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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Maria Aversano Consigliere rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3948/2021 e vertente
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;
E
In Proprio E N Q Erede Parte_2 C.F._1
In Proprio E N Q Erede ) Parte_3 C.F._2
In Proprio E N Q Erede() Parte_4
In Proprio E N Q Erede ) Parte_5 C.F._3
Difesi dall'Avv. Costa Barbara;
Controparte_1 C.F._4
1 Difeso dall'Avv. Costa Barbara;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8928/2021 emessa dal Tribunale di Roma
FATTO E DIRITTO
§1. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale Parte_1 aveva così statuito: “ 1) accertata e dichiarata la responsabilità del per il decesso di Parte_1 Persona_1
, accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli attori, e per l'effetto condanna il al risarcimento
[...] Parte_1 dei danni a titolo di danno da morte iure successionis che quantifica e liquida complessivamente in favore degli attori – pro quota - nella misura di: € 1.130.172,40 somma già rivalutata alla data della pronuncia. 2) condanna parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale che quantifica e liquida nella misura di € 230.565,00 quanto a;
nella misura di € 177.514,98 quanto ad nella misura di € 225.984,48 Parte_2 Pt_5 quanto a;
nella misura di € 92.395,06 quanto a somme già rivalutate alla data della Parte_3 Parte_4 pronuncia. 3) rigetta ogni altra richiesta risarcitoria 4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che liquida, nella misura di € 21.424,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica per come liquidate.”
Gli appellati si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.
All'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
§2. Va, in primo luogo, osservato che tutte le eccezioni preliminari degli appellati sono infondate.
L'appello principale è sufficientemente specifico ex art 342 c.p.c. in quanto vengono individuati chiaramente i capi della sentenza di cui si chiede la riforma ed esplicitate, sinteticamente, ma efficacemente le ragioni di doglianza.
Si osserva, inoltre, che, in relazione alle statuizioni impugnate, in alcuna preclusione è incorso il , Parte_1 né in primo grado, né in grado di appello afferendo esse ad eccezioni in senso lato.
§3. Quanto al thema decidendum, si osserva che il giudizio di appello ha ad oggetto esclusivamente i capi della sentenza relativi alla liquidazione dei danni.
2 3.1. Per quanto concerne il capo della liquidazione iure proprio ai nipoti della vittima, oggetto di appello nei confronti dei nipoti cui è stato riconosciuto e di appello incidentale per il nipote cui il danno non è stato riconosciuto, si rileva quanto segue.
In primo luogo, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza 4253/2012 aveva già precisato: “ Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”.
Con l'ordinanza 7743/2020 ha affermato : “ In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd.
"famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Se è pur vero che la cerchia dei soggetti legittimati a rivendicare la qualifica di vittime secondarie non è limitabile in astratto e a priori, pur tuttavia occorre sottolineare come nella suddetta cerchia devono necessariamente rientrare esclusivamente quei soggetti che provino di aver subito un effettivo danno dalla perdita del proprio congiunto, dovendosi verificare in ciascun caso concreto se ricorrano i presupposti per il risarcimento, vale a dire l'effettivo verificarsi di un danno in capo ai suddetti soggetti.
A tal proposito gli elementi fattuali da prendere in esame sono gli stessi validi per le altre categorie di congiunti, vale a dire la effettività e la consistenza della relazione, la intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita.
È evidente che, mentre per gli stretti congiunti vi è una presunzione iuris tantum a loro favore, la medesima presunzione non può operare per gli altri soggetti.
3 Dunque, alla luce dei suddetti principi, l'affermazione del tribunale per cui, “Non vi sono ragioni dimostrate per ritenere l'esistenza di sentimenti anaffettivi tra gli attori e il congiunto deceduto” non può essere automaticamente estesa ai nipoti.
Condivisibilmente il Ministero ha dedotto: “Anche la liquidazione di questo danno iure proprio ai nipoti è fondata su una considerazione del tutto generica ed indimostrata, ovvero che non vi sarebbero motivi per ritenere che non vi era un legame affettivo con la sig.ra Anche questo capo della sentenza va annullato ove si consideri che il Tribunale Persona_2 avrebbe dovuto, piuttosto, affidare la condanna ad una prova specifica che anche i nipoti della de cuius avevano legami affettivi pregnanti con la sig.r La decisione, invece, presuppone la esistenza di questi legami, senza dare alcuna Persona_2 dimostrazione.”
Se, sul piano motivazionale, l'affermazione del Tribunale non è condivisibile, tuttavia va confermata con altra motivazione la statuizione risarcitoria.
