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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/07/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4351/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il 24 gennaio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Napoli, alla via Arenaccia n. 67, sono C.F._3
elettivamente domiciliati
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), e (c.f. Controparte_1 C.F._5 CP_2
) – costituitosi “in proprio e quale procuratore di se stesso” - C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. , presso il cui studio in Napoli, alla CP_2
via Toledo n. 256, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 703 cpc, e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2 [...]
, denunciando di aver subito lo spoglio del terrazzo di pertinenza della propria CP_1 unità immobiliare, sita all'ultimo piano dello stabile ubicato in Napoli, alla via dei Mille n.
61. Il godimento del terrazzo – che si assumeva fondato sull'art.5, lett. E), del regolamento di condominio redatto dall'unico originario proprietario dell'intero fabbricato, previsione alla cui stregua l'area di copertura del fabbricato era stata assegnata in via esclusiva ai condomini proprietari degli appartamenti siti al quinto piano del fabbricato, e divisa in quattro terrazze corrispondenti ai quattro sottostanti appartamenti - era stato a dire dei ricorrenti esercitato in maniera pacifica, fin quando la convenuta, nella notte tra il 31 luglio
2019 e 1° agosto 2019, aveva fatto apporre una sbarra di ferro a chiusura della porta di collegamento e accesso diretto dalla proprietà al predetto terrazzo. Parte_4
Dedotto che la predetta condotta integrava uno spoglio violento, in quanto posto in essere contro la loro volontà, ed occulto, in quanto materialmente eseguito in orario notturno, instavano, ai sensi dell'art. 1168 c.c., per la reintegrazione nel possesso della terrazza, con rimozione della sbarra di ferro e di ogni arredo che concretasse ostacolo al libero accesso e fruizione dell'immobile.
Con ordinanza del 7 gennaio 2021 – previa qualificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa in termini di azione di manutenzione nel possesso, ai sensi dell'art. 1170 c.c., e dato atto dell'intervenuta costituzione in giudizio della resistente, unitamente al coniuge
, che aveva spiegato intervento volontario – veniva concesso l'interdetto, CP_2 ritenendo, all'esito dell'espletata istruttoria, che nel lasso temporale antecedente il
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda denunciato illecito possessorio si fosse una realizzata una situazione di compossesso della porzione di terrazzo in contestazione, da parte dei due nuclei familiari facenti capo alle parti del giudizio;
per l'effetto, veniva ordinata alla resistente “l'immediata Controparte_1
rimozione della sbarra posta a chiusura della porta che dall'appartamento dei ricorrenti
e consente l'accesso al terrazzo di 94 mq confinante a nord e Parte_1 Parte_2
ad est con parapetto, a sud con parapetto verso la particella 39 e ad ovest con la porzione di lastrico solare di cui al sub 30”, ordinandosi altresì “di non ostacolare il compossesso del suddetto terrazzo da parte dei ricorrenti”.
Interposto reclamo avverso la predetta ordinanza, ad opera di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., lo stesso veniva rigettato con ordinanza datata 17 marzo 2021.
Con successivo ricorso ex art. 703, quarto comma, c.p.c., depositato in data 26.6.2021, gli originari ricorrenti hanno instato per la prosecuzione del giudizio di merito chiedendo, nelle conclusioni rassegnate, che il LE accertasse l'esclusivo possesso, da parte loro, della porzione di lastrico in contestazione, ordinando alla resistente ed all'interventore volontario avv. la rimozione di ogni ostacolo all'accesso ed alla fruizione dello stesso CP_2
e con condanna al risarcimento dei danni subiti.
2. Con sentenza n.7979/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 13/09/2022, il LE di Napoli, sostanzialmente confermando le statuizioni emesse in via interinale, ha accolto in parte il ricorso e, per l'effetto, ordinato ad
[...]
di non ostacolare il compossesso della porzione di terrazzo di 94 mq CP_1 confinante a nord e ad est con parapetto, a sud con parapetto verso la particella 39 e ad ovest con la porzione di lastrico solare di cui al sub 30 da parte dei ricorrenti;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti e dichiarato inammissibili le domande azionate dai medesimi ricorrenti nei confronti dell'avv. ; ha infine CP_2
compensato per due terzi le spese di lite, condannando al pagamento, Controparte_1 in favore di e , del restante terzo, liquidato in misura pari ad € Parte_1 Parte_2
1.555,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza gravata, il Giudice di prime cure ha in primo qualificato, come già in fase sommaria, l'azione proposta in termini di manutenzione del possesso, e non di reintegrazione, in quanto ha escluso, sulla scorta
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda delle risultanze istruttorie e delle circostanze pacifiche tra le parti, che la relazione di fatto intercorrente tra i ricorrenti ed il bene conteso potesse dirsi interrotta per effetto della condotta violativa;
deponevano in tal senso sia i rilievi fotografici versati in atti, rivelatori della permanenza di divanetti ed altri arredi di proprietà dei ricorrenti sulla porzione di terrazzo posta in prossimità della porta di accesso al loro appartamento, sia il contenuto delle lettere stragiudiziali, sottoscritte anche dalla resistente, con cui, nelle date del
24.7.2019 e del 29.7.2019, veniva loro chiesto di asportare tali beni. Del resto, la presenza della porta di collegamento diretto dall'unità immobiliare dei coniugi alla Parte_5
porzione di lastrico in contestazione, al quale costoro avevano accesso diretto, di fatto rendeva possibile in ogni momento l'autonomo ripristino della relazione materiale col bene, con conseguente protrarsi di un possesso tutelabile in capo ai ricorrenti.
Precisava, poi, che al possesso esercitato dagli istanti sulla porzione di terrazzo - che non poteva ritenersi ascrivibile, come preteso dai resistenti, a mera tolleranza degli originari proprietari eredi che avevano poi venduto ad la proprietà Per_1 Controparte_1 del terrazzo in data 9 luglio 2019, in difetto di qualsiasi prova di una tale tolleranza, che si sarebbe protratta per un tempo significativo, pur in mancanza di rapporti di amicizia o parentela tra i ricorrenti e gli eredi - si era affiancato un pari possesso dei Per_1
resistenti, che avevano iniziato ad utilizzare anche la porzione di terrazzo in precedenza utilizzata in via esclusiva dagli antagonisti, in occasione di cene e ritrovi conviviali, trasferendovi suppellettili ed arredi di loro proprietà . La situazione di compossesso del terrazzo, del resto, era stata ammessa, con dichiarazioni a carattere confessorio, dal medesimo ricorrente che, nel corso del libero interrogatorio reso all'udienza Parte_2
del 24.07.2020, aveva testualmente dichiarato: “Ho continuato ad utilizzare la parte di terrazzo antistante la mia abitazione senza ricevere opposizione da parte di alcuno, eccettuato l'episodio del 13 luglio. I resistenti, peraltro, hanno iniziato a 'sconfinare', utilizzando anche la parte di terrazzo da me posseduta”. Ravvisata, pertanto, una situazione di compossesso integrata dall'utilizzazione promiscua del bene immobile di cui entrambi i possessori si affermavano proprietari, il LE riteneva che la condotta ascritta alla resistente integrasse una turbativa di tale relazione di fatto, e non uno spoglio, in quanto l'apposizione della sbarra di ferro non aveva di per sé escluso la possibilità di fruire del
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bene, essendo stato reso maggiormente difficoltoso l'accesso dei al terrazzo in Pt_2
questione, che restava pienamente possibile attraverso le scale condominiali.
Condannava, pertanto, soltanto alla rimozione di tale sbarra, ritenendo Controparte_1
che nei confronti dell'interventore , qualificatosi quale autore materiale CP_2 della condotta posta in essere, non fosse stata tempestivamente proposta alcuna domanda possessoria, che avrebbe dovuto essere formulata nell'originario ricorso ex art. 703 c.p.c., idoneo a reggere anche l'eventuale fase di merito, dopo la fase sommaria;
a dire del primo
Giudice, con l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito, l'azione possessoria proseguiva, ma solo nei confronti della parte originaria, integrando un'inammissibile domanda nuova quella di accoglimento della domanda possessoria formulata nei confronti di altri soggetti, che non erano stati evocati in giudizio e che nella fase sommaria non risultavano destinatari di alcuna domanda.
Il Giudice di prime cure, poi, nell'esaminare le domande risarcitorie aventi ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della mancata disponibilità del bene, le ha ritenute ammissibili solo nei confronti di , precisando che se la Controparte_1
domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso non può essere proposta ed esaminata prima dell'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena (cfr Cass. civ., sent. n. 20635 del 30.09.2014), deve ritenersi tempestiva la domanda di risarcimento del danno per la prima volta spiegata con il ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito.
Nel merito, ha rigettato sia la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale, per non avere le parti ricorrenti fornito prova di esborsi economici a seguito della lesione possessoria;
sia quella avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo che, per effetto della mera molestia nel possesso, non impeditiva dell'accesso al terrazzo, potesse ritenersi riscontrabile un danno in re ipsa, dovendo il danno conseguenza essere provato in via almeno presuntiva, mediante l'allegazione e la prova di indizi gravi, precisi e concordanti.
Del resto, neppure poteva essere riconosciuto un danno patrimoniale da ritardata esecuzione del provvedimento possessorio, essendo stata adottata ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 669 duodecies in data 30.6.2021, in cui si era dato atto della compiuta attuazione dell'interdetto, mediante la rimozione della sbarra metallica da parte della resistente, e non
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda essendo stata nella fase sommaria richiesta la rimozione delle foriere, che pure preesistevano all'ordinanza possessoria.
