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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5935/2021 r.g. vertente tra
Parte 1 I difeso dall'avv. Stefania Contaldi
APPELLANTE
e difeso dall'avv. Claudio De Controparte 1
,
TE TO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 16.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Pt 1 impugna le delibere assembleari del Controparte_2
adottate in data 19.12.2017, relativamente ai punti 1(consuntivo 2016), 2
[...]
,
(preventivo 2017) e 4 (consuntivo lavori straordinari); deduce, al riguardo, che : nei bilanci
2016 e 2017 sono state ripartite tra 15 condomini le spese relative all'area adiacente (ex stazione di servizio, ora parcheggio) che è, invece, di proprietà di soli 14 condomini;
i lavori relativi al nuovo discendente esterno non avevano carattere di urgenza ed imponevano una servitù a carico dell'edificio. CP 1 contesta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di
||
impugnazione.
Il Tribunale di Roma ex actis con sentenza n. 13550/2021 respinge le domande e condanna Pt 1 al rimborso delle spese processuali. Argomenta, al riguardo, che: difetta l'interesse ad agire dell'impugnante in relazione ai bilanci ordinari;
il lavoro straordinario era stato approvato, con la medesima spesa, da una precedente deliberazione assembleare, in data 4.10.2016, con il voto favorevole dello stesso Pt 1
Avverso la predetta sentenza Pt 1 propone appello concludendo per l'accoglimento delle impugnative.
Al riguardo deduce in sintesi due motivi: 1) le delibere di approvazione dei bilanci 2016 e 2017 sono contrarie alla legge ed al regolamento di condominio laddove sono inclusi nella ripartizione delle spese dell'area, attualmente adibita a parcheggio,
anche due condòmini privi di diritti millesimali;
2) la delibera di approvazione del lavoro straordinario, relativo al nuovo discendente esterno, è viziata da eccesso di potere in quanto esclude il condomino responsabile dal risarcimento dovuto per i danni arrecati a seguito dell'installazione della rispettiva caldaia.
Si costituisce il Condominio contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame.
La Corte così ragiona. Il motivo 1) non censura specificamente la ratio decidendi del Tribunale laddove
è esclusa la sussistenza di un concreto vantaggio patrimoniale derivante dall'annullamento della contestata ripartizione delle spese tra tutti i condòmini (n.15) in luogo che tra un minor numero (n. 14) tra i quali sarebbe, comunque, ricompreso l'odierno appellante.
Ratio decidendi, del resto, del tutto pertinente considerato che è in questione nel presente giudizio solo la ripartizione della spesa di gestione e non la proprietà dell'area di parcheggio.
Il motivo 2) parimenti non si confronta specificamente con il dirimente rilievo del Tribunale secondo cui i contestati lavori - installazione di un nuovo pluviale esterno.
-
sono stati approvati con delibera assembleare in data 4.10.2016, precedente a quella impugnata, con il voto favorevole dello stesso Pt 1
Il gravame è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c. per difetto di specificità.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza
del tribunale di Roma n. 13550/2021; Pt 1 la rimborso delle spese processuali, in favore del condanna Controparte 1 liquidate in € 3.500,00 per compensi, CP 1 in CP 1
oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 16.10.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5935/2021 r.g. vertente tra
Parte 1 I difeso dall'avv. Stefania Contaldi
APPELLANTE
e difeso dall'avv. Claudio De Controparte 1
,
TE TO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 16.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Pt 1 impugna le delibere assembleari del Controparte_2
adottate in data 19.12.2017, relativamente ai punti 1(consuntivo 2016), 2
[...]
,
(preventivo 2017) e 4 (consuntivo lavori straordinari); deduce, al riguardo, che : nei bilanci
2016 e 2017 sono state ripartite tra 15 condomini le spese relative all'area adiacente (ex stazione di servizio, ora parcheggio) che è, invece, di proprietà di soli 14 condomini;
i lavori relativi al nuovo discendente esterno non avevano carattere di urgenza ed imponevano una servitù a carico dell'edificio. CP 1 contesta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di
||
impugnazione.
Il Tribunale di Roma ex actis con sentenza n. 13550/2021 respinge le domande e condanna Pt 1 al rimborso delle spese processuali. Argomenta, al riguardo, che: difetta l'interesse ad agire dell'impugnante in relazione ai bilanci ordinari;
il lavoro straordinario era stato approvato, con la medesima spesa, da una precedente deliberazione assembleare, in data 4.10.2016, con il voto favorevole dello stesso Pt 1
Avverso la predetta sentenza Pt 1 propone appello concludendo per l'accoglimento delle impugnative.
Al riguardo deduce in sintesi due motivi: 1) le delibere di approvazione dei bilanci 2016 e 2017 sono contrarie alla legge ed al regolamento di condominio laddove sono inclusi nella ripartizione delle spese dell'area, attualmente adibita a parcheggio,
anche due condòmini privi di diritti millesimali;
2) la delibera di approvazione del lavoro straordinario, relativo al nuovo discendente esterno, è viziata da eccesso di potere in quanto esclude il condomino responsabile dal risarcimento dovuto per i danni arrecati a seguito dell'installazione della rispettiva caldaia.
Si costituisce il Condominio contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame.
La Corte così ragiona. Il motivo 1) non censura specificamente la ratio decidendi del Tribunale laddove
è esclusa la sussistenza di un concreto vantaggio patrimoniale derivante dall'annullamento della contestata ripartizione delle spese tra tutti i condòmini (n.15) in luogo che tra un minor numero (n. 14) tra i quali sarebbe, comunque, ricompreso l'odierno appellante.
Ratio decidendi, del resto, del tutto pertinente considerato che è in questione nel presente giudizio solo la ripartizione della spesa di gestione e non la proprietà dell'area di parcheggio.
Il motivo 2) parimenti non si confronta specificamente con il dirimente rilievo del Tribunale secondo cui i contestati lavori - installazione di un nuovo pluviale esterno.
-
sono stati approvati con delibera assembleare in data 4.10.2016, precedente a quella impugnata, con il voto favorevole dello stesso Pt 1
Il gravame è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c. per difetto di specificità.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza
del tribunale di Roma n. 13550/2021; Pt 1 la rimborso delle spese processuali, in favore del condanna Controparte 1 liquidate in € 3.500,00 per compensi, CP 1 in CP 1
oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 16.10.2025
IL PRESIDENTE est.