In primo luogo, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio l'onere di allegazione poteva ritenersi soddisfatto.
Era stato, infatti, dedotto: “L'attrice è nata nella casa della nonna che ha sempre considerato come madre Parte_3 ed ha vissuto con lei in casa sua per tutta la sua vita (ciò è provato agli atti, quantomeno dall'anno del censimento 1981, come da certificato rilasciato dall'anagrafe del Comune di Taranto: v. 6° documento all'interno dell'All. 24). La sig.ra
, madre di , iniziò a lavorare a 24 anni, per cui la figlia fu affidata integralmente alle cure Parte_2 Parte_3 Parte_3
Per_ della nonna . Era quest'ultima infatti che la svegliava, la vestiva, la portava a scuola, l'andava a riprendere, la faceva pranzare. Era come se alla sig.ra fosse nata una terza figlia. , quando rientrava stanca da lavoro, Persona_1 Parte_2 aiutava la figlia a fare i compiti, ma per il resto vi provvedeva la nonna: portarla a ginnastica, al catechismo e Parte_3 tutte le varie attività prima di una bambina e poi di una adolescente. Una volta scoperta, la malattia non ha fatto altro che aumentare il senso di protezione della sig.ra nei confronti della nipote. Era l'unico motivo che la facesse andare Persona_1
Per avanti. Non solo vi era la paura della morte ma, e soprattutto, la paura di lasciare sole la nipote e la figlia. senza che Per_ ci fosse lei a proteggerle come fece per tutta la vita. La nonna era sempre accondiscendete con la nipote ma la spingeva a dare sempre il massimo, soprattutto all'università. La cosa in assoluto che la sig.ra avrebbe voluto era quella Per_1 di assistere alla discussione della tesi della sua adorata nipote. Purtroppo ciò non si è potuto avverare. A causa della perdita della “nonna/mamma”, entrò in un periodo molto difficile. Voleva abbandonare l'università, era sempre Parte_3 depressa, triste e rancorosa. Per la giovane esistenza di si trattò di un trauma, caratterizzato da continue crisi di Parte_3 pianto che l'attanagliano ancora a distanza di tempo. Anche , seppur più piccoli, trascorrevano buona parte CP_1 Pt_4
Per_ delle giornate con la nonna che li accudiva, provvedendo al soddisfacimento di molti loro bisogni materiali ed affettivi, essendo i genitori impegnati in attività lavorativa e infatti spesso i nipoti restavano a mangiare da lei. In conclusione la sig.ra dava una mano concreta e rilevante a figli e nipoti, partecipando attivamente alla loro vita quotidiana e anche Persona_1 con i nipoti più piccoli aveva stretto un intenso rapporto affettivo. Inoltre la famiglia si riuniva spesso e tutte le festività
4 venivano trascorse dalla nonna. Proprio per lo stretto vincolo che la legava ai nipoti, per un certo periodo dopo la morte tutti i ragazzi manifestarono depressione e senso di abbandono”.
Quanto alla posizione dei nipoti e , si osserva che seppure non Parte_3 Parte_4 confermate in toto, le circostanze dedotte hanno trovato sostanziale riscontro, soprattutto nel senso di una famiglia caratterizzata da una presenza costante della nonna.
Quanto alla posizione del nipote in tale contesto va invece respinto l'appello Controparte_1 incidentale per il mancato riconoscimento del danno in suo favore e confermata la statuizione sul punto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 13540/2023 ha precisato: “ In tema di danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante, l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi.”
L'appellante incidentale non ha dimostrato da quali elementi possa trarsi la configurazione di un danno parentale, che anzi la Corte non ritiene sufficientemente provato proprio, nella fattispecie, in considerazione dell'età di 4 anni che aveva quando la nonna morì. Controparte_1
Trattandosi di un danno che avrebbe sofferto il nipote e non la nonna è inconferente, perché costituisce una inversione prospettica, il richiamo dell'appellante alla pena della nonna per il piccolo nipote.
Condivisibilmente , pertanto il Tribunale ha affermato: “ Quanto a di anni 4 appena compiuti al CP_1 momento del decesso della nonna, e peraltro non convivente, non si ritiene che lo stato di coscienza maturato a quella data consenta di accreditarne un ricordo, se non astratto e per rappresentazione dei genitori, (il dato è scientifico e rientra nelle nozioni di comune esperienza) e conseguentemente una sofferenza cosciente, relativa alla persona, alle abitudini di vita, ed all'intero corredo che accompagna il danno parentale e quindi la sua posizione di danneggiato, da questo punto di vista, dev'esser elisa.”