Peraltro, tali fioriere, di proprietà dei ricorrenti, erano agevolmente rimovibili dai medesimi istanti che, una volta rimossa la sbarra, ben avrebbero potuto provvedere al loro spostamento.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 11 ottobre 2022, e Parte_1
hanno spiegato appello, deducendo a sostegno cinque motivi. Parte_2
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7 febbraio 2023, si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
I predetti appellati hanno altresì spiegato appello incidentale: 1) per aver il LE
“ritenuto possibile la conservazione del precedente possesso col solo animus, pur avendo i ricorrenti perso il corpus e non potendolo più ripristinare per effetto del nuovo possesso dei resistenti”; 2) per aver il primo Giudice ravvisato una situazione di compossesso, in assenza di domanda, sia pure subordinata, e in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
3) per aver il LE , ancora violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, riqualificato la domanda proposta in termini di azione di manutenzione, in assenza di un dubbio interpretativo, avendo gli attori ripetutamente chiarito non solo di voler esercitare un'azione di reintegrazione nel possesso, ma anche e soprattutto di non voler esercitare l'azione di manutenzione.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta in data 13 settembre 2022.
6. E', invece, inammissibile l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_2
con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in via telematica,
[...] in data 7 febbraio 2023, in violazione del termine di decadenza di venti giorni prima dell'udienza del 23.2.2023, fissata in citazione, di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. Opera al riguardo, infatti, il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. 3,
Sentenza n. 1127 del 22/01/2015), il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. – come nel caso di specie disposto da giovedì 23 febbraio
2023 alla prima udienza successiva in cui il Collegio teneva udienza, di mercoledì, 1 marzo
2023 - non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma – nella previgente formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.
7. Tanto premesso, l'impugnazione principale merita solo in minima parte accoglimento, con limitato riferimento alla censura, costituente oggetto del terzo motivo, intitolato
“erronea declaratoria di inammissibilità delle domande spiegate nei confronti dell'interventore avv. ”, proposta appunto nei confronti dell'appellato CP_2
. CP_2
7.1. Merita in primo luogo di essere disatteso il primo motivo del gravame principale, intitolato “erronea valutazione in ordine alla sussistenza del compossesso” , con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente una situazione di compossesso, ascrivibile ai nuclei familiari delle parti contendenti, nel lasso temporale intercorrente tra il 9 - 10 luglio 2019 - epoca della comunicazione ai Pt_2
dell'acquisto della proprietà del terrazzo contestato ad opera di - e il Controparte_1 giorno di apposizione della sbarra metallica, risalente al 1 agosto 2019.
A dire degli impugnanti principali, il giudice di prime cure sarebbe giunto a tale convincimento sulla base di un'erronea valutazione dei fatti emersi nel corso del giudizio, dovendo invece negarsi che a partire dal mese di luglio del 2019 la resistente avesse esercitato una qualche forma di compossesso sulla porzione di lastrico in contestazione, da sempre negato e contestato dai ricorrenti. In particolare, hanno dedotto che l'apposizione, da
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parte della resistente, di arredi sulla parte del terrazzo oggetto di contesa non sarebbe ex se dimostrativa dell'esistenza di una relazione con la res, riconducibile all'esercizio del possesso;
ciò in quanto i ricorrenti avevano sempre manifestato l'intenzione di possedere il bene uti domini, in via esclusiva, anche denunciando lo sconfinamento della controparte, e fermamente opponendosi, con la missiva del 17.7.2019, all'apposizione degli arredi nella zona contesa ad opera dei resistenti. I comportamenti di carattere oppositivo- negatorio, posti in essere dagli odierni appellanti principali, comprovati dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti – lungi dal poter essere considerati irrilevanti, come ritenuto dal primo Giudice - sarebbero per converso sintomatici della loro volontà di possedere la porzione di terrazzo de qua uti domini e non uti condomini.
Invero, anche “lo sconfinamento” di cui aveva riferito il ricorrente in sede di Parte_2 libero interrogatorio, non poteva “intendersi – come invece erroneamente dalla decisione reclamata- quale ammissione di una qualche forma di possesso congiunto della porzione di bene in contestazione con la resistente, ma solo ed unicamente come ulteriore denuncia della reiterata e ripetuta lesione del possesso esclusivo detenuto dai ricorrenti”.
Peraltro, che i coniugi non avessero mai perso la loro relazione di fatto con Parte_4 il bene, connotata da esclusività fino alla data dello spoglio, era emerso dalle deposizioni dei testi addotti, e , indicato dalla medesima resistente. Testimone_1 Testimone_2
Da ciò, l'erroneità della conclusione a cui era pervenuto il primo giudice con l'impugnata decisione, culminata nel riconoscimento d'ufficio di una situazione di compossesso.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'apprezzamento della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico -giuridico seguito dal Giudice di prime cure laddove, all'esito della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie - confermando le statuizioni già adottate nella fase sommaria, sia dal Giudice della prima fase cautelare che dal Collegio investito del reclamo – ha ritenuto ravvisabile nella fattispecie in esame un utilizzo promiscuo del terrazzo in contesa, tutelabile in termini di compossesso.
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui sia stata chiesta la tutela del possesso esclusivo e riconosciuto il compossesso sul bene, è senz'altro tutelabile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda possessorie, di diverso contenuto, anche in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali (Cass. n. 1584 del 2015). Non si ha quindi mutamento della domanda in relazione alla situazione di possesso o compossesso in quanto il fatto costitutivo dell'azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione sicché non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in possesso (Cass. civ. sez.
2, Ordinanza n. 36612 del 25/11/2021 Cassazione civile sez. II, 12/06/2014, n.13415;
Cassazione civile sez. II, 05/03/2019, n.6366).
Quanto, poi, alla ribadita contestazione, in fatto, dell'esistenza di un compossesso,
l'infondatezza del motivo è agevolmente desumibile - come rimarcato dal Collegio investito dei reclami proposti avverso l'interdetto possessorio, dinanzi al quale era stato proposto analogo motivo di reclamo - dall'istruttoria espletata nel procedimento di primo grado ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese da in sede di libero interrogatorio, Parte_2 allorquando quest'ultimo aveva sostanzialmente ammesso come, a far tempo dal mese di luglio dell'anno 2019, i resistenti avevano “iniziato a 'sconfinare', utilizzando anche la parte di terrazzo da me posseduta.” (cfr., al riguardo, le dichiarazioni raccolte nel verbale telematico relativo all'udienza di primo grado del 24 luglio 2020).
Peraltro, corre mente anche osservare che la circostanza secondo cui, a far tempo dal mese di luglio dell'anno 2019, una volta intervenuto l'acquisto del terrazzo ad opera di
[...]
, gli odierni appellanti incidentali avessero iniziato a “sconfinare”, utilizzando CP_1 anche la parte di terrazzo in contestazione, risulta essere univocamente emersa dal racconto degli informatori e - rispettivamente escussi, sotto il Testimone_3 Testimone_2 vincolo del prestato giuramento, alle udienze del 2 ottobre 2020 e 9 ottobre 2020 – che avevano entrambi riferito che, alla fine del mese di luglio dell'anno 2019, sul terrazzo in contestazione i coniugi i tennero una cena, nel corso della quale il Controparte_3
predetto terrazzo venne utilizzato, da loro e dai loro commensali, in tutta la sua estensione e, dunque, anche nella parte che, prima del luglio 2019, aveva formato oggetto di utilizzazione esclusiva da parte degli odierni appellanti principali e . Parte_1 Parte_2
Tali circostanze di fatto, del resto, come pure osservato anche dal giudice di prime cure – con argomenti espressi sia nell'ordinanza possessoria che in quella di reclamo, riprodotti poi
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nella sentenza gravata – ricevevano specifico riscontro nei rilievi fotografici prodotti dai resistenti, che appunto mostravano che a far tempo dal mese di luglio dell'anno 2019 i coniugi avevano iniziato ad utilizzare entrambe le porzioni del Controparte_3
terrazzo di copertura, collocando su quella oggetto di contestazione parte dei loro arredi da esterno. Da tali rilievi si desumeva infatti l'utilizzo, da parte dei predetti resistenti e dei loro ospiti, anche della parte di terrazzo munita di pavimentazione di colore chiaro che, pacificamente, secondo il racconto di tutti i testi – informatori escussi nell'ambito del procedimento di primo grado, è quella costituente oggetto della lamentata lesione del possesso.
Il coutilizzo del terrazzo in contestazione- peraltro dedotto, sia pure in via subordinata, dalla difesa dei resistenti nel giudizio di prime cure, che alla pag. 27 della comparsa ebbero a protestare che “qualunque sia la situazione giuridica che la controparte abbia inteso tutelare non potrà mai ottenere l'uso esclusivo, ma al massimo un couso” - risulta poi comprovato anche dallo scambio di missive intervenuto, tra le parti, nel corso del mese di luglio dell'anno 2019, da cui può inferirsi che i suddetti ricorrenti ebbero a lamentarsi proprio del fatto che i coniugi odierni appellanti incidentali avevano iniziato ad utilizzare la porzione di lastrico in precedenza posseduta in via esclusiva dai ricorrenti medesimi.
Alla stregua degli argomenti finora esposti, appare allora pienamente condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il LE, alla cui stregua sulla porzione di terrazzo in questione doveva ritenersi instaurata, a far tempo dal mese di luglio dell'anno 2019, una situazione di compossesso.
Né, difformemente da quanto preteso dagli impugnanti, e come già osservato dal primo giudice, ad escludere l'esistenza di un compossesso potrebbero valere le missive con le quali e ebbero a manifestare la propria opposizione alla Parte_1 Parte_2
condotta dei resistenti, atteso che costituisce principio consolidato quello secondo cui anche il possesso illegittimo ed abusivo o di mala fede, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, ovvero esercitato contro la volontà di colui che vanti diritti sulla cosa, riceve tutela contro gli altrui spogli o turbative illegittime. Sulla scorta della tradizione romanistica, infatti, elementi costitutivi del possesso sono il corpus possessionis, ovvero un potere effettivo, una relazione di fatto con la res, e l'animus possidendi, cioè la volontà di
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad un altro diritto reale, che si estrinseca nell'attività concreta compiuta dal soggetto.
