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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 15 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4593/2020 R.G. vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Vito Zumbo, giusta procura in atti. Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Rosa Pino, giusta procura in atti
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Oliviero Atzeni;
RESISTENTI
OGGETTO: crediti da lavoro - risarcimento danno
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09 dicembre 2020, marittimo iscritto ai registri Parte_1
della gente di mare, dichiarava di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dall'anno 1984 sino al 30.11.2020. Controparte_3
Esponeva di essere stato assunto con la qualifica di marinaio in quanto vincitore del relativo concorso bandito da e di aver partecipato nel 2002 a una procedura CP_1 selettiva interna per l'immissione nel profilo di Primo Ufficiale Navale in esito alla quale
1 aveva assunto la relativa qualifica venendo, pertanto, impiegato presso la S.O.
Navigazione di Messina in ambito di direzione di produzione.
Riferiva che, successivamente, dopo aver conseguito l'abilitazione professionale per svolgere il ruolo di Comandante, era stato convocato per lo svolgimento di c.d. assessment (colloquio valutativo) finalizzato all'imbarco con la qualifica di Comandante, previo invito da parte della Società datoriale a manifestare “la propria disponibilità ad essere impiegato, temporaneamente e, ove necessario, per garantire la regolarità e la continuità dell'esercizio navale e ferroviario, in grado superiore al proprio e Cont specificamente nella mansione di Comandante a bordo delle unità navali di .
Eccepiva, tuttavia, che nonostante la disponibilità manifestata e l'assessment effettuato, non era stato mai impiegato con la qualifica da ultimo conseguita ma sempre e solo con quella di Primo Ufficiale.
Evidenziava, inoltre, che dal 02.05.2017 al 30.11.2020 era stato collocato, per direttiva datoriale, in regime di comandata sulla nave Logudoro in forza svolgendo CP_1 stabilmente l'incarico quale soggetto responsabile più alto in grado nell'equipaggio ivi stanziato dall'armatore a presidio.
Rilevava, ancora che, sempre nel 2017, non solo la società aveva indetto una CP_1 nuova selezione, previo assessment valutativo, per l'attribuzione del ruolo superiore di
Comandante alla quale non era stato convocato nonostante avesse maturato i requisiti di anzianità e di merito necessari, ma aveva, in spregio alle disposizioni procedurali e di merito relative all'espletamento delle procedure valutative, promosso al grado di
Comandante tre colleghi non aventi i suddetti requisiti, senza previamente invitare e convocare alla selezione altri lavoratori che ne avevano diritto sulla scorta dei seguenti indici: professionalità, incarichi/posizioni ricoperti, possesso di specifiche competenze/attitudini, titolo di studio e anzianità aziendale.
Riferiva, poi, che nonostante nel 2019 avesse partecipato ad un'ulteriore procedura di assessment e manifestato la propria disponibilità ad essere imbarcato nel ruolo di
Comandante, anche in tale occasione non era stato chiamato all'imbarco e neppure era stato notiziato dell'esito della procedura valutativa, rimanendo, pertanto, collocato dall'armatore in regime di comandata sulla nave Logudoro.
Deduceva, dunque, previo riconoscimento del maturato diritto al conseguimento del grado di Comandante, il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale da mancata promozione e, in ragione dell'irripetibilità della procedura concorsuale, del danno da perdita di chance per inadempimento datoriale determinato dall'illegittimo comportamento nella predisposizione delle selezioni, nonché da carente motivazione
2 delle scelte di avanzamento di carriera di altri soggetti in proprio luogo e ciò in un contesto di sua mancata valutazione per merito comparativo.
Rilevava infine il proprio diritto al ristoro del danno non patrimoniale subito poiché dalla lesione alla propria professionalità sarebbe conseguita una compromissione della propria integrità psico-fisica determinante la necessità di intraprendere un percorso terapeutico- farmacologico.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità della procedura
Cont concorsuale tenutasi da nel 2017 e di quelle successivamente svoltesi per mancanza dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza della selezione ed in ogni caso per violazione della normativa prevista nel CCNL di categoria;
di ritenere e dichiarare che, fin dall'anno 2017 o da quella data antecedente o successiva ritenuta di legge, aveva maturato i requisiti previsti dalla legge per la promozione al ruolo di Comandante livello
Q posizione retributiva 1 del C.C.N.L. di settore e che, alla data del 2017, aveva maturato un punteggio (per anzianità, merito e cv) superiore a quello dei colleghi che sono stati promossi in occasione dell'assessment 2017, con conseguente diritto alla preferenza al passaggio di grado rispetto ai predetti;
di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del complessivo danno subito da mancata promozione ovvero per perdita di
Cont chance a motivo della condotta illegittima della società con conseguente ricostruzione del profilo e della carriera professionale;
per l'effetto di condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in proprio favore di
[...]
