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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
AN AN, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45751 2024 1242 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 21/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45756 2024 1242 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45759 2024 1242 IRES-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45764 2024 1242 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 752/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA, con distinti ricorsi, impugna i provvedimenti di diniego/rigetto emessi dalla PA in ordine ad istanze di rimborso di imposta IRES in relazione alla quota di IMU indeducibile ed inerente immobile strumentale.
In particolare, dopo avere presentato istanza di rimborso più articolata: quanto all'IRES in relazione alla quota di IMU indeducibile ed inerente immobile strumentale, quanto a fini IRAP, in relazione a tutta l'IMU indeducibile, a seguito del/i rigetto/i viene impugnata la sola parte inerente l'IRES.
I ricorsi, portanti nn. 194/25, 195/25, 196/25 e 197/25 sono riuniti siccome oggettivamente e soggettivamente connessi: stesse parti ed oggetto ma diversa annualità fiscale di riferimento, ossia il 2018, 2019, 2020 e 2021.
In sostanza si censura l'operato della PA per non aver adeguatamente tenuto conto degli evidenti profili di illegittimità della disciplina di cui (in particolare) all'art. 14 del Dlvo 23/11, altrimenti costituzionalmente illegittimo per violazione dei parametri previsti agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Firenze, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la legittimità e correttezza dell'operato della PA, evidenziando altresì la tardività dell'istanza di rimbrso annualità 2018, poichè avanzata oltre i 48 mesi consentiti.
Presentate memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, rectius: i riuniti ricorsi, vanno rigettati.
Il fatto è pacifico: la ricorrente ebbe a versare, a suo tempo, le imposte IRES ed IRAP con riferimento alle quote indeducibili di IMU per immobili strumentali ed IRAP con riferimento all'IMU totalmente indeducibile.
Successivamente, il 30 novembre 2023 venivano avanzate le (rigettate) istanze di diniego di rimborso;
rigetti impugnati limitatamente ai soli profili IRES.
Quanto al ricorso relativo al rigetto relativo all'istanza di rimborso annualità 2018, questo è tardivo, poiché in effetti l'istanza è stata avanzata in data 30/11/23, quindi oltre i 48 mesi consentiti.
Crca le ulteriori annualità, i relativi ricorsi vanno anch'essi respinti, siccome non fondati.
Invero, anche a prescindere da dubbi circa la correttezza dello strumento utilizzato (istanza di rimborso), difficilmente valutabile innanzi a situazioni nelle quali il ricorrente al momento del pagamento non erra affatto in ordine ai presupposti legittimanti il versamento delle imposte effettuate, salvo poi ritenere – come nel caso in esame – illegittima costituzionalmente la normativa di riferimento, sono proprio le ragioni avanzate che dimostrano l'infondatezza delle ragioni addotte.
In sostanza, il ricorrente, al momento del versamento, ebbe a ben applicare quanto previsto dall'art. 14 del
Dlvo 23/11, di guisa che nessun errore fu fatto ed i pagamenti furono effettuati esattamente secondo detti parametri.
Pertanto, alcun errore vi fu.
Successivamente il ricorrente ha ritenuto che la normativa applicata, in effetti poi modificata, in parte, proprio nel senso auspicato dal ricorrente, sia da reputarsi non conforme a Costituzione e, per l'effetto, percorre lo strumento dell'istanza di rimborso.
Ciò precisato va rilevato che, peraltro in piena conformità ad indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di
Giustizia Tributaria (sent. 725/2022 dl 30.11.2022 seconda sezione), già la Corte Costituzionale – con sentenza 262 del 4.12.2020 - ha avuto modo di esaminare la questione delle annualità antecedenti il 2019
(anno di modifica della disciplina), risolvendolo con una pronuncia di infondatezza, ritenendo che la “totale deducibilità “ fosse da ritenersi ragionevole ma a partire dall'anno 2022.
Ferma l'infondatezza delle doglianze, non emergono, pertanto, neppure adeguate ragioni per accogliere l'istanza con cui si chiede di sollevare, nuovamente, la questione alla Corte Costituzionale, peraltro comunque già adita e prossima a riunirsi – presumibilmente - nel mese di Aprile 2026.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in euri 2.000/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Ufficio costituito, che liquida in € 2.000.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
AN AN, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45751 2024 1242 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 21/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45756 2024 1242 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45759 2024 1242 IRES-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45764 2024 1242 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 752/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA, con distinti ricorsi, impugna i provvedimenti di diniego/rigetto emessi dalla PA in ordine ad istanze di rimborso di imposta IRES in relazione alla quota di IMU indeducibile ed inerente immobile strumentale.