3.2. Il motivo di appello relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis non appare, allo stato, infondato, sicché è necessario un supplemento istruttorio al riguardo in quanto va accertato quando e in che misura esso si sia manifestato.
Dalla ctu risulta : “ Relativamente ai tempi di manifestazione clinica dell'infezione da HCV, nella fattispecie è avvenuta nel 1991 e non interrompe il nesso di causalità con il contagio avvenuto nel 1979, per le caratteristiche evolutive di tale infezione, riportate anche in appendice. Infatti, l' Epatite C di cui stiamo trattando, che da adito a quella che molti chiamano
“malattia silenziosa” perché numerosi individui affetti da tale virus non hanno alcun sintomo o segno se non quando l'infezione ha danneggiato sensibilmente il fegato…
5 La sig.ra già durante il ricovero avvenuto in data 09/07/1997 veniva riscontrata affetta da “Cirrosi Persona_1 epatica con epatite cronica attiva HCV correlata. Diabete mellito. Esiti di isterectomia con annessiectomia bilaterale”, con esecuzione di biopsia epatica il 15/07/1997 che evidenziava: “… archittettura lobulare sovvertita per la presenza di setti fibrosi che dissecano il parenchima ed isolano aree nodulari … spazi portali e setti fibrosi … lieve flogosi cronica con piecemeal necrosis …cirrosi epatica micro-macro nodulare con attività dell'epatite cronica compatibile con l'etiologia da virus
C”. Durante il ricovero avvenuto in data 08/11/2005, il quadro clinico era estremamente più grave per l'avvenuta diagnosi di cancro cirrosi: “Recente ricovero in UDD Medicina dimessa con diagnosi di cancro cirrosi in fase di scompenso ascitico.
IRC. Sottoposta a diverse paracentesi evacuative ultima eseguita in data 05/11/2005, 4 litri. Ecografia addome: cancro cirrosi con ascite neoplastica e c-trombosi neoplastica della vena porta. Colecistopatia cronica litiasica a sabbia biliare”. La sig.ra decedeva il 10/11/2005 alle ore 14:45 per: “Cancrocirrosi in fase di scompenso ascitico, trombosi Persona_1 neoplastica della vena porta, IRC, arresto cardiorespiratorio, exitus”
Il periodo di riferimento per la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica è pertanto l'arco temporale
1991-2005.
La Corte di Cassazione con la sentenza 2340/2024 ha, precisato: “ In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile.”
Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva affermato: “Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi;
ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”
E' evidente, pertanto, come sia del tutto non condivisibile la liquidazione del danno all'integrità psico- fisica fondata sulla determinazione del grado di invalidità ( 100%) omettendo di considerare che si è trattato di una patologia ingravescente, sicchè la percentuale del 100% avrebbe potuto riferirsi ad un periodo molto più ridotto, propria di un danno terminale, parametrandola peraltro alla durata media della vita e non a quella effettiva.
La lunga durata del periodo di malattia consente di ritenere che si fosse stabilizzata in tale arco di tempo una lesione permanente dell'integrità psico-fisica aggravatasi nel tempo (difatti la CMO riconobbe dal
16.10.1993 la VII categoria della Tabella A DPR 834/1981 e dal dall'1.8.1998 la IV categoria).
6 Anche gli altri parametri adottati dal Tribunale sono infatti del tutto errati e si caratterizzano per una acritica applicazione delle tabelle in materia.
In particolare, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 26118/2021 che ha affermato: “ In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" - cioè, la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella morte "ante tempus" - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita;
se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto.”
In particolare, in motivazione la Corte di Cassazione ha affermato: “ 6.6. Il danno alla salute, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può consistere: -) nella temporanea compromissione dell'integrità psicofisica;
-) nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica;
-) nell'aumentato rischio di contrarre malattie in futuro;
-) nell'aumentato rischio di morte ante tempus. Le indicazioni che precedono ci vengono dalla medicina legale, per la quale tra i "postumi permanenti" causati da una lesione della salute rientra anche il maggior rischio di una ingravescenza futura.
