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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 25.02.2025, nella causa RG. N. 32290/024, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Coppola pec: Parte_1
, giusta procura in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE (contumace)
Oggetto: carta docenti e retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/09/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
- accertare e dichiarare, eventualmente previa disapplicazione dei citati provvedimenti contrari in parte qua, il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente (cd. carta docente), per i fini di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, per l'anno scolastico di cui in narrativa e quindi l'obbligo di parte convenuta di provvedere in tal senso;
nonché accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della voce retributiva “retribuzione professionale docenti”, e alla relativa quota di incidenza sul tfr non percepita, per gli incarichi e gli importi di cui alla premessa in fatto e per l'effetto,
- condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 riconoscere ed attribuire alla ricorrente SI.ra , tramite il sistema di cui alla Parte_1 Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, la cd. “carta per l'aggiornamento e la formazione del docente”, secondo il sistema proprio di essa, o con le diverse modalità che saranno ritenute opportune, per un valore corrispondente a quello perduto, con riferimento agli anni scolastici
2019/20, 2020/2021 e 2022/23 di cui al presente ricorso e quindi per l'importo complessivo di € 1.500,00 o quello maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente provato o precisato in corso di causa o ritenuto di Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in CP_1 favore della ricorrente SI.ra , a titolo di retribuzione professionale docente e Parte_1 differenza su t.f.r. non percepite, la somma lorda di € 1.145,21 (di cui € 1.106.97 a titolo di r.p.d. non percepita e 38,25 a titolo di differenza t.f.r.) o quella maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente provata o precisata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condannare infine la parte convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, anche generali, oltre accessori come per Legge, con distrazione nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario.”
Sosteneva che aveva lavorato con contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2019/2020,2020/2021 e
2022/2023 con i contratti indicati in ricorso;
che l'art 1 c 121 L 107/15 aveva riconosciuto la carta docenti solo agli assunti a tempo indeterminato e non a tempo determinato;
che tale esclusione era stata ribadita dal D.P.C.M. del 23/9/15 e dal D.P.C.M. 28/11/16; che tale esclusione violava la normativa contrattuale di cui agli artt 63 e 64 del CCNL e l'art 282 Dlgs 297/94 che prevedevano l'aggiornamento e formazione per tutti i docenti;
che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea era favorevole alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato ritenendo, in caso di mancato riconoscimento delle carta anche agli assunti a tempo determinato, violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 che figurava nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/6/99, relativa all'accordo quadro CES UNICE ECEEP sul lavoro a tempo determinato;
che da ultimo era intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, riconoscendo la carta docenti agli assunti a tempo determinato;
che l'art. 7 del Ccnl comparto scuola 2000-2001 prevedeva un compenso accessorio indicato come retribuzione professionale docenti;
che tale voce retributiva era stata poi confermata ed aggiornata negli importi dalle successive formulazioni contrattuali collettive;
che il non attribuiva detto compenso al residuo CP_1 personale precario, cui erano affidate le cd supplenze temporanee o brevi;
che tale disposizione violava il dettato Costituzionale (art. 3, art.35, art.97), nonché il disposto della già citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE; che sulla previsione di ricomprendere anche gli assunti a tempo determinato si era già favorevolmente espressa la Suprema Corte di
Cassazione (Cass. sez. lav., ord. 27/07/2018, n.20015, Cass. sez. lav., ord. n. 6293/2020).
Concludeva come sopra. Il non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. La causa Controparte_1 veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Per decidere la presente causa va esaminata la normativa in materia.
NORMATIVA IN MATERIA DI CARTA DOCENTI
La carta docenti ha la sua fonte nell'art 1 c. 121 L. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demanda ad un successivo decreto di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della suddetta carta. In attuazione del disposto legislativo, è stato adottato il D.P.C.M. 23.9.2015 che all'art 1 prevede:
“
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominativa, personale e non trasferibile;
2. Il assegna la carta a ciascuno dei docenti Controparte_2 di cui al comma 1, per il trami-te delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_2 l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_2 scolastiche le carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1……….”
L'art. 4 (modalità di utilizzo della carta) stabilisce :
“ La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale……………” L'art. 5 precisa :
“ la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica……”. Il successivo D.P.C.M. del 28.11.16 ha confermato essere la carta destinata ai docenti di ruolo
.Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”. Con l'art. 15 del D.L. 69/23 la carta docenti è stata estesa ai precari per l'a.s 2023/2024 limitatamente ai docenti titolari di contratti a tempo determinato con scadenza 31.08.