euro 30.947,44 per differenze retributive maturate dal 01.03.2017 al 30.11.2020, in virtù del superiore inquadramento e per tutti i titoli previsti nel C.C.N.L. di settore (differenze retributive, ferie, straordinario, una tantum, indennità di vacanza contrattuale, trasferte, mensilità aggiuntive ed altro), con rivalutazione ed interessi dalla singola scadenza al saldo, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
di condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla ricostruzione della propria posizione previdenziale eseguendo i relativi pagamenti contributivi presso l' in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- CP_4
tempore, e ciò in relazione al trattamento economico – normativo spettante alla qualifica di comandante a far data dal 01.01.2017 o a quella di maturazione dei presupposti di legge se diversa, ovvero al risarcimento del danno corrispondente da liquidarsi in proprio favore;
di condannare la società in persona del legale rappresentante CP_1
protempore, al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità patito in termini di dequalificazione professionale ed esistenziale per la incidenza negativa della
3 precarietà lavorativa sulla vita di relazione, da liquidarsi nella complessiva somma di €
10.000,00, ovvero da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
2. Con memoria difensiva del 22 settembre 2021 si costituiva in giudizio l' CP_4
manifestando il proprio interesse a conseguire il versamento dei contributi eventualmente dovuti (e nei limiti della prescrizione) in forza dell'accertando rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Spese vinte. CP_1
3. Con memoria depositata in data 11 ottobre 2021 si costituiva in giudizio
[...]
la quale riferiva che il ricorrente era stato assunto con Controparte_3
contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 07.05.1985 con il profilo professionale di presso l'Esercizio Navigazione Messina e che dal 02.10.2002 Pt_2
era stato inquadrato, a seguito di promozione, come Primo Ufficiale Navale.
Esponeva che nell'anno 2015 l' non “veniva convocato per lo svolgimento di Pt_1 assessment” come riferito in ricorso, ma semplicemente veniva preventivamente acquisita la sua disponibilità a funzionare nel grado superiore di Comandante qualora ipoteticamente il datore di lavoro ne avesse avuto necessità e per il tempo eventualmente necessario stabilito dalla società, senza ovviamente alcun obbligo per quest'ultima di procedere ad imbarcare il sig. con il profilo superiore di Comandante. Pt_1
Rilevava che dal maggio 2017 l' era stato assegnato in regime di comandata sulla Pt_1
Nave e che in quell'anno non aveva partecipato ad alcun assessment perché Pt_3 non era stato ritenuto dall'Armatore in possesso delle caratteristiche necessarie per ricoprire il ruolo di Comandante.
Evidenziava che solo successivamente, per la data del 30.1.2020, l' era stato Pt_1 convocato per l'assessment per la figura professionale di Comandante, come tutti i Primi
Ufficiali Navali allora in forza presso la Direzione Navigazione di Messina, ma all'esito della selezione aveva conseguito il punteggio 3, con una valutazione insufficiente a conseguire la superiore qualifica.
Riferiva, poi, che i tre colleghi indicati in ricorso avevano conseguito la promozione a
Comandante nel febbraio 2021 quando ormai l'Arena era già in quiescenza dall'01.12.2020.
Eccepiva, infine, l'infondatezza delle richieste risarcitorie di ordine patrimoniale avanzate dal ricorrente in quanto finalizzate ad ottenere il ristoro di una mera aspettativa e l'infondatezza dell'asserito danno non patrimoniale per difetto di causalità tra la presunta patologia e la mancata promozione, atteso che l' non aveva alcun diritto al Pt_1
superiore inquadramento di Comandante.
4 Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 15 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Ai fini della decisione è opportuno richiamare le disposizioni contrattuali applicabili
Cont per il passaggio dei dipendenti di alle categorie superiori, in particolare l'art.18 dell'Accordo di Confluenza al CCNL 2003 che prevedeva:
“Con il presente accordo, al fine di favorire la crescita professionale delle risorse umane interne, vengono individuati, nei termini di seguito riportati, percorsi finalizzati allo sviluppo della qualificazione professionale e del relativo inquadramento coerenti alla evoluzione dei piani di attività, dei volumi produttivi e dell'organizzazione del lavoro.
Per far fronte a specifiche esigenze, le Società del Gruppo FS adotteranno per i passaggi dei lavoratori ai livelli professionali superiori, salvo quanto previsto al successivo punto
18.4, i criteri e le modalità indicate ai successivi punti nel rispetto delle leggi 903/77 e
125/91 e successive modifiche e integrazioni.
