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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3060/2023 R.G. e vertente tra
, nato a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Melita, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria
Cammaroto del ruolo professionale resistente
Oggetto: ripetizione d'indebito
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06/06/2023, ha adito il Parte_1
Tribunale del lavoro di Messina per sentire dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero per la somma di € 8.600,02, adottato dall' con note del 26/12/2022, quale CP_1 indebito per la percezione della pensione di inabilità relativa al periodo compreso tra gennaio
2022 e dicembre 2022.
Parte ricorrente esponeva di aver presentato ricorso amministrativo, che veniva rigettato per l'intervenuta carenza del requisito reddituale;
deduceva l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. al caso de quo, posto che l'indebito assistenziale può costituire oggetto di ripetizione solo a decorrere dal suo accertamento.
Domandava pertanto l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito contestatogli, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi.
Resisteva all'azione l' , contestando la fondatezza delle domande ex Controparte_2
adverso avanzate ed osservando come il supposto indebito di cui è causa fosse dovuto, nascendo dall'illegittima riscossione delle rate della pensione d'inabilità, essendo la prestazione assistenziale condizionata dai limiti del reddito personale.
Deduceva infine che il dolo dell'accipiens consentirebbe il recupero integrale dell'indebito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue
2. Obblighi informativi dell'interessato.
Si osserva che la regolamentazione della ripetizione dell'indebito previdenziale e assistenziale è tendenzialmente sottratta a quella generale ex art. 2033 del codice civile, la giurisprudenza ha precisato infatti che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di ragioni obiettive.
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993). Ciò premesso, si richiama, ex art. 118 disp.att.c.p.c. l'insegnamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, sentenza del 8/04/2023, (ud. 07/07/2022, dep. 18/04/2023), n.10337.
Nel caso posto all'attenzione della Suprema Corte è stato infatti ritenuto che l'ente previdenziale, nell'attribuire il trattamento pensionistico, ha il dovere di svolgere adeguati e complessivi controlli in ordine alla posizione assicurativa, in mancanza dei quali l'errore è imputabile all . CP_1
La Corte ha poi precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
1, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. nn. 1919 del 2018 e
8731 del 2019).
Posto che l'ente previdenziale - nell'attribuire il trattamento pensionistico - ha il dovere di svolgere gli opportuni controlli, nel caso in esame non può parlarsi di buona fede del pensionato, il quale era a conoscenza del suo mutamento reddituale.
Peraltro, alla luce della sentenza richiamata dalle parti, Cass. Civ., Sez. Lav., 09/11/2018, n.
28771, il recupero non opera dal momento dell'accertamento dell'indebito in ragione della sussistenza del dolo del percipiente.
Tanto premesso, in relazione alle erogazioni indebite effettuate in carenza dei requisiti reddituali, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati ed il ricorso è pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Ente resistente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente nei confronti dell' in persona del Legale Rappresentante pro- CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' che Parte_1 CP_1
liquida in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Messina, il 06/06/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Rando