Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 149
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Sentenza 18 marzo 1999

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L'attribuzione ad una organizzazione internazionale non statale, nella convenzione ratificata, della capacità di concludere accordi con governi statali comporta il riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale, ma non è sufficiente ad equipararla ad uno stato estero, tanto da assicurarle l'immunità' giurisdizionale alla stregua del principio "par in parem non habet jurisdictionem" recepito dall'art.10 Cost., essendo invece necessario che tale immunità risulti, esplicitamente o implicitamente, dalle norme pattizie internazionali relative all'organizzazione medesima, ovvero da norme della legislazione nazionale; sussiste pertanto la giurisdizione del giudice italiano in relazione a controversie per il riconoscimento di differenze retributive instaurate da un dipendente dell'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, atteso che la capacità di diritto internazionale, riconosciuta all'istituto per il perseguimento dei suoi fini culturali e scientifici dalla convenzione del 19 Aprile 1972, non è sufficiente a parificare il suddetto istituto ad uno Stato, al punto di sacrificare il diritto individuale di accesso alla giurisdizione, inviolabile a norma dell'art. 24 Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 149
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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