professionale della patolagia e soprattutto in ordine al rischio morbigeno che la ricorrente non ha chiesto di provare. Ne consegue, in altre parole, pur risultando alla stregua dei suddetti certificati di idoneità, l'esposizione ai rischi di movimentazione e ripetitivi degli arti superiori, non vi è prova sufficiente per l'esposizione al rischio che per intensità, frequenza e durata sia idonea a cagionare le patologie lamentate. Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente che non ha fornito alcun elemento da cui poter dedurre l'esposizione a rischio, il numero dei pazienti, il numero e frequenza delle operazioni, i tempi di lavoro e di recupero, utilizzo o meno, i sollevatori e carrelli, apparendo a tal fine generica la descrizione delle mansioni espletate.
La sussistenza di una malattia eziologicamente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa, giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. Parte_1 CP_1
86/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Terni, 29 gennaio 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 686/2024, posta in deliberazione all'udienza del 29 gennaio 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Via del Mercato Vecchio, 4., presso lo studio legale dell'avvocato Lorenzo Filippetti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 e ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Parte_1
Terni, l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t., e premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare la natura professionale della malattia professionale denunciata (spondilo-disco- artrosi lombo sacrale con ernia discale L4 L5 con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo e /o rendita oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento del ricorso deduceva di lavorare dal 1992 come infermiera professionale presso l'Ospedale “Santa Maria” di Terni;
di essersi occupata di assistere i pazienti, della somministrazione di medicinali per via intravenosa, intramuscolare e orale, di applicare bendaggi e medicazioni e di aver effettuato terapie strumentali, movimentazione dei pazienti e movimentazione di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della ridetta attività; che, in particolare, inizialmente in forza al reparto di Nefrologia e Dialisi per dieci anni, durante il turno sola con otto pazienti si occupava di macchinari per le terapie e caricava sacche da 5kg dal magazzino al carrello poi al macchinario); che successivamente veniva assegnata al reparto di Emodialisi;
che attualmente lavora ai Poliambulatori dove effettua le medicazioni a ritmi sostenuti e spesso deve aiutare i pazienti non autosufficienti a salire e scendere dai lettini;
che attualmente lavora ai Poliambulatori dove effettua le medicazioni a ritmi sostenuti e spesso aiuta i pazienti non autosufficienti a salire e scendere dai lettini;
che lo svolgimento dell'attività lavorativa e delle specifiche mansioni, che hanno interessato sempre i medesimi distretti anatomici, insorgeva la malattia professionale “Spondilo-disco-artrosi lombo sacrale con ernia discale L4 L5” con invalidità nella misura del 12%; ”; che l' CP_1 rigettava la tutela domanda affermando che il rischio lavorativo non risultava idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata, con archiviazione della pratica anche a seguito di collegiale edica. Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000 e chiedendo il rigetto della domanda, atteso che le lavorazioni alle quali la ricorrente è stata adibita non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata e non risulta che le malattie denunciate (spondiloartrosi lombo-sacrale con ernia discale) abbiano origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. Chiedeva la decisione della causa non avendo parte ricorrente chiesto di provare la sussistenza del nesso causale tra patologia contratta e lavorazioni svote. All'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1 malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nel caso di specie sebbene parte ricorrente abbia dedotto di aver svolto sin dal 1992 mansioni di infermiera, non ha articolato sul punto alcuna mezzo istruttorio e si è limitata a produrre esclusivamente il certificato di idoneità alle mansioni con limitazioni rilasciatogli durante il rapporto lavorativo dal datore di lavoro, nel quale viene prescritto di sollevare carichi mediante a mezzo di ausilii meccanici e con l'aiuto di altro personale, ma che nulla prova in ordine alla eziolaogia professionale della patolagia e soprattutto in ordine al rischio morbigeno che la ricorrente non ha chiesto di provare. Ne consegue, in altre parole, pur risultando alla stregua dei suddetti certificati di idoneità, l'esposizione ai rischi di movimentazione e ripetitivi degli arti superiori, non vi è prova sufficiente per l'esposizione al rischio che per intensità, frequenza e durata sia idonea a cagionare le patologie lamentate. Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente che non ha fornito alcun elemento da cui poter dedurre l'esposizione a rischio, il numero dei pazienti, il numero e frequenza delle operazioni, i tempi di lavoro e di recupero, utilizzo o meno, i sollevatori e carrelli, apparendo a tal fine generica la descrizione delle mansioni espletate.
La sussistenza di una malattia eziologicamente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa, giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. Parte_1 CP_1
86/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Terni, 29 gennaio 2025
Il giudice Michela Francorsi