Con ogni evidenza, non basta la mera affermazione del proprio possesso esclusivo e l'opposizione al possesso esercitato da altri per escluderlo.
Infatti, come pure osservato nell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di reclamo, sebbene le suddette missive comprovino l'esistenza di una volontà dei ricorrenti contraria alla situazione di compossesso che si stava instaurando sulla porzione di lastrico oggetto di controversia, le stesse non possono valere ad infirmare né il potere di fatto esercitato sul bene di cui si tratta, da parte dei resistenti e , a far tempo dal mese di CP_1 CP_2 luglio dell'anno 2019, né tanto meno la volontà di costoro di utilizzare tale bene.
7.2. Né merita miglior sorte il secondo motivo di gravame, intitolato “erronea qualificazione dell'azione di reintegrazione quale azione di manutenzione: esistenza dell'animus spoliandi e della privazione del possesso”.
Con tale motivo, gli impugnanti principali hanno censurato la sentenza di primo grado per aver qualificato l'azione proposta dai ricorrenti come di manutenzione, ai sensi dell'art. 1170 c.c., anziché di reintegrazione nel possesso, ai sensi dell'art. 1168 c.c.
A dire degli appellanti principali, la condotta violativa ascrivibile alla controparte sarebbe qualificabile come spoglio, sanzionabile con il ricorso allo strumento di cui all'art. 1168 cc, non rilevando che l'accesso al terrazzo fosse comunque consentito tramite la scala condominiale.
L'apposizione della sbarra di ferro integrerebbe infatti un comportamento in grado di integrare una privazione del possesso – inteso come “relazione materiale che i coniugi
esercitavano sulla porzione di terrazzo in contestazione attraverso la porta di Pt_2 accesso diretto dal loro appartamento” - posto in essere nella consapevolezza della situazione possessoria degli appellanti principali.
Orbene, questa Corte distrettuale non può in primo luogo esimersi dal rilevare il difetto di prospettazione di un effettivo interesse ad impugnare tale qualificazione, ad opera della parte vittoriosa sul punto, che ha ottenuto l'ordine di rimozione della sbarra che si assumeva impeditiva della relazione con la res, e cioè proprio il bene della vita reclamato in sede possessoria.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Integra un principio pacifico, infatti, che l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (cfr, ex plurimis, Cass., 11180/1996; 3472/1999;
11969/2003; 15623/2005; 9887/2006; Cass. sez. lav., sentenza n. 13373 del 23/05/2008;
Cass. sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006: in applicazione di tale principio, la Corte
Suprema ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata qualificazione della domanda proposta in giudizio nei di lui confronti, senza specificare quale danno tale omissione aveva in concreto arrecato all'esercizio dei suoi diritti nel processo, né in che modo essa aveva inciso sull'esito della lite).
Il principio contenuto nell'art.100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica dunque anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va comunque desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 3991 del 18/02/2020; Cass. n. 28307 dell'11/12/2020).
Nel caso di specie la parte impugnante, nel dolersi dell'erronea qualificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, non ha in alcun modo indicato quale utilità concreta deriverebbe dall'invocata riforma, non avendo specificato né quale danno tale preteso errore abbia in concreto arrecato all'esercizio dei suoi diritti nel processo, né in che modo lo stesso abbia inciso sull'esito della lite: non appare pertanto ravvisabile, né risulta adeguatamente dedotto,
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un risultato giuridicamente apprezzabile che gli appellanti principali possano in concreto perseguire da tale diversa qualificazione.
Peraltro, possono senz'altro condividersi i rilievi svolti dal Giudice di prime cure, sia nelle ordinanze, monocratica e collegiale, rese nella fase sommaria, che nella sentenza conclusiva, laddove –dopo aver richiamato il ripetuto insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, senza mutare gli elementi obiettivi fissati dall'attore, dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nel possesso, atteso che la mera turbativa costituisce un "minus" rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso è ricompresa o implicita quella di manutenzione dello stesso” ( Cass.sez. 2, Sentenza n. 19586 del 30/09/2016) - ha osservato che nel caso di specie non si era inciso sul bene posseduto nella sua materialità, ma si era solo reso maggiormente difficoltoso l'esercizio del possesso, potendo senz'altro, come confermato dal ricorrente nel corso del libero interrogatorio, aversi Parte_2 accesso al lastrico uscendo dall'abitazione dei ricorrenti e praticando le scale condominiali.
Nel motivare l'operata qualificazione, il LE ha dunque fatto espressa applicazione dei principi affermati la Suprema Corte allorquando, nello scolpire il distinguo tra spoglio e turbativa del possesso, ha appunto affermato che “in tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla "cosa" che ne costituisce oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro 1' "attività" di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo (cfr. Cass.
2.2.1980, n. 738; Cass. 6.12.1984, n. 6415).
Peraltro, come pure chiarito dalla Suprema Corte, la qualificazione della fattispecie concreta, come molestia nel possesso anziché come spoglio, costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, effettuato in base alle prove acquisite nel processo, apprezzamento che è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione, ove sia scevro da vizi logici e di diritto (cfr. Cass. 21.3.1977, n. 1087).
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7.3. Appare per converso meritevole di accoglimento il terzo motivo di gravame, proposto nei confronti del solo , intitolato “erronea declaratoria di inammissibilità CP_2 delle domande spiegate nei confronti dell'interventore avv. ”. CP_2
Con tale motivo, gli impugnanti principali hanno denunciato l'erroneità della sentenza gravata per aver ritenuto inammissibili le domande spiegate in sede di prosecuzione del giudizio di merito nei confronti dell'interventore . Hanno al riguardo CP_2 dedotto che il procedimento possessorio non preclude l'intervento volontario del terzo, essendo la disposizione di cui all'art. 105 cpc di carattere generale ed estensibile anche al rito cautelare e che, all'atto dell'intervento in giudizio del coniuge di , Controparte_1 si era automaticamente verificata l'estensione nei suoi confronti della domanda originaria.
Tale censura appare indubitabilmente fondata.
Come si evince dalla narrativa che precede, il Giudice di prime cure, nel dichiarare inammissibili le domande proposte nei confronti dell'interventore CP_2 pacificamente autore materiale della condotta illecita (cfr. pag. 17 della sentenza gravata), ha ritenuto che della stessa dovesse rispondere esclusivamente , quale Controparte_1
autrice morale consapevole della turbativa posta in essere dal marito, precisando che alcuna tempestiva domanda possessoria era stata formulata nei confronti dell'interventore (pag.
17). Infatti, ad avviso del LE (cfr. pagg. 21- 22 della sentenza impugnata), con l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito l'azione possessoria poteva proseguire, ma esclusivamente nei confronti dell'originaria parte resistente, “integrando un'inammissibile domanda nuova quella di accoglimento della domanda possessoria nei confronti di altri soggetti non evocati in giudizio ed in relazione ai quali alcuna domanda era stata proposta nella fase sommaria”.
La statuizione che precede merita emenda, non risultando le conclusioni raggiunte sul punto dal primo Giudice conformi ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in tema di intervento del soggetto legittimato.
E' vero, infatti, che anche nel vigente assetto ordinamentale (Cass. sez. 2, Sentenza n. 4845 del 26/03/2012), il procedimento possessorio, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. L'evoluzione della struttura bifasica del procedimento in questione - con l'intervenuta "eventualizzazione" della fase di merito - non ha fatto venir meno, infatti, il
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda principio secondo cui le due fasi del giudizio possessorio sono introdotte entrambe con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 1. Da ciò discende, quindi, che la richiesta di prosecuzione del giudizio per il merito (nelle forme della cognizione piena) deve assumere, in sostanza, la connotazione di una istanza di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e di trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., con valore solo endoprocessuale, che è proponibile da tutte le parti del procedimento. Di conseguenza, deve ritenersi che la suddetta istanza non implichi la prosecuzione della fase sommaria né implichi la successiva introduzione del giudizio di merito, bensì, più propriamente, comporti la prosecuzione del giudizio di merito già retto dal ricorso inizialmente formulato.
Nondimeno, i principi che precedono non appaiono attagliarsi alla posizione di P_
, che è intervenuto in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 23
[...] luglio 2020, costituendosi unitamente al coniuge evocato in lite con la notifica del ricorso ex art. 703 c.p.c., e ammettendo di essere l'autore della condotta assunta come lesiva, per aver, il 1 agosto 2019, fatto apporre dinanzi alla porta che consentiva l'accesso diretto dalla proprietà una sbarra, con un cartello di “divieto di accesso” e deducendo che Pt_2
nondimeno tale condotta, di natura “dissuasiva”, non avrebbe impedito l'accesso degli antagonisti al terrazzo, né dalle scale condominiali, né dalla medesima porta qualificata come abusiva. (cfr. pagg. 35 e 36 della predetta comparsa di costituzione, ove appunto si allega che “la sbarra ed il cartello non hanno comportato affatto una chiusura dell'accesso abusivo, ma hanno avuto solo lo scopo di fungere da avvertimento a non entrare nella proprietà altrui. Ove avessero voluto ignorare tale avvertimento, pertanto, i ricorrenti avrebbero potuto accedere comunque dalla porta abusiva, passando al di sopra o al di sotto della sbarra che misura appena qualche centimetro”, aggiungendosi che l'apposizione della sbarra, lungi dall'essere un atto clandestino, si è concretata “in un atto plateale e volutamente rumoroso che i resistenti hanno legittimamente realizzato quali proprietari e nella loro proprietà, non in quella dei ricorrenti”).