Così è, ad esempio, per le gravi fratture, le quali espongono la vittima al rischio di fenomeni artrosici precoci;
così è pure per le infezioni da HCV od HIV, che espongono il paziente al maggior rischio - rispettivamente - di cirrosi epatica o di polmoniti e tubercolosi, al termine della fase di latenza clinica. Si tratta del c.d. rischio latente, già noto in tema di patologie rilevanti sul piano previdenziale (Sez. L, Sentenza n. 2260 del 02/04/1986, Rv. 445407 - 01). Esso consiste nella possibilità, oggettiva e non ipotetica, che l'infermità residuata all'infortunio possa improvvisamente degenerare in un futuro tanto prossimo quanto remoto, e differisce dal mero peggioramento dipendente dalla naturale evoluzione dell'infermità. Il peggioramento è la naturale evoluzione fisiologica dei postumi;
il rischio latente è invece la possibilità che i postumi provochino a loro volta un nuovo e diverso danno, che può consistere tanto in una ulteriore invalidità, quanto nella morte. Dunque il patire postumi che, per quanto stabilizzati, espongano per la loro gravità la vittima ad un maggior rischio di ingravescenza o morte ante tempus costituisce per la vittima una lesione della salute (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 29492 del
14/11/2019, Rv. 655798 - 01).
6.7. Se il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell'avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale. Se dunque il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidazione del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della (minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il
7 medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente;
e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta.
6.8. Può accadere tuttavia che il rischio latente non sia stato tenuto in conto del grado percentuale di invalidità permanente: vuoi perché non contemplato dal barème utilizzato nel caso concreto;
vuoi per maltalento del medicolegale. In tal caso del pregiudizio in esame dovrà tener conto il giudice, maggiorando la liquidazione in via equitativa: e nell'ambito di questa liquidazione equitativa non gli sarà certo vietato scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media nazionale, invece che alla speranza di vita del caso concreto. A mero titolo di esempio, ciò sarà possibile nei casi più gravi, e cioè quando massimo è il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie, e la concreta speranza di vita residuata all'infortunio. Quel che unicamente rileva, ai fini della legittimità della decisione, è che il giudice di merito dia conto dei criteri seguiti tanto nel determinare il grado di invalidità permanente, quanto nel monetizzarlo in via equitativa.”
Per la determinazione del grado di lesione dell'integrità psico-fisica subita da nel periodo Persona_1
1991-2005 la causa va rimessa sul ruolo per un supplemento di ctu .
Va pertanto disposto supplemento di ctu per determinare il grado di I.P. nonché eventuale periodo di I.T nell'arco di tempo 1991-2005.
3.3. Il motivo di appello relativo allo scomputo dell'indennizzo percepito dal risarcimento del danno iure hereditatis (“la sentenza è erronea e va riformata nella parte in cui non ha, invece, scomputato dal risarcimento iure hereditatis le somme erogate alla sig.ra a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992” ), è fondato nella sua Persona_1 dimensione di ammissibilità – contestata da parte appellata –.
Si richiama sul punto quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16808/2023: “ Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure Parte_1 proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).
8 Ne consegue che nella determinazione finale delle somme liquidabili ai legittimati non può non tenersi conto di quanto già ricevuto a titolo di indennità dalla de cuius e acquisirsi, a tal fine, ulteriori elementi al riguardo.
3.4. Il motivo di appello incidentale relativo all' erronea compensazione della somma ricevuta una tantum a titolo di indennizzo ex l. 210/1992 dagli appellati con il risarcimento dei danni liquidati iure proprio sotto il profilo dell'ammissibilità è infondato e deve essere respinto.
Sul punto valgono, infatti, i medesimi principi di diritto richiamati nelle considerazioni sull'analogo motivo di appello principale (v.sopra sub 3.3.).
Fatta tale premessa di principio, è necessario, tuttavia, rinviare al prosieguo istruttorio la concreta determinazione del quantum da dedurre eventualmente in compensazione rispetto a tutte le domande risarcitorie oggetto del presente giudizio.
A tal fine va fissato termine al per sviluppare le allegazioni sulle somme riconosciute Parte_1
a ed alle parti in causa a titolo di indennizzo. Persona_1
Si rinvia alla statuizione definitiva la valutazione delle altre questioni versate in causa, in particolare nei molteplici motivi di appello incidentale.
PQM
Non definitivamente pronunziando così provvede:
-Rigetta l'appello incidentale proposto nell'interesse di Controparte_1
-Rigetta l'appello incidentale relativo all' erronea compensazione della somma ricevuta una tantum a titolo di indennizzo ex l. 210/1992 dagli appellati sotto il profilo dell'ammissibilità;
-Rigetta l'appello principale relativamente alla liquidazione dei danni iure proprio;
-Rimette la causa sul ruolo per un supplemento istruttorio relativamente alla determinazione del danno iure hereditario ed alle somme ricevute a titolo di indennizzo, come da separata ordinanza.
