TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE OR
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3880/2023 R.G.L.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bizzarri Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso con l'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: NASPI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/05/2023, ha esposto di aver presentato richiesta per il Parte_1
riconoscimento della NASPI, avendone i requisiti lavorativi e contributivi per aver prestato attività lavorativa per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria durante il suo periodo di detenzione. CP_ La domanda ed il successivo ricorso amministrativo sono stati rigettati dall'
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento del suo diritto alla NASpi e la condanna dell' al suo pagamento. CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha formulato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del CP_1
contendere avendo annullato in autotutela il proprio provvedimento di rigetto (cfr., documentazione in atti), a seguito della pubblicazione della sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024 da parte della Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro.
Sulla base di queste premesse, chiedeva altresì l'integrale compensazione delle spese di lite.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 2 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' , è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul CP_1
diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della
CP_ soccombenza virtuale con condanna integrale dell' atteso che, sebbene l' abbia annullato in CP_1
autotutela il rigetto della domanda di NASPI a seguito di Cass. n. 396/2024, non è affatto recente l'evoluzione giurisprudenziale a livello sovranazionale, costituzionale e di legittimità che ha portato ad assimilare su plurimi aspetti, anche previdenziali e assistenziali, il lavoro intramurario e l'ordinario lavoro subordinato: del resto anche i giudici di legittimità hanno condannato l' alla refusione CP_1
delle spese processuali nella citata sentenza.
A ciò si aggiunga che l'adesione alla pretesa del ricorrente è intervenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 5.200,00), con distrazione.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, CP_1 liquidate in €.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione nei confronti dell'avv. Giuseppe Bizzarri, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025
LA GIUDICE DEL OR
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE OR
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3880/2023 R.G.L.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bizzarri Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso con l'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: NASPI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/05/2023, ha esposto di aver presentato richiesta per il Parte_1
riconoscimento della NASPI, avendone i requisiti lavorativi e contributivi per aver prestato attività lavorativa per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria durante il suo periodo di detenzione. CP_ La domanda ed il successivo ricorso amministrativo sono stati rigettati dall'
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento del suo diritto alla NASpi e la condanna dell' al suo pagamento. CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha formulato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del CP_1
contendere avendo annullato in autotutela il proprio provvedimento di rigetto (cfr., documentazione in atti), a seguito della pubblicazione della sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024 da parte della Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro.
Sulla base di queste premesse, chiedeva altresì l'integrale compensazione delle spese di lite.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 2 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' , è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul CP_1
diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della
CP_ soccombenza virtuale con condanna integrale dell' atteso che, sebbene l' abbia annullato in CP_1
autotutela il rigetto della domanda di NASPI a seguito di Cass. n. 396/2024, non è affatto recente l'evoluzione giurisprudenziale a livello sovranazionale, costituzionale e di legittimità che ha portato ad assimilare su plurimi aspetti, anche previdenziali e assistenziali, il lavoro intramurario e l'ordinario lavoro subordinato: del resto anche i giudici di legittimità hanno condannato l' alla refusione CP_1
delle spese processuali nella citata sentenza.
A ciò si aggiunga che l'adesione alla pretesa del ricorrente è intervenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 5.200,00), con distrazione.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, CP_1 liquidate in €.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione nei confronti dell'avv. Giuseppe Bizzarri, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025
LA GIUDICE DEL OR
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2