Soccorre invero, al riguardo, l'insegnamento della Corte di legittimità alla cui stregua
“l'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni” (Cass. sez. 3, ordinanza n. 36639 del 25/11/2021; Cass. sez. 2, sentenza n. 8877 del 29/03/2023; Cass.sez.
3, ordinanza n. 31133 del 04/12/2024).
Sulla scorta di tali univoci principi, operando, nell'ipotesi in esame, come dedotto dagli appellanti principali, un'estensione automatica della domanda nei confronti di colui che si assume colegittimato, dal punto di vista passivo, appare erronea la statuizione della sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità per tardività delle domande proposte nei confronti di , assumendo che dovessero essere proposte CP_2
nell'originario ricorso ex art. 703 c.p.c.
In parziale accoglimento dell'impugnazione principale, dovrà pertanto adottarsi anche nei confronti di la medesima statuizione adottata nella sentenza gravata nei CP_2
confronti di , ordinandosi anche al primo di “non ostacolare il Controparte_1 compossesso della porzione di terrazzo di 94 mq confinante a nord e ad est con parapetto, a sud con parapetto verso la particella 39 e ad ovest con la porzione di lastrico solare di cui al sub 30 da parte dei ricorrenti”.
7.4 Meritano infine di essere rigettati il quarto e il quinto motivo del gravame principale che
- involgendo le statuizioni con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, escludendo altresì che sia ravvisabile un pregiudizio da tardiva o omessa ottemperanza all'ordinanza interdittale- si reputa opportuno trattare congiuntamente.
Con il quarto motivo d'impugnazione, gli appellanti principali hanno infatti chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento del danno da mancato godimento del terrazzo, da ritenersi sussistente, a dire degli appellanti principali, per avere gli stessi perso la disponibilità del bene e l'utilità ricavabile dallo stesso, e da parametrarsi al valore locativo del bene. Hanno pertanto instato per la condanna delle controparti al pagamento della somma mensile di € 1.235,00 (determinata tenendo conto del valore locativo del bene e della superficie del terrazzo) per ogni mese di mancato godimento dell'immobile, a far data dal 31 luglio 2019 fino alla restituzione dell'immobile.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Inoltre, a dire dei medesimi impugnanti, per effetto della condotta illecita posta in essere dai resistenti, si sarebbe prodotto nella loro sfera giuridica un danno non patrimoniale, in ragione della lesione di un diritto alla persona costituzionalmente garantito (Cass. SU n.
26972/2008).
Peraltro – secondo quanto dedotto con il quinto ed ultimo motivo di gravame, con cui gli appellanti principali hanno censurato la sentenza di primo grado per aver escluso l'omessa o tardiva ottemperanza all'ordinanza interdittale di ripristino dei luoghi - diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, anche all'esito del procedimento di attuazione proposto ai sensi dell'art. 669 duodecies, l'ordinanza interdittale non poteva ritenersi correttamente eseguita, atteso che la rimozione della sbarra di ferro non era risultata idonea a dare attuazione all'ordine di ripristino dei luoghi.
La porta di accesso diretto dall'unità immobiliare dei alla porzione di terrazzo in Pt_2
contestazione, infatti, era tuttora ostacolata da fioriere di grosso peso, che il Giudice di prime cure aveva ritenuto di proprietà dei medesimi ricorrenti, precisando che erano preesistenti all'ordinanza interdittale e, comunque, agevolmente rimovibili dagli stessi, stante anche la mancata opposizione espressa al riguardo dai resistenti. La proprietà delle predette fioriere, per converso, secondo quanto dedotto dagli impugnanti, doveva ritenersi priva di rilievo giuridico, permanendo l'efficacia lesiva dell'azione, ove pure le stesse fossero state di proprietà dei ricorrenti, essendo state ricollocate, anche dopo i lavori rifacimento della pavimentazione del terrazzo, nella medesima posizione in cui erano prima della rimozione della sbarra, tale da ostruire l'accesso diretto al terrazzo dall'appartamento dei ricorrenti.
I rilievi che precedono non appaiono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Segnatamente, quanto alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, gli impugnanti principali, nell'invocare il riconoscimento di un danno da mancato utilizzo del terrazzo, addirittura parametrato al canone locativo mensile di €
1.235,00, a far data dal 31 luglio 2017 e “fino all'effettiva restituzione”, trascurano di considerare che, in difetto di riconoscimento di un loro possesso esclusivo, e a fronte dell'intervenuta rimozione della sbarra, integrante turbativa del compossesso, già in epoca antecedente alla conclusione del procedimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.,
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giammai potrebbe riconoscersi il danno invocato, essenzialmente ascrivibile ad un'occupazione illecita del terrazzo, ad opera delle controparti, che nella fattispecie in esame è stata motivatamente esclusa. Correttamente, pertanto, il LE ha negato che, in difetto di prova di esborsi economici conseguiti alla lesione possessoria -statuizione in parte qua non specificamente censurata dagli impugnanti principali – alcun pregiudizio di tipo patrimoniale fosse nel caso di specie ravvisabile.
Pienamente condivisibile, poi, è la motivazione spesa dal Giudice di prime cure nell'osservare, quanto al preteso danno non patrimoniale, che, avendo i ricorrenti subito una mera molestia possessoria, non essendo stato loro inibito l'accesso al lastrico attraverso le scale condominiali, il danno da lesione possessoria non poteva ritenersi in re ipsa (Cass. sez.
2, ordinanza n. 31642 del 04/11/2021), neppure risultando provato un pregiudizio in termini di danno esistenziale, consistente in un radicale cambiamento di vita e nell'alterazione delle abitudini del soggetto, desumibile da fatti specifici e circostanziati.
Come efficacemente osservato dal LE, “il danno in senso giuridico, quindi, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto, giacché la lesione del diritto è solo il presupposto del danno, costituente una conseguenza della lesione la quale va provata anche solo con l'allegazione e prova di indici presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti che, nella specie, non sono stati né allegati, né tantomeno provati.
Tale principio è stato affermato anche con specifico riferimento al danno conseguente ad un atto di spoglio violento o clandestino, il quale integra un illecito civile, richiedendo la liquidazione del danno che l'istante fornisca prova sia dell'esistenza, che dell'entità materiale del pregiudizio (cfr Cass. civ., ord. n. 7871 del 20.03.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 9043 del 05.06.2012).”
Esclusa, altresì – con statuizione non specificamente censurata dagli impugnanti principali- la prova di un pregiudizio di tipo morale, neppure inferibile dalla certificazione medica relativa al ricorrente , evidentemente inconferenti appaiono gli ulteriori rilievi Parte_2
svolti dagli appellanti principali, tesi in ultima analisi ad inficiare le conclusioni a cui è pervenuto il primo Giudice, nel ritenere che la parte resistente avesse dato attuazione all'interdetto possessorio mediante la rimozione della sbarra.
Al riguardo, non può che ribadirsi quanto precisato dal LE, con l'ordinanza del
30.6.2021, emessa all'esito del procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c, nel rimarcare, per
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un verso, che nel ricorso possessorio depositato in data 7 luglio 2020 era stata domandata
“la rimozione della sbarra di accesso apposta a chiusura della porta che dall'appartamento degli istanti consente l'accesso alla porzione di lastrico solare di pertinenza dell'appartamento in narrativa”, e non delle fioriere, e che tale misura era stata concessa ed eseguita, non potendosi per converso- una volta riconosciuta una situazione di compossesso facente capo ad entrambi i nuclei familiari – ordinare “la rimozione di ogni arredo e bene mobile depositato nella porzione di lastrico per cui è causa”; e che, per altro verso, nulla ostava alla rimozione, ad opera dei ricorrenti, delle fioriere asseritamente impeditive dell'accesso diretto al terrazzo, a fronte del consenso espressamente manifestato dai resistenti.
Da ciò la conferma anche in parte qua della sentenza gravata.
8. Volgendo al governo delle spese di lite, nei rapporti tra gli impugnanti principali e l'impugnante incidentale , in considerazione della soccombenza Controparte_1 reciproca, derivante dal rigetto del gravame principale e dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, si giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado.
Per converso, l'accoglimento sia pure in parte del gravame principale nei confronti dell'appellato impone una rivalutazione delle spese di lite del doppio grado CP_2 di giudizio tra gli appellanti principali e tale appellante incidentale, spese che, mentre per il giudizio di primo grado, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, possono essere poste a suo carico, nella medesima misura di 1/3 già liquidata dal Giudice di prime cure a carico di , dovendo il ritenersi solidalmente obbligato al Controparte_1 CP_2
relativo pagamento;
per il presente grado del pari vanno compensate nella misura di 2/3, e poste per il residuo terzo a carico del medesimo . Alla liquidazione delle CP_2
spese del presente grado si provvede come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile (fino ad € 52.000,00), così come incontestatamente determinato dal Giudice di prime cure.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
9. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del LE di Napoli n.7979 del 2022:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, e ferme le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, ordina anche a di “non ostacolare il CP_2 compossesso della porzione di terrazzo di 94 mq confinante a nord e ad est con parapetto, a sud con parapetto verso la particella 39 e ad ovest con la porzione di lastrico solare di cui al sub 30 da parte dei ricorrenti”;
2) Rigetta nel resto l'appello principale;
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
4) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado nei rapporti tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale;
Controparte_1
5) Compensa nella misura di due terzi le spese di lite relative al doppio grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale e, per CP_2
l'effetto, condanna l'appellante incidentale alla refusione del residuo terzo CP_2
delle spese di lite del doppio grado in favore degli appellanti principali, spese che, in tale percentuale, liquida, quanto al giudizio di primo grado, nella misura – già liquidata dal
LE - di € 1.555,50 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, al cui pagamento sarà CP_2 tenuto in solido con;
e, quanto al presente grado, nell'importo di € Controparte_1
2.316,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 21 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4351/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il 24 gennaio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Napoli, alla via Arenaccia n. 67, sono C.F._3
elettivamente domiciliati
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), e (c.f. Controparte_1 C.F._5 CP_2
) – costituitosi “in proprio e quale procuratore di se stesso” - C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. , presso il cui studio in Napoli, alla CP_2
via Toledo n. 256, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 703 cpc, e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2 [...]