Roma, 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Maria Aversano Consigliere rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3948/2021 e vertente
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;
E
In Proprio E N Q Erede Parte_2 C.F._1
In Proprio E N Q Erede ) Parte_3 C.F._2
In Proprio E N Q Erede() Parte_4
In Proprio E N Q Erede ) Parte_5 C.F._3
Difesi dall'Avv. Costa Barbara;
Controparte_1 C.F._4
1 Difeso dall'Avv. Costa Barbara;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8928/2021 emessa dal Tribunale di Roma
FATTO E DIRITTO
§1. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale Parte_1 aveva così statuito: “ 1) accertata e dichiarata la responsabilità del per il decesso di Parte_1 Persona_1
, accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli attori, e per l'effetto condanna il al risarcimento
[...] Parte_1 dei danni a titolo di danno da morte iure successionis che quantifica e liquida complessivamente in favore degli attori – pro quota - nella misura di: € 1.130.172,40 somma già rivalutata alla data della pronuncia. 2) condanna parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale che quantifica e liquida nella misura di € 230.565,00 quanto a;
nella misura di € 177.514,98 quanto ad nella misura di € 225.984,48 Parte_2 Pt_5 quanto a;
nella misura di € 92.395,06 quanto a somme già rivalutate alla data della Parte_3 Parte_4 pronuncia. 3) rigetta ogni altra richiesta risarcitoria 4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che liquida, nella misura di € 21.424,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica per come liquidate.”
Gli appellati si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.
All'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
§2. Va, in primo luogo, osservato che tutte le eccezioni preliminari degli appellati sono infondate.
L'appello principale è sufficientemente specifico ex art 342 c.p.c. in quanto vengono individuati chiaramente i capi della sentenza di cui si chiede la riforma ed esplicitate, sinteticamente, ma efficacemente le ragioni di doglianza.
Si osserva, inoltre, che, in relazione alle statuizioni impugnate, in alcuna preclusione è incorso il , Parte_1 né in primo grado, né in grado di appello afferendo esse ad eccezioni in senso lato.
§3. Quanto al thema decidendum, si osserva che il giudizio di appello ha ad oggetto esclusivamente i capi della sentenza relativi alla liquidazione dei danni.
2 3.1. Per quanto concerne il capo della liquidazione iure proprio ai nipoti della vittima, oggetto di appello nei confronti dei nipoti cui è stato riconosciuto e di appello incidentale per il nipote cui il danno non è stato riconosciuto, si rileva quanto segue.
In primo luogo, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza 4253/2012 aveva già precisato: “ Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”.
Con l'ordinanza 7743/2020 ha affermato : “ In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd.
"famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Se è pur vero che la cerchia dei soggetti legittimati a rivendicare la qualifica di vittime secondarie non è limitabile in astratto e a priori, pur tuttavia occorre sottolineare come nella suddetta cerchia devono necessariamente rientrare esclusivamente quei soggetti che provino di aver subito un effettivo danno dalla perdita del proprio congiunto, dovendosi verificare in ciascun caso concreto se ricorrano i presupposti per il risarcimento, vale a dire l'effettivo verificarsi di un danno in capo ai suddetti soggetti.
A tal proposito gli elementi fattuali da prendere in esame sono gli stessi validi per le altre categorie di congiunti, vale a dire la effettività e la consistenza della relazione, la intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita.
È evidente che, mentre per gli stretti congiunti vi è una presunzione iuris tantum a loro favore, la medesima presunzione non può operare per gli altri soggetti.
3 Dunque, alla luce dei suddetti principi, l'affermazione del tribunale per cui, “Non vi sono ragioni dimostrate per ritenere l'esistenza di sentimenti anaffettivi tra gli attori e il congiunto deceduto” non può essere automaticamente estesa ai nipoti.
Condivisibilmente il Ministero ha dedotto: “Anche la liquidazione di questo danno iure proprio ai nipoti è fondata su una considerazione del tutto generica ed indimostrata, ovvero che non vi sarebbero motivi per ritenere che non vi era un legame affettivo con la sig.ra Anche questo capo della sentenza va annullato ove si consideri che il Tribunale Persona_2 avrebbe dovuto, piuttosto, affidare la condanna ad una prova specifica che anche i nipoti della de cuius avevano legami affettivi pregnanti con la sig.r La decisione, invece, presuppone la esistenza di questi legami, senza dare alcuna Persona_2 dimostrazione.”
Se, sul piano motivazionale, l'affermazione del Tribunale non è condivisibile, tuttavia va confermata con altra motivazione la statuizione risarcitoria.