GIURISPRUDENZA SULLA CARTA DOCENTI
Ciò posto, si ritiene che la predetta normativa sia contrastante con un'interpretazione costituzionalmente orientata e con la clausola n. 4 dell'accordo quadro. Quanto al primo punto, il Consiglio di Stato ha affermato con la sentenza n. 1842/22 che: “ la sentenza appellata (quella del Tar che non aveva riconosciuto la carta docenti ai docenti non di ruolo) ricostruisce – come condivisibilmente lamentano gli appellanti – un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.” Pertanto conclude affermando “in conclusione, l'appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i CP_3 docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua.” Pertanto il Consiglio di Stato ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 c. 121 cit., senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, ha ritenuto che la carta spettasse anche ai docenti non di ruolo dichiarando l'illegittimità della normativa secondaria di cui al D.P.C.M. 23.9.15 e alla nota del , ritenendo superfluo l'esame della CP_1 normativa comunitaria.
Ciò detto, al di là delle condivisibili osservazioni del Consiglio di Stato che consentirebbero di escludere l'esame della normativa comunitaria, per completezza si sottolinea che la Corte di Giustizia si è già pronunciata sulla questione inerente al contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 accordo quadro ed ha affermato con la recentissima Ordinanza della VI sezione del 18.05.2022 che: “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500,00 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”. In particolare nell'ordinanza si legge “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1 altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, essendo la posizione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il diritto a beneficiare della carta come riconosciuto ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro. Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato.
48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Alla luce delle argomentazioni indicate dalla Corte il possesso della carta deve essere ricondotto alle
“condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “alla differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
Né si può assumere che sussista differenza tra docenti di ruolo e non, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023).
Si ricorda, poi, che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss).
In ultimo è intervenuta sulla questione la Suprema Corte con la sentenza del 27.10.2023 n. 29961 la quale ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1 di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
NORMATIVA SULLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...».Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva Part che ha solo modificato l'entità della , includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)
GIURISPRUDENZA SULLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
Il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione ha oramai stabilito
“. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa Per_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass ord 20015/18)
Il principio è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Suprema Corte n. 2924/2020 secondo cui: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42)”.
CASO SPECIFICO DELLA RICORRENTE
1)ATTRIBUZIONE CARTA DOCENTI
Alla luce di quanto affermato anche dalla Suprema Corte la ricorrente ha dimostrato di aver avuto contratti a tempo determinato nel seguente modo:
-A.S. 2019/2020 dal 20.09.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali
-A.S. 2020/2021 dal 09.11.2020 al 30.06.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali - A.S. 2022/2023 dal 01.09.2022 AL 31.08.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali Deve pertanto ritenersi che la ricorrente ha provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in base ai contratti a tempo determinato per incarico annuale Controparte_2 fino al termine delle attività didattiche, del 30 giugno per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, del 31 agosto per l'a.s.2022/2023 di essere interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della decisione, in quanto ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato in data 04/10/2023. Non appare pertanto differente il lavoro svolto dai docenti assunti a tempo determinato rispetto a quello svolto dai docenti a tempo indeterminato e pertanto non vi è motivo di escludere i predetti dagli obblighi formativi.
Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche Ne deriva che va affermato il diritto della ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma
121 Legge 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 ed il va CP_1 condannato a provvedere all' attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2) RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
Nel caso di specie la ricorrente ha documentato, attraverso i cedolini paga e conteggi specifici, di non aver percepito l'emolumento di cui sopra e non vi è stata contestazione Dai conteggi allegati e contratti in atti si evince che per l'a.s. 2021/2022 la ricorrente nonostante avesse un contratto a tempo determinato, non ha percepito la voce retributiva rappresentata dalla cd. “retribuzione professionale docenti” per gli importi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro regolante il comparto scuola ammontante ad € 1.106,97 e conseguentemente neppure ha percepito alla fine del rapporto a tempo determinato la somma pari ad € 38,25 pari all'incidenza sul trattamento di fine rapporto determinato da tale voce retributiva, per un totale di € 1.145,21 (doc. 16 ric.)
Ne consegue che il va quindi condannato a pagare alla ricorrente l'emolumento denominato CP_1
Retribuzione Professionale Docenti, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Il ricorso va accolto nei termini indicati e risulta superata ogni altra questione.
SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza considerando la serialità delle questioni
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: disapplicato l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 dichiara il diritto della parte ricorrente – avendo prestato servizio di docente a tempo determinato - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023 per l'effetto condanna il resistente a provvedere all'attribuzione CP_1 della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione dell'emolumento “Retribuzione professionale docenti” per l'a.s.2021/2022; condanna il resistente al pagamento della somma di euro € 1.145,21, a titolo di retribuzione CP_1 professionale docente e differenza su t.f.r. non percepite, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 721,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi
Roma 25.02.2025 Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini
Misterioso)