, denunciando di aver subito lo spoglio del terrazzo di pertinenza della propria CP_1 unità immobiliare, sita all'ultimo piano dello stabile ubicato in Napoli, alla via dei Mille n.
61. Il godimento del terrazzo – che si assumeva fondato sull'art.5, lett. E), del regolamento di condominio redatto dall'unico originario proprietario dell'intero fabbricato, previsione alla cui stregua l'area di copertura del fabbricato era stata assegnata in via esclusiva ai condomini proprietari degli appartamenti siti al quinto piano del fabbricato, e divisa in quattro terrazze corrispondenti ai quattro sottostanti appartamenti - era stato a dire dei ricorrenti esercitato in maniera pacifica, fin quando la convenuta, nella notte tra il 31 luglio
2019 e 1° agosto 2019, aveva fatto apporre una sbarra di ferro a chiusura della porta di collegamento e accesso diretto dalla proprietà al predetto terrazzo. Parte_4
Dedotto che la predetta condotta integrava uno spoglio violento, in quanto posto in essere contro la loro volontà, ed occulto, in quanto materialmente eseguito in orario notturno, instavano, ai sensi dell'art. 1168 c.c., per la reintegrazione nel possesso della terrazza, con rimozione della sbarra di ferro e di ogni arredo che concretasse ostacolo al libero accesso e fruizione dell'immobile.
Con ordinanza del 7 gennaio 2021 – previa qualificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa in termini di azione di manutenzione nel possesso, ai sensi dell'art. 1170 c.c., e dato atto dell'intervenuta costituzione in giudizio della resistente, unitamente al coniuge
, che aveva spiegato intervento volontario – veniva concesso l'interdetto, CP_2 ritenendo, all'esito dell'espletata istruttoria, che nel lasso temporale antecedente il
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda denunciato illecito possessorio si fosse una realizzata una situazione di compossesso della porzione di terrazzo in contestazione, da parte dei due nuclei familiari facenti capo alle parti del giudizio;
per l'effetto, veniva ordinata alla resistente “l'immediata Controparte_1
rimozione della sbarra posta a chiusura della porta che dall'appartamento dei ricorrenti
e consente l'accesso al terrazzo di 94 mq confinante a nord e Parte_1 Parte_2
ad est con parapetto, a sud con parapetto verso la particella 39 e ad ovest con la porzione di lastrico solare di cui al sub 30”, ordinandosi altresì “di non ostacolare il compossesso del suddetto terrazzo da parte dei ricorrenti”.
Interposto reclamo avverso la predetta ordinanza, ad opera di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., lo stesso veniva rigettato con ordinanza datata 17 marzo 2021.
Con successivo ricorso ex art. 703, quarto comma, c.p.c., depositato in data 26.6.2021, gli originari ricorrenti hanno instato per la prosecuzione del giudizio di merito chiedendo, nelle conclusioni rassegnate, che il LE accertasse l'esclusivo possesso, da parte loro, della porzione di lastrico in contestazione, ordinando alla resistente ed all'interventore volontario avv. la rimozione di ogni ostacolo all'accesso ed alla fruizione dello stesso CP_2
e con condanna al risarcimento dei danni subiti.
2. Con sentenza n.7979/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 13/09/2022, il LE di Napoli, sostanzialmente confermando le statuizioni emesse in via interinale, ha accolto in parte il ricorso e, per l'effetto, ordinato ad
[...]
di non ostacolare il compossesso della porzione di terrazzo di 94 mq CP_1 confinante a nord e ad est con parapetto, a sud con parapetto verso la particella 39 e ad ovest con la porzione di lastrico solare di cui al sub 30 da parte dei ricorrenti;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti e dichiarato inammissibili le domande azionate dai medesimi ricorrenti nei confronti dell'avv. ; ha infine CP_2
compensato per due terzi le spese di lite, condannando al pagamento, Controparte_1 in favore di e , del restante terzo, liquidato in misura pari ad € Parte_1 Parte_2
1.555,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza gravata, il Giudice di prime cure ha in primo qualificato, come già in fase sommaria, l'azione proposta in termini di manutenzione del possesso, e non di reintegrazione, in quanto ha escluso, sulla scorta
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda delle risultanze istruttorie e delle circostanze pacifiche tra le parti, che la relazione di fatto intercorrente tra i ricorrenti ed il bene conteso potesse dirsi interrotta per effetto della condotta violativa;
deponevano in tal senso sia i rilievi fotografici versati in atti, rivelatori della permanenza di divanetti ed altri arredi di proprietà dei ricorrenti sulla porzione di terrazzo posta in prossimità della porta di accesso al loro appartamento, sia il contenuto delle lettere stragiudiziali, sottoscritte anche dalla resistente, con cui, nelle date del
24.7.2019 e del 29.7.2019, veniva loro chiesto di asportare tali beni. Del resto, la presenza della porta di collegamento diretto dall'unità immobiliare dei coniugi alla Parte_5
porzione di lastrico in contestazione, al quale costoro avevano accesso diretto, di fatto rendeva possibile in ogni momento l'autonomo ripristino della relazione materiale col bene, con conseguente protrarsi di un possesso tutelabile in capo ai ricorrenti.
Precisava, poi, che al possesso esercitato dagli istanti sulla porzione di terrazzo - che non poteva ritenersi ascrivibile, come preteso dai resistenti, a mera tolleranza degli originari proprietari eredi che avevano poi venduto ad la proprietà Per_1 Controparte_1 del terrazzo in data 9 luglio 2019, in difetto di qualsiasi prova di una tale tolleranza, che si sarebbe protratta per un tempo significativo, pur in mancanza di rapporti di amicizia o parentela tra i ricorrenti e gli eredi - si era affiancato un pari possesso dei Per_1
resistenti, che avevano iniziato ad utilizzare anche la porzione di terrazzo in precedenza utilizzata in via esclusiva dagli antagonisti, in occasione di cene e ritrovi conviviali, trasferendovi suppellettili ed arredi di loro proprietà . La situazione di compossesso del terrazzo, del resto, era stata ammessa, con dichiarazioni a carattere confessorio, dal medesimo ricorrente che, nel corso del libero interrogatorio reso all'udienza Parte_2
del 24.07.2020, aveva testualmente dichiarato: “Ho continuato ad utilizzare la parte di terrazzo antistante la mia abitazione senza ricevere opposizione da parte di alcuno, eccettuato l'episodio del 13 luglio. I resistenti, peraltro, hanno iniziato a 'sconfinare', utilizzando anche la parte di terrazzo da me posseduta”. Ravvisata, pertanto, una situazione di compossesso integrata dall'utilizzazione promiscua del bene immobile di cui entrambi i possessori si affermavano proprietari, il LE riteneva che la condotta ascritta alla resistente integrasse una turbativa di tale relazione di fatto, e non uno spoglio, in quanto l'apposizione della sbarra di ferro non aveva di per sé escluso la possibilità di fruire del
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bene, essendo stato reso maggiormente difficoltoso l'accesso dei al terrazzo in Pt_2
questione, che restava pienamente possibile attraverso le scale condominiali.
Condannava, pertanto, soltanto alla rimozione di tale sbarra, ritenendo Controparte_1
che nei confronti dell'interventore , qualificatosi quale autore materiale CP_2 della condotta posta in essere, non fosse stata tempestivamente proposta alcuna domanda possessoria, che avrebbe dovuto essere formulata nell'originario ricorso ex art. 703 c.p.c., idoneo a reggere anche l'eventuale fase di merito, dopo la fase sommaria;
a dire del primo
Giudice, con l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito, l'azione possessoria proseguiva, ma solo nei confronti della parte originaria, integrando un'inammissibile domanda nuova quella di accoglimento della domanda possessoria formulata nei confronti di altri soggetti, che non erano stati evocati in giudizio e che nella fase sommaria non risultavano destinatari di alcuna domanda.
Il Giudice di prime cure, poi, nell'esaminare le domande risarcitorie aventi ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della mancata disponibilità del bene, le ha ritenute ammissibili solo nei confronti di , precisando che se la Controparte_1
domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso non può essere proposta ed esaminata prima dell'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena (cfr Cass. civ., sent. n. 20635 del 30.09.2014), deve ritenersi tempestiva la domanda di risarcimento del danno per la prima volta spiegata con il ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito.
Nel merito, ha rigettato sia la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale, per non avere le parti ricorrenti fornito prova di esborsi economici a seguito della lesione possessoria;
sia quella avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo che, per effetto della mera molestia nel possesso, non impeditiva dell'accesso al terrazzo, potesse ritenersi riscontrabile un danno in re ipsa, dovendo il danno conseguenza essere provato in via almeno presuntiva, mediante l'allegazione e la prova di indizi gravi, precisi e concordanti.
Del resto, neppure poteva essere riconosciuto un danno patrimoniale da ritardata esecuzione del provvedimento possessorio, essendo stata adottata ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 669 duodecies in data 30.6.2021, in cui si era dato atto della compiuta attuazione dell'interdetto, mediante la rimozione della sbarra metallica da parte della resistente, e non
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda essendo stata nella fase sommaria richiesta la rimozione delle foriere, che pure preesistevano all'ordinanza possessoria.