In primo luogo, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio l'onere di allegazione poteva ritenersi soddisfatto.
Era stato, infatti, dedotto: “L'attrice è nata nella casa della nonna che ha sempre considerato come madre Parte_3 ed ha vissuto con lei in casa sua per tutta la sua vita (ciò è provato agli atti, quantomeno dall'anno del censimento 1981, come da certificato rilasciato dall'anagrafe del Comune di Taranto: v. 6° documento all'interno dell'All. 24). La sig.ra
, madre di , iniziò a lavorare a 24 anni, per cui la figlia fu affidata integralmente alle cure Parte_2 Parte_3 Parte_3
Per_ della nonna . Era quest'ultima infatti che la svegliava, la vestiva, la portava a scuola, l'andava a riprendere, la faceva pranzare. Era come se alla sig.ra fosse nata una terza figlia. , quando rientrava stanca da lavoro, Persona_1 Parte_2 aiutava la figlia a fare i compiti, ma per il resto vi provvedeva la nonna: portarla a ginnastica, al catechismo e Parte_3 tutte le varie attività prima di una bambina e poi di una adolescente. Una volta scoperta, la malattia non ha fatto altro che aumentare il senso di protezione della sig.ra nei confronti della nipote. Era l'unico motivo che la facesse andare Persona_1
Per avanti. Non solo vi era la paura della morte ma, e soprattutto, la paura di lasciare sole la nipote e la figlia. senza che Per_ ci fosse lei a proteggerle come fece per tutta la vita. La nonna era sempre accondiscendete con la nipote ma la spingeva a dare sempre il massimo, soprattutto all'università. La cosa in assoluto che la sig.ra avrebbe voluto era quella Per_1 di assistere alla discussione della tesi della sua adorata nipote. Purtroppo ciò non si è potuto avverare. A causa della perdita della “nonna/mamma”, entrò in un periodo molto difficile. Voleva abbandonare l'università, era sempre Parte_3 depressa, triste e rancorosa. Per la giovane esistenza di si trattò di un trauma, caratterizzato da continue crisi di Parte_3 pianto che l'attanagliano ancora a distanza di tempo. Anche , seppur più piccoli, trascorrevano buona parte CP_1 Pt_4
Per_ delle giornate con la nonna che li accudiva, provvedendo al soddisfacimento di molti loro bisogni materiali ed affettivi, essendo i genitori impegnati in attività lavorativa e infatti spesso i nipoti restavano a mangiare da lei. In conclusione la sig.ra dava una mano concreta e rilevante a figli e nipoti, partecipando attivamente alla loro vita quotidiana e anche Persona_1 con i nipoti più piccoli aveva stretto un intenso rapporto affettivo. Inoltre la famiglia si riuniva spesso e tutte le festività
4 venivano trascorse dalla nonna. Proprio per lo stretto vincolo che la legava ai nipoti, per un certo periodo dopo la morte tutti i ragazzi manifestarono depressione e senso di abbandono”.
Quanto alla posizione dei nipoti e , si osserva che seppure non Parte_3 Parte_4 confermate in toto, le circostanze dedotte hanno trovato sostanziale riscontro, soprattutto nel senso di una famiglia caratterizzata da una presenza costante della nonna.
Quanto alla posizione del nipote in tale contesto va invece respinto l'appello Controparte_1 incidentale per il mancato riconoscimento del danno in suo favore e confermata la statuizione sul punto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 13540/2023 ha precisato: “ In tema di danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante, l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi.”
L'appellante incidentale non ha dimostrato da quali elementi possa trarsi la configurazione di un danno parentale, che anzi la Corte non ritiene sufficientemente provato proprio, nella fattispecie, in considerazione dell'età di 4 anni che aveva quando la nonna morì. Controparte_1
Trattandosi di un danno che avrebbe sofferto il nipote e non la nonna è inconferente, perché costituisce una inversione prospettica, il richiamo dell'appellante alla pena della nonna per il piccolo nipote.
Condivisibilmente , pertanto il Tribunale ha affermato: “ Quanto a di anni 4 appena compiuti al CP_1 momento del decesso della nonna, e peraltro non convivente, non si ritiene che lo stato di coscienza maturato a quella data consenta di accreditarne un ricordo, se non astratto e per rappresentazione dei genitori, (il dato è scientifico e rientra nelle nozioni di comune esperienza) e conseguentemente una sofferenza cosciente, relativa alla persona, alle abitudini di vita, ed all'intero corredo che accompagna il danno parentale e quindi la sua posizione di danneggiato, da questo punto di vista, dev'esser elisa.”