In particolare, dopo avere presentato istanza di rimborso più articolata: quanto all'IRES in relazione alla quota di IMU indeducibile ed inerente immobile strumentale, quanto a fini IRAP, in relazione a tutta l'IMU indeducibile, a seguito del/i rigetto/i viene impugnata la sola parte inerente l'IRES.
I ricorsi, portanti nn. 194/25, 195/25, 196/25 e 197/25 sono riuniti siccome oggettivamente e soggettivamente connessi: stesse parti ed oggetto ma diversa annualità fiscale di riferimento, ossia il 2018, 2019, 2020 e 2021.
In sostanza si censura l'operato della PA per non aver adeguatamente tenuto conto degli evidenti profili di illegittimità della disciplina di cui (in particolare) all'art. 14 del Dlvo 23/11, altrimenti costituzionalmente illegittimo per violazione dei parametri previsti agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Firenze, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la legittimità e correttezza dell'operato della PA, evidenziando altresì la tardività dell'istanza di rimbrso annualità 2018, poichè avanzata oltre i 48 mesi consentiti.
Presentate memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, rectius: i riuniti ricorsi, vanno rigettati.
Il fatto è pacifico: la ricorrente ebbe a versare, a suo tempo, le imposte IRES ed IRAP con riferimento alle quote indeducibili di IMU per immobili strumentali ed IRAP con riferimento all'IMU totalmente indeducibile.
Successivamente, il 30 novembre 2023 venivano avanzate le (rigettate) istanze di diniego di rimborso;
rigetti impugnati limitatamente ai soli profili IRES.
Quanto al ricorso relativo al rigetto relativo all'istanza di rimborso annualità 2018, questo è tardivo, poiché in effetti l'istanza è stata avanzata in data 30/11/23, quindi oltre i 48 mesi consentiti.
Crca le ulteriori annualità, i relativi ricorsi vanno anch'essi respinti, siccome non fondati.
Invero, anche a prescindere da dubbi circa la correttezza dello strumento utilizzato (istanza di rimborso), difficilmente valutabile innanzi a situazioni nelle quali il ricorrente al momento del pagamento non erra affatto in ordine ai presupposti legittimanti il versamento delle imposte effettuate, salvo poi ritenere – come nel caso in esame – illegittima costituzionalmente la normativa di riferimento, sono proprio le ragioni avanzate che dimostrano l'infondatezza delle ragioni addotte.
In sostanza, il ricorrente, al momento del versamento, ebbe a ben applicare quanto previsto dall'art. 14 del
Dlvo 23/11, di guisa che nessun errore fu fatto ed i pagamenti furono effettuati esattamente secondo detti parametri.
Pertanto, alcun errore vi fu.
Successivamente il ricorrente ha ritenuto che la normativa applicata, in effetti poi modificata, in parte, proprio nel senso auspicato dal ricorrente, sia da reputarsi non conforme a Costituzione e, per l'effetto, percorre lo strumento dell'istanza di rimborso.
Ciò precisato va rilevato che, peraltro in piena conformità ad indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di
Giustizia Tributaria (sent. 725/2022 dl 30.11.2022 seconda sezione), già la Corte Costituzionale – con sentenza 262 del 4.12.2020 - ha avuto modo di esaminare la questione delle annualità antecedenti il 2019
(anno di modifica della disciplina), risolvendolo con una pronuncia di infondatezza, ritenendo che la “totale deducibilità “ fosse da ritenersi ragionevole ma a partire dall'anno 2022.
Ferma l'infondatezza delle doglianze, non emergono, pertanto, neppure adeguate ragioni per accogliere l'istanza con cui si chiede di sollevare, nuovamente, la questione alla Corte Costituzionale, peraltro comunque già adita e prossima a riunirsi – presumibilmente - nel mese di Aprile 2026.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in euri 2.000/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Ufficio costituito, che liquida in € 2.000.