Peraltro, tali fioriere, di proprietà dei ricorrenti, erano agevolmente rimovibili dai medesimi istanti che, una volta rimossa la sbarra, ben avrebbero potuto provvedere al loro spostamento.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 11 ottobre 2022, e Parte_1
hanno spiegato appello, deducendo a sostegno cinque motivi. Parte_2
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7 febbraio 2023, si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
I predetti appellati hanno altresì spiegato appello incidentale: 1) per aver il LE
“ritenuto possibile la conservazione del precedente possesso col solo animus, pur avendo i ricorrenti perso il corpus e non potendolo più ripristinare per effetto del nuovo possesso dei resistenti”; 2) per aver il primo Giudice ravvisato una situazione di compossesso, in assenza di domanda, sia pure subordinata, e in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
3) per aver il LE , ancora violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, riqualificato la domanda proposta in termini di azione di manutenzione, in assenza di un dubbio interpretativo, avendo gli attori ripetutamente chiarito non solo di voler esercitare un'azione di reintegrazione nel possesso, ma anche e soprattutto di non voler esercitare l'azione di manutenzione.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta in data 13 settembre 2022.
6. E', invece, inammissibile l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_2
con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in via telematica,
[...] in data 7 febbraio 2023, in violazione del termine di decadenza di venti giorni prima dell'udienza del 23.2.2023, fissata in citazione, di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. Opera al riguardo, infatti, il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. 3,
Sentenza n. 1127 del 22/01/2015), il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. – come nel caso di specie disposto da giovedì 23 febbraio
2023 alla prima udienza successiva in cui il Collegio teneva udienza, di mercoledì, 1 marzo
2023 - non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma – nella previgente formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.
7. Tanto premesso, l'impugnazione principale merita solo in minima parte accoglimento, con limitato riferimento alla censura, costituente oggetto del terzo motivo, intitolato
“erronea declaratoria di inammissibilità delle domande spiegate nei confronti dell'interventore avv. ”, proposta appunto nei confronti dell'appellato CP_2
. CP_2
7.1. Merita in primo luogo di essere disatteso il primo motivo del gravame principale, intitolato “erronea valutazione in ordine alla sussistenza del compossesso” , con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente una situazione di compossesso, ascrivibile ai nuclei familiari delle parti contendenti, nel lasso temporale intercorrente tra il 9 - 10 luglio 2019 - epoca della comunicazione ai Pt_2
dell'acquisto della proprietà del terrazzo contestato ad opera di - e il Controparte_1 giorno di apposizione della sbarra metallica, risalente al 1 agosto 2019.
A dire degli impugnanti principali, il giudice di prime cure sarebbe giunto a tale convincimento sulla base di un'erronea valutazione dei fatti emersi nel corso del giudizio, dovendo invece negarsi che a partire dal mese di luglio del 2019 la resistente avesse esercitato una qualche forma di compossesso sulla porzione di lastrico in contestazione, da sempre negato e contestato dai ricorrenti. In particolare, hanno dedotto che l'apposizione, da
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parte della resistente, di arredi sulla parte del terrazzo oggetto di contesa non sarebbe ex se dimostrativa dell'esistenza di una relazione con la res, riconducibile all'esercizio del possesso;
ciò in quanto i ricorrenti avevano sempre manifestato l'intenzione di possedere il bene uti domini, in via esclusiva, anche denunciando lo sconfinamento della controparte, e fermamente opponendosi, con la missiva del 17.7.2019, all'apposizione degli arredi nella zona contesa ad opera dei resistenti. I comportamenti di carattere oppositivo- negatorio, posti in essere dagli odierni appellanti principali, comprovati dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti – lungi dal poter essere considerati irrilevanti, come ritenuto dal primo Giudice - sarebbero per converso sintomatici della loro volontà di possedere la porzione di terrazzo de qua uti domini e non uti condomini.
Invero, anche “lo sconfinamento” di cui aveva riferito il ricorrente in sede di Parte_2 libero interrogatorio, non poteva “intendersi – come invece erroneamente dalla decisione reclamata- quale ammissione di una qualche forma di possesso congiunto della porzione di bene in contestazione con la resistente, ma solo ed unicamente come ulteriore denuncia della reiterata e ripetuta lesione del possesso esclusivo detenuto dai ricorrenti”.
Peraltro, che i coniugi non avessero mai perso la loro relazione di fatto con Parte_4 il bene, connotata da esclusività fino alla data dello spoglio, era emerso dalle deposizioni dei testi addotti, e , indicato dalla medesima resistente. Testimone_1 Testimone_2
Da ciò, l'erroneità della conclusione a cui era pervenuto il primo giudice con l'impugnata decisione, culminata nel riconoscimento d'ufficio di una situazione di compossesso.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'apprezzamento della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico -giuridico seguito dal Giudice di prime cure laddove, all'esito della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie - confermando le statuizioni già adottate nella fase sommaria, sia dal Giudice della prima fase cautelare che dal Collegio investito del reclamo – ha ritenuto ravvisabile nella fattispecie in esame un utilizzo promiscuo del terrazzo in contesa, tutelabile in termini di compossesso.
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui sia stata chiesta la tutela del possesso esclusivo e riconosciuto il compossesso sul bene, è senz'altro tutelabile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda possessorie, di diverso contenuto, anche in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali (Cass. n. 1584 del 2015). Non si ha quindi mutamento della domanda in relazione alla situazione di possesso o compossesso in quanto il fatto costitutivo dell'azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione sicché non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in possesso (Cass. civ. sez.
2, Ordinanza n. 36612 del 25/11/2021 Cassazione civile sez. II, 12/06/2014, n.13415;
Cassazione civile sez. II, 05/03/2019, n.6366).
Quanto, poi, alla ribadita contestazione, in fatto, dell'esistenza di un compossesso,
l'infondatezza del motivo è agevolmente desumibile - come rimarcato dal Collegio investito dei reclami proposti avverso l'interdetto possessorio, dinanzi al quale era stato proposto analogo motivo di reclamo - dall'istruttoria espletata nel procedimento di primo grado ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese da in sede di libero interrogatorio, Parte_2 allorquando quest'ultimo aveva sostanzialmente ammesso come, a far tempo dal mese di luglio dell'anno 2019, i resistenti avevano “iniziato a 'sconfinare', utilizzando anche la parte di terrazzo da me posseduta.” (cfr., al riguardo, le dichiarazioni raccolte nel verbale telematico relativo all'udienza di primo grado del 24 luglio 2020).
Peraltro, corre mente anche osservare che la circostanza secondo cui, a far tempo dal mese di luglio dell'anno 2019, una volta intervenuto l'acquisto del terrazzo ad opera di
[...]
, gli odierni appellanti incidentali avessero iniziato a “sconfinare”, utilizzando CP_1 anche la parte di terrazzo in contestazione, risulta essere univocamente emersa dal racconto degli informatori e - rispettivamente escussi, sotto il Testimone_3 Testimone_2 vincolo del prestato giuramento, alle udienze del 2 ottobre 2020 e 9 ottobre 2020 – che avevano entrambi riferito che, alla fine del mese di luglio dell'anno 2019, sul terrazzo in contestazione i coniugi i tennero una cena, nel corso della quale il Controparte_3
predetto terrazzo venne utilizzato, da loro e dai loro commensali, in tutta la sua estensione e, dunque, anche nella parte che, prima del luglio 2019, aveva formato oggetto di utilizzazione esclusiva da parte degli odierni appellanti principali e . Parte_1 Parte_2
Tali circostanze di fatto, del resto, come pure osservato anche dal giudice di prime cure – con argomenti espressi sia nell'ordinanza possessoria che in quella di reclamo, riprodotti poi
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nella sentenza gravata – ricevevano specifico riscontro nei rilievi fotografici prodotti dai resistenti, che appunto mostravano che a far tempo dal mese di luglio dell'anno 2019 i coniugi avevano iniziato ad utilizzare entrambe le porzioni del Controparte_3
terrazzo di copertura, collocando su quella oggetto di contestazione parte dei loro arredi da esterno. Da tali rilievi si desumeva infatti l'utilizzo, da parte dei predetti resistenti e dei loro ospiti, anche della parte di terrazzo munita di pavimentazione di colore chiaro che, pacificamente, secondo il racconto di tutti i testi – informatori escussi nell'ambito del procedimento di primo grado, è quella costituente oggetto della lamentata lesione del possesso.
Il coutilizzo del terrazzo in contestazione- peraltro dedotto, sia pure in via subordinata, dalla difesa dei resistenti nel giudizio di prime cure, che alla pag. 27 della comparsa ebbero a protestare che “qualunque sia la situazione giuridica che la controparte abbia inteso tutelare non potrà mai ottenere l'uso esclusivo, ma al massimo un couso” - risulta poi comprovato anche dallo scambio di missive intervenuto, tra le parti, nel corso del mese di luglio dell'anno 2019, da cui può inferirsi che i suddetti ricorrenti ebbero a lamentarsi proprio del fatto che i coniugi odierni appellanti incidentali avevano iniziato ad utilizzare la porzione di lastrico in precedenza posseduta in via esclusiva dai ricorrenti medesimi.
Alla stregua degli argomenti finora esposti, appare allora pienamente condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il LE, alla cui stregua sulla porzione di terrazzo in questione doveva ritenersi instaurata, a far tempo dal mese di luglio dell'anno 2019, una situazione di compossesso.
Né, difformemente da quanto preteso dagli impugnanti, e come già osservato dal primo giudice, ad escludere l'esistenza di un compossesso potrebbero valere le missive con le quali e ebbero a manifestare la propria opposizione alla Parte_1 Parte_2
condotta dei resistenti, atteso che costituisce principio consolidato quello secondo cui anche il possesso illegittimo ed abusivo o di mala fede, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, ovvero esercitato contro la volontà di colui che vanti diritti sulla cosa, riceve tutela contro gli altrui spogli o turbative illegittime. Sulla scorta della tradizione romanistica, infatti, elementi costitutivi del possesso sono il corpus possessionis, ovvero un potere effettivo, una relazione di fatto con la res, e l'animus possidendi, cioè la volontà di
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad un altro diritto reale, che si estrinseca nell'attività concreta compiuta dal soggetto.