3.2. Il motivo di appello relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis non appare, allo stato, infondato, sicché è necessario un supplemento istruttorio al riguardo in quanto va accertato quando e in che misura esso si sia manifestato.
Dalla ctu risulta : “ Relativamente ai tempi di manifestazione clinica dell'infezione da HCV, nella fattispecie è avvenuta nel 1991 e non interrompe il nesso di causalità con il contagio avvenuto nel 1979, per le caratteristiche evolutive di tale infezione, riportate anche in appendice. Infatti, l' Epatite C di cui stiamo trattando, che da adito a quella che molti chiamano
“malattia silenziosa” perché numerosi individui affetti da tale virus non hanno alcun sintomo o segno se non quando l'infezione ha danneggiato sensibilmente il fegato…
5 La sig.ra già durante il ricovero avvenuto in data 09/07/1997 veniva riscontrata affetta da “Cirrosi Persona_1 epatica con epatite cronica attiva HCV correlata. Diabete mellito. Esiti di isterectomia con annessiectomia bilaterale”, con esecuzione di biopsia epatica il 15/07/1997 che evidenziava: “… archittettura lobulare sovvertita per la presenza di setti fibrosi che dissecano il parenchima ed isolano aree nodulari … spazi portali e setti fibrosi … lieve flogosi cronica con piecemeal necrosis …cirrosi epatica micro-macro nodulare con attività dell'epatite cronica compatibile con l'etiologia da virus
C”. Durante il ricovero avvenuto in data 08/11/2005, il quadro clinico era estremamente più grave per l'avvenuta diagnosi di cancro cirrosi: “Recente ricovero in UDD Medicina dimessa con diagnosi di cancro cirrosi in fase di scompenso ascitico.
IRC. Sottoposta a diverse paracentesi evacuative ultima eseguita in data 05/11/2005, 4 litri. Ecografia addome: cancro cirrosi con ascite neoplastica e c-trombosi neoplastica della vena porta. Colecistopatia cronica litiasica a sabbia biliare”. La sig.ra decedeva il 10/11/2005 alle ore 14:45 per: “Cancrocirrosi in fase di scompenso ascitico, trombosi Persona_1 neoplastica della vena porta, IRC, arresto cardiorespiratorio, exitus”
Il periodo di riferimento per la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica è pertanto l'arco temporale
1991-2005.
La Corte di Cassazione con la sentenza 2340/2024 ha, precisato: “ In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile.”
Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva affermato: “Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi;
ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”
E' evidente, pertanto, come sia del tutto non condivisibile la liquidazione del danno all'integrità psico- fisica fondata sulla determinazione del grado di invalidità ( 100%) omettendo di considerare che si è trattato di una patologia ingravescente, sicchè la percentuale del 100% avrebbe potuto riferirsi ad un periodo molto più ridotto, propria di un danno terminale, parametrandola peraltro alla durata media della vita e non a quella effettiva.
La lunga durata del periodo di malattia consente di ritenere che si fosse stabilizzata in tale arco di tempo una lesione permanente dell'integrità psico-fisica aggravatasi nel tempo (difatti la CMO riconobbe dal
16.10.1993 la VII categoria della Tabella A DPR 834/1981 e dal dall'1.8.1998 la IV categoria).
6 Anche gli altri parametri adottati dal Tribunale sono infatti del tutto errati e si caratterizzano per una acritica applicazione delle tabelle in materia.
In particolare, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 26118/2021 che ha affermato: “ In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" - cioè, la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella morte "ante tempus" - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita;
se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto.”
In particolare, in motivazione la Corte di Cassazione ha affermato: “ 6.6. Il danno alla salute, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può consistere: -) nella temporanea compromissione dell'integrità psicofisica;
-) nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica;
-) nell'aumentato rischio di contrarre malattie in futuro;
-) nell'aumentato rischio di morte ante tempus. Le indicazioni che precedono ci vengono dalla medicina legale, per la quale tra i "postumi permanenti" causati da una lesione della salute rientra anche il maggior rischio di una ingravescenza futura.
