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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3669/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 1.7.2025, vertente
TRA
, Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni M. Cocconi. P.IVA_1
APPELLANTE
E
C.F. , contumace. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n. 7562/2021 pubblicata in data 30.04.2021 dal Tribunale di Roma, Sez. XVII
(ex IX) Civile, Giudice, Dott. Alfredo Landi, all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 75263/2017, e notificata in data 12.5.2021, e per l'effetto riconoscere il diritto di di agire in surroga nei confronti della Pt_1
ed accogliere le conclusioni formulate dalla stessa nel giudizio di primo grado e Controparte_1 Pt_1 quindi: nel merito, respingere integralmente l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto
e, comunque, non provata, confermando, per l'effetto, il d.i. 17117/2017 del Tribunale di Roma;
in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento in favore di della somma di euro 19.500,00 ovvero di quella diversa somma Pt_1 che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione, oneri di legge e spese della procedura monitoria.
In ogni caso con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L' agiva in via monitoria, dinanzi al Tribunale di Roma, riferendo che Pt_1 [...]
poi incorporata in ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 659, L. n. 208/15, CP_2 Pt_1
si era costituita fideiussore della , a norma dell'art. 17 del D. Lgs. Parte_2
102/2004, dichiarandosi con questa solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal finanziamento di € 65.000,00 erogato dalla Banca di Credito Sardo s.p.a. nella misura del
70% dell'importo erogato e, quindi, per € 45.500,00.
Il suddetto finanziamento era assistito anche da fideiussione prestata da
[...]
nella misura del 30% dell'importo erogato, pari a € 19.500,00 e da fideiussione Controparte_1
solidale prestata dai soci della società, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
In data 25.10.2014, alla quindicesima rata di ammortamento mensile, la debitrice principale si rendeva inadempiente e, pertanto, la banca, con comunicazione del 4.9.2015,
escuteva la garanzia fideiussoria di per l'intero importo di € 45.500,00 che veniva da CP_2
questa pagato in data 6.6.2016.
Poiché all'art. 7 dell' atto di fideiussione prestato da era previsto che “la è CP_2 CP_2
surrogata alla Banca o suo avente causa, nei limiti delle somme liquidate in virtù della fideiussione (…), in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'impresa e suoi obbligati solidali,
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”, , succeduta nei diritti di , Pt_1 CP_2
chiedeva la condanna della dei suoi soci illimitatamente Parte_6
responsabili e fideiussori, sopra indicati nonché del fideiussore Controparte_1
(l'odierna appellata), quest'ultima nei limiti dell'importo garantito pari ad € 19.500,00, a provvedere in solido all'immediato pagamento dell'importo di € 45.500,00, oltre interessi moratori dal 6.6.2016.
3 2. Solamente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 17117/2017 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Roma in conformità alla richiesta d' . Pt_1
L'opponente eccepiva l'inefficacia della propria fideiussione e deduceva che comunque non aveva mai prestato il proprio consenso a che la banca garantita potesse surrogare terzi nei propri diritti derivanti dai finanziamenti garantiti dal Confidi.
In via gradata l'opponente rappresentava che, in ragione della presenza degli altri pretesi coobbligati, società e soci fideiussori, la propria quota di debito era al massimo di un quinto dell'importo di € 19.500,00.
In via ulteriormente gradata rappresentava che la garanzia sarebbe semmai stata rilasciata limitatamente al 30% della perdita definitiva sofferta dalla banca nel corso del periodo di ammortamento, quindi l'opponente era obbligata al pagamento di € 13.650,00
(30% di € 45.500,00), da ripartirsi in percentuale con la stessa obbligata della Pt_1
posizione.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7562/2021, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, pur ritenendo che la fideiussione prestata da fosse efficace, CP_1
evidenziava che, come emergeva dalla lettera di escussione, la parte opposta con il proprio versamento aveva estinto solo il credito vantato dalla banca nei confronti della società
debitrice principale nei limiti della propria quota, essendo il credito vantato dall'istituto di credito ammontante al maggiore importo di € 66.972,85, con la conseguenza che la parte opponente ben poteva essere ancora escussa direttamente dalla banca per la propria quota di garanzia.
Il Tribunale quindi riteneva inesistente il diritto di surroga in capo a . Pt_1
4. ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di rilevare che il diritto di surroga era stato previsto sia dall'art. 7 dell'atto di fideiussione sia riconosciuto espressamente dalla banca con dichiarazione del 19.4.2017.
4 In ogni caso il subingresso del fideiussore nella posizione giuridica del creditore soddisfatto, anche nei confronti di terzi che avevano prestato garanzia, rientrava senza dubbio nell'alveo della surrogazione legale e in particolare nell'ipotesi contemplata dall'art. 1203 n. 3 c.c. e dell' art. 1204 c.c.. Inoltre l'art. 1205 c.c. prevedeva espressamente che qualora il pagamento fosse parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrevano nei confronti del debitore in proporzione di quanto era loro dovuto.
5. è rimasta contumace. Controparte_1
6. L'appello è parzialmente fondato.
Al momento della escussione della fideiussione la banca vantava un credito di € 66.972,85
ed è stata soddisfatta nella misura di € 45.500,00, residuando quindi un credito di € 21.472,85.
Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, l'art. 1205 c.c. consente la surrogazione nei diritti del creditore anche quando il pagamento sia parziale, prevedendo che, salvo patto contrario, terzo surrogato e creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, ossia 67,93% e 32,06%, per arrotondamento dei decimali, 68 % e
32%, e ciò al fine di non pregiudicare il credito residuo della banca.
Il diritto di surroga è quindi sussistente ma nei limiti del 68% della somma massima di €
19.500,00, ossia € 13.260,00
7. Tenuto conto del parziale accoglimento delle pretese d' , le spese di lite di Pt_1
entrambi i gradi di giudizio possono essere compensati per un terzo e posti a carico dell'opponente per i rimanenti due terzi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna in solido con gli altri soggetti Controparte_1
ingiunti, ma nei limiti dell'importo di € 13.260,00, oltre interessi di mora come da domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di di due terzi delle Controparte_1 Pt_1
5 spese di lite della fase monitoria, così come liquidate nel decreto ingiuntivo;
3) Condanna al pagamento in favore di di due terzi delle Controparte_1 Pt_1
spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado e liquida le stesse rispettivamente in € 1.800,00 per compensi e in € 2.000,00 per compensi ed € 237,00 per spese,
oltre accessori di legge;
4) Compensa le spese di lite per il rimanente terzo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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