Con ogni evidenza, non basta la mera affermazione del proprio possesso esclusivo e l'opposizione al possesso esercitato da altri per escluderlo.
Infatti, come pure osservato nell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di reclamo, sebbene le suddette missive comprovino l'esistenza di una volontà dei ricorrenti contraria alla situazione di compossesso che si stava instaurando sulla porzione di lastrico oggetto di controversia, le stesse non possono valere ad infirmare né il potere di fatto esercitato sul bene di cui si tratta, da parte dei resistenti e , a far tempo dal mese di CP_1 CP_2 luglio dell'anno 2019, né tanto meno la volontà di costoro di utilizzare tale bene.
7.2. Né merita miglior sorte il secondo motivo di gravame, intitolato “erronea qualificazione dell'azione di reintegrazione quale azione di manutenzione: esistenza dell'animus spoliandi e della privazione del possesso”.
Con tale motivo, gli impugnanti principali hanno censurato la sentenza di primo grado per aver qualificato l'azione proposta dai ricorrenti come di manutenzione, ai sensi dell'art. 1170 c.c., anziché di reintegrazione nel possesso, ai sensi dell'art. 1168 c.c.
A dire degli appellanti principali, la condotta violativa ascrivibile alla controparte sarebbe qualificabile come spoglio, sanzionabile con il ricorso allo strumento di cui all'art. 1168 cc, non rilevando che l'accesso al terrazzo fosse comunque consentito tramite la scala condominiale.
L'apposizione della sbarra di ferro integrerebbe infatti un comportamento in grado di integrare una privazione del possesso – inteso come “relazione materiale che i coniugi
esercitavano sulla porzione di terrazzo in contestazione attraverso la porta di Pt_2 accesso diretto dal loro appartamento” - posto in essere nella consapevolezza della situazione possessoria degli appellanti principali.
Orbene, questa Corte distrettuale non può in primo luogo esimersi dal rilevare il difetto di prospettazione di un effettivo interesse ad impugnare tale qualificazione, ad opera della parte vittoriosa sul punto, che ha ottenuto l'ordine di rimozione della sbarra che si assumeva impeditiva della relazione con la res, e cioè proprio il bene della vita reclamato in sede possessoria.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Integra un principio pacifico, infatti, che l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (cfr, ex plurimis, Cass., 11180/1996; 3472/1999;
11969/2003; 15623/2005; 9887/2006; Cass. sez. lav., sentenza n. 13373 del 23/05/2008;
Cass. sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006: in applicazione di tale principio, la Corte
Suprema ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata qualificazione della domanda proposta in giudizio nei di lui confronti, senza specificare quale danno tale omissione aveva in concreto arrecato all'esercizio dei suoi diritti nel processo, né in che modo essa aveva inciso sull'esito della lite).
Il principio contenuto nell'art.100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica dunque anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va comunque desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 3991 del 18/02/2020; Cass. n. 28307 dell'11/12/2020).
Nel caso di specie la parte impugnante, nel dolersi dell'erronea qualificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, non ha in alcun modo indicato quale utilità concreta deriverebbe dall'invocata riforma, non avendo specificato né quale danno tale preteso errore abbia in concreto arrecato all'esercizio dei suoi diritti nel processo, né in che modo lo stesso abbia inciso sull'esito della lite: non appare pertanto ravvisabile, né risulta adeguatamente dedotto,
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un risultato giuridicamente apprezzabile che gli appellanti principali possano in concreto perseguire da tale diversa qualificazione.
Peraltro, possono senz'altro condividersi i rilievi svolti dal Giudice di prime cure, sia nelle ordinanze, monocratica e collegiale, rese nella fase sommaria, che nella sentenza conclusiva, laddove –dopo aver richiamato il ripetuto insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, senza mutare gli elementi obiettivi fissati dall'attore, dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nel possesso, atteso che la mera turbativa costituisce un "minus" rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso è ricompresa o implicita quella di manutenzione dello stesso” ( Cass.sez. 2, Sentenza n. 19586 del 30/09/2016) - ha osservato che nel caso di specie non si era inciso sul bene posseduto nella sua materialità, ma si era solo reso maggiormente difficoltoso l'esercizio del possesso, potendo senz'altro, come confermato dal ricorrente nel corso del libero interrogatorio, aversi Parte_2 accesso al lastrico uscendo dall'abitazione dei ricorrenti e praticando le scale condominiali.
Nel motivare l'operata qualificazione, il LE ha dunque fatto espressa applicazione dei principi affermati la Suprema Corte allorquando, nello scolpire il distinguo tra spoglio e turbativa del possesso, ha appunto affermato che “in tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla "cosa" che ne costituisce oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro 1' "attività" di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo (cfr. Cass.
2.2.1980, n. 738; Cass. 6.12.1984, n. 6415).
Peraltro, come pure chiarito dalla Suprema Corte, la qualificazione della fattispecie concreta, come molestia nel possesso anziché come spoglio, costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, effettuato in base alle prove acquisite nel processo, apprezzamento che è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione, ove sia scevro da vizi logici e di diritto (cfr. Cass. 21.3.1977, n. 1087).
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7.3. Appare per converso meritevole di accoglimento il terzo motivo di gravame, proposto nei confronti del solo , intitolato “erronea declaratoria di inammissibilità CP_2 delle domande spiegate nei confronti dell'interventore avv. ”. CP_2
Con tale motivo, gli impugnanti principali hanno denunciato l'erroneità della sentenza gravata per aver ritenuto inammissibili le domande spiegate in sede di prosecuzione del giudizio di merito nei confronti dell'interventore . Hanno al riguardo CP_2 dedotto che il procedimento possessorio non preclude l'intervento volontario del terzo, essendo la disposizione di cui all'art. 105 cpc di carattere generale ed estensibile anche al rito cautelare e che, all'atto dell'intervento in giudizio del coniuge di , Controparte_1 si era automaticamente verificata l'estensione nei suoi confronti della domanda originaria.
Tale censura appare indubitabilmente fondata.
Come si evince dalla narrativa che precede, il Giudice di prime cure, nel dichiarare inammissibili le domande proposte nei confronti dell'interventore CP_2 pacificamente autore materiale della condotta illecita (cfr. pag. 17 della sentenza gravata), ha ritenuto che della stessa dovesse rispondere esclusivamente , quale Controparte_1
autrice morale consapevole della turbativa posta in essere dal marito, precisando che alcuna tempestiva domanda possessoria era stata formulata nei confronti dell'interventore (pag.
17). Infatti, ad avviso del LE (cfr. pagg. 21- 22 della sentenza impugnata), con l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito l'azione possessoria poteva proseguire, ma esclusivamente nei confronti dell'originaria parte resistente, “integrando un'inammissibile domanda nuova quella di accoglimento della domanda possessoria nei confronti di altri soggetti non evocati in giudizio ed in relazione ai quali alcuna domanda era stata proposta nella fase sommaria”.
La statuizione che precede merita emenda, non risultando le conclusioni raggiunte sul punto dal primo Giudice conformi ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in tema di intervento del soggetto legittimato.
E' vero, infatti, che anche nel vigente assetto ordinamentale (Cass. sez. 2, Sentenza n. 4845 del 26/03/2012), il procedimento possessorio, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. L'evoluzione della struttura bifasica del procedimento in questione - con l'intervenuta "eventualizzazione" della fase di merito - non ha fatto venir meno, infatti, il
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda principio secondo cui le due fasi del giudizio possessorio sono introdotte entrambe con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 1. Da ciò discende, quindi, che la richiesta di prosecuzione del giudizio per il merito (nelle forme della cognizione piena) deve assumere, in sostanza, la connotazione di una istanza di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e di trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., con valore solo endoprocessuale, che è proponibile da tutte le parti del procedimento. Di conseguenza, deve ritenersi che la suddetta istanza non implichi la prosecuzione della fase sommaria né implichi la successiva introduzione del giudizio di merito, bensì, più propriamente, comporti la prosecuzione del giudizio di merito già retto dal ricorso inizialmente formulato.
Nondimeno, i principi che precedono non appaiono attagliarsi alla posizione di P_
, che è intervenuto in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 23
[...] luglio 2020, costituendosi unitamente al coniuge evocato in lite con la notifica del ricorso ex art. 703 c.p.c., e ammettendo di essere l'autore della condotta assunta come lesiva, per aver, il 1 agosto 2019, fatto apporre dinanzi alla porta che consentiva l'accesso diretto dalla proprietà una sbarra, con un cartello di “divieto di accesso” e deducendo che Pt_2
nondimeno tale condotta, di natura “dissuasiva”, non avrebbe impedito l'accesso degli antagonisti al terrazzo, né dalle scale condominiali, né dalla medesima porta qualificata come abusiva. (cfr. pagg. 35 e 36 della predetta comparsa di costituzione, ove appunto si allega che “la sbarra ed il cartello non hanno comportato affatto una chiusura dell'accesso abusivo, ma hanno avuto solo lo scopo di fungere da avvertimento a non entrare nella proprietà altrui. Ove avessero voluto ignorare tale avvertimento, pertanto, i ricorrenti avrebbero potuto accedere comunque dalla porta abusiva, passando al di sopra o al di sotto della sbarra che misura appena qualche centimetro”, aggiungendosi che l'apposizione della sbarra, lungi dall'essere un atto clandestino, si è concretata “in un atto plateale e volutamente rumoroso che i resistenti hanno legittimamente realizzato quali proprietari e nella loro proprietà, non in quella dei ricorrenti”).