Così è, ad esempio, per le gravi fratture, le quali espongono la vittima al rischio di fenomeni artrosici precoci;
così è pure per le infezioni da HCV od HIV, che espongono il paziente al maggior rischio - rispettivamente - di cirrosi epatica o di polmoniti e tubercolosi, al termine della fase di latenza clinica. Si tratta del c.d. rischio latente, già noto in tema di patologie rilevanti sul piano previdenziale (Sez. L, Sentenza n. 2260 del 02/04/1986, Rv. 445407 - 01). Esso consiste nella possibilità, oggettiva e non ipotetica, che l'infermità residuata all'infortunio possa improvvisamente degenerare in un futuro tanto prossimo quanto remoto, e differisce dal mero peggioramento dipendente dalla naturale evoluzione dell'infermità. Il peggioramento è la naturale evoluzione fisiologica dei postumi;
il rischio latente è invece la possibilità che i postumi provochino a loro volta un nuovo e diverso danno, che può consistere tanto in una ulteriore invalidità, quanto nella morte. Dunque il patire postumi che, per quanto stabilizzati, espongano per la loro gravità la vittima ad un maggior rischio di ingravescenza o morte ante tempus costituisce per la vittima una lesione della salute (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 29492 del
14/11/2019, Rv. 655798 - 01).
6.7. Se il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell'avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale. Se dunque il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidazione del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della (minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il
7 medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente;
e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta.
6.8. Può accadere tuttavia che il rischio latente non sia stato tenuto in conto del grado percentuale di invalidità permanente: vuoi perché non contemplato dal barème utilizzato nel caso concreto;
vuoi per maltalento del medicolegale. In tal caso del pregiudizio in esame dovrà tener conto il giudice, maggiorando la liquidazione in via equitativa: e nell'ambito di questa liquidazione equitativa non gli sarà certo vietato scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media nazionale, invece che alla speranza di vita del caso concreto. A mero titolo di esempio, ciò sarà possibile nei casi più gravi, e cioè quando massimo è il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie, e la concreta speranza di vita residuata all'infortunio. Quel che unicamente rileva, ai fini della legittimità della decisione, è che il giudice di merito dia conto dei criteri seguiti tanto nel determinare il grado di invalidità permanente, quanto nel monetizzarlo in via equitativa.”
Per la determinazione del grado di lesione dell'integrità psico-fisica subita da nel periodo Persona_1
1991-2005 la causa va rimessa sul ruolo per un supplemento di ctu .
Va pertanto disposto supplemento di ctu per determinare il grado di I.P. nonché eventuale periodo di I.T nell'arco di tempo 1991-2005.
3.3. Il motivo di appello relativo allo scomputo dell'indennizzo percepito dal risarcimento del danno iure hereditatis (“la sentenza è erronea e va riformata nella parte in cui non ha, invece, scomputato dal risarcimento iure hereditatis le somme erogate alla sig.ra a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992” ), è fondato nella sua Persona_1 dimensione di ammissibilità – contestata da parte appellata –.
Si richiama sul punto quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16808/2023: “ Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure Parte_1 proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).
8 Ne consegue che nella determinazione finale delle somme liquidabili ai legittimati non può non tenersi conto di quanto già ricevuto a titolo di indennità dalla de cuius e acquisirsi, a tal fine, ulteriori elementi al riguardo.
3.4. Il motivo di appello incidentale relativo all' erronea compensazione della somma ricevuta una tantum a titolo di indennizzo ex l. 210/1992 dagli appellati con il risarcimento dei danni liquidati iure proprio sotto il profilo dell'ammissibilità è infondato e deve essere respinto.
Sul punto valgono, infatti, i medesimi principi di diritto richiamati nelle considerazioni sull'analogo motivo di appello principale (v.sopra sub 3.3.).
Fatta tale premessa di principio, è necessario, tuttavia, rinviare al prosieguo istruttorio la concreta determinazione del quantum da dedurre eventualmente in compensazione rispetto a tutte le domande risarcitorie oggetto del presente giudizio.
A tal fine va fissato termine al per sviluppare le allegazioni sulle somme riconosciute Parte_1
a ed alle parti in causa a titolo di indennizzo. Persona_1
Si rinvia alla statuizione definitiva la valutazione delle altre questioni versate in causa, in particolare nei molteplici motivi di appello incidentale.
PQM
Non definitivamente pronunziando così provvede:
-Rigetta l'appello incidentale proposto nell'interesse di Controparte_1
-Rigetta l'appello incidentale relativo all' erronea compensazione della somma ricevuta una tantum a titolo di indennizzo ex l. 210/1992 dagli appellati sotto il profilo dell'ammissibilità;
-Rigetta l'appello principale relativamente alla liquidazione dei danni iure proprio;
-Rimette la causa sul ruolo per un supplemento istruttorio relativamente alla determinazione del danno iure hereditario ed alle somme ricevute a titolo di indennizzo, come da separata ordinanza.
Roma, 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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