TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3209/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa SC ON Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3209/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._1
)
[...]
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._2
)
[...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Castellani
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli affetti civili del matrimonio a domanda congiunta
CONLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
19.05.2025 Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 24.07.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.09.1990 in Subiaco (RM), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Subiaco (RM) alla parte II, Serie A,
N. 66, anno 1990, che dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] Controparte_3 il 21.03.1993) e (nata a [...] il [...]), che in data 25.08.2018 le Controparte_4 parti hanno concluso un accordo per la separazione personale dei coniugi davanti all'ufficiale dello Stato Civile ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L.
10/11/2014, n. 162 (di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 11, parte II, serie C e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 12, parte II, serie C), che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
a) “Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri CP_1
e in data 16.09.1990 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...] Controparte_2
Civile del Comune di Subiaco per l'anno 1990 atto n. 66, Parte II, Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) porre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento della figlia Controparte_2
, che vive con la madre e non economicamente indipendente- un assegno Controparte_4 mensile dell'importo di € 150,00 centocinquanta,00) finchè la stessa non avrà raggiunto la piena indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie, come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, da intendersi in questa sede richiamato
e trascritto;
c) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
d) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le Parti.”
Il Giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 16.09.1990, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stesse si sono separate a seguito di accordo per la separazione personale dei coniugi davanti all'ufficiale dello Stato Civile senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 16.09.1990 in Subiaco (RM), atto trascritto nel CP_1 Controparte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Subiaco (RM) alla parte II, Serie A, N.
66, anno 1990, alle condizioni concordate tra le parti sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Subiaco (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
SC ON.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa SC ON Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa SC ON Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3209/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._1
)
[...]
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._2
)
[...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Castellani
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli affetti civili del matrimonio a domanda congiunta
CONLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
19.05.2025 Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 24.07.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.09.1990 in Subiaco (RM), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Subiaco (RM) alla parte II, Serie A,
N. 66, anno 1990, che dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] Controparte_3 il 21.03.1993) e (nata a [...] il [...]), che in data 25.08.2018 le Controparte_4 parti hanno concluso un accordo per la separazione personale dei coniugi davanti all'ufficiale dello Stato Civile ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L.
10/11/2014, n. 162 (di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 11, parte II, serie C e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 12, parte II, serie C), che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
a) “Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri CP_1
e in data 16.09.1990 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...] Controparte_2
Civile del Comune di Subiaco per l'anno 1990 atto n. 66, Parte II, Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) porre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento della figlia Controparte_2
, che vive con la madre e non economicamente indipendente- un assegno Controparte_4 mensile dell'importo di € 150,00 centocinquanta,00) finchè la stessa non avrà raggiunto la piena indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie, come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, da intendersi in questa sede richiamato
e trascritto;
c) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
d) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le Parti.”
Il Giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 16.09.1990, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stesse si sono separate a seguito di accordo per la separazione personale dei coniugi davanti all'ufficiale dello Stato Civile senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 16.09.1990 in Subiaco (RM), atto trascritto nel CP_1 Controparte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Subiaco (RM) alla parte II, Serie A, N.
66, anno 1990, alle condizioni concordate tra le parti sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Subiaco (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
SC ON.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa SC ON Il Presidente
Dott. Francesco Lupia