Articolo 30 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 29Articolo 31
Versione
13 luglio 1913
Art. 30.

La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facolta' di farsi presentare i libri dai mediatori inscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.

Eguale facolta' spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.

In caso d'inadempimento da parte dei mediatori, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalita' comminate dall'art. 55.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913