Soccorre invero, al riguardo, l'insegnamento della Corte di legittimità alla cui stregua
“l'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni” (Cass. sez. 3, ordinanza n. 36639 del 25/11/2021; Cass. sez. 2, sentenza n. 8877 del 29/03/2023; Cass.sez.
3, ordinanza n. 31133 del 04/12/2024).
Sulla scorta di tali univoci principi, operando, nell'ipotesi in esame, come dedotto dagli appellanti principali, un'estensione automatica della domanda nei confronti di colui che si assume colegittimato, dal punto di vista passivo, appare erronea la statuizione della sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità per tardività delle domande proposte nei confronti di , assumendo che dovessero essere proposte CP_2
nell'originario ricorso ex art. 703 c.p.c.
In parziale accoglimento dell'impugnazione principale, dovrà pertanto adottarsi anche nei confronti di la medesima statuizione adottata nella sentenza gravata nei CP_2
confronti di , ordinandosi anche al primo di “non ostacolare il Controparte_1 compossesso della porzione di terrazzo di 94 mq confinante a nord e ad est con parapetto, a sud con parapetto verso la particella 39 e ad ovest con la porzione di lastrico solare di cui al sub 30 da parte dei ricorrenti”.
7.4 Meritano infine di essere rigettati il quarto e il quinto motivo del gravame principale che
- involgendo le statuizioni con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, escludendo altresì che sia ravvisabile un pregiudizio da tardiva o omessa ottemperanza all'ordinanza interdittale- si reputa opportuno trattare congiuntamente.
Con il quarto motivo d'impugnazione, gli appellanti principali hanno infatti chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento del danno da mancato godimento del terrazzo, da ritenersi sussistente, a dire degli appellanti principali, per avere gli stessi perso la disponibilità del bene e l'utilità ricavabile dallo stesso, e da parametrarsi al valore locativo del bene. Hanno pertanto instato per la condanna delle controparti al pagamento della somma mensile di € 1.235,00 (determinata tenendo conto del valore locativo del bene e della superficie del terrazzo) per ogni mese di mancato godimento dell'immobile, a far data dal 31 luglio 2019 fino alla restituzione dell'immobile.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Inoltre, a dire dei medesimi impugnanti, per effetto della condotta illecita posta in essere dai resistenti, si sarebbe prodotto nella loro sfera giuridica un danno non patrimoniale, in ragione della lesione di un diritto alla persona costituzionalmente garantito (Cass. SU n.
26972/2008).
Peraltro – secondo quanto dedotto con il quinto ed ultimo motivo di gravame, con cui gli appellanti principali hanno censurato la sentenza di primo grado per aver escluso l'omessa o tardiva ottemperanza all'ordinanza interdittale di ripristino dei luoghi - diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, anche all'esito del procedimento di attuazione proposto ai sensi dell'art. 669 duodecies, l'ordinanza interdittale non poteva ritenersi correttamente eseguita, atteso che la rimozione della sbarra di ferro non era risultata idonea a dare attuazione all'ordine di ripristino dei luoghi.
La porta di accesso diretto dall'unità immobiliare dei alla porzione di terrazzo in Pt_2
contestazione, infatti, era tuttora ostacolata da fioriere di grosso peso, che il Giudice di prime cure aveva ritenuto di proprietà dei medesimi ricorrenti, precisando che erano preesistenti all'ordinanza interdittale e, comunque, agevolmente rimovibili dagli stessi, stante anche la mancata opposizione espressa al riguardo dai resistenti. La proprietà delle predette fioriere, per converso, secondo quanto dedotto dagli impugnanti, doveva ritenersi priva di rilievo giuridico, permanendo l'efficacia lesiva dell'azione, ove pure le stesse fossero state di proprietà dei ricorrenti, essendo state ricollocate, anche dopo i lavori rifacimento della pavimentazione del terrazzo, nella medesima posizione in cui erano prima della rimozione della sbarra, tale da ostruire l'accesso diretto al terrazzo dall'appartamento dei ricorrenti.
I rilievi che precedono non appaiono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Segnatamente, quanto alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, gli impugnanti principali, nell'invocare il riconoscimento di un danno da mancato utilizzo del terrazzo, addirittura parametrato al canone locativo mensile di €
1.235,00, a far data dal 31 luglio 2017 e “fino all'effettiva restituzione”, trascurano di considerare che, in difetto di riconoscimento di un loro possesso esclusivo, e a fronte dell'intervenuta rimozione della sbarra, integrante turbativa del compossesso, già in epoca antecedente alla conclusione del procedimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.,
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giammai potrebbe riconoscersi il danno invocato, essenzialmente ascrivibile ad un'occupazione illecita del terrazzo, ad opera delle controparti, che nella fattispecie in esame è stata motivatamente esclusa. Correttamente, pertanto, il LE ha negato che, in difetto di prova di esborsi economici conseguiti alla lesione possessoria -statuizione in parte qua non specificamente censurata dagli impugnanti principali – alcun pregiudizio di tipo patrimoniale fosse nel caso di specie ravvisabile.
Pienamente condivisibile, poi, è la motivazione spesa dal Giudice di prime cure nell'osservare, quanto al preteso danno non patrimoniale, che, avendo i ricorrenti subito una mera molestia possessoria, non essendo stato loro inibito l'accesso al lastrico attraverso le scale condominiali, il danno da lesione possessoria non poteva ritenersi in re ipsa (Cass. sez.
2, ordinanza n. 31642 del 04/11/2021), neppure risultando provato un pregiudizio in termini di danno esistenziale, consistente in un radicale cambiamento di vita e nell'alterazione delle abitudini del soggetto, desumibile da fatti specifici e circostanziati.
Come efficacemente osservato dal LE, “il danno in senso giuridico, quindi, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto, giacché la lesione del diritto è solo il presupposto del danno, costituente una conseguenza della lesione la quale va provata anche solo con l'allegazione e prova di indici presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti che, nella specie, non sono stati né allegati, né tantomeno provati.
Tale principio è stato affermato anche con specifico riferimento al danno conseguente ad un atto di spoglio violento o clandestino, il quale integra un illecito civile, richiedendo la liquidazione del danno che l'istante fornisca prova sia dell'esistenza, che dell'entità materiale del pregiudizio (cfr Cass. civ., ord. n. 7871 del 20.03.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 9043 del 05.06.2012).”
Esclusa, altresì – con statuizione non specificamente censurata dagli impugnanti principali- la prova di un pregiudizio di tipo morale, neppure inferibile dalla certificazione medica relativa al ricorrente , evidentemente inconferenti appaiono gli ulteriori rilievi Parte_2
svolti dagli appellanti principali, tesi in ultima analisi ad inficiare le conclusioni a cui è pervenuto il primo Giudice, nel ritenere che la parte resistente avesse dato attuazione all'interdetto possessorio mediante la rimozione della sbarra.
Al riguardo, non può che ribadirsi quanto precisato dal LE, con l'ordinanza del
30.6.2021, emessa all'esito del procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c, nel rimarcare, per
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un verso, che nel ricorso possessorio depositato in data 7 luglio 2020 era stata domandata
“la rimozione della sbarra di accesso apposta a chiusura della porta che dall'appartamento degli istanti consente l'accesso alla porzione di lastrico solare di pertinenza dell'appartamento in narrativa”, e non delle fioriere, e che tale misura era stata concessa ed eseguita, non potendosi per converso- una volta riconosciuta una situazione di compossesso facente capo ad entrambi i nuclei familiari – ordinare “la rimozione di ogni arredo e bene mobile depositato nella porzione di lastrico per cui è causa”; e che, per altro verso, nulla ostava alla rimozione, ad opera dei ricorrenti, delle fioriere asseritamente impeditive dell'accesso diretto al terrazzo, a fronte del consenso espressamente manifestato dai resistenti.
Da ciò la conferma anche in parte qua della sentenza gravata.
8. Volgendo al governo delle spese di lite, nei rapporti tra gli impugnanti principali e l'impugnante incidentale , in considerazione della soccombenza Controparte_1 reciproca, derivante dal rigetto del gravame principale e dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, si giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado.
Per converso, l'accoglimento sia pure in parte del gravame principale nei confronti dell'appellato impone una rivalutazione delle spese di lite del doppio grado CP_2 di giudizio tra gli appellanti principali e tale appellante incidentale, spese che, mentre per il giudizio di primo grado, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, possono essere poste a suo carico, nella medesima misura di 1/3 già liquidata dal Giudice di prime cure a carico di , dovendo il ritenersi solidalmente obbligato al Controparte_1 CP_2
relativo pagamento;
per il presente grado del pari vanno compensate nella misura di 2/3, e poste per il residuo terzo a carico del medesimo . Alla liquidazione delle CP_2
spese del presente grado si provvede come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile (fino ad € 52.000,00), così come incontestatamente determinato dal Giudice di prime cure.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
9. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del LE di Napoli n.7979 del 2022:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, e ferme le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, ordina anche a di “non ostacolare il CP_2 compossesso della porzione di terrazzo di 94 mq confinante a nord e ad est con parapetto, a sud con parapetto verso la particella 39 e ad ovest con la porzione di lastrico solare di cui al sub 30 da parte dei ricorrenti”;
2) Rigetta nel resto l'appello principale;
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
4) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado nei rapporti tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale;
Controparte_1
5) Compensa nella misura di due terzi le spese di lite relative al doppio grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale e, per CP_2
l'effetto, condanna l'appellante incidentale alla refusione del residuo terzo CP_2
delle spese di lite del doppio grado in favore degli appellanti principali, spese che, in tale percentuale, liquida, quanto al giudizio di primo grado, nella misura – già liquidata dal
LE - di € 1.555,50 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, al cui pagamento sarà CP_2 tenuto in solido con;
e, quanto al presente grado, nell'importo di € Controparte_1
2.316,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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