Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 140 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata, agli effetti del presente C.F._1 atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. PALAZZO ANGELA - CF - che la rappresenta e C.F._2 difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF Controparte_1
– nato a [...] ed in data 11/11/1981, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
MAZZEI GIOVANNA - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 6 marzo 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 16/02/2025 - che i ricorrenti, in data 04/10/2008, contraevano matrimonio secondo il rito civile a Vaie (TO), iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Varie Parte I Serie N. 3, scegliendo quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni;
-che dal matrimonio erano nati i figli:
, nata il [...] a [...], residente a [...] C.F._5 cittadina italiana, minore, studente iscritta presso l'Istituto Agrario di Gizzeria;
nato in data [...] a [...] residente a [...]
- cittadino italiano, minore di età, studente iscritto presso l'Istituto Polo Tecnologico di C.F._6
Lamezia Terme;
nato il [...] in [...] residente a [...]
- cittadino italiano, minore di età, studente iscritto presso la scuola primaria di Falerna. C.F._7
I coniugi aggiungevano di essersi separati giusta sentenza di omologa n. 89/2024 del 24/06/2024 emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito del procedimento di separazione consensuale di coniugi iscritto al n.
449/2024 RG e che dalla data della suddetta pronuncia, passata in giudicato, i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati ed a fissare altrove la propria residenza e - ad oggi - non vi era stata alcuna riconciliazione, ragion per cui la comunione materiale e spirituale doveva ritenersi venuta definitivamente meno;
- il sig. aveva lasciato il domicilio coniugale ed era andato a vivere in Gizzeria alla via Delle Controparte_1
Viole n. 9, dove attualmente risiedeva;
-non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
-il signor dichiarava di essere al momento disoccupato ed il suo reddito netto negli ultimi Controparte_1 tre anni era stato pari a: €. 0 nell'anno 2021 € 4.827,00 nell'anno 2022 € 4.827,00 nell'anno 2023
- il suo patrimonio era così formato: Un solo rapporto bancario un conto Banco Posta: Diritti reali su beni immobili: unità immobiliare sita nel Comune di Messina riportata al Catasto fabbricati del citato Comune di
Messina al foglio 216, particella 243 sub 15 -Catasto terreni del Comune di Messina foglio 216 particella 243;
-la signora dichiarava di svolgere l'attività di casalinga ed il suo reddito netto negli ultimi tre anni Parte_1
è stato pari a: € 0 nell'anno 2021 € 0 nell'anno 2022 € 0 nell'anno 2023.
- il suo patrimonio era così formato: Nessun rapporto bancario: Diritti reali su beni immobili: unità immobiliare sita nel Comune di Gizzeria riportata al catasto fabbricati del citato comune di Gizzeria al foglio 19 particella
575 cat. A/7; Diritti reali su beni mobili registrati: Autovettura - Lancia Y tg DN408KX di proprietà di Pt_1
;
[...]
- per entrambi i ricorrenti non erano in essere mutui/finanziamenti, né polizze assicurative;
- i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritenevano necessario l'ascolto dei minori e sussistevano sin da subito tutte le condizioni per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 legge 898/1970 e successive modifiche;
-i ricorrenti avevano inoltre raggiunto l'accordo riguardo ai figli ed ai loro rapporti patrimoniali secondo quanto stabilito nella sentenza di omologa e nel piano genitoriale in allegato, da intendersi parte integrante del ricorso.
In rito, i coniugi dichiaravano espressamente – altresì. ex art. 473-bis 51 2°comma cpc - di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito telematico di note scritte e di non volersi riconciliare.
Tutto quanto premesso, i ricorrenti - come sopra generalizzati rappresentati, domiciliati e difesi – chiedevano che il Presidente del Tribunale volesse designare, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c., il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, che su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 127-ter, 2° comma, c.p.c. sarà sostituita con il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero vorrà trattenere la causa in decisione, affinché il Collegio con sentenza accogliesse le seguenti: 3
Conclusioni dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra sig.ri e in Vaie (TO) il Parte_1 Controparte_1
4/10/2008 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Varie Parte I Serie N. 3, i quali vivono separatamente dalla data della sentenza di omologa, ordinando al Comune di Vaie di annotare l'emanando sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare gli accordi intervenuti tra le parti:
a) confermare l'affido condiviso dei figli minor congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare sita in Gizzeria alla via Genova, CP_ di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza in Gizzeria alla via delle
Viole n. 9.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig potrà vedere e tenere con sé i figli: Controparte_1
1) nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20,00; 2) nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
3) durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi preventivamente e concordemente;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) le parti stabiliscono, inoltre, che il diritto di visita sarà in ogni caso regolamentato, sempre previo accordo e/od comunicazione, in base alle necessità ed impegni dei minori.
b) Il sig verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva pari Controparte_1 ad € 400,00, somma che sarà versata alla sig.r entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Parte_1 rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita. CP_ c) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate.
d) I coniugi rinunciano reciprocamente al loro mantenimento.
e) Confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra alla Parte_1 medesima che la abiterà insieme ai figli;
f) I coniugi si riconoscono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio sia per loro medesimi che per i figli.
Compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza dell'11 marzo 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 17 febbraio 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. di nuova formulazione ed in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 6 marzo 2025, le relative note di trattazione 4
scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 24 febbraio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile in
Vaie (TO) ed in data 04/10/2008, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo
Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 449/2024 RG e che, in data 18 giugno 2024, lo stesso Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 18 giugno 2024; data di deposito del presente ricorso: 16 febbraio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 11/03/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli, tutti ancora minorenni, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 24 febbraio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio. 5
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro concordemente richiesto dalle parti sin dal deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 140 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], residente in , elettivamente domiciliato, agli C.F._1 effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. PALAZZO ANGELA - CF - che C.F._2 lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso e sig.ra CP_1
- CF - nato a [...] ed in data 11/11/1981 e residente in , rappresentata
[...] C.F._3
e difesa dall'avv. MAZZEI GIOVANNA - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei C.F._4
Studio professionale, giusta procura rilasciata in calce al presente atto;
- Parti ricorrenti -
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Vaie (TO) ed in data 04/10/2008, alle seguenti e concordate condizioni:
a) conferma l'affido condiviso dei figli minori , e congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare sita in Gizzeria alla via Genova, CP_ di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza in Gizzeria alla via delle
Viole n. 9.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig potrà vedere e tenere con sé i figli: Controparte_1
1) nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20,00; 2) nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
3) durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi preventivamente e concordemente;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) le parti stabiliscono, inoltre, che il diritto di visita sarà in ogni caso regolamentato, sempre previo accordo e/od comunicazione, in base alle necessità ed impegni dei minori. 6
b) Il sig verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva pari Controparte_1 ad € 400,00, somma che sarà versata alla sig.r entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Parte_1 rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita. CP_ c) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate.
d) I coniugi rinunciano reciprocamente al loro mantenimento.
e) Conferma l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.r alla medesima Parte_1 che la abiterà insieme ai figli;
f) I coniugi si riconoscono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio sia per loro medesimi che per i figli.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Vaie (TO) – atto n. 3, parte I, anno 2008 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)