Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2584 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. MELLONI Parte_1 C.F._1
LEONARDO
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MELLONI LEONARDO ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. L'abitazione familiare, sita in Ferrara, via Campailla 3, identificata al Catasto Urbano del Comune Ferrara al Foglio
164, Particella 828, Subalterni 7, 8 e 21, viene assegnata alla sig.ra Parte_2 in qualità di genitore collocatario della figlia, unitamente ai mobili e agli arredi previo acquisto a condizioni di mercato da parte della medesima della quota del 50% attualmente appartenente all'altro coniuge, già definito in separata sede;
il sig. Pt_1 si trasferirà in altra abitazione da reperire, provvedendo al mutamento della
[...] propria residenza e impegnandosi a liberare l'abitazione familiare dai propri effetti personali entro 3 mesi dall'omologa della separazione da parte del Tribunale di Ferrara, come di seguito meglio detto. 2) Per quanto concerne le spese inerenti l'abitazione familiare, fino alla data in cui la casa non diverrà di piena proprietà per la quota del 100% della signora (cfr. clausola n. 3 seguente), quelle di Parte_2 manutenzione ordinaria e legate all'utilizzo (TARI compresa) saranno a carico interamente della sig.ra quale coniuge assegnatario;
tutte le altre Parte_2
(manutenzione straordinaria e di pertinenza della proprietà) saranno a carico dei due comproprietari al 50% . 3) Il signor si impegna a cedere e vendere alla Parte_1 signora che accetta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi Parte_2 dall'omologa della separazione da parte del Tribunale di Ferrara, termine inderogabile salvo causa di forza maggiore, la propria quota del 50% della piena proprietà
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a cedere e vendere al signor che accetta, entro e non oltre 15 giorni Parte_1 lavorativi dall'omologa della separazione da parte del Tribunale di Ferrara, termine inderogabile salvo cause di forza maggiore, la propria quota di proprietà pari al 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Ferrara, via Ferrariola 34,1 identificata catastalmente al Catasto Urbano di Ferrara al Foglio 195, Particella 587, Sub. 24, Cat. A/10, Classe 1, Rendita 661,06, al prezzo di € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00); 5) I suddetti impegni preliminari al trasferimento immobiliare costituiscono essenziali accordi strutturalmente collegati alla definizione della crisi coniugale e verranno formalizzati con atto notarile2 , in esecuzione degli intercorsi accordi di separazione, per i quali trova applicazione il trattamento fiscale previsto dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987, così come esteso dalla Sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, pubblicata sulla G.U. n. 20 del19 maggio 1999, a "… tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi" (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa), e come confermato dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012 n. 127 e del 21 febbraio 2014 n. 2/E. 6) I coniugi sono economicamente indipendenti e continueranno a provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
dichiarano di avere già regolato in separata sede tutti gli altri loro rapporti patrimoniali e di ritenersi soddisfatti l'uno verso l'altro, rinunciando ad avanzare tra loro qualsiasi richiesta economica legata al tenore di vita matrimoniale, ferma e impregiudicata, in caso di successivo eventuale divorzio, la possibilità di richiedere, sussistendone i presupposti, il relativo assegno. 7) La figlia maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria, benché residente con la madre presso l'abitazione familiare a quest'ultima assegnata, sarà in ogni caso libera di scegliere tempi e modalità presso quale domicilio di ciascuno dei due coniugi temporaneamente abitare. 8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia, entro e non oltre Parte_2 il giorno 5 di ogni mese dal deposito del ricorso, la somma mensile di € 200,003 fino al momento di sopraggiunta indipendenza economica della figlia (somma per la quale opererà in via automatica la rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat). Nel contributo ordinario si intendono ricomprese le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, ordinaria cura della persona). 9) Il sig. corrisponderà inoltre alla sig.ra Parte_1 [...] il 30%4 delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia, secondo il Parte_2 seguente schema, mutuato dal Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara: ✔ Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante, compresi i trattamenti e i farmaci successivamente prescritti dallo specialista;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
d. prestazioni aventi carattere d'urgenza. ✔ Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche (salvo che siano prescritte dal medico curante o da specialista da egli individuato); c. trattamenti sanitari specialistici in libera pagina 2 di 4 professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. ✔ Spese scolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, come da indicazione dell'istituto frequentato;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico. ✔ Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria. ✔ Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato (pre e post scuola); b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche, ricreative, culturali e artistiche (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e dotazioni) fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di previo mancato accordo sull'attività, rimarrà a carico del genitore proponente;
d. patente di guida. ✔ Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi;
c. vacanze. Il preventivo accordo sulle spese straordinarie che lo richiedono, come sopra indicate, verrà raggiunto con le seguenti modalità: ✔ il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
✔ il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
✔ Laddove possibile, soprattutto per spese di entità rilevante, essendo già conosciuto l'importo da versare prima dell'effettuazione della spesa, ciascun genitore provvederà fin da subito al versamento della propria quota. Negli altri casi, il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà su base mensile, dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, salvi diversi accordi;
✔ La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
✔ Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio del solo genitore collocatario. 10) La sig.ra quale genitore collocatario della figlia Parte_2
ha pertanto diritto alla percezione integrale dell'assegno unico e Persona_1 universale che sarà eventualmente richiesto e/o concesso secondo le vigenti norme di legge e regolamentari. 11) La frequentazione tra il sig. quale genitore non Parte_1 collocatario, e la figlia avverrà in base alle scelte e nel rispetto delle esigenze della figlia. 12)Le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio. 13) Per tutto quanto non espressamente stabilito negli articoli precedenti, e in generale nell'attuazione di quanto da essi previsto, le parti si impegnano a prestare la più leale collaborazione reciproca, nell'interesse primario della figlia
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione.
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con la legge;
pagina 3 di 4 visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara.
Ferrara, 21 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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