18.1 In caso di specifiche esigenze, espletati i percorsi di mobilità orizzontale e di riconversione professionale, verranno attivate, attraverso trasparenti procedure di pubblicità, richieste di “manifestazioni di interesse” riportanti la tipologia delle posizioni da ricoprire e rivolte ai lavoratori dell'unità produttiva interessata e inquadrati di norma da almeno due anni nel livello professionale inferiore del corrispondente settore di attività.
18.2 Ai fini della preselezione si terrà conto dei seguenti requisiti: • professionalità acquisita, incarichi/posizioni ricoperti;
• possesso di specifiche competenze/attitudini; • età anagrafica e anzianità aziendale. I lavoratori, i cui requisiti risultano idonei, saranno ammessi alla selezione in un numero di candidati nel rapporto stimato di 1 a 4 rispetto alle esigenze.
18.3 La selezione, che avrà come scopo la ricerca della congruenza tra lavoratore candidato e figura/profilo professionale da ricoprire, si realizzerà attraverso l'utilizzo di uno o più dei seguenti strumenti: • Test tecnico e/o attitudinale • Intervista di gruppo •
Colloquio individuale. Al termine delle selezioni la Società renderà noto l'esito ai candidati esaminati, tenendo comunque in considerazione per eventuali future esigenze i candidati che abbiano partecipato alle selezioni e che siano rimasti esclusi dall'assegnazione dell'incarico.”
5 L'art. 26 del CCNL Mobilità/AF 2016 il quale prevede che “il passaggio dalla posizione retributiva 2 alle figure professionali della posizione retributiva 1 avviene esclusivamente sulla base di una positiva valutazione di merito dell'azienda sulle competenze e sulle capacità professionali espresse nelle funzioni svolte e sull'attitudine di disimpegno delle funzioni previste per le figure professionali della posizione retributiva 1”.
L'articolo 12 del contratto aziendale del 2016 il quale prevede al punto 5 che per quanto concerne l'accesso all'area Quadri: “Con specifico riferimento all'acquisizione del livello professionale di le Società opereranno utilizzando strumenti di selezione basati Pt_4
essenzialmente sulla valutazione delle competenze professionali, delle capacità relazionali, delle attitudini alla leadership”
Va, poi, ribadito il principio secondo cui l'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, concretizzandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti e in un indagine di fatto riservata al giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità sola per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito o di una diversa interpretazione delle disposizioni pattizie (cfr. Cass. 3 luglio 2001 n. 9021 n. 15185;
Cass. 9 agosto 2000 n. 10500).
Ciò chiarito sul piano generale, va osservato che nel caso di specie nel 2017 la società resistente ha deciso di sottoporre ad assessment solo le risorse ritenute in grado di ricoprire un ruolo fiduciario come quello del Comandante nello specifico con le funzioni di Responsabile di Esercizio.
Cont Come correttamente evidenziato da non sussisteva alcun obbligo di natura legale o contrattuale che imponeva al datore di lavoro di adibire a mansioni superiori i propri dipendenti o di utilizzare delle graduatorie in base al criterio dell'anzianità.
Sul punto può essere richiamata la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.
213/2017 citata da parte resistente, secondo cui l'inserimento in graduatoria senza alcuna Cont ultrattività in relazione alle carenze di organico che intenda coprire in un momento successivo non poteva dar luogo che a mera aspettativa non foriera di risarcimento del danno.
Si precisa al riguardo che il regime della comandata per il quale era stato inviato sulla il personale opportunamente selezionato, fra cui il ricorrente, scaturiva dalla Pt_3
6 necessità, per il permanere dello stato di fermo della nave, di un servizio di controllo e mantenimento in efficienza al fine di evitare un rischio ambientale.
In tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non rispetti i principi di correttezza e buona fede, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance",
l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione, qualora la comparazione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente. (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2016, n.4014)
Il ricorrente, a tal proposito, non ha fornito prova del fatto che, se avesse partecipato alla selezione del 2017 di Responsabile di Esercizio, ruolo di Comandante, avrebbe superato l'assessment.
In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società resistente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/20220 tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari medi.
Il ricorrente va inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio anche nei confronti
CP_ dell' applicando i minimi tariffari in considerazione della limitata attività processuale svolta dall' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in data 09.12.2020 Parte_1
CP_ nei confronti di e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, CP_1
così provvede:
- rigetta il ricorso;
Cont
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 9.257,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso spese generali;
CP_
- condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 1.310,00 per compensi professionali, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La
Face
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